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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 15785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15785 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott.ssa TA ZI Presidente
- dott.ssa EN AN Giudice rel.
- dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al R.G.A.C. n. 17782 del 2024, vertente
TRA
- nato a [...] il [...], , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Marcella Attisano, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Raul Carosi, giusta procura speciale in atti;
-resistente-
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 21.10.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, il sig. adiva questo Tribunale rappresentando che: con sentenza n. 62/2018 pubbl. Parte_1 il 03/01/2018 RG n. 53237/2016 il Tribunale di Roma aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 15.06.1986 con la signora disponendo la revoca della casa familiare e un assegno divorzile in favore CP_1 della ex moglie di € 600 mensili.
Il ricorrente rappresentava che, negli anni, la propria situazione reddituale e patrimoniale era mutata in pejus, mentre la situazione reddituale della ex moglie era migliorata;
che era stato collocato in ISO-Pensione (a decorrere dal 01.12.2022), non avendo più i benefici goduti durante la vigenza del rapporto di lavoro (esempio ticket restaurant;
straordinari; obiettivi aziendali); che, alienato un immobile di sua proprietà, aveva acquistato un nuovo immobile dove era andato a vivere, sottoscrivendo un contratto di mutuo di € 410 mensili. al contrario, invece, la moglie, negli anni successivi al divorzio, aveva svolto e continuava a svolgere delle attività lavorative che le consentivano di avere una indipendenza economica. Invero, depositando relazione investigativa (“Gianluca Santoni Investigazioni”), aveva dedotto che la resistente (negli anni 2021 e 2022) aveva usufruito dell'indennità derivante da Reddito di cittadinanza, era stata assunta con contratto a tempo determinato dalla Società realista Immobiliare, percependo un reddito mensile di circa € 900 e, terminato il proprio servizio presso la società, aveva percepito liquidazione e relativo TFR;
da ultimo, svolgeva attività di badante.
Tanto premesso, attesa la situazione descritta, chiedeva in via principale la revoca dell'assegno divorzile, essendone venuti meno i presupposti, e in via subordinata, la sua riduzione sino all'importo di € 300 mensili.
Si costituiva in giudizio la signora la quale, contestando tutto quanto prodotto CP_1 dedotto ed eccepito ex adverso, rappresentava che non rispondevano al vero le rappresentazioni offerte dall'ex marito, evidenziando di contro che negli anni successivi alla pronuncia del divorzio non era riuscita a reperire nessun stabile impiego, svolgendo per brevi periodi lavori saltuari che non le consentivano di avere una autosufficienza economica. Oltre a ciò, la signora riferiva di trovarsi in condizioni di salute (depressione maggiore come da certificazione della Asl allegata) e di età anagrafica incompatibili con il reperimento di un impiego stabile. Tuttavia, parte resistente riferiva di essersi comunque adoperata per reperire una qualche occupazione, tale da consentirle (anche se per brevi periodi e saltuaria) una vita dignitosa.
Tanto premesso, la signora chiedeva il rigetto delle conclusioni di parte ricorrente e per l'effetto la conferma delle statuizioni assunte in sede divorzile.
All'udienza del 21.10.2025 il Giudice Delegato, sentite le parti e vista la documentazione dalle stesse depositata, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, la riservava al
Collegio per la decisone.
Osserva il Collegio
Preliminarmente va esaminata la circostanza, indicata dal padre, della dedotta diminutio reddituale.
Il Tribunale osserva che il sig. -come rappresentato all'udienza del 21.10.2025 e Pt_1 dichiarato in atti-, ex impiegato di Telecom Italia SpA, è percettore dal mese di dicembre
2022 di pensione per l'importo di € 1.967 (per 13 mensilità) (reddito anno 2022 € 40.360 lordi;
reddito anno 2023 € 33.825 lordi;
reddito anno 2024 33.825 lordi). Oltre ai redditi derivanti da pensione il signore ha dichiarato di percepire la metà del canone di locazione pari a € 425 mensili di un appartamento pervenutogli per successione assieme alla sorella
(sito in Roma, Via Publio Valerio 23). Parte ricorrente riferisce altresì, dopo aver alienato la ex casa familiare, di aver acquistato l'immobile dove attualmente vive (sito in Roma, Via Menzio 30, nel mese di ottobre 2023), con un mutuo di € 400 mensili. Il sig. Pt_1 inoltre, è garante per la propria figlia, di un mutuo acceso nel 2016 (di durata Per_1 trentennale) e del finanziamento acceso con OS (di durata sette anni).
