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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/11/2025, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 4542/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 26/11/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 4542/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 26/11/2025 nella causa n. 4542/2022 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cervinara n. 263/2022, pubblicata in data 24/10/2022 e non notificata, resa in materia di “opposizione a decreto ingiuntivo” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. DELLI CARRI CINZIA
- appellante - e
(C.F./P.IVA: ), col Controparte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. IULIUCCI ANTONIO
- appellato - Conclusioni All'udienza del 26/11/2025, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatti rilevanti della causa
, titolare del buono fruttifero n. 000.844 da lire Controparte_1
1.000.000, ritenendo che all'atto della rimborso gli veniva corrisposto un importo inferiore a quello che gli sarebbe spettato in ragione delle tabelle poste a tergo del buono, chiedeva ed otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di per conseguire il pagamento della somma Parte_1 di € 4.499,00, oltre interessi e spese (v. decreto ingiuntivo n. 10/2021, emesso dal Giudice di Pace di Cervinara in data 15/02/2021; nonché allegato ricorso). Avverso il predetto decreto proponeva opposizione Parte_1
, la quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità e nullità del decreto
[...] ingiuntivo opposto per essere del tutto assente il requisito della liquidità del credito. Nel merito, eccepiva che il buono in questione, sottoscritto in data 16.11.1982 ed appartenente alla serie O, era soggetto alla sopraggiunta disciplina
2 Tribunale di Avellino n. 4542/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
di cui al D.M. Tesoro del 13/06/1986, istitutivo della serie “Q” e modificativo del tasso di interesse applicabile, con espresso effetto retroattivo sui buoni fruttiferi di precedente emissione. Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva il rigetto Controparte_1 della domanda, perché infondata in fatto e in diritto. Espletata l'istruttoria a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, con la sentenza in queste sede impugnata il Giudice di Pace di Cervinara accoglieva in parte l'opposizione, condannando al pagamento in favore di Parte_1
della somma di € 1.745,91, oltre interessi e rivalutazione dalla Controparte_1 domanda al soddisfo. A fondamento della decisione, la seguente motivazione: […] In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nel D.P.R. n. 156 del 1973, abrogato art. 173, come novellato dal D.L. n. 460 del 1974, art. 1, conv. in L. n. 588 del 1974
– che consentiva variazioni, anche in peius, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali – continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del D.M. del tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui al D.Lgs. n. 284 del 1999 art. 7, comma 3, atteso che quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il D.M., sicchè il citato D.M. 19 dicembre 2000, art. 9, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore e che, in base alla normativa applicabile “era consentito alla pubblica amministrazione di variare il tasso di interesse, relativo ai buoni già emessi, con decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale. I buoni soggetti alla variazione del tasso di interesse dovevano considerarsi rimborsati con gli interessi al tasso originariamente fissato e convertiti nei titoli della nuova serie con il relativo tasso di interesse. A fronte della variazione del tasso di interesse era quindi consentita al risparmiatore la scelta di chiedere la riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, ovvero quella di non recedere dall'investimento che avrebbe da quel momento prodotto gli interessi di cui al decreto di variazione, salvo il diritto del risparmiatore di ottenere la corresponsione degli interessi originariamente fissati per il periodo precedente alla variazione (Corte di cassazione, Sezione 6 Civile, ordinanza del 10 settembre 2021, n. 24527). Del resto anche la Corte Costituzionale con la sentenza
3 Tribunale di Avellino n. 4542/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
