CASS
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/07/2025, n. 24501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24501 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: F.S. avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Uditi i difensori: - avv. PAOLO PALLESCHI che si è riportato alle conclusioni depositate unitamente alle note spese. - avv. EMANUELE PROCOPIO che si è riportato alle conclusioni depositate unitamente alle note spese. Penale Sent. Sez. 1 Num. 24501 Anno 2025 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 09/04/2025 - avv. LORENZO GATTO che ha concluso chiedendo raccoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata nel preambolo, la Corte d'assise di appello di Reggio Calabria ha riformato la sentenza con cui la Corte di assise di Locri aveva riconosciuto F.S. colpevole, quale concorrente morale, dei delitti di omicidio ai danni di P.S. (capo 1) e di lesioni aggravate ai danni di P.C. (capo 2), materialmente eseguiti dal figlio F.P. e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di anni 14 mesi 6 di reclusione. In particolare, ha diversamente determinato la misura delle somme dovute, a titolo di risarcimento del danno, in favore delle parti civili. 2. Secondo le conformi valutazioni dei Giudici del merito, F.S. aveva fornito un contributo all'ideazione delle condotte delittuose e, in ogni caso, aveva rafforzato ed agevolato l'esecuzione materiale dei reati portata a compimento dal figlio, F.P. L'odierno imputato aveva trasmesso al figlio e poi alimentato il sentimento di forte ostilità verso il nucleo familiare di P.C. (suo cognato per essere il fratello della moglie), più volte minacciato verbalmente perché ritenuto colpevole della mancata divisione dell'asse ereditario del fratello, P.G. , morto qualche tempo prima. Il giorno in cui si erano verificati i fatti di casa, F.S. fin dall'arrivo presso l'abitazione dei rivali, aveva tenuto la medesima condotta fortemente aggressiva del figlio: dapprima, durante la ricerca di una sfogliatrice per le olive, aveva esternato ripetute minacce;
subito dopo, mentre F.P. era intento a colluttare con il cugino P.S. si era scontrato anche fisicamente con il cognato, che aveva cercato di bloccarlo per impedirgli di accedere in locali di proprietà esclusiva dei P. Nonostante fosse consapevole che il figlio fosse armato di una pistola - quanto meno a partire dal momento in cui l'arma era caduta per terra durante lo scontro con il cugino - aveva mantenuto il medesimo atteggiamento, senza in alcun modo attivarsi per bloccare il figlio o soccorrere il nipote, sia nel corso della prima fase, svoltasi nel cortile dietro la casa dei P. - quando F.P. aveva sparato il colpo che aveva attinto P.S. al fianco cagionandone la morte - sia nella seconda fase - che aveva avuto luogo davanti all'ingresso dell'abitazione, quando F.P. dopo un breve inseguimento, aveva esposto un altro colpo in direzione dello zio, che cercava di ripararsi dentro casa - e si era, infine, prontamente ed 2 efficacemente adoperato, una volta ultimata l'azione omicidiaria, per consentire al figlio la fuga ed il ritorno a casa. La condotta così ricostruita aveva, in concreto, rafforzato ed agevolato il proposito omicidiario dell'esecutore materiale. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, l'imputato per il tramite del difensore di fiducia avv. Lorenzo Gatto, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. - con riferimento al reato di omicidio di cui al capo 1) - violazione degli articoli 110, 575, 577, primo comma n. 3), 577, primo comma n. 4 in relazione all'articolo 61 n. 1) cod. pen., 125 e 546 cod. proc. pen. nonché, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova. Lamenta che la sentenza impugnata, discostandosi dai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità ampiamente richiamati, si è limitata, al pari di quella emessa in esito al primo grado del giudizio, ad aderire acriticamente alla prospettazione accusatoria, procedendo ad una lettura frammentata e congetturale degli elementi probatori. Non ha dato risposta alle censure contenute nell'atto di appello e non ha giustificato, con argomenti logici, il necessario superamento delle incertezze contenute nel materiale indiziario acquisito a carico dell'imputato; ciò in relazione a tutti i temi sollevati: - diversità delle versioni fornite dalle parti civili e loro contrasto;
- mancata conoscenza della circostanza che il figlio fosse armato;
- impossibilità di intervenire per evitare l'evento delittuoso materialmente eseguito da F.P. La Corte d'assise d'appello è incappata in una contraddizione evidente nella valutazione delle dichiarazioni, irrimediabilmente contrastanti, rese dalle parti civili sul momento dell'avvistamento della pistola detenuta da PI FA nella tasca dei pantaloni: da una parte ha valutato le dichiarazioni che collocano tale evento al momento dell'arrivo di padre e figlio non dirimenti per escludere la responsabilità dell'imputato, dall'altra ha dato per dimostrata la circostanza oggetto di contrasto, sia pure vanamente sforzandosi di pervenire al suo accertamento attraverso argomenti di tipo logico, che, invece, sono del tutto apodittici e disancorati da massime di esperienze valide. In quest'ottica, ha considerato credibile la tesi che l'odierno imputato non poteva non notare la pistola senza considerare che tale arma, di piccole dimensioni, era custodita dal figlio all'interno di una tasca dei pantaloni di tipo militare e, per di più, occultata da uno scaldacollo. Ancora più illogica è la parte motiva dedicata alla provenienza dell'arma. Sostengono i giudici di appello che, in considerazione del contesto rurale, è 3 difficilmente immaginabile F.P. possa avere direttamente ereditato l'arma in origine nella disponibilità dello zio deceduto;
