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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 07/10/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2681 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03/07/2025 da:
1) nata a [...] il [...] Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 residente in [...] con l'Avv. LOVISON CRISTINA e l'Avv. CIPOLAT GOTET ISABELLA presso le quali ha eletto domicilio telematico
2) nato a [...] il [...] Cod. Fisc. Parte_2 C.F._2 residente in [...] con l'Avv. SACILOTTO ELISA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Polcenigo (PN) in data 14/6/2009 (Registro atti di matrimonio- anno 2009 atto n. 7 parte 2 serie A) in regime di separazione dei beni con i seguenti figli:
n. a PORDENONE il 18/06/2012 CP_1
n. a PORDENONE il 10/04/2016 Controparte_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Disporsi la separazione personale tra i coniugi e , per matrimonio Parte_1 Parte_2 concordatario celebrato a Polcenigo (PN), in data 14.6.2009, con atto trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del medesimo Comune, anno 2009, parte II^, serie A, numero 7, chiedendo al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione di legge.
2. Prendersi atto che il signor continuerà a vivere nella casa coniugale condotta in comodato Pt_2 sita a Polcenigo (PN), Via Col di Conte 7/A -completa degli arredi ivi contenuti- unitamente ai figli nel tempo in cui i ragazzi saranno collocati presso di lui.
3. Disporsi il definitivo rilascio dell'abitazione familiare da parte della signora entro una Parte_1 settimana dall'udienza fissata dal Tribunale per la comparizione personale delle Parti o dal deposito delle note in sostituzione d'udienza dimesse dai coniugi, con prelievo dei propri beni personali, nonché di quelli comuni alla stessa attribuiti con separato accordo, con consegna al marito di ogni chiave o dispositivo di accesso alle unità abitative, con trasferimento a Fontanafredda (PN), Via del Mas n. 3, di cui infra al successivo punto 14. Con onere di spostamento della residenza propria e dei figli non prima dell'emissione della sentenza di separazione che accolga nella sua interezza il presente accordo e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla stessa. Sia prima che dopo il rilascio della casa coniugale da parte della moglie rimarranno ad esclusivo carico del signor le Pt_2 spese di manutenzione dell'immobile di Polcenigo e gli esborsi per le utenze domestiche, le tasse per i rifiuti, etc.
4. Disporsi l'affidamento in forma condivisa dei figli ed ad entrambi i CP_1 Controparte_2
Genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
5. Disporsi che i figli frequentino la casa paterna a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì (o dal corrispondente orario nel periodo estivo) al lunedì mattina, nonché due giorni infrasettimanali nelle settimane che si concluderanno con il weekend di spettanza materna dal termine della scuola (o dall'orario corrispondente nel periodo non scolastico) e un giorno infrasettimanale nelle altre -in ogni caso con pernottamento-, giornate da individuare di anno in anno sulla base dei turni lavorativi -soggetti a modifiche- della signora Parte_1
6. Disporsi che, salvo il ricorso anche ai mezzi di trasporto pubblico o in uso a ed CP_1 CP_2
(ad es. la bicicletta) e nel rispetto del grado di autonomia già raggiunto e migliorabile dai figli, il loro accompagnamento/prelievo a/da scuola, così come alle/dalle attività parascolastiche, sportive, ricreative e di relazione ed il loro accudimento saranno onere di ciascun genitore nelle giornate di rispettivo turno di responsabilità, anche attraverso l'ausilio di persone di propria assoluta fiducia, in particolare i nonni paterni. Specificatamente, nei passaggi da una casa genitoriale all'altra, l'accompagnamento sarà a cura del genitore che cessa il proprio turno di responsabilità; il prelievo infrasettimanale pomeridiano/serale da scuola o dal luogo di attività sportiva/postscolastica/centro estivo/di relazione sarà a cura della parte presso cui trascorreranno il pomeriggio/serata/notte infrasettimanale.