Analizzata la documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese, il Tribunale evidenzia che, trattandosi di modifica di provvedimenti vigenti, il ricorrente avrebbe dovuto documentare i suoi redditi al tempo della pronuncia della sentenza di cui chiede la modifica, con conseguente impossibilità per il Collegio di verificare comparativamente le modificazioni in peius delle sue condizioni economico-patrimoniali, non essendo sufficienti le mere dichiarazioni, non supportate da documentazione contabile. Peraltro, vista la documentazione depositata, non vi sono i presupposti per ritenere che l'entrata in pensione rappresenti un decremento reddituale di tale significatività da comportare una apprezzabile diminuzione della propria capacità economica.
Al contrario si evidenzia che il ricorrente è divenuto proprietario unitamente alla sorella, per successione, dell'abitazione dei suoi genitori oggi messa a reddito, affittata al canone di locazione di complessivi € 850 mensili di cui percepisce il 50%. Tale introito, sommato ai quasi € 2.000 percepiti da pensione, consentono al sig. di trovarsi in una Pt_1 situazione finanziaria solida e più sicura di quella della ex moglie che, di converso, negli anni ha potuto contare solo sugli emolumenti pervenutile dall'assegno di divorzio.
Al contrario, invece, la signora alla soglia dei 60 anni, subito dopo la CP_1 pronuncia del divorzio con la quale era stata disposta la revoca della casa familiare, si è trovata costretta a trasferirsi, dapprima presso il proprio fratello a Latina, poi per circa 4 anni in un immobile di proprietà del marito (dal 2019 al 2023), ed infine presso un immobile di proprietà di terzi, corrispondendo un contributo mensile di circa € 500/550 al mese. La signora ha dichiarato di riuscire ad arrivare alla fine del mese svolgendo lavori saltuari come badante, donna delle pulizie, impieghi che non le consentono tuttavia di avere una sicurezza economica dovendo anche provvedere ai costi abitativi.
La relazione investigativa prodotta dal ricorrente è irrilevante nella misura che è logico che la signora debba in qualche modo sopravvivere e vivere in qualche abitazione, non essendo verosimilmente alle sue esigenze di vita provveda con il solo assegno divorzile, attesi i costi di una città come Roma. Per tali ragioni, irrilevanti sono le istanze istruttorie formulate da parte ricorrente, l'escussione testi, in particolare la signora ove Tes_1 parte resistente ha prestato servizio come badante. Quanto al sig. amico del Tes_2 sig. titolare della società immobiliare ove la signora ha dichiarato di aver lavorato Pt_1 per circa sei mesi, questi avrebbe dovuto formulare la sua proposta di lavoro per iscritto;
in mancanza di tale evidenza documentale, peraltro contestata dalla signora la CP_1 testimonianza sulla sua disponibilità all'epoca ad assumere la signora stabilmente è inammissibile.
La resistente, al contrario, ha dato prova di essersi adoperata nel corso degli anni per reperire una occupazione. Nel 2022 ha avuto una breve assunzione di alcuni mesi presso la società Parte_2
nel 2023 presso la società Realistica Immobiliare Srl, prima di accedere
[...] all'indennità NASPI sino al gennaio 2024 quando ha beneficiato del supporto formazione e lavoro, percependo una indennità mensile di € 350 (cfr. Cud Inps).
Infine, la signora ha dichiarato di essere attualmente in cura presso il Centro di salute mentale convenzionato con l'ASL di riferimento, prendendo antidepressivi e ansiolitici.
Pertanto, sulla scorta della documentazione versata in atti nonché delle dichiarazioni rese dalle parti, il Collegio rigetta la domanda del sig. di revoca e/o di diminuzione Pt_1 dell'assegno divorzile in favore della signora confermando le statuizioni CP_1 economiche assunte in sede divorzile. Spese di lite
Avuto riguardo alla natura della controversia e alla circostanza che comunque la signora svolge lavori saltuari, il Collegio dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale nella causa civile di primo grado iscritta al n. RGAC 17782/2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda respinta, così decide:
- rigetta il ricorso e conferma le statuizioni assente in sede di divorzio (sentenza n.
62/2018 pubbl. il 03/01/2018 del Tribunale di Roma);
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 29.10.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
EN AN TA ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott.ssa TA ZI Presidente
- dott.ssa EN AN Giudice rel.
- dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al R.G.A.C. n. 17782 del 2024, vertente
TRA
- nato a [...] il [...], , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Marcella Attisano, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Raul Carosi, giusta procura speciale in atti;
-resistente-
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 21.10.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, il sig. adiva questo Tribunale rappresentando che: con sentenza n. 62/2018 pubbl. Parte_1 il 03/01/2018 RG n. 53237/2016 il Tribunale di Roma aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 15.06.1986 con la signora disponendo la revoca della casa familiare e un assegno divorzile in favore CP_1 della ex moglie di € 600 mensili.
Il ricorrente rappresentava che, negli anni, la propria situazione reddituale e patrimoniale era mutata in pejus, mentre la situazione reddituale della ex moglie era migliorata;
che era stato collocato in ISO-Pensione (a decorrere dal 01.12.2022), non avendo più i benefici goduti durante la vigenza del rapporto di lavoro (esempio ticket restaurant;
straordinari; obiettivi aziendali); che, alienato un immobile di sua proprietà, aveva acquistato un nuovo immobile dove era andato a vivere, sottoscrivendo un contratto di mutuo di € 410 mensili. al contrario, invece, la moglie, negli anni successivi al divorzio, aveva svolto e continuava a svolgere delle attività lavorative che le consentivano di avere una indipendenza economica. Invero, depositando relazione investigativa (“Gianluca Santoni Investigazioni”), aveva dedotto che la resistente (negli anni 2021 e 2022) aveva usufruito dell'indennità derivante da Reddito di cittadinanza, era stata assunta con contratto a tempo determinato dalla Società realista Immobiliare, percependo un reddito mensile di circa € 900 e, terminato il proprio servizio presso la società, aveva percepito liquidazione e relativo TFR;
da ultimo, svolgeva attività di badante.
Tanto premesso, attesa la situazione descritta, chiedeva in via principale la revoca dell'assegno divorzile, essendone venuti meno i presupposti, e in via subordinata, la sua riduzione sino all'importo di € 300 mensili.
Si costituiva in giudizio la signora la quale, contestando tutto quanto prodotto CP_1 dedotto ed eccepito ex adverso, rappresentava che non rispondevano al vero le rappresentazioni offerte dall'ex marito, evidenziando di contro che negli anni successivi alla pronuncia del divorzio non era riuscita a reperire nessun stabile impiego, svolgendo per brevi periodi lavori saltuari che non le consentivano di avere una autosufficienza economica. Oltre a ciò, la signora riferiva di trovarsi in condizioni di salute (depressione maggiore come da certificazione della Asl allegata) e di età anagrafica incompatibili con il reperimento di un impiego stabile. Tuttavia, parte resistente riferiva di essersi comunque adoperata per reperire una qualche occupazione, tale da consentirle (anche se per brevi periodi e saltuaria) una vita dignitosa.
Tanto premesso, la signora chiedeva il rigetto delle conclusioni di parte ricorrente e per l'effetto la conferma delle statuizioni assunte in sede divorzile.
All'udienza del 21.10.2025 il Giudice Delegato, sentite le parti e vista la documentazione dalle stesse depositata, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, la riservava al
Collegio per la decisone.
Osserva il Collegio
Preliminarmente va esaminata la circostanza, indicata dal padre, della dedotta diminutio reddituale.
Il Tribunale osserva che il sig. -come rappresentato all'udienza del 21.10.2025 e Pt_1 dichiarato in atti-, ex impiegato di Telecom Italia SpA, è percettore dal mese di dicembre
2022 di pensione per l'importo di € 1.967 (per 13 mensilità) (reddito anno 2022 € 40.360 lordi;
reddito anno 2023 € 33.825 lordi;
reddito anno 2024 33.825 lordi). Oltre ai redditi derivanti da pensione il signore ha dichiarato di percepire la metà del canone di locazione pari a € 425 mensili di un appartamento pervenutogli per successione assieme alla sorella
(sito in Roma, Via Publio Valerio 23). Parte ricorrente riferisce altresì, dopo aver alienato la ex casa familiare, di aver acquistato l'immobile dove attualmente vive (sito in Roma, Via Menzio 30, nel mese di ottobre 2023), con un mutuo di € 400 mensili. Il sig. Pt_1 inoltre, è garante per la propria figlia, di un mutuo acceso nel 2016 (di durata Per_1 trentennale) e del finanziamento acceso con OS (di durata sette anni).