è, invece, più probabile che la disponibilità materiale dell'arma sia passata, dopo la morte del congiunto, in capo a suo padre. Le deduzioni non solo non sono fondate su un dato certo, vale a dire il passaggio dell'arma dallo zio a F.S. , ma applicano massime di esperienza che non trovano alcun riscontro. Non è nemmeno spiegato perché non è credibile l'imputato quando ha riferito di essere stato minacciato dal cognato con un fucile. Per avvalorare la tesi che l'odierno imputato ha agito in esecuzione del preventivo accordo con il figlio sono state utilizzate circostanze non provate, come l'episodio della minaccia avvenuta qualche giorno prima o l'avvistamento da parte dell'imputato della pistola caduta per terra durante la colluttazione tra il figlio ed il cugino nonostante le stesse persone offese avessero concordemente riferito che in quel frangente F.S. si trovava lontano, impegnato nello scontro fisico con il cognato, sicché non poteva nemmeno vedere il figlio. D'altra parte, che la tesi del previo accordo sia estremamente debole e confermato dalla stessa sentenza impugnata, che ritiene necessario, comunque, ai fini della affermazione della penale responsabilità, attribuire rilevanza a quella che definisce "l'adesione ex post al delitto commesso dal figlio". Anche le argomentazioni spese per dimostrare che la presenza dell'odierno ricorrente nello scenario del delitto ha "agevolato" o "rafforzato" il proposito criminoso dell'esecutore materiale sono illogiche e non applicano correttamente i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di concorso morale. La sentenza si è limitata ad un'elencazione riassuntiva gli elementi che presuppongono la condotta rafforzativa del proposito criminale senza rispondere alle obiezioni sviluppate dalla difesa nell'atto di appello, sulla scorta di plurime circostanze di fatto rivelatesi del tutto incompatibili con la ricostruzione della condotta di F.S. in termini di concorso morale. A quest'ultimo proposito, la difesa ha evidenziato che l'immobile dove è avvenuta la rissa era accessibile a tutti , che la rissa è stata iniziata da P.C. e che F.S. non poteva intervenire, soccorrendo il nipote, La sentenza impugnata non è riuscita ad indicare con certezza quale sia stato il personale contributo di F.S. alla realizzazione del fatto omicidiario, limitandosi a valorizzare la sua presenza nel contesto in cui sono state realizzate le condotte delittuose. Non risulta, quindi, adempiuto, nei termini indicati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di individuare un concreto contributo partecipativo;
sforzo motivazionale, quanto mai necessario nel caso in esame, in 4 eseguite dal figlio sia in occasione dell'omicidio di occasione del ferimento di P.C. P.S. sia in cui sussiste un'evidente contrasto tra le reali risultanze dibattimentali e le condotte ritenute accertate. 2.2. Con il Secondo motivo deduce - in relazione al reato di lesioni di cui al capo 2) - violazione di legge in relazione agli articoli 110, 61 n. 2) 582, 583 n. 1), cod. pen., 125 e 546 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione . La Corte distrettuale non ha tenuto conto delle dichiarazioni rese in dibattimento dalle parti civili nella ricostruzione dell'episodio, Ha trascurato le dichiarazioni rese dalla persona offesa P.C. che non solo non ha riferito alcun elemento utilizzabile per inferire la partecipazione all'evento delittuoso dell'imputato, ma ha precisato che lo stesso, a cagione delle conseguenze riportate in esito alla colluttazione, non era presente al momento del secondo sparo né era, comunque, in grado di intervenire sul figlio per bloccarlo. Non vi è, dunque, prova di un comportamento qualificabile come contributo alla commissione del reato nei termini richiesti dalla richiamata giurisprudenza di legittimità. 2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio nonché violazione dell'articolo 133 cod. pen. La Corte distrettuale non ha spiegato le ragioni dell'irrogazione di una pena più elevata rispetto al minimo edittale. Applicando correttamente i criteri previsti dall'art. 133 cod. pen., la Corte distrettuale avrebbe dovuto infliggere una pena più mite. Valorizzando l'atteggiamento collaborativo e gli altri elementi posti a base della concessione delle circostanze attenuanti generiche, doveva pervenire ad una misura della pena base più contenuta o quanto meno identica a quella individuato per il figlio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi, che posso essere trattati congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, non sono fondati. Sostiene la difesa del ricorrente che i Giudici del merito non hanno esaustivamente affrontato, nonostante la loro decisività ai fini dell'affermazione di colpevolezza, i tre temi principali posti con l'atto di appello: la diversità delle versioni fornite dalle parti civili sulla ricostruzione dell'intera vicenda;
la conoscenza da parte dell'imputato della circostanza il figlio era armato;