n. 26 depositata il 20 febbraio 2020, in cui è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 173 del Dpr 29 marzo 1973, n. 156 ha statuito che è lecito l'abbassamento dei tassi di interesse garantiti dai buoni postali fruttiferi sottoscritti prima del 1° luglio 1986, permesso dall'articolo 173 del cosiddetto Codice postale. Per accertare e quantificare le somme versate e quelle effettivamente dovute da a in riferimento al Buono Parte_1 Controparte_1
Fruttifero Postale n° 000.844 serie O di £ 1.000.000 emesso in data 16/11/1982 è stato nominato CTU. Il CTU, nominato nella persona del Dott. Persona_1 come esaustivamente esposto nella relazione, da intendersi integralmente richiamata e trascritta, ha così concluso: In merito al quesito ha verificato che il rimborso spettante al titolare del è di € 17.900,04 Controparte_2 tenendo conto dei tassi sul retro del buono e di € 10.179,14 tenendo conto dei tassi indicati dal DM. A spetta, pertanto, una differenza di € Controparte_1
9.466,81 per il primo calcolo e di € 1.745,91 per il secondo calcolo. è Parte_1 tenuta, pertanto, a versare a - - l'ulteriore somma di € 1.745,91, Controparte_1 tenendo conto dei tassi indicati dal DM, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo […]. Avverso tale sentenza proponeva appello per i Parte_1 seguenti motivi: 1) In rito, violazione dell'art. 112 c.p.c., principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Inammissibilità/nullità del conferimento incarico di CTU, avendo il Giudice di prime cure pronunciato oltre i limiti del petitum il quale era rivolto esclusivamente a far dichiarare l'applicabilità degli interessi riportati sul verso del titolo;
2) Violazione/falsa applicazione del D.M. Tesoro 13/06/1986. Violazione del D.M. Tesoro del 23/06/1997. Errore nei conteggi CTU, atteso che […] Il BPF per cui è causa, sottoscritto in data 16/11/1982 ed appartenente alla serie O, è infatti soggetto alla sopraggiunta disciplina Ministeriale del 1986 che ha modificato il tasso di interesse applicabile, con espresso effetto retroattivo sui BPF di precedente emissione […]; 3) Sul regime fiscale. Errore di calcolo del CTU, in quanto […] il calcolo effettuato in applicazione dei rendimenti serie Q – seconda ipotesi – non tiene conto della disciplina fiscale sopra richiamata, con particolare riferimento al DM 1997 che dispone la capitalizzazione annuale degli interessi al netto (e non al lordo) della ritenuta fiscale […]. Per la conferma della sentenza, ferma l'inammissibilità dell'appello proposto, comunque infondato nel merito, insisteva l'appellato
[...]
. CP_1
Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, acquisito il fascicolo di prime cure, la causa, all'esito delle valutazioni di cui all'art. 348bis c.p.c., veniva ritenuta matura per la decisione, giungendo
4 Tribunale di Avellino n. 4542/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza ex art. 281sexies c.p.c., previa concessione di un termine per note conclusionali alle parti. II. Ragioni giuridiche della decisione Sull'appello Deve preliminarmente darsi atto della piena ammissibilità del gravame, la cui chiarezza in ordine, non solo alla individuazione delle questioni e dei punti non condivisi della sentenza gravata, ma anche alla confutazione delle argomentazioni agli stessi sottese, risulta del tutto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; nonché Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017). Passando al merito, fondato, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, si ritiene l'appello, così come proposto. Giova innanzitutto osservare come in sede monitoria l'odierno appellato,
, premettendo di essere titolare del Controparte_1 Controparte_2
n. 000.844 del 16/11/1982 di lire 1.000.000, abbia chiesto (soltanto) la
[...] corresponsione della (ulteriore) somma di € 4.499,00, in luogo (id est: in aggiunta) di quella – minore, ma nemmeno indicata – riconosciutagli da
[...]
all'atto del rimborso richiesto, sostenendo l'applicabilità del piano di Pt_1 ammortamento riportato sul titolo medesimo, quale (unico) piano debitamente sottoscritto ed accettato dalle parti (v. testualmente ricorso monitorio). Alcuna richiesta e/o contestazione - nemmeno all'esito dell'opposizione proposta da , insistente per l'applicazione al citato buono Parte_1 dei (diversi) rendimenti di cui al DM Tesoro del 13/06/1986 relativi alla serie Q (v. atto di opposizione) – aveva invero articolato il medesimo opposto (attore sostanziale) circa la inesattezza e/o imprecisione dei computi comunque operati dalla controparte all'atto del rimborso, avendo dichiaratamente incentrato la propria azione esclusivamente sulla debenza dei (maggiori) interessi, così come risultanti dal titolo (v. comparsa di costituzione e risposta in prime cure).
