TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 10624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10624 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1a Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Ssa Immacolata Cozzolino - Presidente estensore Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice - Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 23773/2021 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza cartolare dell'8.7.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. avente per oggetto: separazione giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Raoul Parte_1 Scotto di Tella
RICORRENTE- resistente in riconvenzionale
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Luca Galdieri CP_1
RESISTENTE- ricorrente in riconvenzionale
NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza cartolare dell'8.7.2025 le parti si sono riportate ai rispettivi atti.
Il PM ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi regolamentando per i figli conformemente alla disciplina in atto.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato l'8.10.2021, la sign.ra – premesso che dal matrimonio del 19.5.2007 con il Parte_1 sign. erano nati (5.3.2008), (9.12.2013) e (13.12.2016) – esponeva: CP_1 Per_1 Per_2 Per_3
- Che il sig. è dipendente dell‟ANM con un reddito mensile di circa €. 1.700,00 , oltre straordinari, assegni CP_1 familiari per moglie e figli, 13° e 14° mensilità, per un importo medio di circa €.2.300,00. Lo stesso, inoltre, ha sempre lavorato come assistenze tecnico-elettronico nell‟orario pomeridiano dalle h. 17,00 alle h.20,00 presso il negozio Futur Game in Napoli alla via Posillipo n.ro 190, percependo circa €. 500,00 mensili, anche se di recente tale attività viene svolta non sempre in loco, ma anche mediante il ritiro dei prodotti e la loro riconsegna presso il negozio;
il sig.
, inoltre, svolge attività privata di vendita prodotti tecnico-informatici e di riparazione ed assistenza tecnica- CP_1 elettronica, collaborando soprattutto con studi dentistici;
fornendo, altresì, assistenza per caldaie, macchine da caffè, computer e varie presso esercizi commerciali. In costanza di matrimonio, il reddito complessivo delle varie attività ammontava ad una media di oltre €. 4.000,00 mensili. - La sig.ra , invece, è casalinga e si occupa dei tre Parte_1 figli, che hanno rispettivamente 13, 8 e 5 anni, dei quali purtroppo il secondo, è affetto da “ Ritardo Per_2 psicomotorio con deficit dell'attenzione e disturbi del linguaggio” (cfr. doc.ne medica in atti). Lo stesso, per tale motivo, è titolare dell‟indennità di frequenza di €. 296,00 mensili. Il minore effettua sedute di logopedia per due volte a settimana dovrà intraprendere un percorso di psicoterapia. Le sedute si svolgono il giovedì dalle alle 11 alle 12 ed il venerdì dalle 15 alle 16,00 presso il centro AIAS in via Marechiaro. - La sig.ra prima del matrimonio Parte_1 lavorava gestendo un negozio di cartoleria e libreria in Napoli alla via Posillipo 60, dapprima intestato alla madre e poi direttamente a lei dal gennaio 2006, fino al giugno 2008, ovvero qualche mese dopo la nascita del figlio Per_1 (cfr. doc.ti in atti). Da quel momento, a seguito proprio delle richieste in tal senso del marito, la stessa non ha più svolto attività lavorativa, nella previsione di allargare ulteriormente la famiglia, cosi‟ come si è poi verificato con la nascita degli altri due figli. (…) La sig.ra , pertanto, si è sempre occupata direttamente dei tre figli, Parte_1 dedicando loro tutto il suo tempo ed il suo impegno per soddisfare le svariate loro esigenze di vita, in considerazione delle diverse età degli stessi.. Quella di lasciare il lavoro per occuparsi in prima persona dei figli, pertanto, fu una decisone presa in famiglia, caldeggiata proprio dallo , che - al contrario - lavorava l'intera giornata, uscendo CP_1 di casa la mattina presto (aveva scelto questo turno proprio per poter andare nel pomeriggio a lavorare al negozio) e tornando a casa a ora inoltrata, compreso il sabato. (…) - Il sig. , del tutto immotivatamente nel mese di marzo CP_1 del 2020, in pieno periodo di pandemia da COVID 19, si è allontanato, senza alcun preavviso e senza parlarne
1 2
preventivamente con la moglie, dall‟abitazione familiare, portando con sé anche i propri computer e le stampanti, senza più farvi ritorno. Tale gravissimo comportamento di abbandono della famiglia, del tutto immotivato, ha avuto conseguenza gravi per la sig.ra , che è stata lasciata sola ad affrontare tutte le problematiche – sia pratiche che psicologiche – relative Parte_1 alla famiglia ed ai tre figli, in quel particolare momento di pandemia e lockdown. Dopo nemmeno un mese, nell‟aprile del 2020, è pervenuta alla sig.ra la lettera di un primo avvocato che la portava a conoscenza della Parte_1 circostanza che il marito intendeva chiedere la separazione, seguita a breve distanza di tempo da quella di altro diverso legale, poi nuovamente sostituito nell‟ottobre 2020 . (cfr. doc.ti in atti). - Da quel momento il sig. , che CP_1 si è trasferito presso i suoi genitori, si è disinteressato di fatto totalmente della moglie e dei tre figli, limitandosi a versare un contributo economico mensile – a sua insindacabile iniziativa ed assolutamente insufficiente - e non fornendo alcun aiuto alla sig.ra nella gestione dei figli, non andando nemmeno a trovarli, né telefonando Parte_1 direttamente a loro. Il sig. , in quel difficile periodo, ha assunto atteggiamenti ostruzionistici e provocatori CP_1 verso la moglie, come del resto nell‟ultimo anno di vita coniugale spesso aveva fatto, con comportamenti verbalmente e psicologicamente violenti e prevaricatori. Per tutti i motivi sopra esposti, la separazione tra i coniugi andrà addebitata in modo esclusivo al sig. . Questi, CP_1 del resto, è anche assolutamente inadempiente rispetto ai propri dover di padre, in quanto intrattiene solo sporadici rapporti unicamente con i due figli più piccoli, che vede il venerdì per nemmeno un paio di ore (…) Nel mese di agosto sia dell‟anno 2020 che del 2021, nonostante il sig. abbia percepito la 14° mensilità, non ha dato alcuna CP_1 somma alla sig.ra , facendo restare i figli l‟intero mese a Napoli, mentre lui è andato in vacanza con i propri Parte_1 genitori in un residence a 5 stelle con giardino, dove gli anni precedenti portava la famiglia (cfr. fattura in atti) (…) In definitiva, il sig. non si preoccupa minimamente del benessere dei figli, ritenendo che il semplice invio di una CP_1 somma di denaro mensile – come detto assolutamente insufficiente e dalla quale periodicamente detrae ingiustificatamente somme - sia sufficiente ad assolvere ai propri doveri di padre, non preoccupandosi in alcun modo di costruire un rapporto con gli stessi, soprattutto con , utilizzando al contrario ogni occasione per Per_1 mortificare la sig.ra e far valere il suo potere economico . Al contrario, il tenore di vita durante il Parte_1 matrimonio era molto agiato;
sia che , infatti, venivano seguiti da un‟insegnante privata tutti i Per_2 Per_1 giorni, con la spesa di circa €. 600,00 al mese, avevano una persona in casa che aiutava per le faccende domestiche, ogni estate trascorrevano tre settimane del mese di agosto in albergo ad Acciaroli (cfr. fattura di agosto 2019 Recidence Le Ancore per €. 2.520,00, in atti), mentre per i mesi da giugno a settembre, quando erano a Napoli, avevano l‟abbonamento al Lido Sirena;
trascorrevano poi i week-end in montagna con lezioni di sci per i bambini ed uscivano spesso la sera con amici recandosi al ristorante;
per ogni ricorrenza dei figli organizzavano feste di compleanno con animatori. Veniva, inoltre, sempre acquistato abbigliamento di marca sia per loro genitori che per i tre figli. Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, gli stessi all‟inizio del matrimonio avevano dapprima due distinti libretti postali, nonché un terzo in comune, poi decisero di chiudere quelli personali, facendo confluire tutto sul libretto in comune;