il contributo in concreto apportato da F.S. alle azioni materialmente 5 2. Nessuna delle sintetizzate censure difensive coglie nel segno. 2.1. La Corte territoriale (pagg. 66 e seg.) si è fatta carico delle denunciate discrasie tra le dichiarazioni rese dalle parti civili - nonché testi oculari, per essere stati presenti durante la consumazione dei reati - nell'immediatezza e quelle rese nel corso del dibattimento. Dopo approfondito esame, condotto in puntuale applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione frazionata (cfr. Sez. 4, n. 21886 del 19/04/2018, Cataldo, Rv.272752 - 01), è pervenuta alla conclusione, non manifestamente illogica, che le dichiarazioni rese da A.V. (compagna convivente del deceduto), C.G. (madre del deceduto nonché moglie della persona offesa del reato di lesioni), P.M. (sorella del deceduto nonché moglie della persona offesa del reato di lesioni) e P.C. (persona offesa del reato di lesioni e padre del deceduto), per quanto affette da alcune delle criticità segnalate dalla difesa - in particolare relative al momento in cui si erano accorte della presenza della pistola e alla condotta tenuta da F.S. in occasione del ferimento di P.C. davanti la porta di casa - contenevano, anche in ragione delle conferme provenienti/non solo dalle emergenze delle investigazioni compiute nell'immediatezza e dall'esame balistico ed autoptico l ma anche delle ammissioni degli imputati, specialmente di F.P. una ricostruzione attendibile degli elementi più significativi della vicenda, di per sé sufficienti per fondare il giudizio di responsabilità a carico di F.S. Le riscontrate incongruenze non costituivano, infatti, "imprescindibile antecedente logico" in grado di interferire sulla attendibilità delle dichiarazioni utilizzate in chiave accusatoria. Coerentemente con tale assunto, la Corte reggina ha attribuito rilevanza soltanto alle circostanze riferite dalle parti civili adeguatamente confermate o da altre fonti di prova o da argomenti di natura logica rassicuranti. Sia l'esistenza di una forte tensione nei rapporti tra la famiglia degli imputati e quella delle vittime per questioni ereditarie, insorte dopo la morte nell'anno 2016 di P.G. e sfociate in ripetuti alterchi verbali con minacce divenute sempre più gravi, sia il sempre maggiore protagonismo.assunto nella contesa, nelle settimane immediatamente precedenti i fatti di causa, da F.S. sono stati confermati dagli stessi imputati, anche se in una prospettiva opposta a quella delle parti civili perché comprensibilmente rivolta ad esaltare le loro ragioni ed il ruolo di vittime di iniziative provocatorie poste in essere dai rivali. Anche sulla causale più prossima del litigio, sviluppatosi fino agli eventi lesivi contestati nei capi di imputazione, e sulla sua suddivisione dell'intera vicenda in 6 C. G. che, qualora si accedesse alla tesi difensiva secondo cui avevano modificato le dichiarazioni inizialmente rese per A.V. e due fasi distinte succedutesi l'una dopo l'altra, esiste una sostanziale convergenza tra le dichiarazioni delle parti civili e quelle rese dall'imputato e dal figlio. E' pacifico che F.P. e F.S. si erano recati presso l'abitazione della famiglia p. con l'intento di recuperare la sfogliatrice per le olive, appartenuta al padre dei fratelli p . solitamente custodita in un capannone ricadente nella proprietà indivisa e di libero accesso anche ai F. , e che, non avendola trovata, si erano posti alla sua ricerca all'interno della proprietà dei P. con modalità irruente, al punto da cercare di forzare la porta di accesso di un manufatto e di provocare, dapprima, l'intervento di I P.C. del figlio F.P. E' altrettanto certo che i quattro protagonisti erano passati rapidamente dallo scontro verbale a quello fisico, spostandosi nel cortile ubicato dietro la casa dei P. ; qui avevano avuto luogo due distinte colluttazionOna tra [cugini, F.P. P.S. , l'altra tra i due cognati, F.S. e P.C. In piena sintonia con le dichiarazioni delle parti civili / in grado di vedere la scena perché non direttamente impegnate nella colluttazione (quindi tutte tranne P.C. ), F.P. ha confermato di avere perso la pistola, che teneva nella tasca dei pantaloni, ma di averla prontamente recuperata giusto in tempo per sparare, puntando l'arma verso il basso, il colpo che aveva raggiunto all'addome P.S. , il quale, come inequivocabilmente accertato dagli accertamenti balistici e medico legali, si trovava per terra. Entrambi gli imputati, confermando quanto osservato dalle parti civili prima di entrare precipitosamente nell'abitazione per trovare riparo, hanno riferito di essersi trovati a poca distanza l'uno dall'altro quando F.P. aveva sparato il colpo che aveva raggiuto lo zio al piede destro. 2.3. Le divergenze presenti nelle dichiarazioni delle parti civili, A.V. C . G. l, con riferimento al momento in cui si erano accorte che F.P. era armato di una pistola sono state considerate irrilevanti. Seguendo un ragionamento plausibile, la sentenza impugnata ha osservato propinare in dibattimento un'unica versione più attendibile sulla visibilità della pistola che F.P. custodiva nella tasca dei pantaloni, in modo da togliere ogni credibilità all'argomento difensivo dell'inconsapevolezza da parte di F.S. in ordine alla circostanza che il figlio lo aveva accompagnato armato, non muterebbe il giudizio di penale responsabilità formulato a carico di F.S. , quale concorrente morale. 7 (.)( \\OSI I Se, valorizzando questo aspetto, si considerasse infondata la prospettazione accusatoria, secondo cui il clima di tensione ed il protagonismo assunto da F.S. nei giorni precedenti al fatto, anche con l'esternazione a P.S. di minacce di morte, rendevano più verosimile ricondurre la scelta di intervenire sul posto armati, al fine di fronteggiare più adeguatamente le prevedibili condotte aggressive degli avversati, ad entrambi gli imputati, l'uno e l'altro in grado di procurarsi la pistola, di provenienza ereditaria, e, correlativamente, si desse per accertato che F.S. in contrasto con regole di esperienza più affidabili, non si era accorto durante il viaggio in automobile della presenza della pistola nella tasca del figlio, pur seduto al suo fianco nello stretto abitacolo del veicolo, rimarrebbe comunque fermo il dato che l'odierno ricorrente, per tutta la durata dell'azione, aveva tenuto, senza alcun tentennamento o ripensamento, una condotta parimenti aggressiva ed in tutto adesiva a quella del figlio, rafforzando in quest'ultimo, pienamente consapevole della condivisione da