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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/10/2025, n. 4681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4681 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 11580/2022 tra:
Parte_1
(c.f. ) C.F._1
Parte_2
(c.f. ) C.F._2 rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Tealdi del
Foro di Torino nonché elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Torino al corso Galileo Ferraris n. 46 parte attrice
e
Controparte_1
(c.f. ) C.F._3 rappresentata e difesa dall'avvocato Dania Maria Molinari del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino alla via Palmieri n. 36 parte convenuta nonché
CP_2
(c.f. ) C.F._4 rappresentato e difeso dall'avvocato Sonia Pappalardo del
Foro di Torino nonché elettivamente domiciliato presso il
1 suo studio sito in Torino alla via Giovanni Carlo Cavalli
n. 30 parte terza chiamata
e
Controparte_3
(c.f. ) C.F._5 rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Vinelli e
IS RR entrambi del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in
Torino alla via Avigliana n. 7/70 parte terza chiamata nonché
Controparte_4
(c.f. e p. i.v.a. ) P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Bruno del
Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino al corso Vittorio Emanuele II n.
61 parte terza chiamata
e
Controparte_5
(c.f. e p. i.v.a. ) P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Procacci del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino al corso Vittorio Emanuele II n. 194 parte terza chiamata
OGGETTO: compravendita immobiliare;
irregolarità edilizie;
domanda di riduzione di prezzo ex art. 1489 del cod. civ.; risarcimento del danno.
2 CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte attrice e Parte_1 [...]
: Parte_2
“Voglia codesto On.le Tribunale, accertato, ai sensi dell'art. 1489 c.c., che l'immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al Foglio 1243, mappale 172, sub. 60, piano 5, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 2, vani 6, R.C. € 1.425,42, alla data di vendita del 29.10.2021 era gravato da oneri non apparenti non dichiarati in contratto e consistenti in numerose difformità edilizie che hanno diminuito il libero godimento del bene, condannare la signora al Controparte_1 risarcimento dei danni, da liquidarsi anche in via equitativa, ai sensi ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. Con vittoria di spese e onorari di causa.”.
Parte convenuta Controparte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis in via principale: respingere integralmente le domande attoree, in quanto infondate in fatto e diritto, per le ragioni tutte esposte in atti e visto l'esito della CTU;
In via subordinata: in via istruttoria (…) In via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande attoree, ed in conseguenza, di condanna della signora al pagamento Controparte_1 di somme, a qualsivoglia titolo, a favore degli attori, dichiarare tenuti e condannare l'arch. e la CP_2 geom. in solido tra loro, o pro quota, Controparte_3 da determinarsi in relazione alle rispettive responsabilità professionali, a tenere integralmente manlevata ed indenne la signora dalle conseguenze Controparte_1 patrimoniali del presente giudizio e/o dichiararli tenuti e condannarli, anche ai sensi dell'art. 2236 c.c., 1176, II°c. c.c. e 2043 c.c., a risarcire l'integrale danno patrimoniale che dovesse subire la convenuta per le ragioni di cui in atti;
con vittoria di spese ed onorari, 15% T.F., IVA e CPA;
3 con condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 I° e III° c. c.p.c.; con condanna alla refusione delle spese sostenute da parte convenuta per la consulenza tecnica di parte (precisamente
€ 7.709,00 come da bonifici agli atti a favore dell'arch.
).”. Persona_1
Parte terza chiamata arch. CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e deduzione disattesa e reietta, Nel merito In via principale,
- Respingere le domande degli attori in quanto infondate in fatto e in diritto
- Respingere la domanda di manleva e/o di risarcimento e/o di ripetizione dell'indebito formulate dalla Sig.ra
[...]
in quanto infondate in fatto e in diritto Controparte_1 In via di subordine,
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande di manleva e di risarcimento rivolte dalla Sig.ra Controparte_1 nei confronti dell'arch. dichiarare tenuta la CP_2 Zurich Insurance Plc, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto, condannarla a tenere indenne l'assicurato da quanto questi sia condannato a CP_2 pagare alla Sig.ra , pro quota o in Controparte_1 solido con la geom. per tutti gli Controparte_3 importi richiesti per capitale, interessi e spese legali. Con vittoria di spese per compensi, anche di mediazione, spese di CTU e CTP ed esposti esenti, oltre alle spese generali forfettarie, iva e cpa come per legge.”.
Parte terza chiamata Geom. Controparte_3
“Respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in via principale: ritenere non sussistente qualsiasi responsabilità della geometra in ordine alle pretese della Controparte_3 signora mandandola pertanto assolta Controparte_1 da ogni domanda contro di lei proposta perché nulla e/o infondata in fatto e diritto per le ragioni esposte. Col favore delle spese di giudizio, legali e tecniche comprese CTU e CTP, spese forfettarie ed oneri di legge. In via subordinata:
4 nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità della geometra contenere e formulare la Controparte_3 condanna in proporzione all'effettivo apporto causale che, qualora provato, si potrà ritenere fornito dalla medesima in via concorsuale con altri convenuti o terzi chiamati e dichiarare tenuta in forza Controparte_6 del contratto di assicurazione stipulato, a tenere indenne di tutti gli importi che la stessa sia Controparte_3 tenuta a corrispondere, anche a titolo di spese legali e tecniche, oltre la rifusione delle spese di resistenza.”.
Parte terza chiamata Controparte_4
:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Riservato ogni ulteriore diritto, ragione ed azione;
Previe le più opportune declaratorie del caso;
Nel merito: Rigettarsi tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, per non avere l'Arch. CP_2
alcuna responsabilità per i danni lamentati da parte
[...] avversa;
In via subordinata: Nel denegato caso in cui il giudice accolga, anche parzialmente, le domande attoree, accertarsi e dichiararsi l'entità dei danni subiti dagli stessi e la quota di responsabilità dell'Arch. e, conseguentemente, CP_2 limitarsi il risarcimento spettante a parte attrice nella misura corrispondente al danno effettivamente patito e nei limiti della quota di responsabilità dell'Arch. CP_2 nonché delle previsioni e limitazioni tutti della polizza
n. 616A2059, ivi compresso massimali, CP_4 franchigie/scoperti e/o esclusioni di polizza;
In ogni caso: Con il favore delle spese, incluse eventuali CTU e CTP, diritti ed onorari tutti di giudizio, oltre rimborso forfettario spese 15%, C.P.A. ed IVA.”.
Parte terza chiamata : Controparte_5
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In via principale Respingere ogni domanda ex adverso proposta.
