Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/09/2025, n. 7610
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Sentenza 30 settembre 2025

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Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha esaminato l'appello proposto dalla ditta individuale Madagascar Circus di Gravagna Oreste avverso la sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso volto all'annullamento di una prescrizione imposta dal Comune di Milano. La ditta richiedeva l'autorizzazione per una manifestazione circense, ma il Comune, pur rilasciando il permesso, aveva imposto il divieto di detenzione di un singolo elefante, basandosi sull'articolo 34 del Regolamento comunale per il benessere e la tutela degli animali, il quale a sua volta recepiva le Linee guida CITES del 2006. La ditta ricorrente aveva lamentato l'illegittimità di tale prescrizione, deducendo la violazione degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per difetto di istruttoria e motivazione, l'illegittimità in via propria e derivata dell'articolo 34 del Regolamento comunale, la violazione delle Linee guida CITES del 10 maggio 2000, e l'eccesso di potere per travisamento dei presupposti, illogicità, arbitrarietà e irragionevolezza. Il TAR aveva preliminarmente dichiarato inammissibile una memoria della ricorrente e ritenuto sussistente la legittimazione ad intervenire dell'Associazione LAV Lega Anti Vivisezione, per poi rigettare nel merito il ricorso, ritenendo rispettate le norme procedurali e valida la disposizione regolamentare comunale, pur in assenza di una legge statale attuativa specifica.

Il Consiglio di Stato, accogliendo l'appello, ha annullato i provvedimenti impugnati, ritenendo fondato il secondo motivo di gravame relativo all'illegittimità dell'articolo 34 del Regolamento comunale e alla violazione delle Linee guida CITES. Il Collegio ha evidenziato come, a seguito della riforma costituzionale del 2022, la tutela degli animali sia materia di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 9, terzo comma, della Costituzione. Pertanto, il Comune di Milano avrebbe esorbitato dalle proprie competenze regolamentari nel recepire integralmente le Linee guida CITES del 2006, che peraltro non risultavano essere state formalmente approvate e vigenti, a differenza di quelle del 2000. Il divieto di detenzione di un singolo elefante, basato su tali premesse, è stato considerato illegittimo per difetto di competenza. Il Consiglio di Stato ha altresì respinto le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune e dalla LAV in ordine alla procura alle liti e alla carenza di interesse, ritenendo sanato il vizio della procura e sussistente l'interesse attuale dell'appellante a ottenere un provvedimento che chiarisca la sua posizione per future attività. Le spese del doppio grado di giudizio sono state compensate.

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Commentari6

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/09/2025, n. 7610
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 7610
Data del deposito : 30 settembre 2025
Fonte ufficiale :

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