parte del genitore del suo stesso sentimento di astio e della necessità cogente di portare fino all'estreme conseguenze l'azione intrapresa in comune, il proposito omicidiario. D'altra parte, F.S. , nel recente passato autore di reiterate minacce ai danni del cognato e dei suoi familiari, aveva condotto insieme con il figlio le operazioni la ricerca del macchinario con le medesime modalità aggressive, che non potevano non ingenerare in quest'ultimo, anche tenuto conto del pregresso clima di tensione, la convinzione sulla necessità di compiere tutte le azioni necessarie a risolvere il conflitto in atto anche a costo di ledere l'integrità fisica dei rivali che si opponevano. Non a caso F.S. era passato alle vie di fatto in concomitanza con il figlio, scontrandosi fisicamente con il cognato, e non aveva in alcun modo disapprovato o cercato di bloccare l'irruenza di I F.P. né dopo essersi accorto che quest'ultimo aveva con sé la pistola, quando gli era caduta durante la colluttazione fisica con P.S. né dopo avere udito i primi spari ed avere visto la concitazione dei familiari attorno al nipote rimasto attinto dal colpo esploso da PI;
anzi, aveva assistito, mantenendo lo stesso atteggiamento di approvazione, all'esplosione dei colpi in direzione del cognato senza prestare alcuna forma di soccorso, ed aveva collaborato con il figlio per rendergli più agevole la fuga. 2.4. La condotta di F.S. così ricostruita, sinteticamente definita dalla Corte distrettuale con l'espressione non del tutto felice di "adesione ex post al delitto commesso dal figlio", è sussunnibile nel paradigma del concorso morale nel reato di omicidio. 8 Nel reato concorsuale il dolo dei singoli concorrenti non presuppone necessariamente il previo accordo sulla commissione del reato, ben potendo il reciproco consenso insorgere anche inopinatamente e nel corso della consumazione (Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019, Peveri, Rv. 276820-01; Sez. 2, 16 n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosiano, Rv. 255260-01; Sez. 2, n. 44301 del 19/10/2005, Dammacco, Rv. 232853-01). Il fatto, dunque, che non vi sia evidenza probatoria di un previo accordo criminoso, che sia intercorso tra F.P. e F.S. , non interferisce - di per sé - sulla responsabilità concorsuale di quest'ultimo, il suo contributo alla consumazione del reato resta, infatti, saldamente ancorato alla sua verificata presenza sul luogo dell'esecuzione del reato che è sufficiente ad integrare gli estremi di una forma di compartecipazione criminosa ideale allorché, come avvenuto nel caso di specie, palesi chiara adesione e incitamento ulteriore alla condotta dell'esecutore materiale, fornendogli stimolo all'azione e maggiore senso di impunità e sicurezza (Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Massaro, Rv. 279807- 01; Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, Aloia, Rv. 257979-01). 3. Il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, non supera il vaglio di ammissibilità perché non denuncia specifici vizi dell'apparato motivazionale posto a sostegno della scelta sulla dosimetria della pena, ma sollecita apprezzamenti alternativi dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. da sovrapporre a quelli dei Giudici del merito, che, con valutazioni non illogiche, hanno determinato la pena base, di poco superiore al minimo edittale in misura identica a quella dell'esecutore materiale (anni 22 mesi 6 di reclusione), diminuendola per la concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura minore rispetto al complice (mesi 18 anziché 2 anni) in ragione della minore pregnanza degli elementi positivi valorizzati (non sonos state considerate la giovane età e la resipiscenza). 4. Segue, infine, la condanna in favore delle parti civili. In applicazione dei criteri fissati dagli artt. 12 e 16 d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018 e, per quanto di rilievo, dal d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto dell'attività svolta, delle questioni trattate nonché del numero di parti unitariamente rappresentate dal patrono il regolamento delle spese del grado relativamente alla posizione delle parti civili va operato nei termini che seguono: - le spese di rappresentanza e difesa sostenute da P.M. e C.G. , liquidate nella misura di complessivi euro 8.000,00, oltre accessori di legge vanno poste a carico dell'imputato, soccombente rispetto all'azione civile proposta nei suoi confronti;
9 disponendo il pagamento in favore dello stato. Così deciso, in Roma 9 aprile 2025. - le spese di rappresentanza e difesa sostenute da P. C . liquidate nella misura di complessivi euro 6.500,00, oltre accessori di legge, vanno poste a carico dell'imputato, soccombente rispetto all'azione civile proposta nei suoi confronti;
- le spese sostenute dal A.V. l, vanno poste a carico dell'imputato e in pari tempo destinate in favore dello Stato nei sensi di cui al seguente dispositivo, avendo la suddetta parte civile dato atto di essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato medesimo. In merito a quest'ultima statuizione, si segnala, in particolare, che, secondo il principio enucleato dalle Sezioni Unite (Sez. U, 5464 del 26/09/2019, deo. 2020, Rv. 277760 - 01) condiviso dal Collegio, in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è poi rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. Pertanto, pronunciata condanna generica, sarà la Corte di assise di appello di Torino all'assunzione dell'atto consequenziale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili P.M. C. G. che liquida in complessivi euro 8.000, oltre accessori di legge, nonché dalla parte civile P.C. , che liquida in complessivi euro 6.500, oltre accessori di legge;