5 Con il favore delle spese di giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge. In via di estremo subordine. Contenersi l'onere risarcitorio nei limiti del giusto e del provato e, nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità in capo al Geom. determinarsi la CP_3 quota percentuale della stessa, tenuto conto che l'operato professionale della predetta ed in ogni caso, nell'ipotesi di accertata sussistenza di onere di manleva in capo a
per i fatti per cui è causa, Controparte_5 limitarsi lo stesso nella sola quota di responsabilità del Geom. , con esclusione di qualsivoglia vincolo di CP_3 solidarietà e, comunque, nei limiti tutti di operatività della polizza invocata, franchigia, scoperto, massimali e limiti tutti. Con il favore delle spese di giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
Gli attori e Parte_1 [...]
hanno promosso il presente giudizio in relazione Parte_2 alla compravendita avvenuta con atto pubblico - in data 29 ottobre 2021 - di un appartamento sito in Torino alla via
Assarotti n. 15 ad essi venduto dalla convenuta
[...]
. Controparte_1
L'immobile compravenduto si sviluppa al quinto piano dell'edificio (sesto fuori terra), con soprastante sottotetto;
i due ambienti sono collegati tra loro mediante scala interna;
il compendio immobiliare compravenduto comprende poi anche una cantina posta al piano interrato.
L'odierna parte attrice ha dedotto in atto di citazione la responsabilità contrattuale della parte convenuta per aver impedito, durante la fase di acquisto, di procedere con più approfondite verifiche sulla conformità dell'immobile, nonché di aver taciuto circa le difformità edilizie e urbanistiche di quest'ultimo.
6 Secondo la prospettazione offerta, invero, a seguito della stipula del contratto definitivo, gli odierni attori, avendo incaricato un tecnico di loro fiducia al fine di presentare presso il Comune di Torino la pratica edilizia necessaria per svolgere i lavori di ristrutturazione del bene acquistato, sarebbero venuti a conoscenza di significative difformità edilizie non apparenti.
Alla luce di quanto appreso, e poi asseverato tramite perizia dal geom. la parte attrice ha Persona_2 quindi promosso il presente giudizio al fine di sentir condannata la parte convenuta al Controparte_1 pagamento, in proprio favore, della somma di € 28.750,00 a titolo di riduzione del prezzo ex art. 1489 del codice civile per il decremento del valore del bene in ragione dell'asserita minor superficie compravenduta, nonché della somma di € 15.301,87 a titolo di risarcimento del danno per il ripristino della conformità edilizia.
La parte convenuta dal canto Controparte_1 suo, dopo essersi ritualmente costituita in giudizio, e aver argomentato in fatto e in diritto, deducendo in particolare l'assenza del danno lamentato, la piena conformità dell'immobile compravenduto alle prescrizioni edilizie e urbanistiche in allora vigenti e cogenti, nonché
l'infondatezza delle tesi avversarie, ha richiesto l'integrale rigetto delle domande attoree ex adverso formulate.
Nello specifico, essa parte convenuta ha evidenziato che, prima della stipula del rogito definitivo, gli attori acquirenti hanno potuto visionare l'immobile numerose volte, e ciò con la presenza dei loro tecnici di fiducia, così potendo acquisire un'approfondita conoscenza delle caratteristiche dell'appartamento.
7 Secondo la prospettazione offerta, al fine di assicurare la regolarità edilizia dell'immobile oggetto di vendita, la parte convenuta avrebbe dapprima incaricato la geom. affinché fosse presentata una CILA Controparte_3 relativa alle opere interne eseguite al piano quinto e poi l'arch. per verificare se lo stato CP_2 dell'immobile fosse o meno conforme alla rappresentazione planimetrica esistente presso i pubblici registri, così come da quest'ultimo confermato con la relazione del 5 ottobre 2021 esibita in sede di stipula notarile.
Alla luce di quanto dedotto, la convenuta
[...] ha quindi chiesto di essere autorizzata alla CP_1 chiamata in causa dei terzi arch. e geom. CP_2 per essere da questi manlevata da ogni Controparte_3 eventuale conseguenza risarcitoria o patrimoniale.
A seguito di rituale autorizzazione (concessa dal precedente giudice istruttore) e conseguente chiamata in causa, si è quindi costituito in giudizio il terzo chiamato arch. il quale, dopo essersi associato alle CP_2 difese della convenuta e aver Controparte_1 dedotto la regolarità urbanistica dell'immobile, il proprio diligente adempimento al mandato conferitogli da parte venditrice e la conseguente infondatezza delle tesi attoree, ha parimenti chiesto l'integrale rigetto delle domande formulate dagli odierni attori.
Si è altresì costituita in giudizio la terza chiamata geom. la quale, dopo aver precisato di Controparte_3 aver ricevuto incarico dalla parte convenuta di presentare una CILA relativa al solo quinto piano per lievi modifiche
(e, in particolare, per lo spostamento di alcune porzioni di muro interno), con nessun interessamento del sottotetto o di altre opere, ha escluso una qualsivoglia propria responsabilità nella questione oggetto di causa, chiedendo di essere assolta da ogni domanda promossa nei suoi confronti giacché infondata in fatto e in diritto.
8 I professionisti terzi chiamati, a loro volta, hanno richiesto di essere autorizzati alla chiamata in giudizio,
a scopo di manleva, delle rispettive compagnie assicurative, ovverosia le società Controparte_4
e
[...] Controparte_5
A seguito di rituale autorizzazione e chiamata in causa, si sono quindi ritualmente costituite in giudizio, con autonome e separate Difese, anche le cennate compagnie assicurative, le quali, dopo aver argomentato in fatto e in diritto, hanno entrambe richiesto il rigetto nel merito delle domande attoree nei limiti contrattualmente previsti
(anche di massimale) e avuto riguardo alle sole pretese risarcitorie generate da condotte contrattualmente annoverate tra i rischi garantiti, nonché per la sola quota di danno direttamente imputabile al loro assicurato, con esclusione di qualsiasi vincolo di solidarietà.
2. L'istruttoria svolta.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
3. Sul merito della causa.
Le domande avanzate dagli attori sono infondate e, pertanto, devono essere rigettate.
3.1. Sulla sussistenza dei dedotti oneri non apparenti ex art. 1489 del codice civile gravanti sull'immobile compravenduto consistenti in asserite difformità edilizie nonché sull'esito della c.t.u. svolta in corso di causa.
Come sopra anticipato, nel corso del giudizio, con ordinanza del 18 aprile 2024, è stata ammessa e disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Al c.t.u. nominato sono stati posti i seguenti quesiti:
“Esaminati gli atti di causa, analizzata la documentazione prodotta dalle parti, compiute le necessarie verifiche ove necessario presso la località, il c.t.u.:
9 1) tenti la conciliazione della lite sia in principio delle operazioni di consulenza sia al termine di esse;
2) accerti se siano corrette e condivisibili le considerazioni e valutazioni nonché le conclusioni di cui alla perizia di parte redatta dal geom. del 14 Per_2 febbraio 2022 (prodotta sub doc. n. 4 del fascicolo di parte attrice);
3) accerti in particolare se sussistevano le difformità edilizie indicate dalla parte attrice (
[...]
in atto di Parte_3 citazione e nella suddetta perizia di parte redatta dal geom. al momento della compravendita del 29 ottobre Per_2
2021 dell'immobile di via Assorotti n. 15 in Torino per cui
è causa;
4) accerti quindi se sia stata corretta e fondata la dichiarazione di conformità resa dall'arch. CP_2 nella relazione del 5.2.2021 (prodotta sub doc. n. 7 del fascicolo di parte convenuta;
Controparte_1
5) accerti, infine, ove vengano riscontrare le difformità suddette, il costo necessario a ripristinare lo stato dei luoghi al fine di renderlo conforme ai titoli edilizi e urbanistici vigenti e cogenti”.