5 Tribunale di Avellino n. 4542/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Ebbene, una volta fatto proprio il consolidato orientamento secondo cui ai buoni fruttiferi postali devono trovare applicazione i tassi stabiliti dal citato DM ai sensi del combinato disposto dell'art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, e del successivo d.m. del Tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284 del 1999 (v. Sez. Unite, Sentenza n. 3963 del 11/02/2019; nonché Corte Cost. sent. n. 26/2020), il Giudice di Pace avrebbe quindi dovuto, come efficacemente eccepito in sede di gravame (v. atto di appello), limitarsi a rigettare la domanda di cui all'ingiunzione e, dunque, ad accogliere l'opposizione, revocando il decreto opposto. L'indagine, comunque espletata (v. consulenza in atti), circa la correttezza dei conteggi effettuati da in applicazione dei rendimenti da ultimo citati, Pt_1 risultava difatti del tutto avulsa dall'azione proposta, a ben guardare scevra da qualsiasi richiesta e/o deduzione sul punto, anche di matrice meramente subordinata (v. ancora ricorso per ingiunzione, nonché successivi scritti difensivi), costituendo invece l'esito di un'iniziativa autenticamente ufficiosa, in alcun modo riconducibile alla prospettazione attorea, dichiaratamente basata sulla (sola) applicabilità - poi non ritenuta - dei tassi convenzionalmente pattuiti, e non (anche) sulla inesattezza di quelli concretamente applicati ex adverso. Né, trattandosi di autentico elemento costitutivo della domanda (di pagamento) proposta, potrebbe ritenersi ci si trovi in presenza di fatto e/o eccezione rilevabile d'ufficio, con tutto ciò che ne consegue in punto di non utilizzabilità delle risultanze della consulenza disposta, avendo condivisa giurisprudenza da ultimo affermato che In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice, viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c. (Cass. Sez. U., 01/02/2022, n. 3086). Alla stregua di quanto precede, dunque, in accoglimento dell'appello proposto, dovrà riformarsi la sentenza appellata e, previo accoglimento dell'opposizione proposta in prime cure, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con il contestuale assorbimento, stante la dirimente evidenza e il consistente impatto operativo delle ragioni sin qui esposte, di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese Quanto alle spese, costituisce dato acquisito in giurisprudenza il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo
6 Tribunale di Avellino n. 4542/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014). Nel caso di specie, tuttavia, la presenza, attestata anche da parte appellata, di pronunce di segno opposto nell'ambito del medesimo circondario, in uno alla riconducibilità dell'esito del giudizio di prime cure comunque ad un'iniziativa ufficiosa del giudice adito, consentono la compensazione per l'intero delle spese tra le parti, a carico delle quali, nella misura di metà ciascuno, dovranno infine porsi le spese dell'espletata CTU, così come liquidate in corso di causa.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cervinara n. 263/2022, pubblicata in data 24/10/2022 e non notificata nei confronti di , respinta o comunque assorbita, ogni altra Controparte_1 istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie
l'appello così come proposto e, per l'effetto, riforma la sentenza appellata e, per l'effetto, accoglie l'opposizione proposta in prime cure;
revoca il decreto ingiuntivo n. 10/2021, emesso dal Giudice di Pace di Cervinara in data 15/02/2021; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico di e di , Parte_1 Controparte_1 nella misura di metà ciascuno, le spese dell'espletata CTU, così come liquidate in corso di causa. Così deciso in data 26/11/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 26/11/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 4542/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 26/11/2025 nella causa n. 4542/2022 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cervinara n. 263/2022, pubblicata in data 24/10/2022 e non notificata, resa in materia di “opposizione a decreto ingiuntivo” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. DELLI CARRI CINZIA