condanna, infine, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile A.V. ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002,
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Uditi i difensori: - avv. PAOLO PALLESCHI che si è riportato alle conclusioni depositate unitamente alle note spese. - avv. EMANUELE PROCOPIO che si è riportato alle conclusioni depositate unitamente alle note spese. Penale Sent. Sez. 1 Num. 24501 Anno 2025 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 09/04/2025 - avv. LORENZO GATTO che ha concluso chiedendo raccoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata nel preambolo, la Corte d'assise di appello di Reggio Calabria ha riformato la sentenza con cui la Corte di assise di Locri aveva riconosciuto F.S. colpevole, quale concorrente morale, dei delitti di omicidio ai danni di P.S. (capo 1) e di lesioni aggravate ai danni di P.C. (capo 2), materialmente eseguiti dal figlio F.P. e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di anni 14 mesi 6 di reclusione. In particolare, ha diversamente determinato la misura delle somme dovute, a titolo di risarcimento del danno, in favore delle parti civili. 2. Secondo le conformi valutazioni dei Giudici del merito, F.S. aveva fornito un contributo all'ideazione delle condotte delittuose e, in ogni caso, aveva rafforzato ed agevolato l'esecuzione materiale dei reati portata a compimento dal figlio, F.P. L'odierno imputato aveva trasmesso al figlio e poi alimentato il sentimento di forte ostilità verso il nucleo familiare di P.C. (suo cognato per essere il fratello della moglie), più volte minacciato verbalmente perché ritenuto colpevole della mancata divisione dell'asse ereditario del fratello, P.G. , morto qualche tempo prima. Il giorno in cui si erano verificati i fatti di casa, F.S. fin dall'arrivo presso l'abitazione dei rivali, aveva tenuto la medesima condotta fortemente aggressiva del figlio: dapprima, durante la ricerca di una sfogliatrice per le olive, aveva esternato ripetute minacce;
subito dopo, mentre F.P. era intento a colluttare con il cugino P.S. si era scontrato anche fisicamente con il cognato, che aveva cercato di bloccarlo per impedirgli di accedere in locali di proprietà esclusiva dei P. Nonostante fosse consapevole che il figlio fosse armato di una pistola - quanto meno a partire dal momento in cui l'arma era caduta per terra durante lo scontro con il cugino - aveva mantenuto il medesimo atteggiamento, senza in alcun modo attivarsi per bloccare il figlio o soccorrere il nipote, sia nel corso della prima fase, svoltasi nel cortile dietro la casa dei P. - quando F.P. aveva sparato il colpo che aveva attinto P.S. al fianco cagionandone la morte - sia nella seconda fase - che aveva avuto luogo davanti all'ingresso dell'abitazione, quando F.P. dopo un breve inseguimento, aveva esposto un altro colpo in direzione dello zio, che cercava di ripararsi dentro casa - e si era, infine, prontamente ed 2 efficacemente adoperato, una volta ultimata l'azione omicidiaria, per consentire al figlio la fuga ed il ritorno a casa. La condotta così ricostruita aveva, in concreto, rafforzato ed agevolato il proposito omicidiario dell'esecutore materiale. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, l'imputato per il tramite del difensore di fiducia avv. Lorenzo Gatto, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. - con riferimento al reato di omicidio di cui al capo 1) - violazione degli articoli 110, 575, 577, primo comma n. 3), 577, primo comma n. 4 in relazione all'articolo 61 n. 1) cod. pen., 125 e 546 cod. proc. pen. nonché, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova. Lamenta che la sentenza impugnata, discostandosi dai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità ampiamente richiamati, si è limitata, al pari di quella emessa in esito al primo grado del giudizio, ad aderire acriticamente alla prospettazione accusatoria, procedendo ad una lettura frammentata e congetturale degli elementi probatori. Non ha dato risposta alle censure contenute nell'atto di appello e non ha giustificato, con argomenti logici, il necessario superamento delle incertezze contenute nel materiale indiziario acquisito a carico dell'imputato; ciò in relazione a tutti i temi sollevati: - diversità delle versioni fornite dalle parti civili e loro contrasto;
- mancata conoscenza della circostanza che il figlio fosse armato;
- impossibilità di intervenire per evitare l'evento delittuoso materialmente eseguito da F.P. La Corte d'assise d'appello è incappata in una contraddizione evidente nella valutazione delle dichiarazioni, irrimediabilmente contrastanti, rese dalle parti civili sul momento dell'avvistamento della pistola detenuta da PI FA nella tasca dei pantaloni: da una parte ha valutato le dichiarazioni che collocano tale evento al momento dell'arrivo di padre e figlio non dirimenti per escludere la responsabilità dell'imputato, dall'altra ha dato per dimostrata la circostanza oggetto di contrasto, sia pure vanamente sforzandosi di pervenire al suo accertamento attraverso argomenti di tipo logico, che, invece, sono del tutto apodittici e disancorati da massime di esperienze valide. In quest'ottica, ha considerato credibile la tesi che l'odierno imputato non poteva non notare la pistola senza considerare che tale arma, di piccole dimensioni, era custodita dal figlio all'interno di una tasca dei pantaloni di tipo militare e, per di più, occultata da uno scaldacollo. Ancora più illogica è la parte motiva dedicata alla provenienza dell'arma. Sostengono i giudici di appello che, in considerazione del contesto rurale, è 3 difficilmente immaginabile F.P. possa avere direttamente ereditato l'arma in origine nella disponibilità dello zio deceduto;