Il c.t.u. nominato, arch. Persona_3 compiuti gli accertamenti e le misurazioni del caso, e dopo aver suddiviso in tre distinti vizi le valutazioni di cui alla perizia tecnica del geom. prodotta dalla parte Per_2 attrice e posta a fondamento della presente iniziativa giudiziaria, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
sul quesito n.2) accerti se siano corrette e condivisibili le considerazioni e valutazioni nonché le conclusioni di cui alla perizia di parte redatta dal geom. del 14 Per_2 febbraio 2022 (prodotta sub doc. n. 4 del fascicolo di parte attrice)
10 11 12 13 14 (…)
15 16 17 (…)
(…)
(…)
18 19 Sui quesiti nn. 3),4) e 5) accerti in particolare se sussistevano le difformità edilizie indicate dalla parte attrice ( Parte_3
in atto di citazione e nella
[...] Parte_2 suddetta perizia di parte redatta dal geom. al Per_2 momento della compravendita del 29 ottobre 2021 dell'immobile di via Assorotti n. 15 in Torino per cui è causa;
accerti quindi se sia stata corretta e fondata la dichiarazione di conformità resa dall'arch. CP_2 nella relazione del 5.2.2021 (prodotta sub doc. n. 7 del fascicolo di parte convenuta;
Controparte_1 accerti, infine, ove vengano riscontrare le difformità suddette, il costo necessario a ripristinare lo stato dei luoghi al fine di renderlo conforme ai titoli edilizi e urbanistici vigenti e cogenti”.
20
21
(v. le pagine da 13 a 28 dell'elaborato di consulenza).
L'insieme delle risultanze della c.t.u. svolta, qui ora riportate e trascritte, appaiono pienamente condivisibili essendo l'elaborato consulenziale correttamente motivato e immune da censure, e, pertanto, esse possono essere assunte a fondamento dell'odierna decisione, tenuto anche conto che nessuna delle odierne parti, al riguardo, ha espressamente dedotto o specificato puntuali e convincenti argomentazioni contrarie di tipo tecnico (cfr. Cass. 15147/2018, 12703/2015, 10668/2005,
3492/2002 e 8669/1994).
In ordine alle conclusioni della relazione del c.t.u., infatti, la Difesa attrice nulla ha eccepito o confutato in sede di osservazioni, essendosi poi limitata ad affermare genericamente nelle note autorizzate del 4 febbraio 2025
“vista la relazione peritale del CTU, per vari motivi, non condivisibile”, senza tuttavia avanzare specifiche e circostanziate obiezioni.
Le argomentazioni poi formulate dalla Difesa attrice in sede di comparsa conclusionale ex art. 190 del c.p.c. non appaiono fondate in quanto il presupposto fattuale e giuridico dell'azione giudiziaria qui promossa ex art. 1489 del codice civile era la sussistenza di difformità edilizie
22 nell'immobile in discorso alla data della compravendita, ovverosia in data 29 ottobre 2021.
Ebbene, il c.t.u. nominato dal Tribunale ha accertato che tali difformità, come dedotte dalla parte attrice e descritte nella perizia di parte non erano in Per_2 realtà sussistenti.
In sintesi, gli attori hanno agito in giudizio in forza dell'art. 1489 del cod. civ. deducendo la presenza di difformità edilizie e ponendo a fondamento della loro pretesa una perizia tecnica stragiudiziale asseverata e redatta dal geom. in data 14 febbraio 2022 Persona_2
(v. doc. 4 del fascicolo attoreo).
Detta perizia, tuttavia, oltre ad essere stata specificatamente contestata dalla parte convenuta e dai terzi chiamati, ancorché asseverata con giuramento dal suo autore, nonché raccolta dal Cancelliere, costituisce pur sempre una mera allegazione difensiva di parte, il cui apprezzamento è rimesso alla valutazione discrezionale del giudicante (cfr. Cass. 1902/2002).
La c.t.u. svolta in corso di causa ha confutato e smentito la fondatezza delle conclusioni contenute nella cennata perizia di parte.
Inoltre, risulta documentalmente provato nonché pacifico ex art. 115 del c.p.c., in quanto non contestato dalla parte attrice , che quest'ultima ha presentato in data 2 marzo 2022 la CILA Prot. 2022-20-4659 senza denunciare nessuna difformità, così implicitamente riconoscendo innanzi al la conformità Controparte_7 dello stato dei luoghi alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie in allora vigenti e cogenti.
Il Tribunale, dunque, alla luce degli accertamenti compiuti dal c.t.u., concordanti con le risultanze di cui alle perizie del terzo chiamato Arch. e del c.t.p. CP_2
Arch. (rispettivamente ai docc. 7 e 9 del Persona_1 fascicolo di parte convenuta), e della copiosa
23 documentazione prodotta in causa (fotografie e planimetrie), valuta pertanto come non provate le difformità edilizie dedotte in atti dalla parte attrice.
3.2. In ordine alle domande avanzate dalla parte attrice di riduzione del prezzo e di risarcimento dei danni patiti per i costi sostenuti e da sostenere per il ripristino a conformità dello stato di fatto dell'immobile compravenduto.
Sulla base delle sopra svolte considerazioni, e segnatamente in ragione delle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. incaricato, le domande avanzate dalla parte attrice nel presente giudizio ex art. 1489 del codice civile non sono fondate e, pertanto, devono essere rigettate.
Come è noto, in tema di compravendita di costruzione realizzata in difformità dalla licenza edilizia (o permesso di costruire) trova applicazione l'art. 1489 del codice civile in materia di oneri e diritti altrui gravanti sulla cosa venduta quando il vizio della cosa non si concretizza in anomalie strutturali del bene e sempre che la difformità non sia stata dichiarata nel contratto o, comunque, non sia conosciuta dal compratore al tempo dell'acquisto (v., ex multis, Cass., Sez. 2, ord. n.
17148/2024 e Cass., Sez. 2, sent. n. 27559/2023).
Nel caso in esame, come sopra argomentato ed esposto, la ricorrenza delle dedotte difformità edilizie e urbanistiche non risulta provata e, pertanto, devono essere rigettate le domande di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno come avanzate da parte attrice.
24
4. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie, la domanda ex art. 96 del c.p.c. e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie (per testimoni) avanzate in atti dalle parti e non accolte in corso di causa giacché non rilevanti al fine del decidere, e ciò tenuto anche conto che l'espletata c.t.u. e la documentazione prodotta in atti sono risultate idonee a fornire un'esaustiva rappresentazione dei fatti di causa.
