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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Udine, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
ZOSO LIANA RI TERESA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 126/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale DI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - DI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 115 2024 00162560 86 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento N. 115 2024 0016256086 afferente imposte dirette ed IVA per l'anno di imposta 2019.
A seguito dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto in data 01.10.2025, è intervenuta la rinuncia della parte al ricorso e l'Ufficio ha formulato istanza per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere con spese di giudizio compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, data la rinuncia al ricorso con assenso prestato dall'Ufficio alla compensazione delle spese, va dichiarata l'estinzione del procedimento a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del procedimento e compensa le spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
ZOSO LIANA RI TERESA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 126/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale DI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - DI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 115 2024 00162560 86 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento N. 115 2024 0016256086 afferente imposte dirette ed IVA per l'anno di imposta 2019.
A seguito dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto in data 01.10.2025, è intervenuta la rinuncia della parte al ricorso e l'Ufficio ha formulato istanza per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere con spese di giudizio compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, data la rinuncia al ricorso con assenso prestato dall'Ufficio alla compensazione delle spese, va dichiarata l'estinzione del procedimento a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del procedimento e compensa le spese.