è, invece, più probabile che la disponibilità materiale dell'arma sia passata, dopo la morte del congiunto, in capo a suo padre. Le deduzioni non solo non sono fondate su un dato certo, vale a dire il passaggio dell'arma dallo zio a F.S. , ma applicano massime di esperienza che non trovano alcun riscontro. Non è nemmeno spiegato perché non è credibile l'imputato quando ha riferito di essere stato minacciato dal cognato con un fucile. Per avvalorare la tesi che l'odierno imputato ha agito in esecuzione del preventivo accordo con il figlio sono state utilizzate circostanze non provate, come l'episodio della minaccia avvenuta qualche giorno prima o l'avvistamento da parte dell'imputato della pistola caduta per terra durante la colluttazione tra il figlio ed il cugino nonostante le stesse persone offese avessero concordemente riferito che in quel frangente F.S. si trovava lontano, impegnato nello scontro fisico con il cognato, sicché non poteva nemmeno vedere il figlio. D'altra parte, che la tesi del previo accordo sia estremamente debole e confermato dalla stessa sentenza impugnata, che ritiene necessario, comunque, ai fini della affermazione della penale responsabilità, attribuire rilevanza a quella che definisce "l'adesione ex post al delitto commesso dal figlio". Anche le argomentazioni spese per dimostrare che la presenza dell'odierno ricorrente nello scenario del delitto ha "agevolato" o "rafforzato" il proposito criminoso dell'esecutore materiale sono illogiche e non applicano correttamente i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di concorso morale. La sentenza si è limitata ad un'elencazione riassuntiva gli elementi che presuppongono la condotta rafforzativa del proposito criminale senza rispondere alle obiezioni sviluppate dalla difesa nell'atto di appello, sulla scorta di plurime circostanze di fatto rivelatesi del tutto incompatibili con la ricostruzione della condotta di F.S. in termini di concorso morale. A quest'ultimo proposito, la difesa ha evidenziato che l'immobile dove è avvenuta la rissa era accessibile a tutti , che la rissa è stata iniziata da P.C. e che F.S. non poteva intervenire, soccorrendo il nipote, La sentenza impugnata non è riuscita ad indicare con certezza quale sia stato il personale contributo di F.S. alla realizzazione del fatto omicidiario, limitandosi a valorizzare la sua presenza nel contesto in cui sono state realizzate le condotte delittuose. Non risulta, quindi, adempiuto, nei termini indicati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di individuare un concreto contributo partecipativo;
sforzo motivazionale, quanto mai necessario nel caso in esame, in 4 eseguite dal figlio sia in occasione dell'omicidio di occasione del ferimento di P.C. P.S. sia in cui sussiste un'evidente contrasto tra le reali risultanze dibattimentali e le condotte ritenute accertate. 2.2. Con il Secondo motivo deduce - in relazione al reato di lesioni di cui al capo 2) - violazione di legge in relazione agli articoli 110, 61 n. 2) 582, 583 n. 1), cod. pen., 125 e 546 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione . La Corte distrettuale non ha tenuto conto delle dichiarazioni rese in dibattimento dalle parti civili nella ricostruzione dell'episodio, Ha trascurato le dichiarazioni rese dalla persona offesa P.C. che non solo non ha riferito alcun elemento utilizzabile per inferire la partecipazione all'evento delittuoso dell'imputato, ma ha precisato che lo stesso, a cagione delle conseguenze riportate in esito alla colluttazione, non era presente al momento del secondo sparo né era, comunque, in grado di intervenire sul figlio per bloccarlo. Non vi è, dunque, prova di un comportamento qualificabile come contributo alla commissione del reato nei termini richiesti dalla richiamata giurisprudenza di legittimità. 2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio nonché violazione dell'articolo 133 cod. pen. La Corte distrettuale non ha spiegato le ragioni dell'irrogazione di una pena più elevata rispetto al minimo edittale. Applicando correttamente i criteri previsti dall'art. 133 cod. pen., la Corte distrettuale avrebbe dovuto infliggere una pena più mite. Valorizzando l'atteggiamento collaborativo e gli altri elementi posti a base della concessione delle circostanze attenuanti generiche, doveva pervenire ad una misura della pena base più contenuta o quanto meno identica a quella individuato per il figlio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi, che posso essere trattati congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, non sono fondati. Sostiene la difesa del ricorrente che i Giudici del merito non hanno esaustivamente affrontato, nonostante la loro decisività ai fini dell'affermazione di colpevolezza, i tre temi principali posti con l'atto di appello: la diversità delle versioni fornite dalle parti civili sulla ricostruzione dell'intera vicenda;
la conoscenza da parte dell'imputato della circostanza il figlio era armato;