7. Prendersi atto della volontà di collaborazione dei genitori nella gestione dei figli, e della loro disponibilità a sostituirsi l'un l'altro in caso di impegni lavorativi, rimanendo gli stessi le prioritarie figure di accudimento dei ragazzi. In caso di indisponibilità di entrambi per ragioni lavorative ad occuparsi della prole e del conseguente ricorso all'ausilio non gratuito di terzi (baby sitter), il costo relativo sarà posto a carico del genitore a cui sarebbe spettato il turno di responsabilità. Qualora la signora dovesse richiedere il supporto dei nonni paterni in una giornata di propria Parte_1 spettanza, sarà suo onere curare l'accompagnamento dei minori presso la loro casa di Polcenigo.
8. Disporsi l'attribuzione tendenzialmente paritaria tra i genitori di un periodo continuativo di vacanza con i figli durante le festività natalizie, con passaggio da una casa all'altra nel pomeriggio del 30 dicembre, alternando comunque di anno in anno tra le parti i giorni di Natale e di AN TE (entrambi con relativo pernottamento), indipendentemente dal genitore di cui sarebbe di competenza il periodo in cui cadranno le predette festività. Ferma comunque la possibilità che genitori e figli trascorrano insieme il pranzo o la cena delle suddette festività.
9. Disporsi la previsione durante l'estate di almeno due settimane anche non continuative ciascuno di vacanza con i figli sia a favore del padre che della madre. I periodi estivi di vacanza andranno comunicati e, possibilmente, concordati tra i genitori entro il 15 maggio di ogni anno. In caso di sovrapposizioni, salva la possibilità di concordare la suddivisione tra loro dei periodi di vacanza eventualmente coincidenti, qualora le parti non addivenissero ad un accordo, negli anni pari avrà priorità di scelta la madre, in quelli dispari il padre. In caso di mancata comunicazione all'altro del periodo prescelto entro il 15 maggio, il genitore inadempiente all'onere di tempestiva comunicazione, salvo diverso accordo, dovrà utilizzare il periodo rimanente tolte le vacanze esclusive dell'altro che invece vi abbia adempiuto con mezzo riscontrabile.
10. Disporsi che le festività infrasettimanali (es: 25 aprile, 1° maggio, 8 dicembre…) ed i “ponti” - intesi come giornate di sospensione scolastica tra una festività ed il weekend o viceversa- vengano trascorsi dai figli in modo alternato tra i genitori, salvi gli impegni lavorativi di entrambi. I periodi di sospensione scolastica per le vacanze pasquali o comunque infrannuali dei figli (es: carnevale), pur tenendo conto delle rispettive disponibilità professionali, saranno suddivisi paritariamente tra i genitori, salvo comunque diverso accordo tra le parti.
11. Prendersi atto dell'impegno a discutere e concordare tra i genitori le prioritarie decisioni relative ai figli aventi ad oggetto salute, scuola, sport, educazione civica e religiosa, senza utilizzarli quale canale di comunicazione, mantenendo tra gli adulti un dialogo diretto nell'esclusivo interesse dei ragazzi.
12. Disporsi che iI mantenimento ordinario diretto dei figli sia a carico di ciascun genitore nel rispettivo tempo di responsabilità.