- appellante - e
(C.F./P.IVA: ), col Controparte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. IULIUCCI ANTONIO
- appellato - Conclusioni All'udienza del 26/11/2025, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatti rilevanti della causa
, titolare del buono fruttifero n. 000.844 da lire Controparte_1
1.000.000, ritenendo che all'atto della rimborso gli veniva corrisposto un importo inferiore a quello che gli sarebbe spettato in ragione delle tabelle poste a tergo del buono, chiedeva ed otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di per conseguire il pagamento della somma Parte_1 di € 4.499,00, oltre interessi e spese (v. decreto ingiuntivo n. 10/2021, emesso dal Giudice di Pace di Cervinara in data 15/02/2021; nonché allegato ricorso). Avverso il predetto decreto proponeva opposizione Parte_1
, la quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità e nullità del decreto
[...] ingiuntivo opposto per essere del tutto assente il requisito della liquidità del credito. Nel merito, eccepiva che il buono in questione, sottoscritto in data 16.11.1982 ed appartenente alla serie O, era soggetto alla sopraggiunta disciplina
2 Tribunale di Avellino n. 4542/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
di cui al D.M. Tesoro del 13/06/1986, istitutivo della serie “Q” e modificativo del tasso di interesse applicabile, con espresso effetto retroattivo sui buoni fruttiferi di precedente emissione. Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva il rigetto Controparte_1 della domanda, perché infondata in fatto e in diritto. Espletata l'istruttoria a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, con la sentenza in queste sede impugnata il Giudice di Pace di Cervinara accoglieva in parte l'opposizione, condannando al pagamento in favore di Parte_1
della somma di € 1.745,91, oltre interessi e rivalutazione dalla Controparte_1 domanda al soddisfo. A fondamento della decisione, la seguente motivazione: […] In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nel D.P.R. n. 156 del 1973, abrogato art. 173, come novellato dal D.L. n. 460 del 1974, art. 1, conv. in L. n. 588 del 1974
– che consentiva variazioni, anche in peius, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali – continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del D.M. del tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui al D.Lgs. n. 284 del 1999 art. 7, comma 3, atteso che quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il D.M., sicchè il citato D.M. 19 dicembre 2000, art. 9, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore e che, in base alla normativa applicabile “era consentito alla pubblica amministrazione di variare il tasso di interesse, relativo ai buoni già emessi, con decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale. I buoni soggetti alla variazione del tasso di interesse dovevano considerarsi rimborsati con gli interessi al tasso originariamente fissato e convertiti nei titoli della nuova serie con il relativo tasso di interesse. A fronte della variazione del tasso di interesse era quindi consentita al risparmiatore la scelta di chiedere la riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, ovvero quella di non recedere dall'investimento che avrebbe da quel momento prodotto gli interessi di cui al decreto di variazione, salvo il diritto del risparmiatore di ottenere la corresponsione degli interessi originariamente fissati per il periodo precedente alla variazione (Corte di cassazione, Sezione 6 Civile, ordinanza del 10 settembre 2021, n. 24527). Del resto anche la Corte Costituzionale con la sentenza
3 Tribunale di Avellino n. 4542/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
n. 26 depositata il 20 febbraio 2020, in cui è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 173 del Dpr 29 marzo 1973, n. 156 ha statuito che è lecito l'abbassamento dei tassi di interesse garantiti dai buoni postali fruttiferi sottoscritti prima del 1° luglio 1986, permesso dall'articolo 173 del cosiddetto Codice postale. Per accertare e quantificare le somme versate e quelle effettivamente dovute da a in riferimento al Buono Parte_1 Controparte_1