il contributo in concreto apportato da F.S. alle azioni materialmente 5 2. Nessuna delle sintetizzate censure difensive coglie nel segno. 2.1. La Corte territoriale (pagg. 66 e seg.) si è fatta carico delle denunciate discrasie tra le dichiarazioni rese dalle parti civili - nonché testi oculari, per essere stati presenti durante la consumazione dei reati - nell'immediatezza e quelle rese nel corso del dibattimento. Dopo approfondito esame, condotto in puntuale applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione frazionata (cfr. Sez. 4, n. 21886 del 19/04/2018, Cataldo, Rv.272752 - 01), è pervenuta alla conclusione, non manifestamente illogica, che le dichiarazioni rese da A.V. (compagna convivente del deceduto), C.G. (madre del deceduto nonché moglie della persona offesa del reato di lesioni), P.M. (sorella del deceduto nonché moglie della persona offesa del reato di lesioni) e P.C. (persona offesa del reato di lesioni e padre del deceduto), per quanto affette da alcune delle criticità segnalate dalla difesa - in particolare relative al momento in cui si erano accorte della presenza della pistola e alla condotta tenuta da F.S. in occasione del ferimento di P.C. davanti la porta di casa - contenevano, anche in ragione delle conferme provenienti/non solo dalle emergenze delle investigazioni compiute nell'immediatezza e dall'esame balistico ed autoptico l ma anche delle ammissioni degli imputati, specialmente di F.P. una ricostruzione attendibile degli elementi più significativi della vicenda, di per sé sufficienti per fondare il giudizio di responsabilità a carico di F.S. Le riscontrate incongruenze non costituivano, infatti, "imprescindibile antecedente logico" in grado di interferire sulla attendibilità delle dichiarazioni utilizzate in chiave accusatoria. Coerentemente con tale assunto, la Corte reggina ha attribuito rilevanza soltanto alle circostanze riferite dalle parti civili adeguatamente confermate o da altre fonti di prova o da argomenti di natura logica rassicuranti. Sia l'esistenza di una forte tensione nei rapporti tra la famiglia degli imputati e quella delle vittime per questioni ereditarie, insorte dopo la morte nell'anno 2016 di P.G. e sfociate in ripetuti alterchi verbali con minacce divenute sempre più gravi, sia il sempre maggiore protagonismo.assunto nella contesa, nelle settimane immediatamente precedenti i fatti di causa, da F.S. sono stati confermati dagli stessi imputati, anche se in una prospettiva opposta a quella delle parti civili perché comprensibilmente rivolta ad esaltare le loro ragioni ed il ruolo di vittime di iniziative provocatorie poste in essere dai rivali. Anche sulla causale più prossima del litigio, sviluppatosi fino agli eventi lesivi contestati nei capi di imputazione, e sulla sua suddivisione dell'intera vicenda in 6 C. G. che, qualora si accedesse alla tesi difensiva secondo cui avevano modificato le dichiarazioni inizialmente rese per A.V. e due fasi distinte succedutesi l'una dopo l'altra, esiste una sostanziale convergenza tra le dichiarazioni delle parti civili e quelle rese dall'imputato e dal figlio. E' pacifico che F.P. e F.S. si erano recati presso l'abitazione della famiglia p. con l'intento di recuperare la sfogliatrice per le olive, appartenuta al padre dei fratelli p . solitamente custodita in un capannone ricadente nella proprietà indivisa e di libero accesso anche ai F. , e che, non avendola trovata, si erano posti alla sua ricerca all'interno della proprietà dei P. con modalità irruente, al punto da cercare di forzare la porta di accesso di un manufatto e di provocare, dapprima, l'intervento di I P.C. del figlio F.P. E' altrettanto certo che i quattro protagonisti erano passati rapidamente dallo scontro verbale a quello fisico, spostandosi nel cortile ubicato dietro la casa dei P. ; qui avevano avuto luogo due distinte colluttazionOna tra [cugini, F.P. P.S. , l'altra tra i due cognati, F.S. e P.C. In piena sintonia con le dichiarazioni delle parti civili / in grado di vedere la scena perché non direttamente impegnate nella colluttazione (quindi tutte tranne P.C. ), F.P. ha confermato di avere perso la pistola, che teneva nella tasca dei pantaloni, ma di averla prontamente recuperata giusto in tempo per sparare, puntando l'arma verso il basso, il colpo che aveva raggiunto all'addome P.S. , il quale, come inequivocabilmente accertato dagli accertamenti balistici e medico legali, si trovava per terra. Entrambi gli imputati, confermando quanto osservato dalle parti civili prima di entrare precipitosamente nell'abitazione per trovare riparo, hanno riferito di essersi trovati a poca distanza l'uno dall'altro quando F.P. aveva sparato il colpo che aveva raggiuto lo zio al piede destro. 2.3. Le divergenze presenti nelle dichiarazioni delle parti civili, A.V. C . G. l, con riferimento al momento in cui si erano accorte che F.P. era armato di una pistola sono state considerate irrilevanti. Seguendo un ragionamento plausibile, la sentenza impugnata ha osservato propinare in dibattimento un'unica versione più attendibile sulla visibilità della pistola che F.P. custodiva nella tasca dei pantaloni, in modo da togliere ogni credibilità all'argomento difensivo dell'inconsapevolezza da parte di F.S. in ordine alla circostanza che il figlio lo aveva accompagnato armato, non muterebbe il giudizio di penale responsabilità formulato a carico di F.S. , quale concorrente morale. 7 (.)( \\OSI I Se, valorizzando questo aspetto, si considerasse infondata la prospettazione accusatoria, secondo cui il clima di tensione ed il protagonismo assunto da F.S. nei giorni precedenti al fatto, anche con l'esternazione a P.S. di minacce di morte, rendevano più verosimile ricondurre la scelta di intervenire sul posto armati, al fine di fronteggiare più adeguatamente le prevedibili condotte aggressive degli avversati, ad entrambi gli imputati, l'uno e l'altro in grado di procurarsi la pistola, di provenienza ereditaria, e, correlativamente, si desse per accertato che F.S. in contrasto con regole di esperienza più affidabili, non si era accorto durante il viaggio in automobile della presenza della pistola nella tasca del figlio, pur seduto al suo fianco nello stretto abitacolo del veicolo, rimarrebbe comunque fermo il dato che l'odierno ricorrente, per tutta la durata dell'azione, aveva tenuto, senza alcun tentennamento o ripensamento, una condotta parimenti aggressiva ed in tutto adesiva a quella del figlio, rafforzando in quest'ultimo, pienamente consapevole della condivisione da parte del genitore del suo stesso sentimento di astio e della necessità cogente di portare fino