Deve infine rigettarsi la richiesta di condanna ex art. 96 del c.p.c. come avanzata dalla parte convenuta, non ravvisandosi indici di colpa grave o mala fede in capo alla parte attrice, e vertendosi, piuttosto, in un contesto di ordinaria controvertibilità di vicende contrattuali connesse al trasferimento di immobili.
Gli attori hanno invero agito sulla base delle conclusioni (poi risultate erronee) di una perizia di parte redatta da un tecnico di fiducia, il quale peraltro ha anche partecipato alle operazioni di consulenza in veste di c.t.p., e, dunque, si tratta di un'azione giudiziaria meramente infondata, e non già frutto di abuso del diritto o processuale ovvero di illegittimo arbitrio.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rigettarsi le domande attoree.
Quanto alle spese di lite afferenti al rapporto processuale intercorrente fra gli attori e la convenuta si osserva quanto segue. CP_1
25 Non sussiste alcuna delle ipotesi previste dalla legge all'articolo 92 del c.p.c. per poter procedere alla compensazione delle spese di lite.
Le spese pertanto devono seguire la soccombenza ai sensi dall'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147/2022), tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento
(da € 26.000,01 a € 52.000,00) (il valore di causa va individuato nella somma oggetto delle domande attoree poi non accolte pari € 44.051,87) (si veda la dichiarazione di valore resa a pagina 13 dell'atto di citazione), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.200,00
b) fase introduttiva → € 1.200,00
c) fase istruttoria → € 1.200,00
d) fase decisionale → € 1.600,00
- per un totale di € 5.200,00.
Quanto invece alle spese di c.t.p., va richiamato il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 comma 1 del c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (v. Cass., Sez. 3, ord.
n. 26729/2024).
Secondo la Corte Suprema di Cassazione “quanto alle spese per l'assistenza in giudizio da parte di un esperto è tralatizio (…) il principio secondo cui sono ripetibili dalla parte vittoriosa gli onorari del consulente tecnico da essa assunto (Cass. n. 1626 del 1965; conf. n. 625 del
1972). Questa Corte ha più volte avuto modo di affermare
26 che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 11/06/1980: conf. Cass. n.
10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. cod. proc. civ.)”.
Nel caso in esame la parte convenuta ha CP_1 depositato rituale nota spese ex art. 75 delle disp. att. al c.p.c. richiedendo il rimborso della somma di €
7.709,00.
Considerando che al c.t.u. è stato liquidato con decreto ex art. 168 del D.P.R. n. n. 115/2002 un compenso pari ad € 4.781,01 oltre oneri, ritiene il Tribunale opportuno e conforme a legge liquidare dette spese di c.t.p. nell'importo (minore rispetto a quanto richiesto) di
€ 4.000,00 oltre I.V.A. e Cassa previdenza.
Agli attori soccombenti spetta altresì provvedere alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti terze chiamate.
La giurisprudenza di legittimità ha invero chiarito che in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane,
27 invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr., per tutte, Cass., Sez. 3, ord. n.
31889/2019 e Cass., Sez. 2, ord. n. 23123/2019).
Nel caso in esame non si è in presenza di chiamate in causa di terzi palesemente infondate o arbitrarie, bensì astrattamente e concretamente idonee a dar corso ad una pronuncia di manleva.
Le spese di lite da liquidare in favore delle parti terze chiamate devono peraltro essere liquidate in misura parzialmente minore e gradata rispetto a quanto sopra riportato, e ciò in ragione delle diverse posizioni processuali di dette parti rispetto alla convenuta contraente diretta di parte attrice e dell'adesione di esse alla posizione della convenuta, stante la presenza di profili e aspetti comuni alle rispettive posizioni processuali.
Quanto alle due parti terze chiamate geom. e CP_3 arch. si provvede alla liquidazione sulla base delle CP_2 seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.000,00
b) fase introduttiva → € 1.000,00
c) fase istruttoria → € 800,00
d) fase decisionale → € 1.500,00
- per un totale di € 4.300,00.
All'arch. spetta altresì il compenso per la fase CP_2 di mediazione obbligatoria pari ad € 536,00.
Quanto, poi, alle due ultime parti terze chiamate e si provvede alla Controparte_4 Controparte_5 liquidazione sulla base delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 860,00
b) fase introduttiva → € 640,00
c) fase istruttoria → € 940,00
28 d) fase decisionale → € 1.460,00
- per un totale di € 3.900,00.
Da ultimo, si osserva, in punto spese di c.t.p. in riferimento alle parti terze chiamate, che le parti terze chiamate arch. e geom. hanno quantificato CP_2 CP_3 le spese di c.t.p. richieste in via di rimborso e hanno attivato la relativa istanza, anche mediante rituale deposito di nota spese ex art. 75 del c.p.c..
In riferimento a tali posizioni ritiene il Tribunale opportuno e conforme a legge liquidare dette spese di c.t.p., in entrambi i casi, nell'importo (minore rispetto a quanto richiesto) di € 1.200,00 oltre I.V.A. e Cassa previdenza.
Nessuna liquidazione di spese di c.t.p. va invece effettuata in favore delle due terze chiamate PA
Assicurative in quanto esse non hanno quantificato l'importo richiesto in via di rimborso e non hanno depositato nota spese ex art. 75 delle disp. att. al c.p.c..
Anche le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza e vengono poste a carico definitivo di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Rigetta tutte le domande avanzate dagli attori e nei Parte_1 Parte_2 confronti della convenuta Controparte_1
2) Condanna gli attori Parte_1
e alla rifusione, in favore della parte Parte_2 convenuta delle spese di giudizio Controparte_1 che liquida in € 5.600,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come
29 per legge nonché in € 4.000,00 oltre IVA e Cassa di previdenza a titolo di rimborso per spese di c.t.p..
3) Condanna gli attori Parte_1
e alla rifusione, in favore della parte Parte_2 terza chiamata arch. delle spese di giudizio CP_2 che liquida in € 596,30 per esposti ed € 4.836,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge nonché in €
1.200,00 oltre IVA e Cassa previdenza a titolo di rimborso per spese di c.t.p..
4) Condanna gli attori Parte_1
e alla rifusione, in favore della parte Parte_2 terza chiamata geom. delle spese di Controparte_3 giudizio che liquida in € 545,00 per esposti ed € 4.300,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge nonché in €
1.200,00 oltre IVA e Cassa previdenza a titolo di rimborso per spese di c.t.p..
5) Condanna gli attori Parte_1
e alla rifusione, in favore della parte Parte_2 terza chiamata Controparte_4 delle spese di giudizio che liquida in € 3.900,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
6) Condanna gli attori Parte_1
e alla rifusione, in favore della parte Parte_2 terza chiamata delle spese di Controparte_5 giudizio che liquida in € 3.900,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
7) Pone le spese di c.t.u. già liquidate con separato decreto a carico definitivo degli attori.