13. Disporsi il contributo paterno a favore della madre al mantenimento dei figli in complessivi €. 800,00 (€. 400,00 a figlio) per 12 mensilità, da corrispondersi sul conto corrente della signora entro il giorno 15 di ogni mese a far data dal rilascio dell'abitazione familiare, con Parte_1 aggiornamento Istat annuale. 14. Prendersi atto che il signor quale ulteriore contributo paterno per il mantenimento dei Pt_2 figli, si impegna a costituire a favore dei medesimi e della signora un vincolo di Parte_1 destinazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2645 ter cc. avente ad oggetto l'immobile di sua proprietà, sito a Fontanafredda, Via Del Mas n. 3 così catastalmente censito nel Catasto Fabbricati di quel Comune: F. 16 n. 534 sub 3 - Via Del Mas, piano S1-1, Cat. A/2, cl. 2, vani 5, superficie catastale totale mq. 115, R.C. Euro 529,37 F. 16 n. 534 sub 6 - Via Del Mas, piano S1, Cat. C/6, cl. 4, mq. 24, superficie catastale totale mq. 24, R.C. Euro 83,05, al fine di soddisfare le esigenze abitative di moglie e figli e garantire ai medesimi una soluzione adeguata al tenore di vita finora goduto, anche nei tempi di spettanza della signora fino al raggiungimento Parte_1 dell'indipendenza economica. Ciò anche quando ed saranno domiciliati presso la CP_1 CP_2 città universitaria prescelta, purchè alla casa di Fontanafredda facciano ritorno quale centro principale dei loro interessi. Con esclusione di ogni possibilità che detto immobile possa essere abitato o goduto, a qualsiasi titolo, se non temporaneamente, da soggetti diversi dai beneficiari del suddetto vincolo, pena il venir meno dello stesso, salvo diverso accordo tra le Parti. Con ulteriore cessazione del vincolo di destinazione a favore di tutti i beneficiari qualora, per qualsiasi motivo, la madre insieme ad almeno uno dei figli non abiti più nell'immobile suddetto. Il tutto con atto pubblico da stipularsi avanti al notaio di Azzano X entro il termine di Persona_1
20 giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologazione della separazione o entro il diverso maggior termine indicato dal notaio, con spese a carico del signor Pt_2
Le Parti richiedono sin d'ora che l'atto di destinazione dell'immobile sia ritenuto esente da tasse ed imposte, secondo quanto previsto dall'art. 19 l.
6.3.1987 e secondo quanto disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 176/92, nonché ai sensi della risoluzione n. 65/E dell'Agenzia delle Entrate, trattandosi di disposizione negoziale immobiliare funzionale ed essenziale alla risoluzione della crisi coniugale. Le Parti si danno vicendevolmente atto che, al raggiungimento della piena autonomia economica dei figli, la signora non potrà vantare alcun diritto sull'immobile, se non asportare mobili, Parte_1 suppellettili, comunque beni di sua esclusiva proprietà e per l'effetto si impegna sin da subito a rilasciare l'immobile entro e non oltre 30 giorni dall'avveramento della predetta condizione. Resta inteso che durante il periodo di permanenza nel fabbricato la signora si farà carico di Parte_1 ogni spesa di manutenzione ordinaria dell'immobile di cui dovrà avere cura con la diligenza del buon padre di famiglia, nonché di tutte le utenze ad esso connesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo: utenze gas, energia elettrica, spese condominiali di competenza del conduttore, internet, ecc…). Delle spese di manutenzione straordinaria o afferenti alla proprietà comprensive dell'IMU, se dovuta, si farà carico il signor in quanto proprietario. Si dà atto che il signor Pt_2 Pt_2 consegnerà alla signora il predetto immobile con le dotazioni descritte nel redigendo Parte_1 verbale di consegna dell'abitazione. La signora si impegna a comunicare Parte_1 tempestivamente ogni danno all'immobile per consentire al signor di attivare l'eventuale Pt_2 copertura assicurativa. Resta inteso che danni riconducibili alla cattiva manutenzione da parte della moglie e/o comunque a sua colpa dovranno essere dalla stessa risarciti, così come i danni che non rientreranno nella copertura in quanto non tempestivamente comunicati. Qualora la signora volesse apportare modifiche strutturali e/o permanenti all'immobile la stessa dovrà Parte_1 sempre ottenere il preventivo consenso scritto da parte del marito, con il quale verrà concordata la suddivisione dei costi per il relativo eventuale intervento. 15. Disporsi che tutte le spese straordinarie così come individuate e con le modalità descritte dal Protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Pordenone siano a carico del padre, dandosi atto che le Parti hanno convenuto di includervi anche quelle per telefoni cellulari e relative ricariche da concordare tra le parti;
le parti dichiarano espressamente che concorderanno previamente ogni spesa di carattere straordinario non necessaria, anche se delle stesse si farà integralmente carico il signor in ragione di ciò la signora pur non contribuendovi economicamente, Pt_2 Parte_1 avrà sempre cura di non assumere in via esclusiva impegni economici relativi alla stesse, specie se rilevanti, quali quelle di materiale informatico (ad es. computer e dispositivi elettronici); costi per la patente di guida per scooter e auto, eventuali motorini ed auto con costi per assicurazione bollo, rifornimento, viaggi studio, alloggio universitario, vacanze con amici, tutti sempre da concordare previamente tra i genitori. Salvo diverso accordo, le spese straordinarie, se anticipate dalla signora andranno rimborsate entro i successivi 15 giorni dall'esibizione di documenti Parte_1 giustificativi;
in particolare, le ricevute di pagamento fiscalmente detraibili dovranno essere presentate corrette sotto il profilo fiscale ai fini della relativa detrazione. Conseguentemente, detrazioni per spese straordinarie ed eventuali rimborsi provenienti da terzi per le spese sostenute per i figli saranno a beneficio esclusivo del padre.
