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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 07/12/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 562/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 562/2025, promossa con ricorso depositato il 11/02/2025 da:
1) Parte_1
nata ES il 12 settembre 1968 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Anna Elisabetta Lavorgna
e
2) Parte_2
Nato a ES il 20 febbraio 1967 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Alberto Zanzi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ES (VA), in data 21 maggio 1994
(anno 1994 atto n. 86 parte II serie A) separati con sentenza n. 250/2025del 16/05/2025 (passata in giudicato il 20/05/2025, v. documenti in atti). con i seguenti figli maggiorenni:
nata il [...]. Persona_1
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 11.2.2025, hanno cumulativamente chiesto ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. all'intestato
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 17.4.2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 16.5.2025 il Tribunale di ES ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 20.5.2025 la sentenza di separazione è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 20.11.2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
i. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
ii. La casa coniugale, in comproprietà, è stata venduta in adempimento dei precedenti accordi;
iii. La signora come da accordi ha saldato il finanziamento contratto a favore della Parte_1
società SE OJ SR;
iv. Il ricavato della vendita dell'immobile, dedotto il saldo per il residuo muto e per il saldo del residuo finanziamento contratto a favore della società SE OJ Srl di cui al punto che precede, è stato diviso al 50% fra le parti;
v. Il signor conferma l'obbligo di farsi carico, altresì, riconoscendosene debitore Parte_2
nei confronti della signora di tutte le eventuali situazioni debitorie derivate o Parte_1 derivanti dall'esercizio della società SE OJ SR (a titolo esemplificativo non esaustivo:
Irpef, INPS, TARI, ecc) sollevando la signora da qualsiasi responsabilità e/o onere Parte_1
di pagamento e ove la stessa dovesse trovarsi costretta a pagarlo, il presente accordo costituirà titolo per ottenerne il rimborso;
vi. I coniugi si danno atto di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento;
vii Dichiararsi interamente compensate fra le parti le spese e gli onorari di lite.
pagina 2 di 3 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di ES, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
21/05/1994, in ES (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
ES (anno 1994, atto n. 86, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in ES, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 562/2025, promossa con ricorso depositato il 11/02/2025 da:
1) Parte_1
nata ES il 12 settembre 1968 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Anna Elisabetta Lavorgna
e
2) Parte_2
Nato a ES il 20 febbraio 1967 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Alberto Zanzi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ES (VA), in data 21 maggio 1994
(anno 1994 atto n. 86 parte II serie A) separati con sentenza n. 250/2025del 16/05/2025 (passata in giudicato il 20/05/2025, v. documenti in atti). con i seguenti figli maggiorenni:
nata il [...]. Persona_1
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 11.2.2025, hanno cumulativamente chiesto ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. all'intestato
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 17.4.2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 16.5.2025 il Tribunale di ES ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 20.5.2025 la sentenza di separazione è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 20.11.2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
i. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
ii. La casa coniugale, in comproprietà, è stata venduta in adempimento dei precedenti accordi;
iii. La signora come da accordi ha saldato il finanziamento contratto a favore della Parte_1
società SE OJ SR;
iv. Il ricavato della vendita dell'immobile, dedotto il saldo per il residuo muto e per il saldo del residuo finanziamento contratto a favore della società SE OJ Srl di cui al punto che precede, è stato diviso al 50% fra le parti;
v. Il signor conferma l'obbligo di farsi carico, altresì, riconoscendosene debitore Parte_2
nei confronti della signora di tutte le eventuali situazioni debitorie derivate o Parte_1 derivanti dall'esercizio della società SE OJ SR (a titolo esemplificativo non esaustivo:
Irpef, INPS, TARI, ecc) sollevando la signora da qualsiasi responsabilità e/o onere Parte_1
di pagamento e ove la stessa dovesse trovarsi costretta a pagarlo, il presente accordo costituirà titolo per ottenerne il rimborso;
vi. I coniugi si danno atto di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento;
vii Dichiararsi interamente compensate fra le parti le spese e gli onorari di lite.
pagina 2 di 3 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di ES, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
21/05/1994, in ES (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
ES (anno 1994, atto n. 86, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in ES, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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