Così deciso in Torino il giorno 30 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 11580/2022 tra:
Parte_1
(c.f. ) C.F._1
Parte_2
(c.f. ) C.F._2 rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Tealdi del
Foro di Torino nonché elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Torino al corso Galileo Ferraris n. 46 parte attrice
e
Controparte_1
(c.f. ) C.F._3 rappresentata e difesa dall'avvocato Dania Maria Molinari del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino alla via Palmieri n. 36 parte convenuta nonché
CP_2
(c.f. ) C.F._4 rappresentato e difeso dall'avvocato Sonia Pappalardo del
Foro di Torino nonché elettivamente domiciliato presso il
1 suo studio sito in Torino alla via Giovanni Carlo Cavalli
n. 30 parte terza chiamata
e
Controparte_3
(c.f. ) C.F._5 rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Vinelli e
IS RR entrambi del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in
Torino alla via Avigliana n. 7/70 parte terza chiamata nonché
Controparte_4
(c.f. e p. i.v.a. ) P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Bruno del
Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino al corso Vittorio Emanuele II n.
61 parte terza chiamata
e
Controparte_5
(c.f. e p. i.v.a. ) P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Procacci del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino al corso Vittorio Emanuele II n. 194 parte terza chiamata
OGGETTO: compravendita immobiliare;
irregolarità edilizie;
domanda di riduzione di prezzo ex art. 1489 del cod. civ.; risarcimento del danno.
2 CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte attrice e Parte_1 [...]
: Parte_2
“Voglia codesto On.le Tribunale, accertato, ai sensi dell'art. 1489 c.c., che l'immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al Foglio 1243, mappale 172, sub. 60, piano 5, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 2, vani 6, R.C. € 1.425,42, alla data di vendita del 29.10.2021 era gravato da oneri non apparenti non dichiarati in contratto e consistenti in numerose difformità edilizie che hanno diminuito il libero godimento del bene, condannare la signora al Controparte_1 risarcimento dei danni, da liquidarsi anche in via equitativa, ai sensi ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. Con vittoria di spese e onorari di causa.”.
Parte convenuta Controparte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis in via principale: respingere integralmente le domande attoree, in quanto infondate in fatto e diritto, per le ragioni tutte esposte in atti e visto l'esito della CTU;
In via subordinata: in via istruttoria (…) In via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande attoree, ed in conseguenza, di condanna della signora al pagamento Controparte_1 di somme, a qualsivoglia titolo, a favore degli attori, dichiarare tenuti e condannare l'arch. e la CP_2 geom. in solido tra loro, o pro quota, Controparte_3 da determinarsi in relazione alle rispettive responsabilità professionali, a tenere integralmente manlevata ed indenne la signora dalle conseguenze Controparte_1 patrimoniali del presente giudizio e/o dichiararli tenuti e condannarli, anche ai sensi dell'art. 2236 c.c., 1176, II°c. c.c. e 2043 c.c., a risarcire l'integrale danno patrimoniale che dovesse subire la convenuta per le ragioni di cui in atti;
con vittoria di spese ed onorari, 15% T.F., IVA e CPA;
3 con condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 I° e III° c. c.p.c.; con condanna alla refusione delle spese sostenute da parte convenuta per la consulenza tecnica di parte (precisamente
€ 7.709,00 come da bonifici agli atti a favore dell'arch.
).”. Persona_1
Parte terza chiamata arch. CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e deduzione disattesa e reietta, Nel merito In via principale,
- Respingere le domande degli attori in quanto infondate in fatto e in diritto
- Respingere la domanda di manleva e/o di risarcimento e/o di ripetizione dell'indebito formulate dalla Sig.ra
[...]
in quanto infondate in fatto e in diritto Controparte_1 In via di subordine,
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande di manleva e di risarcimento rivolte dalla Sig.ra Controparte_1 nei confronti dell'arch. dichiarare tenuta la CP_2 Zurich Insurance Plc, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto, condannarla a tenere indenne l'assicurato da quanto questi sia condannato a CP_2 pagare alla Sig.ra , pro quota o in Controparte_1 solido con la geom. per tutti gli Controparte_3 importi richiesti per capitale, interessi e spese legali. Con vittoria di spese per compensi, anche di mediazione, spese di CTU e CTP ed esposti esenti, oltre alle spese generali forfettarie, iva e cpa come per legge.”.
Parte terza chiamata Geom. Controparte_3
“Respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in via principale: ritenere non sussistente qualsiasi responsabilità della geometra in ordine alle pretese della Controparte_3 signora mandandola pertanto assolta Controparte_1 da ogni domanda contro di lei proposta perché nulla e/o infondata in fatto e diritto per le ragioni esposte. Col favore delle spese di giudizio, legali e tecniche comprese CTU e CTP, spese forfettarie ed oneri di legge. In via subordinata:
4 nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità della geometra contenere e formulare la Controparte_3 condanna in proporzione all'effettivo apporto causale che, qualora provato, si potrà ritenere fornito dalla medesima in via concorsuale con altri convenuti o terzi chiamati e dichiarare tenuta in forza Controparte_6 del contratto di assicurazione stipulato, a tenere indenne di tutti gli importi che la stessa sia Controparte_3 tenuta a corrispondere, anche a titolo di spese legali e tecniche, oltre la rifusione delle spese di resistenza.”.
Parte terza chiamata Controparte_4
:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Riservato ogni ulteriore diritto, ragione ed azione;
Previe le più opportune declaratorie del caso;
Nel merito: Rigettarsi tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, per non avere l'Arch. CP_2
alcuna responsabilità per i danni lamentati da parte
[...] avversa;
In via subordinata: Nel denegato caso in cui il giudice accolga, anche parzialmente, le domande attoree, accertarsi e dichiararsi l'entità dei danni subiti dagli stessi e la quota di responsabilità dell'Arch. e, conseguentemente, CP_2 limitarsi il risarcimento spettante a parte attrice nella misura corrispondente al danno effettivamente patito e nei limiti della quota di responsabilità dell'Arch. CP_2 nonché delle previsioni e limitazioni tutti della polizza
n. 616A2059, ivi compresso massimali, CP_4 franchigie/scoperti e/o esclusioni di polizza;
In ogni caso: Con il favore delle spese, incluse eventuali CTU e CTP, diritti ed onorari tutti di giudizio, oltre rimborso forfettario spese 15%, C.P.A. ed IVA.”.
Parte terza chiamata : Controparte_5
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In via principale Respingere ogni domanda ex adverso proposta.