16. Disporsi che l'assegno unico universale sia attribuito integralmente alla madre, con onere per entrambi i coniugi di porre tempestivamente in essere ogni attività necessaria ai fini dell'ottenimento dello stesso.
17. Prendersi atto del reciproco assenso delle Parti per il rilascio e rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio per i figli minori.
18. Prendersi atto che, con la perfetta esecuzione delle condizioni di cui sopra poste tra loro in rapporto di necessaria interdipendenza, le Parti rinunciano reciprocamente ad assegni di mantenimento per sé relativi alla fase separativa.
19. Con compensazione di spese.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto dei figli minorenni deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dell'età e dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
I ricorrenti hanno anche richiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla scadenza del termine previsto dall'art. 3 legge n.898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, per cui la causa va rimessa in istruttoria, per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede: 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Polcenigo (PN) in data 14/6/2009;
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Polcenigo (PN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (Registro atti di matrimonio- anno 2009 atto n. 7 parte 2 serie A); 6) Rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza.
Così deciso in Pordenone, il 7 ottobre 2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03/07/2025 da:
1) nata a [...] il [...] Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 residente in [...] con l'Avv. LOVISON CRISTINA e l'Avv. CIPOLAT GOTET ISABELLA presso le quali ha eletto domicilio telematico
2) nato a [...] il [...] Cod. Fisc. Parte_2 C.F._2 residente in [...] con l'Avv. SACILOTTO ELISA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Polcenigo (PN) in data 14/6/2009 (Registro atti di matrimonio- anno 2009 atto n. 7 parte 2 serie A) in regime di separazione dei beni con i seguenti figli:
n. a PORDENONE il 18/06/2012 CP_1
n. a PORDENONE il 10/04/2016 Controparte_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Disporsi la separazione personale tra i coniugi e , per matrimonio Parte_1 Parte_2 concordatario celebrato a Polcenigo (PN), in data 14.6.2009, con atto trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del medesimo Comune, anno 2009, parte II^, serie A, numero 7, chiedendo al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione di legge.
2. Prendersi atto che il signor continuerà a vivere nella casa coniugale condotta in comodato Pt_2 sita a Polcenigo (PN), Via Col di Conte 7/A -completa degli arredi ivi contenuti- unitamente ai figli nel tempo in cui i ragazzi saranno collocati presso di lui.
3. Disporsi il definitivo rilascio dell'abitazione familiare da parte della signora entro una Parte_1 settimana dall'udienza fissata dal Tribunale per la comparizione personale delle Parti o dal deposito delle note in sostituzione d'udienza dimesse dai coniugi, con prelievo dei propri beni personali, nonché di quelli comuni alla stessa attribuiti con separato accordo, con consegna al marito di ogni chiave o dispositivo di accesso alle unità abitative, con trasferimento a Fontanafredda (PN), Via del Mas n. 3, di cui infra al successivo punto 14. Con onere di spostamento della residenza propria e dei figli non prima dell'emissione della sentenza di separazione che accolga nella sua interezza il presente accordo e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla stessa. Sia prima che dopo il rilascio della casa coniugale da parte della moglie rimarranno ad esclusivo carico del signor le Pt_2 spese di manutenzione dell'immobile di Polcenigo e gli esborsi per le utenze domestiche, le tasse per i rifiuti, etc.
