Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 08/04/2026, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01599/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02437/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2437 del 2025, proposto da
ET PA, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Marra, Giovanni Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Milano n. 2728/2024 pubblicata in data 29.05.2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 il dott. AB FO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- con sentenza n. 2728/2024, pubblicata in data 29.05.2024, il Tribunale di Milano ha condannato l’Amministrazione resistente a mettere a disposizione della ricorrente la carta docente per gli 2021/2022, 2022/2023 per l’importo di euro 500,00 per anno;
- la ricorrente ha dichiarato che la sentenza è stata ottemperata e l’amministrazione non ha sollevato eccezioni sul punto;
- la soddisfazione della pretesa vantata conduce a dichiarare la cessazione della materia del contendere, in coerenza con la richiesta avanzata dalla ricorrente;
- la circostanza per cui la parte ricorrente ha depositato la relata di notifica del titolo da eseguire solo all’esito del rinvio concesso dal Tribunale per provvedere alla necessaria integrazione con conseguente dilatazione dei tempi di definizione del giudizio, evidenzia un comportamento processuale che giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI SO, Presidente
AB FO, Consigliere, Estensore
Valentina Santina Mameli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB FO | RI SO |
IL SEGRETARIO