Fruttifero Postale n° 000.844 serie O di £ 1.000.000 emesso in data 16/11/1982 è stato nominato CTU. Il CTU, nominato nella persona del Dott. Persona_1 come esaustivamente esposto nella relazione, da intendersi integralmente richiamata e trascritta, ha così concluso: In merito al quesito ha verificato che il rimborso spettante al titolare del è di € 17.900,04 Controparte_2 tenendo conto dei tassi sul retro del buono e di € 10.179,14 tenendo conto dei tassi indicati dal DM. A spetta, pertanto, una differenza di € Controparte_1
9.466,81 per il primo calcolo e di € 1.745,91 per il secondo calcolo. è Parte_1 tenuta, pertanto, a versare a - - l'ulteriore somma di € 1.745,91, Controparte_1 tenendo conto dei tassi indicati dal DM, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo […]. Avverso tale sentenza proponeva appello per i Parte_1 seguenti motivi: 1) In rito, violazione dell'art. 112 c.p.c., principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Inammissibilità/nullità del conferimento incarico di CTU, avendo il Giudice di prime cure pronunciato oltre i limiti del petitum il quale era rivolto esclusivamente a far dichiarare l'applicabilità degli interessi riportati sul verso del titolo;
2) Violazione/falsa applicazione del D.M. Tesoro 13/06/1986. Violazione del D.M. Tesoro del 23/06/1997. Errore nei conteggi CTU, atteso che […] Il BPF per cui è causa, sottoscritto in data 16/11/1982 ed appartenente alla serie O, è infatti soggetto alla sopraggiunta disciplina Ministeriale del 1986 che ha modificato il tasso di interesse applicabile, con espresso effetto retroattivo sui BPF di precedente emissione […]; 3) Sul regime fiscale. Errore di calcolo del CTU, in quanto […] il calcolo effettuato in applicazione dei rendimenti serie Q – seconda ipotesi – non tiene conto della disciplina fiscale sopra richiamata, con particolare riferimento al DM 1997 che dispone la capitalizzazione annuale degli interessi al netto (e non al lordo) della ritenuta fiscale […]. Per la conferma della sentenza, ferma l'inammissibilità dell'appello proposto, comunque infondato nel merito, insisteva l'appellato
[...]
. CP_1
Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, acquisito il fascicolo di prime cure, la causa, all'esito delle valutazioni di cui all'art. 348bis c.p.c., veniva ritenuta matura per la decisione, giungendo
4 Tribunale di Avellino n. 4542/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza ex art. 281sexies c.p.c., previa concessione di un termine per note conclusionali alle parti. II. Ragioni giuridiche della decisione Sull'appello Deve preliminarmente darsi atto della piena ammissibilità del gravame, la cui chiarezza in ordine, non solo alla individuazione delle questioni e dei punti non condivisi della sentenza gravata, ma anche alla confutazione delle argomentazioni agli stessi sottese, risulta del tutto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; nonché Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017). Passando al merito, fondato, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, si ritiene l'appello, così come proposto. Giova innanzitutto osservare come in sede monitoria l'odierno appellato,
, premettendo di essere titolare del Controparte_1 Controparte_2
n. 000.844 del 16/11/1982 di lire 1.000.000, abbia chiesto (soltanto) la
[...] corresponsione della (ulteriore) somma di € 4.499,00, in luogo (id est: in aggiunta) di quella – minore, ma nemmeno indicata – riconosciutagli da
[...]
all'atto del rimborso richiesto, sostenendo l'applicabilità del piano di Pt_1 ammortamento riportato sul titolo medesimo, quale (unico) piano debitamente sottoscritto ed accettato dalle parti (v. testualmente ricorso monitorio). Alcuna richiesta e/o contestazione - nemmeno all'esito dell'opposizione proposta da , insistente per l'applicazione al citato buono Parte_1 dei (diversi) rendimenti di cui al DM Tesoro del 13/06/1986 relativi alla serie Q (v. atto di opposizione) – aveva invero articolato il medesimo opposto (attore sostanziale) circa la inesattezza e/o imprecisione dei computi comunque operati dalla controparte all'atto del rimborso, avendo dichiaratamente incentrato la propria azione esclusivamente sulla debenza dei (maggiori) interessi, così come risultanti dal titolo (v. comparsa di costituzione e risposta in prime cure).