sul predetto libretto periodicamente entrambi versavano somme, la sig.ra quelle Parte_1 provenienti dal proprio lavoro, il sig. quelle che prelevava dal proprio conto bancario sul quale acerditavano CP_1 lo stipendio. Sul conto corrente bancario in comune , il n.ro 1000/4000 acceso presso il Banco Napoli di via Petraca, avevano nel 2015 circa 40.000,00 di provenienza comune, somme che furono utilizzate per comprare la casa di via Nicola Ricciardi, che fu intestata al solo , con l‟accensione di un mutuo che veniva pagato sul conto CP_1 comune ad entrambi del banco di Napoli, sul quale poi confluiva il fitto. Sul predetto conto, inoltre, accesero un fondo di €. 50,00 euro al mese per la sig,.ra ed un fondo pensione per il sig. , dal quale non è mai stato Parte_1 CP_1 prelavato nulla, laddove al contrario quello intestato alla sig.ra veniva sempre utilizzato per la famiglia. Parte_1 L'immobile di via Nicola Ricciardi fu poi dai coniugi venduto nel 2019, per cui fu estinto il mutuo ed i soldi rimanenti furono versati sul conto cointestato Banco Napoli n. 1000/4000. Nel gennaio 2020 il saldo del predetto conto corrente cointestato era di circa 42.000,00, ma il sig. , dopo essersi allontanato dalla casa coniugale, in data 22.6.2020, CP_1 ha prelevato - di sua iniziativa e senza informare la moglie - la somma di €. 25.000,00. In conseguenza di tale indebito prelievo, la sig,.ra ha poi prelevato i restanti €. 16.000,00, trasferendoli su altro conto (cfr. estratto conto di Parte_1 giugno 2020). Il sig. , tuttavia, illegittimamente si è appropriato di una somma maggiore di quella del 50% a lui CP_1 spettante, per cui si chiede espressamente la restituzione della somma differenziale. Il sig. ha intestato a sé CP_1 l‟auto FORD Cmax comprata nel 2018-19 - con un anticipo di €. 4.000,00 prelevati dal conto in comune – che usa in modo esclusivo, mentre la sig.ra utilizza una FIAT Panda tg. EF 969JS intestata comunque allo , Parte_1 CP_1 seppur acquistata con somme provenienti dalla rottamazione di una vecchia autovettura della e con l‟ aiuto Parte_1 del di lei fratello. La sig.ra è proprietaria al 50% con il fratello di un immobile in Napoli alla via Martucci Parte_1 13, locato per un canone di €. 400,00 mensili, la cui quota del 50% tuttavia la sig.ra deve necessariamente Parte_1 versare alla madre, sig.ra , anche perché la stessa per il predetto immobile paga tutte le imposte. La CP_2 sig.ra ed i tre figli, infatti, vivono nella casa familiare di via Petrarca 20 che è di proprietà della madre, Parte_1 sig.ra (con solo una piccola quota del 12,50 % intestata alla ricorrente ed al fratello) e per il predetto CP_2 immobile la sig,.ra . CP_2 Ha chiesto: 1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2) Pronunziarsi la separazione dei coniugi con addebito al sig. , affidandosi i figli minori in via esclusiva alla madre 3) Assegnarsi la casa coniugale, di proprietà della CP_1 madre della ricorrente, alla sig.ra , ponendosi a carico del sig. un contributo alle spese mensili. 4) Parte_1 CP_1
2 3
Prevedersi a carico del sig. per il mantenimento della moglie e dei tre figli l‟importo mensile di €. 1.900,00, dei CP_1 quali €.400,00 per la moglie ed €.500,00 per ogni figlio, importo rivalutabile annualmente secondo legge;
oltre alle spese straordinarie di natura medica, scolastica e sportiva nella misura del 100%, dal momento che la sig.ra Parte_1 non svolge attività lavorativa. Tale importo è stato quantificato tenendosi in debito conto le necessità relative alle esigenze di tre figli minori (…) 5) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli (…) 8) Disporsi la restituzione a carico del sig. ed in favore della ricorrente delle somme di cui lo stesso si è illegittimamente appropriato prelevando dal CP_1 conto corrente cointestato con la ricorrente la somma di €. 25.000,00 in data 22.6.2020, per la parte eccedente rispetto alla quota del 50% a lui spettante.
Si è costituito il sign. il quale, non opponendosi alla separazione, ha dedotto: CP_1 (…) 1) da tempo tra i coniugi era venuta meno la comunione materiale e spirituale rendendo insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto;
negli ultimi tre anni la Sig.ra si era allontanata progressivamente dal Parte_1 resistente, tanto che la stessa si rifiutava di avere rapporti intimi e non gradiva neanche effusioni affettive (baci, abbracci) Tali comportamenti evidenziano il disinteresse della moglie nei confronti del marito e l'astensione dei rapporti sessuali diventa rilevante quando è espressione di rifiuto, disinteresse nei confronti dell' altro, costituendo chiaro sintomo della mancanza di comunione di affetti, riscontrati o l'espressa violazione delle obbligazioni derivanti dal matrimonio. (…) Tali comportamenti hanno provocato una crisi coniugale, con continue discussioni, senza non trascurare le ingerenze della madre della sia nel rapporto tra i coniugi, che con i nipoti. 2) i coniugi hanno Parte_1 sempre vissuto nella casa famigliare della Sig.ra , ma successivamente alla morte del padre della ricorrente Parte_1 con il trascorrere degli anni i rapporti tra il Sig. e la suocera si sono deteriorati, non mancando occasione di CP_1 sottolineare allo stesso che vivendo a casa sua comandava lei. Da tempo il resistente proponeva alla moglie di trasferirsi in un altro immobile, ma la stessa si è sempre rifiutata di lasciare la madre, il marito pur di salvare il matrimonio ha tentato in vari modi di soddisfare le richieste della moglie, anche quella di versare una caparra di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) presi dal conto corrente cointestato, ove erano state anche versate Euro 6.600,00 da un libretto postale intestato al figlio (arretrati pensione di invalidità) per acquistare un mini appartamento di Per_2 circa 40 mq (impossibile viverci in 5) sempre vicino l'abitazione della suocera decisione presa dalla moglie per poterlo utilizzare in particolare in estate avendo uno spazio esterno. Il Sig. ha rinunciato alla sua quota parte della CP_1 caparra ossia Euro 7.500 (settemilacinquecento/00) a favore della ricorrente ponendo come condizione il versamento di Euro 3..300,00 (sua quota) per ripristinare la somma di Euro 6.600,00 prelevata dalla Sig.ra sul libretto Parte_1 postale intestato al figlio minore (…) dal mese di marzo del 2020 il Sig. esausto degli atteggiamenti Per_2 CP_1 dei suoi famigliari si è trasferito definitivamente a casa dei suoi genitori, 4) la Sig.ra non ha mai permesso Parte_1 al Sig. di portare i figli a casa dei nonni paterni, essendo l'unica abitazione dove il resistente ha vissuto fino a CP_1 dicembre, 2021, tanto che durante l'inverno del 2020 e con la chiusura dei locali a causa della pandemia li prendeva per poche ore (…) 5) il figlio maggiore ( ) non vuole vedere il padre e non vuole sentirlo, nonostante lo Per_1 stesso gli abbia proposto più volte di uscire insieme, ha provato a chiamarlo, ma, le telefonate sono sempre con toni aggressivi accusatori ed irrispettosi (…) i bambini non mostrano espressioni di paura o disagio. (…) 7) il Sig. CP_1 non si è mai disinteressato dei figli, ed ha cercato di vederli in ogni occasione (…) La moglie non lo rende partecipe Con alla vita dei figli, lo informa sul loro stato di salute quando non possono vedere il padre (…) lavora presso avente sede operativa a Portici, con la qualifica di operaio certificatore, percependo mensilmente al netto Euro 1.750,00 per 12 mensilità; oltre la tredicesima e quattordicesima pari ad Euro 1400,00 (millequattrocento/00) non fa straordinari, anche durante il matrimonio la moglie pretendeva vacanze, abiti firmati week-end in montagna, ha cercato di accontentarla ma spesso non completamente, quindi il Sig. tentava di incrementare il suo stipendio e per alcuni CP_1 anni ha collaborato presso il negozio Futur Game in Via Posillipo n. 190, ma dal mese di settembre 2020 a causa della pandemia il titolare gli ha comunicato che non poteva più servirsi della sua collaborazione ed ad oggi non svolge alcuna attività per lo stesso;
11) il resistente ha richiesto un prestito n. 000011542072 presso la Banca Intesa San Paolo pari ad Euro 24.500,00 (ventiquattromilacinquecento/00) suddiviso in 120 rate di Euro 269,46,00 (duecentosessantanove/46) per spese di ristrutturazione immobile sito in Napoli via Lepanto n. 33 di proprietà del Sig.
