Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 06/03/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ES
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Varese, composto dai magistrati
Dott. Dario Giuseppe Papa Presidente
Dott.ssa Ida Carnevale Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Leggio Giudice riunito in camera di consiglio nel procedimento unitario n. 117/2024 r.g. promosso da
ZO TO (cod. fisc. [...]), residente a [...] e da MI IA (cod. fisc. [...]), residente a [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto Stefanazzi e dall'Avv.
Davide Taddei nei confronti di
IT ES DI AN AL E C. S.a.s. (cod. fisc. e p.iva 00283170124), con sede a Varese, via Molini Trotti n. 15/a e del socio accomandatario Walter Luciani (cod. fisc. [...]) ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di IT ES DI AN AL E C. S.a.s. e del socio accomandatario AL AN;
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; sentito il socio accomandatario e legale rappresentante della Società all'udienza del 4 febbraio
2025;
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premesso che i creditori istanti vantano crediti di lavoro per complessivi euro 74.048,40, a titolo di T.F.R., emolumenti e spese, non contestato dalla parte resistente;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
rilevato in particolare che, ai sensi dell'art. 121 CCII, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII e che, nella specie, parte resistente non ha provato il mancato superamento delle soglie previste ex lege ai fini della qualificazione quale impresa minore;
ritenuto che
IT ES DI AN AL E C. S.A.S. versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: i. la sussistenza dei crediti vantati dai ricorrenti non adempiuti nonostante non siano contestati e siano in parte, avuto riguardo al creditore MI, portati da decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e pedissequo atto di precetto;
ii. l'esistenza di un ingente debito erariale, sulla base del ruolo di Agenzia Entrate Riscossione da cui risultano cartelle di pagamento pendenti non rateizzate per debiti erariali e previdenziali scaduti per oltre 600.000 euro;
iii. la non contestazione del debitore in merito al proprio stato di insolenza;
iv. la molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa (cfr. Cass. civ. n. 4455/2001); rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di IT ES DI AN AL E C. S.A.S. (cod. fisc. 00283170124), con sede a Varese, via Molini Trotti n. 15/a e del socio accomandatario AL AN (cod. fisc. [...]); nomina la dott.ssa Ida Carnevale Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. Giulio Broggini Curatore, professionista iscritto nell'albo dei gestori della crisi d'impresa di cui all'art. 356 CCII, il quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
pag. 2 di 4 autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 17 giugno 2025 ad ore 10:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;
segnala
pag. 3 di 4 al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Così deciso in Varese nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile in data
05/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ida Carnevale Dario Giuseppe Papa
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