5 Con il favore delle spese di giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge. In via di estremo subordine. Contenersi l'onere risarcitorio nei limiti del giusto e del provato e, nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità in capo al Geom. determinarsi la CP_3 quota percentuale della stessa, tenuto conto che l'operato professionale della predetta ed in ogni caso, nell'ipotesi di accertata sussistenza di onere di manleva in capo a
per i fatti per cui è causa, Controparte_5 limitarsi lo stesso nella sola quota di responsabilità del Geom. , con esclusione di qualsivoglia vincolo di CP_3 solidarietà e, comunque, nei limiti tutti di operatività della polizza invocata, franchigia, scoperto, massimali e limiti tutti. Con il favore delle spese di giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
Gli attori e Parte_1 [...]
hanno promosso il presente giudizio in relazione Parte_2 alla compravendita avvenuta con atto pubblico - in data 29 ottobre 2021 - di un appartamento sito in Torino alla via
Assarotti n. 15 ad essi venduto dalla convenuta
[...]
. Controparte_1
L'immobile compravenduto si sviluppa al quinto piano dell'edificio (sesto fuori terra), con soprastante sottotetto;
i due ambienti sono collegati tra loro mediante scala interna;
il compendio immobiliare compravenduto comprende poi anche una cantina posta al piano interrato.
L'odierna parte attrice ha dedotto in atto di citazione la responsabilità contrattuale della parte convenuta per aver impedito, durante la fase di acquisto, di procedere con più approfondite verifiche sulla conformità dell'immobile, nonché di aver taciuto circa le difformità edilizie e urbanistiche di quest'ultimo.
6 Secondo la prospettazione offerta, invero, a seguito della stipula del contratto definitivo, gli odierni attori, avendo incaricato un tecnico di loro fiducia al fine di presentare presso il Comune di Torino la pratica edilizia necessaria per svolgere i lavori di ristrutturazione del bene acquistato, sarebbero venuti a conoscenza di significative difformità edilizie non apparenti.
Alla luce di quanto appreso, e poi asseverato tramite perizia dal geom. la parte attrice ha Persona_2 quindi promosso il presente giudizio al fine di sentir condannata la parte convenuta al Controparte_1 pagamento, in proprio favore, della somma di € 28.750,00 a titolo di riduzione del prezzo ex art. 1489 del codice civile per il decremento del valore del bene in ragione dell'asserita minor superficie compravenduta, nonché della somma di € 15.301,87 a titolo di risarcimento del danno per il ripristino della conformità edilizia.
La parte convenuta dal canto Controparte_1 suo, dopo essersi ritualmente costituita in giudizio, e aver argomentato in fatto e in diritto, deducendo in particolare l'assenza del danno lamentato, la piena conformità dell'immobile compravenduto alle prescrizioni edilizie e urbanistiche in allora vigenti e cogenti, nonché
l'infondatezza delle tesi avversarie, ha richiesto l'integrale rigetto delle domande attoree ex adverso formulate.
Nello specifico, essa parte convenuta ha evidenziato che, prima della stipula del rogito definitivo, gli attori acquirenti hanno potuto visionare l'immobile numerose volte, e ciò con la presenza dei loro tecnici di fiducia, così potendo acquisire un'approfondita conoscenza delle caratteristiche dell'appartamento.
7 Secondo la prospettazione offerta, al fine di assicurare la regolarità edilizia dell'immobile oggetto di vendita, la parte convenuta avrebbe dapprima incaricato la geom. affinché fosse presentata una CILA Controparte_3 relativa alle opere interne eseguite al piano quinto e poi l'arch. per verificare se lo stato CP_2 dell'immobile fosse o meno conforme alla rappresentazione planimetrica esistente presso i pubblici registri, così come da quest'ultimo confermato con la relazione del 5 ottobre 2021 esibita in sede di stipula notarile.
Alla luce di quanto dedotto, la convenuta
[...] ha quindi chiesto di essere autorizzata alla CP_1 chiamata in causa dei terzi arch. e geom. CP_2 per essere da questi manlevata da ogni Controparte_3 eventuale conseguenza risarcitoria o patrimoniale.
A seguito di rituale autorizzazione (concessa dal precedente giudice istruttore) e conseguente chiamata in causa, si è quindi costituito in giudizio il terzo chiamato arch. il quale, dopo essersi associato alle CP_2 difese della convenuta e aver Controparte_1 dedotto la regolarità urbanistica dell'immobile, il proprio diligente adempimento al mandato conferitogli da parte venditrice e la conseguente infondatezza delle tesi attoree, ha parimenti chiesto l'integrale rigetto delle domande formulate dagli odierni attori.
Si è altresì costituita in giudizio la terza chiamata geom. la quale, dopo aver precisato di Controparte_3 aver ricevuto incarico dalla parte convenuta di presentare una CILA relativa al solo quinto piano per lievi modifiche
(e, in particolare, per lo spostamento di alcune porzioni di muro interno), con nessun interessamento del sottotetto o di altre opere, ha escluso una qualsivoglia propria responsabilità nella questione oggetto di causa, chiedendo di essere assolta da ogni domanda promossa nei suoi confronti giacché infondata in fatto e in diritto.
8 I professionisti terzi chiamati, a loro volta, hanno richiesto di essere autorizzati alla chiamata in giudizio,
a scopo di manleva, delle rispettive compagnie assicurative, ovverosia le società Controparte_4
e
[...] Controparte_5
A seguito di rituale autorizzazione e chiamata in causa, si sono quindi ritualmente costituite in giudizio, con autonome e separate Difese, anche le cennate compagnie assicurative, le quali, dopo aver argomentato in fatto e in diritto, hanno entrambe richiesto il rigetto nel merito delle domande attoree nei limiti contrattualmente previsti
(anche di massimale) e avuto riguardo alle sole pretese risarcitorie generate da condotte contrattualmente annoverate tra i rischi garantiti, nonché per la sola quota di danno direttamente imputabile al loro assicurato, con esclusione di qualsiasi vincolo di solidarietà.
2. L'istruttoria svolta.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
3. Sul merito della causa.
Le domande avanzate dagli attori sono infondate e, pertanto, devono essere rigettate.
3.1. Sulla sussistenza dei dedotti oneri non apparenti ex art. 1489 del codice civile gravanti sull'immobile compravenduto consistenti in asserite difformità edilizie nonché sull'esito della c.t.u. svolta in corso di causa.
Come sopra anticipato, nel corso del giudizio, con ordinanza del 18 aprile 2024, è stata ammessa e disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Al c.t.u. nominato sono stati posti i seguenti quesiti:
“Esaminati gli atti di causa, analizzata la documentazione prodotta dalle parti, compiute le necessarie verifiche ove necessario presso la località, il c.t.u.:
9 1) tenti la conciliazione della lite sia in principio delle operazioni di consulenza sia al termine di esse;
2) accerti se siano corrette e condivisibili le considerazioni e valutazioni nonché le conclusioni di cui alla perizia di parte redatta dal geom. del 14 Per_2 febbraio 2022 (prodotta sub doc. n. 4 del fascicolo di parte attrice);
3) accerti in particolare se sussistevano le difformità edilizie indicate dalla parte attrice (
[...]
in atto di Parte_3 citazione e nella suddetta perizia di parte redatta dal geom. al momento della compravendita del 29 ottobre Per_2
2021 dell'immobile di via Assorotti n. 15 in Torino per cui
è causa;
4) accerti quindi se sia stata corretta e fondata la dichiarazione di conformità resa dall'arch. CP_2 nella relazione del 5.2.2021 (prodotta sub doc. n. 7 del fascicolo di parte convenuta;
Controparte_1
5) accerti, infine, ove vengano riscontrare le difformità suddette, il costo necessario a ripristinare lo stato dei luoghi al fine di renderlo conforme ai titoli edilizi e urbanistici vigenti e cogenti”.