(padre del resistente), il quale gli ha permesso di occuparlo come da contratto di comodato a tempo Persona_4 (dal 25-01-2021 al 25-01-2027) e registrato in data 26-01- 2021. (…) 12) il resistente per l'acquisto del mobilio dell'immobile ha acceso vari finanziamenti: a) prestito Agos per l'acquisto della cucina di Euro 3.513,30 da rateizzare in 30 rate di Euro 147.80, b) prestito con la Compass di Euro 399,88 del 22-11-2021 per l'acquisto di prodotti elettrodomestici con rate da Euro 19,93 per 20 mesi c) prestito con la compass di Euro 1.018,89 per acquisto di elettrodomestici da restituire con rate di Euro 55,02 per 20 mesi d) prestito compass di Euro 3.900,00 rateizzate in rata da Euro 147,80 per 30 mesi per l'acquisto cameretta dei figli;
12) il Sig. in data 21-04-2021 ha ricevuto una CP_1 lettera dall'Avv.to della avente oggetto” invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita per Pt_2 l'accertamento del diritto alla provvigione pattuito per l'opera di mediazione in relazione alla vendita dell'immobile di Via Nicola Ricciardi n 464” per una somma pari ad Euro 4.611,60 ed in data 12-05-2021 tramite legale ha aderito a tale negoziazione, ma ancora non è stata definita. Per la vendita di tale immobile l'importo nonostante la casa ed il mutuo fosse intestato allo stesso il ricavato è stato versato nel conto cointestato con la moglie;
13) Il resistente successivamente alla nascita del primo figlio ha più volta sollecitato la moglie a cercarsi un lavoro, ma la stessa si è sempre rifiuta, la Sig.ra è comproprietaria con il fratello di un negozio sito in Via Giuseppe Martucci dal Parte_1 quale percepisce un canone locatizio, ed è proprietaria di una quota pari al 12.50% della casa dove vive con la madre
3 4
in Via Petrarca, e riceve anche una somma pari ad Euro 296,00 per l'indennità di frequenza del figlio in Per_2 possesso della stessa ha un libretto postale cointestato con il marito ancora da suddividere con una somma pari ad Euro 6.600,00. La ricorrente come dichiarato non lavora fin dal 2008 quindi durante il matrimonio non ha contribuito alla formazione del patrimonio comune, è una donna giovane (anni trentotto), in possesso di un titolo di studio (diploma di ragioneria) e non ha alcuna patologia che la renda inabile al lavoro, quindi ha tutti i requisiti per cercarsi un lavoro ed incrementare il reddito famigliare. Ha chiesto: a) dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla Sig.ra per la Parte_1 violazione dell'art. 143 c.c b) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto c) affidare la casa coniugale alla moglie d) affidamento congiunto dei tre figli minori con il collegamento e residenza presso la madre e)) diritto di visita del padre (…) − i coniugi entrambi produttori di reddito provvederanno al proprio mantenimento − l'assegno di mantenimento per i figli sarà pari ad Euro 700,00 (settecento/00) oltre il 50% delle spese mediche scolastiche ed extrascolastiche preventivamente concordate e sottoscritte dai coniugi− Il Sig. cede alla Sig.ra CP_1
il veicolo Fiat Panda allo stesso intestato, e la moglie dovrà entro trenta giorni provvedere al pagamento del Parte_1 passaggio di proprietà del veicolo − la ripartizione al 50% della somma contenuta nel piano accumulo fondi intestato alla Sig.ra ma gli importi versati mensilmente dal Sig. − - ripartizione delle somme contenute nel Parte_1 CP_1 libretto postale cointestato.
Sentiti i coniugi all'udienza del 2.2.2022, il Presidente del Tribunale ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori: La regola dell'affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua applicazione risulti «pregiudizievole per l'interesse del minore» (Sez. 1 - , Sentenza n. 977 del 17/01/2017), con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24526 del 2010). Allo stato non risultano provati e dedotti elementi per derogare alla disciplina dell'affido condiviso dei figli minori
(n. il 5.3.2008), (n. il 9.12.2013) e (n. il 13.12.2016) con Persona_5 Persona_6 Persona_7 residenza privilegiata presso la sig.ra , a cui va assegnata la casa coniugale. Infatti, la condizione Parte_1 rappresentata dalla ricorrente, che in ricorso ha chiesto l'affido esclusivo, non trova, allo stato, un significativo riscontro probatorio. Inoltre, su tale istanza, all'esito dell'udienza presidenziale, il suo difensore ha rappresentato la disponibilità ad un affido condiviso, accompagnato dall'instaurazione di un percorso di sostegno alla genitorialità. Sicchè, la questione potrà essere approfondita con maggior cognizione di causa innanzi al GI. Per questa ragione, il padre ha facoltà, compatibilmente con le esigenze dei minori tenuto conto della loro età, delle loro esigenze e della loro volontà, salvo diversi auspicabili accordi tra i genitori, di tenerli con sé due pomeriggi alla settimana, nonché il sabato e la domenica. Va esclusa la possibilità del pernottamento, apparendo allo stato dubbia tale modalità esercizio del diritto di visita, non avendo il papà escluso situazioni di conflittualità con i figli che, se non appaiono idonee a giustificare un affido esclusivo, giustificano misure di riavvicinamento graduale tra padre e figli. Il padre potrà inoltre tenerli la metà delle festività pasquali e natalizie alternati, un anno compreso Pasqua ed un anno compreso Natale, nonché 15 giorni durante le vacanze estive da concordare entro il giorno 28 febbraio di ogni anno. SULLA CASA CONIUGALE: La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. (Sez. 1 - , Ordinanza n. 25604 del 12/10/2018). Ne consegue che, dovendosi disporre l'affido condiviso dei minori, con residenza privilegiata presso la sig.ra , l'abitazione coniugale in Napoli alla via Petrarca 20, va Parte_1 assegnata alla sig.ra . Parte_1 SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO Per quanto concerne il contributo al mantenimento dei minori, si ricorda che
“l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli ai sensi dell'art. 147 c.c. impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma altresì estese all'aspetto abitativo, scolastico e sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fino a quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione”; “mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito giusto disposto dell'art. 148 c.c. non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali. Ne deriva che la fissazione da parte del giudice di merito, di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio può venire legittimamente correlata non tanto alle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un figlio dell'età suindicata” (consolidata giurisprudenza di merito e della S.C. vedi tra le tante Cass. 19/2/2018 n. 3922; 1/7/2015 n. 13504; 10/12/2014 n. 26060; 29/7/2011 n. 16376; 4/11/2009 n. 23411; 24/2/2006 n. 4203; 22/3/2005 n. 6197; 8/11/1997 n. 11025; 10813/96).
4 5
L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt. 147 e 148 cod. civ., non cessa, "ipso facto", con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso (Sez. 1, Sentenza n. 19589 del 26/09/2011). Orbene, alla stregua dei predetti condivisibili principi, allo stato, (salvo più approfondita valutazione nel corso del giudizio all'esito della istruttoria che verrà compiuta), tenuto conto: 1) della documentazione fiscale in atti;
2) delle dichiarazioni rese dalle parti in udienza;
appare equo stabilire a carico del sig. un assegno mensile CP_1 complessivo di € 750,00 quale contributo al mantenimento dei minori (€ 250,00 ciascuno), con rivalutazione annuale secondo Indici Istat dal mese di febbraio 2022, oltre al 50% delle spese come da protocollo sottoscritto nel mese di marzo 2018 tra avvocati e magistrati. Per quanto concerne la richiesta della sig.ra di ottenere un Parte_1 assegno di mantenimento si ricorda, come è noto, “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”. (Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 12196 del 16/05/2017); “al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi” “al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti-comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra possibilità suscettibile di valutazione economica – e dall'altro lato non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulta consentita l'erogazione, dall'uno all'altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue esigenze”.(Cass.9/2/2015 n. 2445; 13/2/2015 n. 2961). Orbene, nella fattispecie in esame, alla stregua dei predetti principi ai quali si ritiene di aderire, appare equo stabilire a carico del sig. un assegno mensile di € CP_1 100,00 quale contributo al mantenimento del coniuge, oltre rivalutazione annuale secondo Indici Istat dal mese di febbraio 2022, essendo pacifico che durante il matrimonio la sig.ra non lavorava, per accudire alla Parte_1 famiglia. (…)
Espletata l'istruttoria, la causa è stata riservata in decisione all'udienza dell'8.7.2025.
Sulla domanda di separazione. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc.
Entrambe le parti hanno dichiarato, all'udienza del 30.1.2025, di rinunciare alle reciproche domande di addebito;
nessuna statuizione, pertanto, va adottata sul punto.
Circa l'affido dei minori , ed , le parti hanno concordato circa l'affido condiviso ad Per_1 Per_2 Per_3 entrambi i genitori. La residenza privilegiata dei minori va confermata presso la madre alla quale va assegnata la casa familiare sita in via Petrarca n. 20, di sua esclusiva proprietà.
Circa le modalità di visita padre-figli minori, stante l'età di - (che, peraltro, è stato ascoltato dal Giudice Per_1 all'udienza del 6.4.2023 in quanto erano state prospettate criticità nei rapporti con il padre) - il Collegio ritiene che il ragazzo possa essere lasciato libero di vedere il padre quando vorrà, accordandosi con lui. Per i piccoli ed , la ricorrente ha chiesto in comparsa conclusionale che siano determinate le Per_2 Per_3 modalità concordate tra i coniugi negli ultimi mesi, ovvero prevedersi che durante la settimana il padre non prenderà con sé i figli, che invece terrà con sé ogni fine settimana dalle h. 17,00 del venerdì alle h. 20,30 della domenica, nonché nei giorni festivi. Tale modifica è stata già concordata tra i genitori, tenendosi conto delle mutate esigenze personali del sig. a seguito della morte del padre, avvenuta nel febbraio 2025, e tenendosi conto delle esigenze di studio CP_1 di ed che sono divenute negli anni più impegnative. Per_2 Per_3
5 6
Andranno poi confermati gli accordi raggiunti tra le parti riportati nel verbale di udienza del 24.10.23, relativi al periodo natalizio, al periodo pasquale ed al periodo estivo: il padre vedrà e terrà con se i figli ed il
Per_2 Per_3 martedì dalle ore 17.00 alle ore 21.00 e ceneranno con il padre che li riaccompagnerà dopo cena;
per , Per_1 invece, i genitori, preso atto di quanto emerso dall'ascolto, concordano nelle visite libere del ragazzo con il padre stante anche la sua età. Poi il padre starà con i figli ed il venerdì di ogni settimana dalle ore 17.00
Per_2 Per_3 fino alla domenica alle ore 21.00 e li riaccompagnerà dopo cena;
ciò per tutti week-end al mese tranne uno in cui la signora terrà con sé i figli e che si riserva di determinare con il marito in ragione di esigenze familiari o di Parte_1 ricorrenze. Per le vacanze natalizie e staranno dal 24 dicembre alle ore 17.00 ad 25 dicembre sera ( fino ore
Per_2 Per_3 21) e dal 31 dicembre al 1° gennaio con gli stessi orari staranno con la madre con il criterio dell'alternanza, iniziando da questo Natale con la madre. Lo stesso criterio sarà adottato per le vacanze Pasquali, con l'alternanza madre-padre. Nei mesi estivi, i coniugi si accorderanno di volta in volta per due settimane anche non consecutive nel mese di luglio o di agosto per ed da decidere entro il 30 maggio di ogni anno.
