Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge verra' fatto fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo globale di cui al capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge verra' fatto fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo globale di cui al capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57.