Il c.t.u. nominato, arch. Persona_3 compiuti gli accertamenti e le misurazioni del caso, e dopo aver suddiviso in tre distinti vizi le valutazioni di cui alla perizia tecnica del geom. prodotta dalla parte Per_2 attrice e posta a fondamento della presente iniziativa giudiziaria, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
sul quesito n.2) accerti se siano corrette e condivisibili le considerazioni e valutazioni nonché le conclusioni di cui alla perizia di parte redatta dal geom. del 14 Per_2 febbraio 2022 (prodotta sub doc. n. 4 del fascicolo di parte attrice)
10 11 12 13 14 (…)
15 16 17 (…)
(…)
(…)
18 19 Sui quesiti nn. 3),4) e 5) accerti in particolare se sussistevano le difformità edilizie indicate dalla parte attrice ( Parte_3
in atto di citazione e nella
[...] Parte_2 suddetta perizia di parte redatta dal geom. al Per_2 momento della compravendita del 29 ottobre 2021 dell'immobile di via Assorotti n. 15 in Torino per cui è causa;
accerti quindi se sia stata corretta e fondata la dichiarazione di conformità resa dall'arch. CP_2 nella relazione del 5.2.2021 (prodotta sub doc. n. 7 del fascicolo di parte convenuta;
Controparte_1 accerti, infine, ove vengano riscontrare le difformità suddette, il costo necessario a ripristinare lo stato dei luoghi al fine di renderlo conforme ai titoli edilizi e urbanistici vigenti e cogenti”.
20
21
(v. le pagine da 13 a 28 dell'elaborato di consulenza).
L'insieme delle risultanze della c.t.u. svolta, qui ora riportate e trascritte, appaiono pienamente condivisibili essendo l'elaborato consulenziale correttamente motivato e immune da censure, e, pertanto, esse possono essere assunte a fondamento dell'odierna decisione, tenuto anche conto che nessuna delle odierne parti, al riguardo, ha espressamente dedotto o specificato puntuali e convincenti argomentazioni contrarie di tipo tecnico (cfr. Cass. 15147/2018, 12703/2015, 10668/2005,
3492/2002 e 8669/1994).
In ordine alle conclusioni della relazione del c.t.u., infatti, la Difesa attrice nulla ha eccepito o confutato in sede di osservazioni, essendosi poi limitata ad affermare genericamente nelle note autorizzate del 4 febbraio 2025
“vista la relazione peritale del CTU, per vari motivi, non condivisibile”, senza tuttavia avanzare specifiche e circostanziate obiezioni.
Le argomentazioni poi formulate dalla Difesa attrice in sede di comparsa conclusionale ex art. 190 del c.p.c. non appaiono fondate in quanto il presupposto fattuale e giuridico dell'azione giudiziaria qui promossa ex art. 1489 del codice civile era la sussistenza di difformità edilizie
22 nell'immobile in discorso alla data della compravendita, ovverosia in data 29 ottobre 2021.
Ebbene, il c.t.u. nominato dal Tribunale ha accertato che tali difformità, come dedotte dalla parte attrice e descritte nella perizia di parte non erano in Per_2 realtà sussistenti.
In sintesi, gli attori hanno agito in giudizio in forza dell'art. 1489 del cod. civ. deducendo la presenza di difformità edilizie e ponendo a fondamento della loro pretesa una perizia tecnica stragiudiziale asseverata e redatta dal geom. in data 14 febbraio 2022 Persona_2
(v. doc. 4 del fascicolo attoreo).
Detta perizia, tuttavia, oltre ad essere stata specificatamente contestata dalla parte convenuta e dai terzi chiamati, ancorché asseverata con giuramento dal suo autore, nonché raccolta dal Cancelliere, costituisce pur sempre una mera allegazione difensiva di parte, il cui apprezzamento è rimesso alla valutazione discrezionale del giudicante (cfr. Cass. 1902/2002).
La c.t.u. svolta in corso di causa ha confutato e smentito la fondatezza delle conclusioni contenute nella cennata perizia di parte.
Inoltre, risulta documentalmente provato nonché pacifico ex art. 115 del c.p.c., in quanto non contestato dalla parte attrice , che quest'ultima ha presentato in data 2 marzo 2022 la CILA Prot. 2022-20-4659 senza denunciare nessuna difformità, così implicitamente riconoscendo innanzi al la conformità Controparte_7 dello stato dei luoghi alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie in allora vigenti e cogenti.
Il Tribunale, dunque, alla luce degli accertamenti compiuti dal c.t.u., concordanti con le risultanze di cui alle perizie del terzo chiamato Arch. e del c.t.p. CP_2
Arch. (rispettivamente ai docc. 7 e 9 del Persona_1 fascicolo di parte convenuta), e della copiosa
23 documentazione prodotta in causa (fotografie e planimetrie), valuta pertanto come non provate le difformità edilizie dedotte in atti dalla parte attrice.
3.2. In ordine alle domande avanzate dalla parte attrice di riduzione del prezzo e di risarcimento dei danni patiti per i costi sostenuti e da sostenere per il ripristino a conformità dello stato di fatto dell'immobile compravenduto.
Sulla base delle sopra svolte considerazioni, e segnatamente in ragione delle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. incaricato, le domande avanzate dalla parte attrice nel presente giudizio ex art. 1489 del codice civile non sono fondate e, pertanto, devono essere rigettate.
Come è noto, in tema di compravendita di costruzione realizzata in difformità dalla licenza edilizia (o permesso di costruire) trova applicazione l'art. 1489 del codice civile in materia di oneri e diritti altrui gravanti sulla cosa venduta quando il vizio della cosa non si concretizza in anomalie strutturali del bene e sempre che la difformità non sia stata dichiarata nel contratto o, comunque, non sia conosciuta dal compratore al tempo dell'acquisto (v., ex multis, Cass., Sez. 2, ord. n.
17148/2024 e Cass., Sez. 2, sent. n. 27559/2023).
Nel caso in esame, come sopra argomentato ed esposto, la ricorrenza delle dedotte difformità edilizie e urbanistiche non risulta provata e, pertanto, devono essere rigettate le domande di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno come avanzate da parte attrice.
24
4. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie, la domanda ex art. 96 del c.p.c. e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie (per testimoni) avanzate in atti dalle parti e non accolte in corso di causa giacché non rilevanti al fine del decidere, e ciò tenuto anche conto che l'espletata c.t.u. e la documentazione prodotta in atti sono risultate idonee a fornire un'esaustiva rappresentazione dei fatti di causa.