Per_2 Per_3
Il Collegio, preso atto, ritenuto che le suddette modalità siano conformi all'interesse dei minori, li recepisce, preso atto anche del parere del PM.
Sulla domanda relativa al mantenimento dei figli. Per quanto riguarda il contributo per il mantenimento dei figli - si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Orbene, nel caso concreto la ricorrente – che nell'atto introduttivo ha chiesto determinarsi la somma di € 1.500,00 per i figli, – in sede di atti difensivi finali ha chiesto: Prevedersi a carico del sig. per il mantenimento della moglie e dei tre figli l'importo mensile di almeno CP_1 E.1.600,00, dei quali €. 400,00 per la moglie ed €.400,00 per ogni figlio, importo rivalutabile annualmente secondo legge, oltre alle spese straordinarie di natura medica, scolastica e sportiva da porsi a carico del sig. nella CP_1 misura del 100%, dal momento che la sig.ra non svolge attività lavorativa. Prevedersi una paghetta Parte_1 settimanale in favore del figlio , tenuto conto anche della circostanza che il sig. percepisce Per_1 CP_1 mensilmente la quota di circa E. 100,00 di assegni familiari per il predetto figlio , pur non incontrandolo mai Per_1 e non versando alcuna somma di natura ordinaria per lo stesso. Disporsi la restituzione a carico del sig. ed in CP_1 favore della ricorrente delle somme eccedenti il 50% che gli sarebbe spettato di cui lo stesso si è illegittimamente appropriato, pari ad E.
4.5000 oltre interessi e rivalutazione.
Il resistente ha così concluso: Il convenuto, impiegato presso l' con luogo di lavoro presso il deposito sito CP_4 in Portici, riceve una retribuzione mensile al netto delle imposte di importo pari ad euro 1.900,00 da cui devono detrarsi la somma mensile di euro 258,00 imputabile ad un prestito acceso nell'anno 2022 per i lavori di sistemazione dell'appartamento di via Lepanto in Napoli ove il Signor ha cominciato ad ospitare i figli quando li ha con sé CP_1 ed ulteriore debito di importo mensile di euro 123,00 per l'acquisto dell'arredo di casa. La somma al netto che residua al convenuto nella disponibilità mensile è di euro 1.600,00 circa e con tale somma egli deve sostenere sia le spese per recarsi al lavoro (Fuorigrotta - Portici costo carburante, spesa tenuta autovettura, assicurazione), sia le spese per la tenuta dell'abitazione di Via Lepanto, sia le spese di accudimento diretto per i ragazzi quando sono con lui per un tempo di circa 14 giorni in un mese oltre al contributo per le spese straordinarie occorrenti per i figli. L'importo mensile pertanto indicato dal convenuto di euro 700,00 quale concorso al mantenimento dei tre ragazzi è più che proporzionato rispetto alla disponibilità reddituale del Signor ed al suo obbligo di contribuire alle spese CP_1 straordinarie per loro: la somma mensile richiesta dall'attrice a titolo di mantenimento dei figli è oggettivamente ingiustificata e non sostenibile dal convenuto.
Orbene, dall'istruttoria svolta è emerso che il sign. lavora stabilmente con una retribuzione mensile di oltre CP_1 1.600,00 euro mensili per 13 o 14 mensilità e si ignora, allo stato, se svolga altre attività non fiscalizzate;
non sostiene alcuna spesa per la casa nella quale abita ormai stabilmente in quanto è di proprietà del padre che ha ristrutturato a sue spese;
a nulla rilevano i finanziamenti indicati in atti per acquisti mobili e per altre spese in quanto ormai sono terminati;
tiene con sé i figli per un tempo che non può ritenersi pari al tempo trascorso dai minori con la madre che è, pertanto, prevalente. Orbene, tenuto conto di tali elementi nonché della circostanza che la madre provvede al mantenimento diretto dei figli con lei conviventi e del notevole tempo trascorso dall'ordinanza presidenziale - (con la quale era stato stabilito
6 7
l'importo di € 750,00 a carico del padre) - nonché, infine, del fatto che le esigenze dei minori aumentano con il tempo senza che sia necessario allegare alcunché, il Tribunale pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1
la somma di € 1.000,00 quale contributo al mantenimento dei tre figli minori con decorrenza dalla Parte_1 pronuncia e con rivalutazione da dicembre 2026. Le parti, infine, sono tenute al 50% delle spese straordinarie per il figlio, come da Protocollo del 7.3.2018.
Gli assegni unici per i figli, in assenza di accordi tra le parti e tenuto conto della percezione, da parte della Parte_1 dell'indennità per possono essere percepiti per metà tra i coniugi, anche alla luce della circostanza che il sign. Per_2
tiene con sé i figli per un tempo, che se non è pari a quello della moglie, è sicuramente rilevante. CP_1
Sulla domanda relativa al riconoscimento di un assegno ex art 156 comma 1 c.c. alla ricorrente. E' noto che la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza costituisce la finalità precipua dell'assegno in questione, e prevede il suo riconoscimento quando uno dei coniugi non disponga di redditi propri sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione e sussista una situazione di disparità economica con l'altro coniuge. Tuttavia, trattasi di un obiettivo meramente tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, avuto riguardo agli effetti economici negativi della separazione, la quale, facendo venir meno i vantaggi derivanti dall'appartenenza al consorzio familiare, si riflette anche sulle possibilità economiche del coniuge onerato. Tali effetti sono stati tenuti presenti anche dal legislatore, che, nel disciplinare la determinazione del contributo in questione, all'art. 156 cit., comma 2, ha espressamente imposto di procedere alla valutazione non solo dei redditi dell'obbligato, ma anche di altre circostanze, non indicate specificamente né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 17199 del 2013 Cass., Sez. 1^, 28 aprile 2006, n. 9878; 16 novembre 2005, n. 23071; 30 marzo 2005, n. 6712).
Nel caso concreto, osserva il Collegio che in sede di udienza presidenziale del 2.2.2022, il Presidente aveva provvisoriamente stabilito la somma di € 100,00 a carico del marito per la moglie in quanto, sulla scorta della documentazione agli atti e delle dichiarazioni delle parti, aveva ritenuto non contestata la circostanza che la Parte_1 durante il matrimonio non avesse lavorato. Nel corso del giudizio – ferma restando tale incontestata circostanza in quanto la , che in passato aveva Parte_1 lavorato, dopo la nascita dei tre figli aveva sostanzialmente concordato con il marito di restare a casa per crescere i figli
– è tuttavia emerso che la ricorrente la stessa è titolare per intero o per quote di diversi immobili siti in via Petrarca, in via Ferdinando Russo ed in via Martucci oltre ad essere erede del patrimonio della madre (Signora a seguito CP_2 della intervenuta morte della stessa nel mese di dicembre dell'anno 2023. Nulla, peraltro, è stato provato dalla ricorrente in ordine all'alto tenore di vita goduto nei 13 anni di matrimonio. Orbene, il Collegio, valutati tali elementi emersi dall'istruttoria, non ritiene più sussistente la iniziale disparità economica tra i coniugi tale da potersi ritenere che la abbia diritto al mantenimento da parte del marito. La Parte_1 domanda di mantenimento va, pertanto, rigettata con revoca del mantenimento a carico del marito dalla pronuncia.
Infine, avuto riguardo alla restante domanda della ricorrente avente ad oggetto la restituzione a carico del sig. CP_1 delle somme eccedenti il 50% che gli sarebbe spettato di cui lo stesso si è illegittimamente appropriato, pari ad E.
4.5000 oltre interessi e rivalutazione, la stessa va dichiarata inammissibile in quanto non è oggetto di valutazione da parte del Collegio.
Le spese processuali, alla luce delle statuizioni che precedono, possono trovare equa compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa definitivamente pronunciando così provvede:
1- pronuncia la separazione personale dei coniugi e , ai sensi dell'art. Parte_1 CP_1 151 comma 1° c.c;
2- affida i minori , ed congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata Per_1 Per_2 Per_3 presso la madre;
3- disciplina gli incontri padre-figli nei termini di cui in parte motiva;
4- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno di contributo per il mantenimento CP_1 dei figli minori nella misura di € 1.000,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, - come indicate in parte motiva - con decorrenza dalla pronuncia e adeguamento Istat da dicembre 2026;
5- dispone che gli assegni unici per i figli siano percepiti per metà tra i coniugi;
6- assegna la casa coniugale alla ricorrente;
7- rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente;
8- dichiara inammissibile ogni altra domanda;
7 8
9- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 33 parte II s. A sez. P, Registro atti di matrimonio anno 2007);
10- Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7.11.2025
IL PRESIDENTE estensore dott.ssa Immacolata Cozzolino
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1a Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Ssa Immacolata Cozzolino - Presidente estensore Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice - Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 23773/2021 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza cartolare dell'8.7.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. avente per oggetto: separazione giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Raoul Parte_1 Scotto di Tella
RICORRENTE- resistente in riconvenzionale
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Luca Galdieri CP_1
RESISTENTE- ricorrente in riconvenzionale
NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza cartolare dell'8.7.2025 le parti si sono riportate ai rispettivi atti.