all'estreme conseguenze l'azione intrapresa in comune, il proposito omicidiario. D'altra parte, F.S. , nel recente passato autore di reiterate minacce ai danni del cognato e dei suoi familiari, aveva condotto insieme con il figlio le operazioni la ricerca del macchinario con le medesime modalità aggressive, che non potevano non ingenerare in quest'ultimo, anche tenuto conto del pregresso clima di tensione, la convinzione sulla necessità di compiere tutte le azioni necessarie a risolvere il conflitto in atto anche a costo di ledere l'integrità fisica dei rivali che si opponevano. Non a caso F.S. era passato alle vie di fatto in concomitanza con il figlio, scontrandosi fisicamente con il cognato, e non aveva in alcun modo disapprovato o cercato di bloccare l'irruenza di I F.P. né dopo essersi accorto che quest'ultimo aveva con sé la pistola, quando gli era caduta durante la colluttazione fisica con P.S. né dopo avere udito i primi spari ed avere visto la concitazione dei familiari attorno al nipote rimasto attinto dal colpo esploso da PI;
anzi, aveva assistito, mantenendo lo stesso atteggiamento di approvazione, all'esplosione dei colpi in direzione del cognato senza prestare alcuna forma di soccorso, ed aveva collaborato con il figlio per rendergli più agevole la fuga. 2.4. La condotta di F.S. così ricostruita, sinteticamente definita dalla Corte distrettuale con l'espressione non del tutto felice di "adesione ex post al delitto commesso dal figlio", è sussunnibile nel paradigma del concorso morale nel reato di omicidio. 8 Nel reato concorsuale il dolo dei singoli concorrenti non presuppone necessariamente il previo accordo sulla commissione del reato, ben potendo il reciproco consenso insorgere anche inopinatamente e nel corso della consumazione (Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019, Peveri, Rv. 276820-01; Sez. 2, 16 n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosiano, Rv. 255260-01; Sez. 2, n. 44301 del 19/10/2005, Dammacco, Rv. 232853-01). Il fatto, dunque, che non vi sia evidenza probatoria di un previo accordo criminoso, che sia intercorso tra F.P. e F.S. , non interferisce - di per sé - sulla responsabilità concorsuale di quest'ultimo, il suo contributo alla consumazione del reato resta, infatti, saldamente ancorato alla sua verificata presenza sul luogo dell'esecuzione del reato che è sufficiente ad integrare gli estremi di una forma di compartecipazione criminosa ideale allorché, come avvenuto nel caso di specie, palesi chiara adesione e incitamento ulteriore alla condotta dell'esecutore materiale, fornendogli stimolo all'azione e maggiore senso di impunità e sicurezza (Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Massaro, Rv. 279807- 01; Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, Aloia, Rv. 257979-01). 3. Il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, non supera il vaglio di ammissibilità perché non denuncia specifici vizi dell'apparato motivazionale posto a sostegno della scelta sulla dosimetria della pena, ma sollecita apprezzamenti alternativi dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. da sovrapporre a quelli dei Giudici del merito, che, con valutazioni non illogiche, hanno determinato la pena base, di poco superiore al minimo edittale in misura identica a quella dell'esecutore materiale (anni 22 mesi 6 di reclusione), diminuendola per la concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura minore rispetto al complice (mesi 18 anziché 2 anni) in ragione della minore pregnanza degli elementi positivi valorizzati (non sonos state considerate la giovane età e la resipiscenza). 4. Segue, infine, la condanna in favore delle parti civili. In applicazione dei criteri fissati dagli artt. 12 e 16 d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018 e, per quanto di rilievo, dal d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto dell'attività svolta, delle questioni trattate nonché del numero di parti unitariamente rappresentate dal patrono il regolamento delle spese del grado relativamente alla posizione delle parti civili va operato nei termini che seguono: - le spese di rappresentanza e difesa sostenute da P.M. e C.G. , liquidate nella misura di complessivi euro 8.000,00, oltre accessori di legge vanno poste a carico dell'imputato, soccombente rispetto all'azione civile proposta nei suoi confronti;
9 disponendo il pagamento in favore dello stato. Così deciso, in Roma 9 aprile 2025. - le spese di rappresentanza e difesa sostenute da P. C . liquidate nella misura di complessivi euro 6.500,00, oltre accessori di legge, vanno poste a carico dell'imputato, soccombente rispetto all'azione civile proposta nei suoi confronti;
- le spese sostenute dal A.V. l, vanno poste a carico dell'imputato e in pari tempo destinate in favore dello Stato nei sensi di cui al seguente dispositivo, avendo la suddetta parte civile dato atto di essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato medesimo. In merito a quest'ultima statuizione, si segnala, in particolare, che, secondo il principio enucleato dalle Sezioni Unite (Sez. U, 5464 del 26/09/2019, deo. 2020, Rv. 277760 - 01) condiviso dal Collegio, in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è poi rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. Pertanto, pronunciata condanna generica, sarà la Corte di assise di appello di Torino all'assunzione dell'atto consequenziale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili P.M. C. G. che liquida in complessivi euro 8.000, oltre accessori di legge, nonché dalla parte civile P.C. , che liquida in complessivi euro 6.500, oltre accessori di legge;
condanna, infine, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile A.V. ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002,