Deve infine rigettarsi la richiesta di condanna ex art. 96 del c.p.c. come avanzata dalla parte convenuta, non ravvisandosi indici di colpa grave o mala fede in capo alla parte attrice, e vertendosi, piuttosto, in un contesto di ordinaria controvertibilità di vicende contrattuali connesse al trasferimento di immobili.
Gli attori hanno invero agito sulla base delle conclusioni (poi risultate erronee) di una perizia di parte redatta da un tecnico di fiducia, il quale peraltro ha anche partecipato alle operazioni di consulenza in veste di c.t.p., e, dunque, si tratta di un'azione giudiziaria meramente infondata, e non già frutto di abuso del diritto o processuale ovvero di illegittimo arbitrio.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rigettarsi le domande attoree.
Quanto alle spese di lite afferenti al rapporto processuale intercorrente fra gli attori e la convenuta si osserva quanto segue. CP_1
25 Non sussiste alcuna delle ipotesi previste dalla legge all'articolo 92 del c.p.c. per poter procedere alla compensazione delle spese di lite.
Le spese pertanto devono seguire la soccombenza ai sensi dall'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147/2022), tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento
(da € 26.000,01 a € 52.000,00) (il valore di causa va individuato nella somma oggetto delle domande attoree poi non accolte pari € 44.051,87) (si veda la dichiarazione di valore resa a pagina 13 dell'atto di citazione), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.200,00
b) fase introduttiva → € 1.200,00
c) fase istruttoria → € 1.200,00
d) fase decisionale → € 1.600,00
- per un totale di € 5.200,00.
Quanto invece alle spese di c.t.p., va richiamato il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 comma 1 del c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (v. Cass., Sez. 3, ord.
n. 26729/2024).
Secondo la Corte Suprema di Cassazione “quanto alle spese per l'assistenza in giudizio da parte di un esperto è tralatizio (…) il principio secondo cui sono ripetibili dalla parte vittoriosa gli onorari del consulente tecnico da essa assunto (Cass. n. 1626 del 1965; conf. n. 625 del
1972). Questa Corte ha più volte avuto modo di affermare
26 che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 11/06/1980: conf. Cass. n.
10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. cod. proc. civ.)”.
Nel caso in esame la parte convenuta ha CP_1 depositato rituale nota spese ex art. 75 delle disp. att. al c.p.c. richiedendo il rimborso della somma di €
7.709,00.
Considerando che al c.t.u. è stato liquidato con decreto ex art. 168 del D.P.R. n. n. 115/2002 un compenso pari ad € 4.781,01 oltre oneri, ritiene il Tribunale opportuno e conforme a legge liquidare dette spese di c.t.p. nell'importo (minore rispetto a quanto richiesto) di
€ 4.000,00 oltre I.V.A. e Cassa previdenza.
Agli attori soccombenti spetta altresì provvedere alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti terze chiamate.
La giurisprudenza di legittimità ha invero chiarito che in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane,
27 invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr., per tutte, Cass., Sez. 3, ord. n.
31889/2019 e Cass., Sez. 2, ord. n. 23123/2019).
Nel caso in esame non si è in presenza di chiamate in causa di terzi palesemente infondate o arbitrarie, bensì astrattamente e concretamente idonee a dar corso ad una pronuncia di manleva.
Le spese di lite da liquidare in favore delle parti terze chiamate devono peraltro essere liquidate in misura parzialmente minore e gradata rispetto a quanto sopra riportato, e ciò in ragione delle diverse posizioni processuali di dette parti rispetto alla convenuta contraente diretta di parte attrice e dell'adesione di esse alla posizione della convenuta, stante la presenza di profili e aspetti comuni alle rispettive posizioni processuali.
Quanto alle due parti terze chiamate geom. e CP_3 arch. si provvede alla liquidazione sulla base delle CP_2 seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.000,00
b) fase introduttiva → € 1.000,00
c) fase istruttoria → € 800,00
d) fase decisionale → € 1.500,00
- per un totale di € 4.300,00.
All'arch. spetta altresì il compenso per la fase CP_2 di mediazione obbligatoria pari ad € 536,00.
Quanto, poi, alle due ultime parti terze chiamate e si provvede alla Controparte_4 Controparte_5 liquidazione sulla base delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 860,00
b) fase introduttiva → € 640,00
c) fase istruttoria → € 940,00
28 d) fase decisionale → € 1.460,00
- per un totale di € 3.900,00.
Da ultimo, si osserva, in punto spese di c.t.p. in riferimento alle parti terze chiamate, che le parti terze chiamate arch. e geom. hanno quantificato CP_2 CP_3 le spese di c.t.p. richieste in via di rimborso e hanno attivato la relativa istanza, anche mediante rituale deposito di nota spese ex art. 75 del c.p.c..
In riferimento a tali posizioni ritiene il Tribunale opportuno e conforme a legge liquidare dette spese di c.t.p., in entrambi i casi, nell'importo (minore rispetto a quanto richiesto) di € 1.200,00 oltre I.V.A. e Cassa previdenza.
Nessuna liquidazione di spese di c.t.p. va invece effettuata in favore delle due terze chiamate PA
Assicurative in quanto esse non hanno quantificato l'importo richiesto in via di rimborso e non hanno depositato nota spese ex art. 75 delle disp. att. al c.p.c..
Anche le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza e vengono poste a carico definitivo di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Rigetta tutte le domande avanzate dagli attori e nei Parte_1 Parte_2 confronti della convenuta Controparte_1
2) Condanna gli attori Parte_1
e alla rifusione, in favore della parte Parte_2 convenuta delle spese di giudizio Controparte_1 che liquida in € 5.600,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come
29 per legge nonché in € 4.000,00 oltre IVA e Cassa di previdenza a titolo di rimborso per spese di c.t.p..
3) Condanna gli attori Parte_1
e alla rifusione, in favore della parte Parte_2 terza chiamata arch. delle spese di giudizio CP_2 che liquida in € 596,30 per esposti ed € 4.836,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge nonché in €
1.200,00 oltre IVA e Cassa previdenza a titolo di rimborso per spese di c.t.p..
4) Condanna gli attori Parte_1
e alla rifusione, in favore della parte Parte_2 terza chiamata geom. delle spese di Controparte_3 giudizio che liquida in € 545,00 per esposti ed € 4.300,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge nonché in €
1.200,00 oltre IVA e Cassa previdenza a titolo di rimborso per spese di c.t.p..
5) Condanna gli attori Parte_1
e alla rifusione, in favore della parte Parte_2 terza chiamata Controparte_4 delle spese di giudizio che liquida in € 3.900,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
6) Condanna gli attori Parte_1
e alla rifusione, in favore della parte Parte_2 terza chiamata delle spese di Controparte_5 giudizio che liquida in € 3.900,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
7) Pone le spese di c.t.u. già liquidate con separato decreto a carico definitivo degli attori.
Così deciso in Torino il giorno 30 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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