Il PM ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi regolamentando per i figli conformemente alla disciplina in atto.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato l'8.10.2021, la sign.ra – premesso che dal matrimonio del 19.5.2007 con il Parte_1 sign. erano nati (5.3.2008), (9.12.2013) e (13.12.2016) – esponeva: CP_1 Per_1 Per_2 Per_3
- Che il sig. è dipendente dell‟ANM con un reddito mensile di circa €. 1.700,00 , oltre straordinari, assegni CP_1 familiari per moglie e figli, 13° e 14° mensilità, per un importo medio di circa €.2.300,00. Lo stesso, inoltre, ha sempre lavorato come assistenze tecnico-elettronico nell‟orario pomeridiano dalle h. 17,00 alle h.20,00 presso il negozio Futur Game in Napoli alla via Posillipo n.ro 190, percependo circa €. 500,00 mensili, anche se di recente tale attività viene svolta non sempre in loco, ma anche mediante il ritiro dei prodotti e la loro riconsegna presso il negozio;
il sig.
, inoltre, svolge attività privata di vendita prodotti tecnico-informatici e di riparazione ed assistenza tecnica- CP_1 elettronica, collaborando soprattutto con studi dentistici;
fornendo, altresì, assistenza per caldaie, macchine da caffè, computer e varie presso esercizi commerciali. In costanza di matrimonio, il reddito complessivo delle varie attività ammontava ad una media di oltre €. 4.000,00 mensili. - La sig.ra , invece, è casalinga e si occupa dei tre Parte_1 figli, che hanno rispettivamente 13, 8 e 5 anni, dei quali purtroppo il secondo, è affetto da “ Ritardo Per_2 psicomotorio con deficit dell'attenzione e disturbi del linguaggio” (cfr. doc.ne medica in atti). Lo stesso, per tale motivo, è titolare dell‟indennità di frequenza di €. 296,00 mensili. Il minore effettua sedute di logopedia per due volte a settimana dovrà intraprendere un percorso di psicoterapia. Le sedute si svolgono il giovedì dalle alle 11 alle 12 ed il venerdì dalle 15 alle 16,00 presso il centro AIAS in via Marechiaro. - La sig.ra prima del matrimonio Parte_1 lavorava gestendo un negozio di cartoleria e libreria in Napoli alla via Posillipo 60, dapprima intestato alla madre e poi direttamente a lei dal gennaio 2006, fino al giugno 2008, ovvero qualche mese dopo la nascita del figlio Per_1 (cfr. doc.ti in atti). Da quel momento, a seguito proprio delle richieste in tal senso del marito, la stessa non ha più svolto attività lavorativa, nella previsione di allargare ulteriormente la famiglia, cosi‟ come si è poi verificato con la nascita degli altri due figli. (…) La sig.ra , pertanto, si è sempre occupata direttamente dei tre figli, Parte_1 dedicando loro tutto il suo tempo ed il suo impegno per soddisfare le svariate loro esigenze di vita, in considerazione delle diverse età degli stessi.. Quella di lasciare il lavoro per occuparsi in prima persona dei figli, pertanto, fu una decisone presa in famiglia, caldeggiata proprio dallo , che - al contrario - lavorava l'intera giornata, uscendo CP_1 di casa la mattina presto (aveva scelto questo turno proprio per poter andare nel pomeriggio a lavorare al negozio) e tornando a casa a ora inoltrata, compreso il sabato. (…) - Il sig. , del tutto immotivatamente nel mese di marzo CP_1 del 2020, in pieno periodo di pandemia da COVID 19, si è allontanato, senza alcun preavviso e senza parlarne
1 2
preventivamente con la moglie, dall‟abitazione familiare, portando con sé anche i propri computer e le stampanti, senza più farvi ritorno. Tale gravissimo comportamento di abbandono della famiglia, del tutto immotivato, ha avuto conseguenza gravi per la sig.ra , che è stata lasciata sola ad affrontare tutte le problematiche – sia pratiche che psicologiche – relative Parte_1 alla famiglia ed ai tre figli, in quel particolare momento di pandemia e lockdown. Dopo nemmeno un mese, nell‟aprile del 2020, è pervenuta alla sig.ra la lettera di un primo avvocato che la portava a conoscenza della Parte_1 circostanza che il marito intendeva chiedere la separazione, seguita a breve distanza di tempo da quella di altro diverso legale, poi nuovamente sostituito nell‟ottobre 2020 . (cfr. doc.ti in atti). - Da quel momento il sig. , che CP_1 si è trasferito presso i suoi genitori, si è disinteressato di fatto totalmente della moglie e dei tre figli, limitandosi a versare un contributo economico mensile – a sua insindacabile iniziativa ed assolutamente insufficiente - e non fornendo alcun aiuto alla sig.ra nella gestione dei figli, non andando nemmeno a trovarli, né telefonando Parte_1 direttamente a loro. Il sig. , in quel difficile periodo, ha assunto atteggiamenti ostruzionistici e provocatori CP_1 verso la moglie, come del resto nell‟ultimo anno di vita coniugale spesso aveva fatto, con comportamenti verbalmente e psicologicamente violenti e prevaricatori. Per tutti i motivi sopra esposti, la separazione tra i coniugi andrà addebitata in modo esclusivo al sig. . Questi, CP_1 del resto, è anche assolutamente inadempiente rispetto ai propri dover di padre, in quanto intrattiene solo sporadici rapporti unicamente con i due figli più piccoli, che vede il venerdì per nemmeno un paio di ore (…) Nel mese di agosto sia dell‟anno 2020 che del 2021, nonostante il sig. abbia percepito la 14° mensilità, non ha dato alcuna CP_1 somma alla sig.ra , facendo restare i figli l‟intero mese a Napoli, mentre lui è andato in vacanza con i propri Parte_1 genitori in un residence a 5 stelle con giardino, dove gli anni precedenti portava la famiglia (cfr. fattura in atti) (…) In definitiva, il sig. non si preoccupa minimamente del benessere dei figli, ritenendo che il semplice invio di una CP_1 somma di denaro mensile – come detto assolutamente insufficiente e dalla quale periodicamente detrae ingiustificatamente somme - sia sufficiente ad assolvere ai propri doveri di padre, non preoccupandosi in alcun modo di costruire un rapporto con gli stessi, soprattutto con , utilizzando al contrario ogni occasione per Per_1 mortificare la sig.ra e far valere il suo potere economico . Al contrario, il tenore di vita durante il Parte_1 matrimonio era molto agiato;
sia che , infatti, venivano seguiti da un‟insegnante privata tutti i Per_2 Per_1 giorni, con la spesa di circa €. 600,00 al mese, avevano una persona in casa che aiutava per le faccende domestiche, ogni estate trascorrevano tre settimane del mese di agosto in albergo ad Acciaroli (cfr. fattura di agosto 2019 Recidence Le Ancore per €. 2.520,00, in atti), mentre per i mesi da giugno a settembre, quando erano a Napoli, avevano l‟abbonamento al Lido Sirena;
trascorrevano poi i week-end in montagna con lezioni di sci per i bambini ed uscivano spesso la sera con amici recandosi al ristorante;
per ogni ricorrenza dei figli organizzavano feste di compleanno con animatori. Veniva, inoltre, sempre acquistato abbigliamento di marca sia per loro genitori che per i tre figli. Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, gli stessi all‟inizio del matrimonio avevano dapprima due distinti libretti postali, nonché un terzo in comune, poi decisero di chiudere quelli personali, facendo confluire tutto sul libretto in comune;