4. Disporsi l'affidamento in forma condivisa dei figli ed ad entrambi i CP_1 Controparte_2
Genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
5. Disporsi che i figli frequentino la casa paterna a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì (o dal corrispondente orario nel periodo estivo) al lunedì mattina, nonché due giorni infrasettimanali nelle settimane che si concluderanno con il weekend di spettanza materna dal termine della scuola (o dall'orario corrispondente nel periodo non scolastico) e un giorno infrasettimanale nelle altre -in ogni caso con pernottamento-, giornate da individuare di anno in anno sulla base dei turni lavorativi -soggetti a modifiche- della signora Parte_1
6. Disporsi che, salvo il ricorso anche ai mezzi di trasporto pubblico o in uso a ed CP_1 CP_2
(ad es. la bicicletta) e nel rispetto del grado di autonomia già raggiunto e migliorabile dai figli, il loro accompagnamento/prelievo a/da scuola, così come alle/dalle attività parascolastiche, sportive, ricreative e di relazione ed il loro accudimento saranno onere di ciascun genitore nelle giornate di rispettivo turno di responsabilità, anche attraverso l'ausilio di persone di propria assoluta fiducia, in particolare i nonni paterni. Specificatamente, nei passaggi da una casa genitoriale all'altra, l'accompagnamento sarà a cura del genitore che cessa il proprio turno di responsabilità; il prelievo infrasettimanale pomeridiano/serale da scuola o dal luogo di attività sportiva/postscolastica/centro estivo/di relazione sarà a cura della parte presso cui trascorreranno il pomeriggio/serata/notte infrasettimanale.
7. Prendersi atto della volontà di collaborazione dei genitori nella gestione dei figli, e della loro disponibilità a sostituirsi l'un l'altro in caso di impegni lavorativi, rimanendo gli stessi le prioritarie figure di accudimento dei ragazzi. In caso di indisponibilità di entrambi per ragioni lavorative ad occuparsi della prole e del conseguente ricorso all'ausilio non gratuito di terzi (baby sitter), il costo relativo sarà posto a carico del genitore a cui sarebbe spettato il turno di responsabilità. Qualora la signora dovesse richiedere il supporto dei nonni paterni in una giornata di propria Parte_1 spettanza, sarà suo onere curare l'accompagnamento dei minori presso la loro casa di Polcenigo.
8. Disporsi l'attribuzione tendenzialmente paritaria tra i genitori di un periodo continuativo di vacanza con i figli durante le festività natalizie, con passaggio da una casa all'altra nel pomeriggio del 30 dicembre, alternando comunque di anno in anno tra le parti i giorni di Natale e di AN TE (entrambi con relativo pernottamento), indipendentemente dal genitore di cui sarebbe di competenza il periodo in cui cadranno le predette festività. Ferma comunque la possibilità che genitori e figli trascorrano insieme il pranzo o la cena delle suddette festività.
9. Disporsi la previsione durante l'estate di almeno due settimane anche non continuative ciascuno di vacanza con i figli sia a favore del padre che della madre. I periodi estivi di vacanza andranno comunicati e, possibilmente, concordati tra i genitori entro il 15 maggio di ogni anno. In caso di sovrapposizioni, salva la possibilità di concordare la suddivisione tra loro dei periodi di vacanza eventualmente coincidenti, qualora le parti non addivenissero ad un accordo, negli anni pari avrà priorità di scelta la madre, in quelli dispari il padre. In caso di mancata comunicazione all'altro del periodo prescelto entro il 15 maggio, il genitore inadempiente all'onere di tempestiva comunicazione, salvo diverso accordo, dovrà utilizzare il periodo rimanente tolte le vacanze esclusive dell'altro che invece vi abbia adempiuto con mezzo riscontrabile.