Analizzata la documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese, il Tribunale evidenzia che, trattandosi di modifica di provvedimenti vigenti, il ricorrente avrebbe dovuto documentare i suoi redditi al tempo della pronuncia della sentenza di cui chiede la modifica, con conseguente impossibilità per il Collegio di verificare comparativamente le modificazioni in peius delle sue condizioni economico-patrimoniali, non essendo sufficienti le mere dichiarazioni, non supportate da documentazione contabile. Peraltro, vista la documentazione depositata, non vi sono i presupposti per ritenere che l'entrata in pensione rappresenti un decremento reddituale di tale significatività da comportare una apprezzabile diminuzione della propria capacità economica.
Al contrario si evidenzia che il ricorrente è divenuto proprietario unitamente alla sorella, per successione, dell'abitazione dei suoi genitori oggi messa a reddito, affittata al canone di locazione di complessivi € 850 mensili di cui percepisce il 50%. Tale introito, sommato ai quasi € 2.000 percepiti da pensione, consentono al sig. di trovarsi in una Pt_1 situazione finanziaria solida e più sicura di quella della ex moglie che, di converso, negli anni ha potuto contare solo sugli emolumenti pervenutile dall'assegno di divorzio.
Al contrario, invece, la signora alla soglia dei 60 anni, subito dopo la CP_1 pronuncia del divorzio con la quale era stata disposta la revoca della casa familiare, si è trovata costretta a trasferirsi, dapprima presso il proprio fratello a Latina, poi per circa 4 anni in un immobile di proprietà del marito (dal 2019 al 2023), ed infine presso un immobile di proprietà di terzi, corrispondendo un contributo mensile di circa € 500/550 al mese. La signora ha dichiarato di riuscire ad arrivare alla fine del mese svolgendo lavori saltuari come badante, donna delle pulizie, impieghi che non le consentono tuttavia di avere una sicurezza economica dovendo anche provvedere ai costi abitativi.
La relazione investigativa prodotta dal ricorrente è irrilevante nella misura che è logico che la signora debba in qualche modo sopravvivere e vivere in qualche abitazione, non essendo verosimilmente alle sue esigenze di vita provveda con il solo assegno divorzile, attesi i costi di una città come Roma. Per tali ragioni, irrilevanti sono le istanze istruttorie formulate da parte ricorrente, l'escussione testi, in particolare la signora ove Tes_1 parte resistente ha prestato servizio come badante. Quanto al sig. amico del Tes_2 sig. titolare della società immobiliare ove la signora ha dichiarato di aver lavorato Pt_1 per circa sei mesi, questi avrebbe dovuto formulare la sua proposta di lavoro per iscritto;
in mancanza di tale evidenza documentale, peraltro contestata dalla signora la CP_1 testimonianza sulla sua disponibilità all'epoca ad assumere la signora stabilmente è inammissibile.
La resistente, al contrario, ha dato prova di essersi adoperata nel corso degli anni per reperire una occupazione. Nel 2022 ha avuto una breve assunzione di alcuni mesi presso la società Parte_2
nel 2023 presso la società Realistica Immobiliare Srl, prima di accedere
[...] all'indennità NASPI sino al gennaio 2024 quando ha beneficiato del supporto formazione e lavoro, percependo una indennità mensile di € 350 (cfr. Cud Inps).
Infine, la signora ha dichiarato di essere attualmente in cura presso il Centro di salute mentale convenzionato con l'ASL di riferimento, prendendo antidepressivi e ansiolitici.
Pertanto, sulla scorta della documentazione versata in atti nonché delle dichiarazioni rese dalle parti, il Collegio rigetta la domanda del sig. di revoca e/o di diminuzione Pt_1 dell'assegno divorzile in favore della signora confermando le statuizioni CP_1 economiche assunte in sede divorzile. Spese di lite
Avuto riguardo alla natura della controversia e alla circostanza che comunque la signora svolge lavori saltuari, il Collegio dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale nella causa civile di primo grado iscritta al n. RGAC 17782/2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda respinta, così decide:
- rigetta il ricorso e conferma le statuizioni assente in sede di divorzio (sentenza n.
62/2018 pubbl. il 03/01/2018 del Tribunale di Roma);
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 29.10.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
EN AN TA ZI