sul predetto libretto periodicamente entrambi versavano somme, la sig.ra quelle Parte_1 provenienti dal proprio lavoro, il sig. quelle che prelevava dal proprio conto bancario sul quale acerditavano CP_1 lo stipendio. Sul conto corrente bancario in comune , il n.ro 1000/4000 acceso presso il Banco Napoli di via Petraca, avevano nel 2015 circa 40.000,00 di provenienza comune, somme che furono utilizzate per comprare la casa di via Nicola Ricciardi, che fu intestata al solo , con l‟accensione di un mutuo che veniva pagato sul conto CP_1 comune ad entrambi del banco di Napoli, sul quale poi confluiva il fitto. Sul predetto conto, inoltre, accesero un fondo di €. 50,00 euro al mese per la sig,.ra ed un fondo pensione per il sig. , dal quale non è mai stato Parte_1 CP_1 prelavato nulla, laddove al contrario quello intestato alla sig.ra veniva sempre utilizzato per la famiglia. Parte_1 L'immobile di via Nicola Ricciardi fu poi dai coniugi venduto nel 2019, per cui fu estinto il mutuo ed i soldi rimanenti furono versati sul conto cointestato Banco Napoli n. 1000/4000. Nel gennaio 2020 il saldo del predetto conto corrente cointestato era di circa 42.000,00, ma il sig. , dopo essersi allontanato dalla casa coniugale, in data 22.6.2020, CP_1 ha prelevato - di sua iniziativa e senza informare la moglie - la somma di €. 25.000,00. In conseguenza di tale indebito prelievo, la sig,.ra ha poi prelevato i restanti €. 16.000,00, trasferendoli su altro conto (cfr. estratto conto di Parte_1 giugno 2020). Il sig. , tuttavia, illegittimamente si è appropriato di una somma maggiore di quella del 50% a lui CP_1 spettante, per cui si chiede espressamente la restituzione della somma differenziale. Il sig. ha intestato a sé CP_1 l‟auto FORD Cmax comprata nel 2018-19 - con un anticipo di €. 4.000,00 prelevati dal conto in comune – che usa in modo esclusivo, mentre la sig.ra utilizza una FIAT Panda tg. EF 969JS intestata comunque allo , Parte_1 CP_1 seppur acquistata con somme provenienti dalla rottamazione di una vecchia autovettura della e con l‟ aiuto Parte_1 del di lei fratello. La sig.ra è proprietaria al 50% con il fratello di un immobile in Napoli alla via Martucci Parte_1 13, locato per un canone di €. 400,00 mensili, la cui quota del 50% tuttavia la sig.ra deve necessariamente Parte_1 versare alla madre, sig.ra , anche perché la stessa per il predetto immobile paga tutte le imposte. La CP_2 sig.ra ed i tre figli, infatti, vivono nella casa familiare di via Petrarca 20 che è di proprietà della madre, Parte_1 sig.ra (con solo una piccola quota del 12,50 % intestata alla ricorrente ed al fratello) e per il predetto CP_2 immobile la sig,.ra . CP_2 Ha chiesto: 1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2) Pronunziarsi la separazione dei coniugi con addebito al sig. , affidandosi i figli minori in via esclusiva alla madre 3) Assegnarsi la casa coniugale, di proprietà della CP_1 madre della ricorrente, alla sig.ra , ponendosi a carico del sig. un contributo alle spese mensili. 4) Parte_1 CP_1
2 3
Prevedersi a carico del sig. per il mantenimento della moglie e dei tre figli l‟importo mensile di €. 1.900,00, dei CP_1 quali €.400,00 per la moglie ed €.500,00 per ogni figlio, importo rivalutabile annualmente secondo legge;
oltre alle spese straordinarie di natura medica, scolastica e sportiva nella misura del 100%, dal momento che la sig.ra Parte_1 non svolge attività lavorativa. Tale importo è stato quantificato tenendosi in debito conto le necessità relative alle esigenze di tre figli minori (…) 5) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli (…) 8) Disporsi la restituzione a carico del sig. ed in favore della ricorrente delle somme di cui lo stesso si è illegittimamente appropriato prelevando dal CP_1 conto corrente cointestato con la ricorrente la somma di €. 25.000,00 in data 22.6.2020, per la parte eccedente rispetto alla quota del 50% a lui spettante.
Si è costituito il sign. il quale, non opponendosi alla separazione, ha dedotto: CP_1 (…) 1) da tempo tra i coniugi era venuta meno la comunione materiale e spirituale rendendo insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto;
negli ultimi tre anni la Sig.ra si era allontanata progressivamente dal Parte_1 resistente, tanto che la stessa si rifiutava di avere rapporti intimi e non gradiva neanche effusioni affettive (baci, abbracci) Tali comportamenti evidenziano il disinteresse della moglie nei confronti del marito e l'astensione dei rapporti sessuali diventa rilevante quando è espressione di rifiuto, disinteresse nei confronti dell' altro, costituendo chiaro sintomo della mancanza di comunione di affetti, riscontrati o l'espressa violazione delle obbligazioni derivanti dal matrimonio. (…) Tali comportamenti hanno provocato una crisi coniugale, con continue discussioni, senza non trascurare le ingerenze della madre della sia nel rapporto tra i coniugi, che con i nipoti. 2) i coniugi hanno Parte_1 sempre vissuto nella casa famigliare della Sig.ra , ma successivamente alla morte del padre della ricorrente Parte_1 con il trascorrere degli anni i rapporti tra il Sig. e la suocera si sono deteriorati, non mancando occasione di CP_1 sottolineare allo stesso che vivendo a casa sua comandava lei. Da tempo il resistente proponeva alla moglie di trasferirsi in un altro immobile, ma la stessa si è sempre rifiutata di lasciare la madre, il marito pur di salvare il matrimonio ha tentato in vari modi di soddisfare le richieste della moglie, anche quella di versare una caparra di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) presi dal conto corrente cointestato, ove erano state anche versate Euro 6.600,00 da un libretto postale intestato al figlio (arretrati pensione di invalidità) per acquistare un mini appartamento di Per_2 circa 40 mq (impossibile viverci in 5) sempre vicino l'abitazione della suocera decisione presa dalla moglie per poterlo utilizzare in particolare in estate avendo uno spazio esterno. Il Sig. ha rinunciato alla sua quota parte della CP_1 caparra ossia Euro 7.500 (settemilacinquecento/00) a favore della ricorrente ponendo come condizione il versamento di Euro 3..300,00 (sua quota) per ripristinare la somma di Euro 6.600,00 prelevata dalla Sig.ra sul libretto Parte_1 postale intestato al figlio minore (…) dal mese di marzo del 2020 il Sig. esausto degli atteggiamenti Per_2 CP_1 dei suoi famigliari si è trasferito definitivamente a casa dei suoi genitori, 4) la Sig.ra non ha mai permesso Parte_1 al Sig. di portare i figli a casa dei nonni paterni, essendo l'unica abitazione dove il resistente ha vissuto fino a CP_1 dicembre, 2021, tanto che durante l'inverno del 2020 e con la chiusura dei locali a causa della pandemia li prendeva per poche ore (…) 5) il figlio maggiore ( ) non vuole vedere il padre e non vuole sentirlo, nonostante lo Per_1 stesso gli abbia proposto più volte di uscire insieme, ha provato a chiamarlo, ma, le telefonate sono sempre con toni aggressivi accusatori ed irrispettosi (…) i bambini non mostrano espressioni di paura o disagio. (…) 7) il Sig. CP_1 non si è mai disinteressato dei figli, ed ha cercato di vederli in ogni occasione (…) La moglie non lo rende partecipe Con alla vita dei figli, lo informa sul loro stato di salute quando non possono vedere il padre (…) lavora presso avente sede operativa a Portici, con la qualifica di operaio certificatore, percependo mensilmente al netto Euro 1.750,00 per 12 mensilità; oltre la tredicesima e quattordicesima pari ad Euro 1400,00 (millequattrocento/00) non fa straordinari, anche durante il matrimonio la moglie pretendeva vacanze, abiti firmati week-end in montagna, ha cercato di accontentarla ma spesso non completamente, quindi il Sig. tentava di incrementare il suo stipendio e per alcuni CP_1 anni ha collaborato presso il negozio Futur Game in Via Posillipo n. 190, ma dal mese di settembre 2020 a causa della pandemia il titolare gli ha comunicato che non poteva più servirsi della sua collaborazione ed ad oggi non svolge alcuna attività per lo stesso;
11) il resistente ha richiesto un prestito n. 000011542072 presso la Banca Intesa San Paolo pari ad Euro 24.500,00 (ventiquattromilacinquecento/00) suddiviso in 120 rate di Euro 269,46,00 (duecentosessantanove/46) per spese di ristrutturazione immobile sito in Napoli via Lepanto n. 33 di proprietà del Sig.