10. Disporsi che le festività infrasettimanali (es: 25 aprile, 1° maggio, 8 dicembre…) ed i “ponti” - intesi come giornate di sospensione scolastica tra una festività ed il weekend o viceversa- vengano trascorsi dai figli in modo alternato tra i genitori, salvi gli impegni lavorativi di entrambi. I periodi di sospensione scolastica per le vacanze pasquali o comunque infrannuali dei figli (es: carnevale), pur tenendo conto delle rispettive disponibilità professionali, saranno suddivisi paritariamente tra i genitori, salvo comunque diverso accordo tra le parti.
11. Prendersi atto dell'impegno a discutere e concordare tra i genitori le prioritarie decisioni relative ai figli aventi ad oggetto salute, scuola, sport, educazione civica e religiosa, senza utilizzarli quale canale di comunicazione, mantenendo tra gli adulti un dialogo diretto nell'esclusivo interesse dei ragazzi.
12. Disporsi che iI mantenimento ordinario diretto dei figli sia a carico di ciascun genitore nel rispettivo tempo di responsabilità.
13. Disporsi il contributo paterno a favore della madre al mantenimento dei figli in complessivi €. 800,00 (€. 400,00 a figlio) per 12 mensilità, da corrispondersi sul conto corrente della signora entro il giorno 15 di ogni mese a far data dal rilascio dell'abitazione familiare, con Parte_1 aggiornamento Istat annuale. 14. Prendersi atto che il signor quale ulteriore contributo paterno per il mantenimento dei Pt_2 figli, si impegna a costituire a favore dei medesimi e della signora un vincolo di Parte_1 destinazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2645 ter cc. avente ad oggetto l'immobile di sua proprietà, sito a Fontanafredda, Via Del Mas n. 3 così catastalmente censito nel Catasto Fabbricati di quel Comune: F. 16 n. 534 sub 3 - Via Del Mas, piano S1-1, Cat. A/2, cl. 2, vani 5, superficie catastale totale mq. 115, R.C. Euro 529,37 F. 16 n. 534 sub 6 - Via Del Mas, piano S1, Cat. C/6, cl. 4, mq. 24, superficie catastale totale mq. 24, R.C. Euro 83,05, al fine di soddisfare le esigenze abitative di moglie e figli e garantire ai medesimi una soluzione adeguata al tenore di vita finora goduto, anche nei tempi di spettanza della signora fino al raggiungimento Parte_1 dell'indipendenza economica. Ciò anche quando ed saranno domiciliati presso la CP_1 CP_2 città universitaria prescelta, purchè alla casa di Fontanafredda facciano ritorno quale centro principale dei loro interessi. Con esclusione di ogni possibilità che detto immobile possa essere abitato o goduto, a qualsiasi titolo, se non temporaneamente, da soggetti diversi dai beneficiari del suddetto vincolo, pena il venir meno dello stesso, salvo diverso accordo tra le Parti. Con ulteriore cessazione del vincolo di destinazione a favore di tutti i beneficiari qualora, per qualsiasi motivo, la madre insieme ad almeno uno dei figli non abiti più nell'immobile suddetto. Il tutto con atto pubblico da stipularsi avanti al notaio di Azzano X entro il termine di Persona_1
20 giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologazione della separazione o entro il diverso maggior termine indicato dal notaio, con spese a carico del signor Pt_2
Le Parti richiedono sin d'ora che l'atto di destinazione dell'immobile sia ritenuto esente da tasse ed imposte, secondo quanto previsto dall'art. 19 l.
