Decreto cautelare 20 giugno 2025
Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 02/12/2025, n. 1946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1946 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01946/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01735/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1735 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Isetta Barsanti Mauceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Consiglio di classe della classe -OMISSIS- del Liceo Statale -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del giudizio formulato dal Consiglio di Classe della classe -OMISSIS- del Liceo Statale -OMISSIS-, nella parte in cui il Consiglio di Classe ha deliberato a maggioranza la non ammissione all'esame di Stato del ricorrente;
- delle valutazioni adottate dal Consiglio di Classe della classe -OMISSIS- del Liceo Statale -OMISSIS- relative al ricorrente e, segnatamente, di quelle attinenti alle materie di a) Filosofia b) Inglese;
- di tutti i giudizi espressi nei confronti del ricorrente, nonché le relative attribuzioni di punteggio e le valutazioni delle verifiche dell'andamento didattico-disciplinare, attribuiti nelle singole discipline di insegnamento sulla cui scorta è stata disposta la negativa deliberazione del Consiglio di classe della Classe -OMISSIS- del Liceo Statale -OMISSIS-, ancorché non conosciute;
- di ogni atto non conosciuto né comunicato pregiudizievole degli interessi del ricorrente;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e per la declaratoria di nullità in via cautelare monocratica o in subordine collegiale e conseguentemente l'ammissione con riserva del ricorrente all'esame di Stato nelle indicende sessioni straordinarie all'uopo previste (con attribuzione del credito scolastico nella misura stabilita dall' O.M. 67/2025 ovvero con attribuzione alla commissione d'esame della facoltà di determinare tale credito);
- della delibera con la quale in sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe della classe -OMISSIS- del Liceo Statale -OMISSIS- ha stabilito di non ammettere il ricorrente all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (cd. “esame di maturità”) e delle valutazioni espresse nei confronti del ricorrente e valutazioni insufficienti, dei registri scolastici su cui le dette valutazioni sono state riportare, nonché degli eventuali ulteriori provvedimenti impliciti o, se espliciti, non noti al ricorrente con i quali l'Amministrazione scolastica ha stabilito la non ammissione del ricorrente all'esame di Stato, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ivi esplicitamente ricompresa la mancata attribuzione del credito scolastico per l'anno scolastico 2024-2025;
e comunque per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni patiti e patendi dal ricorrente che saranno documentati in corso di causa e che possono essere quantificati da codesto Ecc.mo TAR in via equitativa con riferimento al fatto che in difetto di ammissione con riserva il ricorrente perderebbe un anno scolastico con ritardo di almeno un anno nella propria carriera professionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il dott. LA CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- il ricorrente, studente dell’ultimo anno del liceo scientifico, ha impugnato il provvedimento di non ammissione all’esame di maturità, disposto a causa delle insufficienze riportate dal medesimo, chiedendo la misura cautelare presidenziale dell’ammissione con riserva alle prove suppletive;
- in particolare, il ricorrente, iscritto alla classe V presso il Liceo Statale -OMISSIS-, ha esposto che nel corso del quinquennio aveva sempre conseguito risultati di assoluta eccellenza, con medie superiori all’otto e punteggi massimi di credito scolastico;
- durante l’ultimo anno scolastico (a.s. 2024/2025), l’allievo, già eletto rappresentante d’Istituto e membro della Consulta provinciale degli studenti, aveva tuttavia attraversato un periodo di difficoltà legato a problemi di salute fisica e mentale, che avevano comportato un numero elevato di assenze, queste comunque giustificate e oggetto di deroga ai sensi dell’art. 14 D.P.R. 122/2009;
- nonostante tali circostanze, il ragazzo aveva mostrato un progressivo recupero nel secondo quadrimestre, riportando risultati più che soddisfacenti nelle prove simulate dell’Esame di Stato (9 ½ in italiano, 10 e 8 in Diritto ed Economia);
- con votazione a maggioranza (tre docenti contrari), in data -OMISSIS-, il Consiglio di classe aveva deliberato tuttavia la non ammissione dell’alunno all’Esame di Stato, ritenendo non raggiunte le competenze finali in tre discipline: Fisica (3/10), Filosofia (4/10) e Inglese (5/10);
- il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione della suddetta decisione di non ammissione, nonché la contrarietà della stessa ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e parità di trattamento, oltre che la violazione del PTOF;
- con decreto cautelare presidenziale n. 343 del 20 giugno 2025, il ricorrente è stato ammesso, con riserva, a sostenere l’esame di Stato nella sessione suppletiva del 2 luglio 2025, allorquando si sono svolte le prove scritte;
- il Ministero intimato si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, producendo una memoria difensiva con allegata documentazione;
- con successiva ordinanza cautelare n. 402 del 10 luglio 2025, il Collegio:
“ Ritenuto … opportuno consentire al ricorrente la prosecuzione dell’esame con l’espletamento della prova orale;
Ritenuto peraltro che meriti conferma la valutazione in punto di fumus boni iuris del ricorso effettuata dal Presidente della Sezione, presentando il caso in esame talune specifiche peculiarità, relative all’ottimo percorso scolastico del ricorrente, ai suoi problemi di salute, ai suoi impegni scolatici-istituzionali, che, se adeguatamente valorizzate avrebbero potuto orientare diversamente la decisione del Consiglio di classe, come risulta dall’assunzione, della medesima decisione di non ammissione, a maggioranza e con tre docenti contrari ”;
Considerato che:
- dalla documentazione successivamente versata in atti risulta che, per effetto del decreto cautelare, il ricorrente ha potuto sostenere le prove scritte dell’esame di Stato nei giorni 2 e 3 luglio 2025 all’esito delle quali ha riportato, sia nella prova scritta di italiano che in quella di diritto ed economia, la votazione di 12/20;
- lo stesso giorno della pubblicazione dell’ordinanza cautelare collegiale, il ricorrente ha sostenuto la prova orale, riportando la votazione di 11/20 e raggiungendo la votazione complessiva di 68/100 grazie all’aggiunta dei crediti scolastici maturati;
- all’udienza pubblica del 27 novembre 2025, all’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- in via preliminare, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il ricorrente documentato di aver superato l’esame di Stato al quale è stato ammesso con riserva;
- infatti l’esame finale implica un apprezzamento globale del candidato, con la conseguenza che il giudizio positivo viene a fondarsi su una circostanza esterna e sopravvenuta rispetto a quella su cui si basava il precedente giudizio di non ammissione;
- alla luce di tale premessa la giurisprudenza afferma costantemente che il superamento degli esami conclusivi del ciclo di istruzione da parte dell’alunno che sia stato ammesso con riserva in forza di un provvedimento cautelare del giudice amministrativo, assorbe il giudizio negativo precedentemente espresso ( ex pluribus cfr. Consiglio di Stato, Terza Sezione, 9 agosto 2024, n. 7071; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. V, 18 luglio 2025, n. 2734; T.A.R. Umbria, 15 luglio 2025, n. 604; T.A.R. Marche, Sez. II, 30 settembre 2024, n. 774; id. 12 luglio 2024, n. 659; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, 4 maggio 2023, n. 271; T.R.G.A. Bolzano, 24 luglio 2023, n. 258; T.A.R. Umbria, 6 agosto 2020, n. 352).
- il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- la peculiarità della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA GI, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
LA CI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA CI | CA GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.