(padre del resistente), il quale gli ha permesso di occuparlo come da contratto di comodato a tempo Persona_4 (dal 25-01-2021 al 25-01-2027) e registrato in data 26-01- 2021. (…) 12) il resistente per l'acquisto del mobilio dell'immobile ha acceso vari finanziamenti: a) prestito Agos per l'acquisto della cucina di Euro 3.513,30 da rateizzare in 30 rate di Euro 147.80, b) prestito con la Compass di Euro 399,88 del 22-11-2021 per l'acquisto di prodotti elettrodomestici con rate da Euro 19,93 per 20 mesi c) prestito con la compass di Euro 1.018,89 per acquisto di elettrodomestici da restituire con rate di Euro 55,02 per 20 mesi d) prestito compass di Euro 3.900,00 rateizzate in rata da Euro 147,80 per 30 mesi per l'acquisto cameretta dei figli;
12) il Sig. in data 21-04-2021 ha ricevuto una CP_1 lettera dall'Avv.to della avente oggetto” invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita per Pt_2 l'accertamento del diritto alla provvigione pattuito per l'opera di mediazione in relazione alla vendita dell'immobile di Via Nicola Ricciardi n 464” per una somma pari ad Euro 4.611,60 ed in data 12-05-2021 tramite legale ha aderito a tale negoziazione, ma ancora non è stata definita. Per la vendita di tale immobile l'importo nonostante la casa ed il mutuo fosse intestato allo stesso il ricavato è stato versato nel conto cointestato con la moglie;
13) Il resistente successivamente alla nascita del primo figlio ha più volta sollecitato la moglie a cercarsi un lavoro, ma la stessa si è sempre rifiuta, la Sig.ra è comproprietaria con il fratello di un negozio sito in Via Giuseppe Martucci dal Parte_1 quale percepisce un canone locatizio, ed è proprietaria di una quota pari al 12.50% della casa dove vive con la madre
3 4
in Via Petrarca, e riceve anche una somma pari ad Euro 296,00 per l'indennità di frequenza del figlio in Per_2 possesso della stessa ha un libretto postale cointestato con il marito ancora da suddividere con una somma pari ad Euro 6.600,00. La ricorrente come dichiarato non lavora fin dal 2008 quindi durante il matrimonio non ha contribuito alla formazione del patrimonio comune, è una donna giovane (anni trentotto), in possesso di un titolo di studio (diploma di ragioneria) e non ha alcuna patologia che la renda inabile al lavoro, quindi ha tutti i requisiti per cercarsi un lavoro ed incrementare il reddito famigliare. Ha chiesto: a) dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla Sig.ra per la Parte_1 violazione dell'art. 143 c.c b) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto c) affidare la casa coniugale alla moglie d) affidamento congiunto dei tre figli minori con il collegamento e residenza presso la madre e)) diritto di visita del padre (…) − i coniugi entrambi produttori di reddito provvederanno al proprio mantenimento − l'assegno di mantenimento per i figli sarà pari ad Euro 700,00 (settecento/00) oltre il 50% delle spese mediche scolastiche ed extrascolastiche preventivamente concordate e sottoscritte dai coniugi− Il Sig. cede alla Sig.ra CP_1
il veicolo Fiat Panda allo stesso intestato, e la moglie dovrà entro trenta giorni provvedere al pagamento del Parte_1 passaggio di proprietà del veicolo − la ripartizione al 50% della somma contenuta nel piano accumulo fondi intestato alla Sig.ra ma gli importi versati mensilmente dal Sig. − - ripartizione delle somme contenute nel Parte_1 CP_1 libretto postale cointestato.
Sentiti i coniugi all'udienza del 2.2.2022, il Presidente del Tribunale ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori: La regola dell'affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua applicazione risulti «pregiudizievole per l'interesse del minore» (Sez. 1 - , Sentenza n. 977 del 17/01/2017), con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24526 del 2010). Allo stato non risultano provati e dedotti elementi per derogare alla disciplina dell'affido condiviso dei figli minori
(n. il 5.3.2008), (n. il 9.12.2013) e (n. il 13.12.2016) con Persona_5 Persona_6 Persona_7 residenza privilegiata presso la sig.ra , a cui va assegnata la casa coniugale. Infatti, la condizione Parte_1 rappresentata dalla ricorrente, che in ricorso ha chiesto l'affido esclusivo, non trova, allo stato, un significativo riscontro probatorio. Inoltre, su tale istanza, all'esito dell'udienza presidenziale, il suo difensore ha rappresentato la disponibilità ad un affido condiviso, accompagnato dall'instaurazione di un percorso di sostegno alla genitorialità. Sicchè, la questione potrà essere approfondita con maggior cognizione di causa innanzi al GI. Per questa ragione, il padre ha facoltà, compatibilmente con le esigenze dei minori tenuto conto della loro età, delle loro esigenze e della loro volontà, salvo diversi auspicabili accordi tra i genitori, di tenerli con sé due pomeriggi alla settimana, nonché il sabato e la domenica. Va esclusa la possibilità del pernottamento, apparendo allo stato dubbia tale modalità esercizio del diritto di visita, non avendo il papà escluso situazioni di conflittualità con i figli che, se non appaiono idonee a giustificare un affido esclusivo, giustificano misure di riavvicinamento graduale tra padre e figli. Il padre potrà inoltre tenerli la metà delle festività pasquali e natalizie alternati, un anno compreso Pasqua ed un anno compreso Natale, nonché 15 giorni durante le vacanze estive da concordare entro il giorno 28 febbraio di ogni anno. SULLA CASA CONIUGALE: La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. (Sez. 1 - , Ordinanza n. 25604 del 12/10/2018). Ne consegue che, dovendosi disporre l'affido condiviso dei minori, con residenza privilegiata presso la sig.ra , l'abitazione coniugale in Napoli alla via Petrarca 20, va Parte_1 assegnata alla sig.ra . Parte_1 SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO Per quanto concerne il contributo al mantenimento dei minori, si ricorda che
“l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli ai sensi dell'art. 147 c.c. impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma altresì estese all'aspetto abitativo, scolastico e sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fino a quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione”; “mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito giusto disposto dell'art. 148 c.c. non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali. Ne deriva che la fissazione da parte del giudice di merito, di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio può venire legittimamente correlata non tanto alle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un figlio dell'età suindicata” (consolidata giurisprudenza di merito e della S.C. vedi tra le tante Cass. 19/2/2018 n. 3922; 1/7/2015 n. 13504; 10/12/2014 n. 26060; 29/7/2011 n. 16376; 4/11/2009 n. 23411; 24/2/2006 n. 4203; 22/3/2005 n. 6197; 8/11/1997 n. 11025; 10813/96).
4 5
L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt. 147 e 148 cod. civ., non cessa, "ipso facto", con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso (Sez. 1, Sentenza n. 19589 del 26/09/2011). Orbene, alla stregua dei predetti condivisibili principi, allo stato, (salvo più approfondita valutazione nel corso del giudizio all'esito della istruttoria che verrà compiuta), tenuto conto: 1) della documentazione fiscale in atti;
2) delle dichiarazioni rese dalle parti in udienza;
appare equo stabilire a carico del sig. un assegno mensile CP_1 complessivo di € 750,00 quale contributo al mantenimento dei minori (€ 250,00 ciascuno), con rivalutazione annuale secondo Indici Istat dal mese di febbraio 2022, oltre al 50% delle spese come da protocollo sottoscritto nel mese di marzo 2018 tra avvocati e magistrati. Per quanto concerne la richiesta della sig.ra di ottenere un Parte_1 assegno di mantenimento si ricorda, come è noto, “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”. (Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 12196 del 16/05/2017); “al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi” “al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti-comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra possibilità suscettibile di valutazione economica – e dall'altro lato non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulta consentita l'erogazione, dall'uno all'altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue esigenze”.(Cass.9/2/2015 n. 2445; 13/2/2015 n. 2961). Orbene, nella fattispecie in esame, alla stregua dei predetti principi ai quali si ritiene di aderire, appare equo stabilire a carico del sig. un assegno mensile di € CP_1 100,00 quale contributo al mantenimento del coniuge, oltre rivalutazione annuale secondo Indici Istat dal mese di febbraio 2022, essendo pacifico che durante il matrimonio la sig.ra non lavorava, per accudire alla Parte_1 famiglia. (…)
Espletata l'istruttoria, la causa è stata riservata in decisione all'udienza dell'8.7.2025.
Sulla domanda di separazione. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc.
Entrambe le parti hanno dichiarato, all'udienza del 30.1.2025, di rinunciare alle reciproche domande di addebito;
nessuna statuizione, pertanto, va adottata sul punto.
Circa l'affido dei minori , ed , le parti hanno concordato circa l'affido condiviso ad Per_1 Per_2 Per_3 entrambi i genitori. La residenza privilegiata dei minori va confermata presso la madre alla quale va assegnata la casa familiare sita in via Petrarca n. 20, di sua esclusiva proprietà.
Circa le modalità di visita padre-figli minori, stante l'età di - (che, peraltro, è stato ascoltato dal Giudice Per_1 all'udienza del 6.4.2023 in quanto erano state prospettate criticità nei rapporti con il padre) - il Collegio ritiene che il ragazzo possa essere lasciato libero di vedere il padre quando vorrà, accordandosi con lui. Per i piccoli ed , la ricorrente ha chiesto in comparsa conclusionale che siano determinate le Per_2 Per_3 modalità concordate tra i coniugi negli ultimi mesi, ovvero prevedersi che durante la settimana il padre non prenderà con sé i figli, che invece terrà con sé ogni fine settimana dalle h. 17,00 del venerdì alle h. 20,30 della domenica, nonché nei giorni festivi. Tale modifica è stata già concordata tra i genitori, tenendosi conto delle mutate esigenze personali del sig. a seguito della morte del padre, avvenuta nel febbraio 2025, e tenendosi conto delle esigenze di studio CP_1 di ed che sono divenute negli anni più impegnative. Per_2 Per_3
5 6
Andranno poi confermati gli accordi raggiunti tra le parti riportati nel verbale di udienza del 24.10.23, relativi al periodo natalizio, al periodo pasquale ed al periodo estivo: il padre vedrà e terrà con se i figli ed il
Per_2 Per_3 martedì dalle ore 17.00 alle ore 21.00 e ceneranno con il padre che li riaccompagnerà dopo cena;
per , Per_1 invece, i genitori, preso atto di quanto emerso dall'ascolto, concordano nelle visite libere del ragazzo con il padre stante anche la sua età. Poi il padre starà con i figli ed il venerdì di ogni settimana dalle ore 17.00
Per_2 Per_3 fino alla domenica alle ore 21.00 e li riaccompagnerà dopo cena;
ciò per tutti week-end al mese tranne uno in cui la signora terrà con sé i figli e che si riserva di determinare con il marito in ragione di esigenze familiari o di Parte_1 ricorrenze. Per le vacanze natalizie e staranno dal 24 dicembre alle ore 17.00 ad 25 dicembre sera ( fino ore
Per_2 Per_3 21) e dal 31 dicembre al 1° gennaio con gli stessi orari staranno con la madre con il criterio dell'alternanza, iniziando da questo Natale con la madre. Lo stesso criterio sarà adottato per le vacanze Pasquali, con l'alternanza madre-padre. Nei mesi estivi, i coniugi si accorderanno di volta in volta per due settimane anche non consecutive nel mese di luglio o di agosto per ed da decidere entro il 30 maggio di ogni anno.
