Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 05/05/2026, n. 2208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2208 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02208/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01841/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1841 del 2025, proposto da
BR OG, AR FE RO, LE RI, SI OC, AR AM, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Barboni, Annamaria Nardone, Flavia Poli, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Barboni in Milano, via Lamarmora n. 36;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Uff Scolastico Reg Lombardia Ambito Terr per la Provincia di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Per l’ottemperanza
alla Sentenza del Tribunale di Milano – sez. Lavoro – n. 4088/2023 pubblicata il 29.11.2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Uff Scolastico Reg Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 il dott. BR FO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
1) Con sentenza n. 4088/2023, pubblicata il 29.11.2023, il Tribunale di Milano, sez. lavoro, ha così disposto: “accoglie il ricorso, e, per l’effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti ad ottenere il rilascio della Carta del docente e l’erogazione dell’importo nominale di € 500,00 annui con riferimento alle seguenti annualità: OG BR (3 anni scolastici): 2020/21; 2021/22; 2022/23…”,
2) Il ricorso è ammissibile in relazione alla posizione di OG BR, mentre è inammissibile per tutti gli altri ricorrenti.
Invero, la relata di notifica del titolo da eseguire palesa che la notificazione, ai fini della decorrenza del termine di cui all’art. 14 del d.l. 1996 n. 669, è stata eseguita dall’avv. Domenico Barboni “quale difensore dei ricorrenti Sig.ri OG BR e altri”, senza alcuna ulteriore specificazione, sicché non è dato sapere per quali ricorrenti, oltre a quello nominativamente indicato, sia stata effettuata la notificazione.
Va precisato, inoltre, che i ricorrenti che hanno proposto l’azione di ottemperanza non coincidono con la totalità dei soggetti nei cui confronti è stata adottata la sentenza indicata in epigrafe, sicché neppure il riferimento a quest’ultima consente di individuare le parti sostanziali, ulteriori rispetto ad OG BR, nell’interesse delle quali è stata effettuata la notificazione del titolo da portare ad esecuzione.
Non solo, la difesa ha depositato in giudizio degli atti che sembrano evidenziare l’invio di pec all’amministrazione direttamente da parte di alcuni soggetti interessati, ma tali documenti non recano alcun allegato che palesi quale atto sia stato effettivamente trasmesso all’amministrazione.
Da ultimo il difensore dei ricorrenti ha depositato una nuova relata di notifica del titolo da ottemperare eseguita il 24.10.2025, ma essa non vale ad integrare la condizione di ammissibilità posta dall’art 14 del d.l. 1996 n. 669.
La norma pone un termine da osservare a pena di inammissibilità, perché prima del suo decorso il creditore non può procedere ad esecuzione forzata, con la precisazione che all’istituto dell’esecuzione è riconducibile il giudizio di ottemperanza proposto in relazione a sentenze del giudice ordinario che condannano al pagamento di somme di denaro, come nel caso di specie.
Trattandosi di una condizione di ammissibilità del ricorso, essa deve sussistere sin dal momento della proposizione dell’impugnazione, sicché la notificazione eseguita il 24.10.2025 non vale ad integrarla, poiché il ricorso è stato depositato il 27.05.2025.
Ne deriva che non è stata dimostrato il rispetto della condizione di ammissibilità da parte dei ricorrenti ulteriori rispetto ad OG BR, con conseguente inammissibilità del ricorso in parte qua.
3) OG BR, la cui domanda come evidenziato è ammissibile, agisce per l’ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe.
Il ricorso, in parte qua, è fondato e deve essere accolto.
Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali.
L’amministrazione resistente, costituita in giudizio, non ha formulato alcuna deduzione sul punto, né fornito indicazioni in ordine all’andamento della procedura.
Il credito, quindi, non è contestato nell’an e nel quantum dalla parte resistente.
Il ricorso è dunque fondato in parte qua, sicché deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe, con la precisazione che l’ottemperanza non si estende alle spese di lite liquidate, in quanto in relazione ad esse la legittimazione spetta in via esclusiva al difensore distrattario.
Ne deriva che al Ministero resistente deve essere assegnato il termine di 90 giorni, dalla pubblicazione della presente sentenza, per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Si precisa sin d’ora che l’incarico assegnato al Commissario integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto.
4) In definitiva, il ricorso è ammissibile e fondato in relazione alla posizione di OG BR, mentre è inammissibile rispetto alle posizioni degli altri ricorrenti.
La fondatezza solo parziale del ricorso conduce a compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) accoglie in parte il ricorso, accerta l’inottemperanza alla sentenza di condanna indicata in epigrafe e ordina al Ministero resistente di provvedere al pagamento nel rispetto del termine indicato in motivazione limitatamente alla posizione di OG BR;
2) per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione;
3) dichiara il ricorso inammissibile in relazione alla posizione degli ulteriori ricorrenti;
4) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CH SO, Presidente
BR FO, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| BR FO | CH SO |
IL SEGRETARIO