5 Tribunale di Avellino n. 4542/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Ebbene, una volta fatto proprio il consolidato orientamento secondo cui ai buoni fruttiferi postali devono trovare applicazione i tassi stabiliti dal citato DM ai sensi del combinato disposto dell'art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, e del successivo d.m. del Tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284 del 1999 (v. Sez. Unite, Sentenza n. 3963 del 11/02/2019; nonché Corte Cost. sent. n. 26/2020), il Giudice di Pace avrebbe quindi dovuto, come efficacemente eccepito in sede di gravame (v. atto di appello), limitarsi a rigettare la domanda di cui all'ingiunzione e, dunque, ad accogliere l'opposizione, revocando il decreto opposto. L'indagine, comunque espletata (v. consulenza in atti), circa la correttezza dei conteggi effettuati da in applicazione dei rendimenti da ultimo citati, Pt_1 risultava difatti del tutto avulsa dall'azione proposta, a ben guardare scevra da qualsiasi richiesta e/o deduzione sul punto, anche di matrice meramente subordinata (v. ancora ricorso per ingiunzione, nonché successivi scritti difensivi), costituendo invece l'esito di un'iniziativa autenticamente ufficiosa, in alcun modo riconducibile alla prospettazione attorea, dichiaratamente basata sulla (sola) applicabilità - poi non ritenuta - dei tassi convenzionalmente pattuiti, e non (anche) sulla inesattezza di quelli concretamente applicati ex adverso. Né, trattandosi di autentico elemento costitutivo della domanda (di pagamento) proposta, potrebbe ritenersi ci si trovi in presenza di fatto e/o eccezione rilevabile d'ufficio, con tutto ciò che ne consegue in punto di non utilizzabilità delle risultanze della consulenza disposta, avendo condivisa giurisprudenza da ultimo affermato che In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice, viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c. (Cass. Sez. U., 01/02/2022, n. 3086). Alla stregua di quanto precede, dunque, in accoglimento dell'appello proposto, dovrà riformarsi la sentenza appellata e, previo accoglimento dell'opposizione proposta in prime cure, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con il contestuale assorbimento, stante la dirimente evidenza e il consistente impatto operativo delle ragioni sin qui esposte, di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese Quanto alle spese, costituisce dato acquisito in giurisprudenza il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo
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regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014). Nel caso di specie, tuttavia, la presenza, attestata anche da parte appellata, di pronunce di segno opposto nell'ambito del medesimo circondario, in uno alla riconducibilità dell'esito del giudizio di prime cure comunque ad un'iniziativa ufficiosa del giudice adito, consentono la compensazione per l'intero delle spese tra le parti, a carico delle quali, nella misura di metà ciascuno, dovranno infine porsi le spese dell'espletata CTU, così come liquidate in corso di causa.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cervinara n. 263/2022, pubblicata in data 24/10/2022 e non notificata nei confronti di , respinta o comunque assorbita, ogni altra Controparte_1 istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie
l'appello così come proposto e, per l'effetto, riforma la sentenza appellata e, per l'effetto, accoglie l'opposizione proposta in prime cure;
revoca il decreto ingiuntivo n. 10/2021, emesso dal Giudice di Pace di Cervinara in data 15/02/2021; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico di e di , Parte_1 Controparte_1 nella misura di metà ciascuno, le spese dell'espletata CTU, così come liquidate in corso di causa. Così deciso in data 26/11/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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