Per_2 Per_3
Il Collegio, preso atto, ritenuto che le suddette modalità siano conformi all'interesse dei minori, li recepisce, preso atto anche del parere del PM.
Sulla domanda relativa al mantenimento dei figli. Per quanto riguarda il contributo per il mantenimento dei figli - si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Orbene, nel caso concreto la ricorrente – che nell'atto introduttivo ha chiesto determinarsi la somma di € 1.500,00 per i figli, – in sede di atti difensivi finali ha chiesto: Prevedersi a carico del sig. per il mantenimento della moglie e dei tre figli l'importo mensile di almeno CP_1 E.1.600,00, dei quali €. 400,00 per la moglie ed €.400,00 per ogni figlio, importo rivalutabile annualmente secondo legge, oltre alle spese straordinarie di natura medica, scolastica e sportiva da porsi a carico del sig. nella CP_1 misura del 100%, dal momento che la sig.ra non svolge attività lavorativa. Prevedersi una paghetta Parte_1 settimanale in favore del figlio , tenuto conto anche della circostanza che il sig. percepisce Per_1 CP_1 mensilmente la quota di circa E. 100,00 di assegni familiari per il predetto figlio , pur non incontrandolo mai Per_1 e non versando alcuna somma di natura ordinaria per lo stesso. Disporsi la restituzione a carico del sig. ed in CP_1 favore della ricorrente delle somme eccedenti il 50% che gli sarebbe spettato di cui lo stesso si è illegittimamente appropriato, pari ad E.
4.5000 oltre interessi e rivalutazione.
Il resistente ha così concluso: Il convenuto, impiegato presso l' con luogo di lavoro presso il deposito sito CP_4 in Portici, riceve una retribuzione mensile al netto delle imposte di importo pari ad euro 1.900,00 da cui devono detrarsi la somma mensile di euro 258,00 imputabile ad un prestito acceso nell'anno 2022 per i lavori di sistemazione dell'appartamento di via Lepanto in Napoli ove il Signor ha cominciato ad ospitare i figli quando li ha con sé CP_1 ed ulteriore debito di importo mensile di euro 123,00 per l'acquisto dell'arredo di casa. La somma al netto che residua al convenuto nella disponibilità mensile è di euro 1.600,00 circa e con tale somma egli deve sostenere sia le spese per recarsi al lavoro (Fuorigrotta - Portici costo carburante, spesa tenuta autovettura, assicurazione), sia le spese per la tenuta dell'abitazione di Via Lepanto, sia le spese di accudimento diretto per i ragazzi quando sono con lui per un tempo di circa 14 giorni in un mese oltre al contributo per le spese straordinarie occorrenti per i figli. L'importo mensile pertanto indicato dal convenuto di euro 700,00 quale concorso al mantenimento dei tre ragazzi è più che proporzionato rispetto alla disponibilità reddituale del Signor ed al suo obbligo di contribuire alle spese CP_1 straordinarie per loro: la somma mensile richiesta dall'attrice a titolo di mantenimento dei figli è oggettivamente ingiustificata e non sostenibile dal convenuto.
Orbene, dall'istruttoria svolta è emerso che il sign. lavora stabilmente con una retribuzione mensile di oltre CP_1 1.600,00 euro mensili per 13 o 14 mensilità e si ignora, allo stato, se svolga altre attività non fiscalizzate;
non sostiene alcuna spesa per la casa nella quale abita ormai stabilmente in quanto è di proprietà del padre che ha ristrutturato a sue spese;
a nulla rilevano i finanziamenti indicati in atti per acquisti mobili e per altre spese in quanto ormai sono terminati;
tiene con sé i figli per un tempo che non può ritenersi pari al tempo trascorso dai minori con la madre che è, pertanto, prevalente. Orbene, tenuto conto di tali elementi nonché della circostanza che la madre provvede al mantenimento diretto dei figli con lei conviventi e del notevole tempo trascorso dall'ordinanza presidenziale - (con la quale era stato stabilito
6 7
l'importo di € 750,00 a carico del padre) - nonché, infine, del fatto che le esigenze dei minori aumentano con il tempo senza che sia necessario allegare alcunché, il Tribunale pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1
la somma di € 1.000,00 quale contributo al mantenimento dei tre figli minori con decorrenza dalla Parte_1 pronuncia e con rivalutazione da dicembre 2026. Le parti, infine, sono tenute al 50% delle spese straordinarie per il figlio, come da Protocollo del 7.3.2018.
Gli assegni unici per i figli, in assenza di accordi tra le parti e tenuto conto della percezione, da parte della Parte_1 dell'indennità per possono essere percepiti per metà tra i coniugi, anche alla luce della circostanza che il sign. Per_2
tiene con sé i figli per un tempo, che se non è pari a quello della moglie, è sicuramente rilevante. CP_1
Sulla domanda relativa al riconoscimento di un assegno ex art 156 comma 1 c.c. alla ricorrente. E' noto che la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza costituisce la finalità precipua dell'assegno in questione, e prevede il suo riconoscimento quando uno dei coniugi non disponga di redditi propri sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione e sussista una situazione di disparità economica con l'altro coniuge. Tuttavia, trattasi di un obiettivo meramente tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, avuto riguardo agli effetti economici negativi della separazione, la quale, facendo venir meno i vantaggi derivanti dall'appartenenza al consorzio familiare, si riflette anche sulle possibilità economiche del coniuge onerato. Tali effetti sono stati tenuti presenti anche dal legislatore, che, nel disciplinare la determinazione del contributo in questione, all'art. 156 cit., comma 2, ha espressamente imposto di procedere alla valutazione non solo dei redditi dell'obbligato, ma anche di altre circostanze, non indicate specificamente né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 17199 del 2013 Cass., Sez. 1^, 28 aprile 2006, n. 9878; 16 novembre 2005, n. 23071; 30 marzo 2005, n. 6712).
Nel caso concreto, osserva il Collegio che in sede di udienza presidenziale del 2.2.2022, il Presidente aveva provvisoriamente stabilito la somma di € 100,00 a carico del marito per la moglie in quanto, sulla scorta della documentazione agli atti e delle dichiarazioni delle parti, aveva ritenuto non contestata la circostanza che la Parte_1 durante il matrimonio non avesse lavorato. Nel corso del giudizio – ferma restando tale incontestata circostanza in quanto la , che in passato aveva Parte_1 lavorato, dopo la nascita dei tre figli aveva sostanzialmente concordato con il marito di restare a casa per crescere i figli
– è tuttavia emerso che la ricorrente la stessa è titolare per intero o per quote di diversi immobili siti in via Petrarca, in via Ferdinando Russo ed in via Martucci oltre ad essere erede del patrimonio della madre (Signora a seguito CP_2 della intervenuta morte della stessa nel mese di dicembre dell'anno 2023. Nulla, peraltro, è stato provato dalla ricorrente in ordine all'alto tenore di vita goduto nei 13 anni di matrimonio. Orbene, il Collegio, valutati tali elementi emersi dall'istruttoria, non ritiene più sussistente la iniziale disparità economica tra i coniugi tale da potersi ritenere che la abbia diritto al mantenimento da parte del marito. La Parte_1 domanda di mantenimento va, pertanto, rigettata con revoca del mantenimento a carico del marito dalla pronuncia.
Infine, avuto riguardo alla restante domanda della ricorrente avente ad oggetto la restituzione a carico del sig. CP_1 delle somme eccedenti il 50% che gli sarebbe spettato di cui lo stesso si è illegittimamente appropriato, pari ad E.
4.5000 oltre interessi e rivalutazione, la stessa va dichiarata inammissibile in quanto non è oggetto di valutazione da parte del Collegio.
Le spese processuali, alla luce delle statuizioni che precedono, possono trovare equa compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa definitivamente pronunciando così provvede:
1- pronuncia la separazione personale dei coniugi e , ai sensi dell'art. Parte_1 CP_1 151 comma 1° c.c;
2- affida i minori , ed congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata Per_1 Per_2 Per_3 presso la madre;
3- disciplina gli incontri padre-figli nei termini di cui in parte motiva;
4- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno di contributo per il mantenimento CP_1 dei figli minori nella misura di € 1.000,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, - come indicate in parte motiva - con decorrenza dalla pronuncia e adeguamento Istat da dicembre 2026;
5- dispone che gli assegni unici per i figli siano percepiti per metà tra i coniugi;
6- assegna la casa coniugale alla ricorrente;
7- rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente;
8- dichiara inammissibile ogni altra domanda;
7 8
9- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 33 parte II s. A sez. P, Registro atti di matrimonio anno 2007);
10- Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7.11.2025
IL PRESIDENTE estensore dott.ssa Immacolata Cozzolino
8