6.3.1987 e secondo quanto disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 176/92, nonché ai sensi della risoluzione n. 65/E dell'Agenzia delle Entrate, trattandosi di disposizione negoziale immobiliare funzionale ed essenziale alla risoluzione della crisi coniugale. Le Parti si danno vicendevolmente atto che, al raggiungimento della piena autonomia economica dei figli, la signora non potrà vantare alcun diritto sull'immobile, se non asportare mobili, Parte_1 suppellettili, comunque beni di sua esclusiva proprietà e per l'effetto si impegna sin da subito a rilasciare l'immobile entro e non oltre 30 giorni dall'avveramento della predetta condizione. Resta inteso che durante il periodo di permanenza nel fabbricato la signora si farà carico di Parte_1 ogni spesa di manutenzione ordinaria dell'immobile di cui dovrà avere cura con la diligenza del buon padre di famiglia, nonché di tutte le utenze ad esso connesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo: utenze gas, energia elettrica, spese condominiali di competenza del conduttore, internet, ecc…). Delle spese di manutenzione straordinaria o afferenti alla proprietà comprensive dell'IMU, se dovuta, si farà carico il signor in quanto proprietario. Si dà atto che il signor Pt_2 Pt_2 consegnerà alla signora il predetto immobile con le dotazioni descritte nel redigendo Parte_1 verbale di consegna dell'abitazione. La signora si impegna a comunicare Parte_1 tempestivamente ogni danno all'immobile per consentire al signor di attivare l'eventuale Pt_2 copertura assicurativa. Resta inteso che danni riconducibili alla cattiva manutenzione da parte della moglie e/o comunque a sua colpa dovranno essere dalla stessa risarciti, così come i danni che non rientreranno nella copertura in quanto non tempestivamente comunicati. Qualora la signora volesse apportare modifiche strutturali e/o permanenti all'immobile la stessa dovrà Parte_1 sempre ottenere il preventivo consenso scritto da parte del marito, con il quale verrà concordata la suddivisione dei costi per il relativo eventuale intervento. 15. Disporsi che tutte le spese straordinarie così come individuate e con le modalità descritte dal Protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Pordenone siano a carico del padre, dandosi atto che le Parti hanno convenuto di includervi anche quelle per telefoni cellulari e relative ricariche da concordare tra le parti;
le parti dichiarano espressamente che concorderanno previamente ogni spesa di carattere straordinario non necessaria, anche se delle stesse si farà integralmente carico il signor in ragione di ciò la signora pur non contribuendovi economicamente, Pt_2 Parte_1 avrà sempre cura di non assumere in via esclusiva impegni economici relativi alla stesse, specie se rilevanti, quali quelle di materiale informatico (ad es. computer e dispositivi elettronici); costi per la patente di guida per scooter e auto, eventuali motorini ed auto con costi per assicurazione bollo, rifornimento, viaggi studio, alloggio universitario, vacanze con amici, tutti sempre da concordare previamente tra i genitori. Salvo diverso accordo, le spese straordinarie, se anticipate dalla signora andranno rimborsate entro i successivi 15 giorni dall'esibizione di documenti Parte_1 giustificativi;
in particolare, le ricevute di pagamento fiscalmente detraibili dovranno essere presentate corrette sotto il profilo fiscale ai fini della relativa detrazione. Conseguentemente, detrazioni per spese straordinarie ed eventuali rimborsi provenienti da terzi per le spese sostenute per i figli saranno a beneficio esclusivo del padre.
16. Disporsi che l'assegno unico universale sia attribuito integralmente alla madre, con onere per entrambi i coniugi di porre tempestivamente in essere ogni attività necessaria ai fini dell'ottenimento dello stesso.
17. Prendersi atto del reciproco assenso delle Parti per il rilascio e rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio per i figli minori.
18. Prendersi atto che, con la perfetta esecuzione delle condizioni di cui sopra poste tra loro in rapporto di necessaria interdipendenza, le Parti rinunciano reciprocamente ad assegni di mantenimento per sé relativi alla fase separativa.
19. Con compensazione di spese.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto dei figli minorenni deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dell'età e dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
I ricorrenti hanno anche richiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla scadenza del termine previsto dall'art. 3 legge n.898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, per cui la causa va rimessa in istruttoria, per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede: 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Polcenigo (PN) in data 14/6/2009;
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Polcenigo (PN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (Registro atti di matrimonio- anno 2009 atto n. 7 parte 2 serie A); 6) Rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza.
Così deciso in Pordenone, il 7 ottobre 2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini