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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/09/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 25.9.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2440 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Clavelli presso il Parte_1
cui studio è elettivamente domiciliato in Sant'Angelo a Fasanella al Corso
Apollo XI n. 44;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Forlenza col quale è elettivamente domiciliata in alla via Nizza n. 146 presso la sede del proprio ufficio CP_1
legale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: applicazione nuovo CCNL.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.4.2025 , in passato infermiere Parte_1
alle dipendenze dell' in servizio presso il Controparte_1
presidio ospedaliero di Roccadaspide in quiescenza dal 31.1.2020, dolendosi del fatto che non avrebbe mai ricevuto le differenze di retribuzione per effetto degli aumenti stipendiali disposti dal nuovo CCNL di categoria, il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro Relativo al Personale del Comparto Sanità -
Triennio 2019 - 2021, sottoscritto il 2.11.2022, concernente il periodo 1°
gennaio 2019 - 31 dicembre 2021, quindi soltanto per l'ultimo anno di lavoro
(dall'1.1.2019 al 30.1.2020), chiedeva la condanna dell' Controparte_1
al pagamento in suo favore della predette differenze per il
[...]
predetto breve periodo. Sul presupposto dell'incidenza di dette differenze anche sulla pensione, chiedeva altresì la rideterminazione della rata di pensione.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l
[...]
eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione Controparte_1
rientrando la pensione dei dipendenti pubblici nella giurisdizione piuttosto della Corte dei Conti e, in ogni caso, la competenza dell'INPS non convenuta in giudizio in ordine alla determinazione della rata di pensione. Chiedeva, quindi,
che fosse dichiarata la giurisdizione del giudice contabile o che, in ogni caso,
il ricorso fosse rigettato.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è soltanto parzialmente fondato e va, pertanto, Pt_1
accolto soltanto nei limiti che si vengono a indicare.
Recita l'art. 1, comma 1, del CCNL invocato che “Il presente contratto si applica
a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo
determinato dipendente da tutte le Aziende ed Enti del comparto”. Non v'è
ragione per escludere, quindi, dall'applicazione di detto CCNL il ricorrente - ex
infermiere all'ospedale di Roccadaspide - ovviamente soltanto per il periodo cui esso si riferisce (dall'1.1.2019) e soltanto fino alla cessazione del rapporto di lavoro (avvenuta il 31.1.2020). Al Madaio spettano, allora, gli incrementi stipendiali scaturenti dall'applicazione del nuovo CCNL di categoria per tale breve periodo. Nè, in effetti, l' resistente evidenzia una qualsivoglia circostanza atta a paralizzare la pretesa attorea con riguardo a tali differenze retributive.
Questa accentra la sua difesa sulla determinazione della rata di pensione
(difetto di giurisdizione e correttezza di quanto di sua competenza) ma sulle differenze retributive parimenti invocate nulla deduce.
Non spetta, invece, a questo Giudicante stabilire se dette differenze retributive portino o meno poi a un incremento della pensione.
E invero, come noto, la giurisdizione della Corte dei Conti in tema di pensioni ha carattere esclusivo in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, pertanto la stessa è competente in relazione a tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca l'elemento identificativo del petitum sostanziale, quali quelle riguardanti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti.
La soccombenza reciproca determinata dall'accoglimento soltanto in parte del ricorso comporta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2440 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso da nei confronti dell' , Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: 1) accoglie soltanto in parte il ricorso e, per l'effetto, condanna l'
[...]
al pagamento in favore del degli incrementi Controparte_1 Pt_1
stipendiali previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al
Personale del Comparto Sanità - Triennio 2019-2021 per il periodo dall'1.1.2019 al 30.1.2020, oltre accessori di legge dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
2) dichiara inammissibile per il resto il ricorso;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 25.9.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 25.9.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2440 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Clavelli presso il Parte_1
cui studio è elettivamente domiciliato in Sant'Angelo a Fasanella al Corso
Apollo XI n. 44;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Forlenza col quale è elettivamente domiciliata in alla via Nizza n. 146 presso la sede del proprio ufficio CP_1
legale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: applicazione nuovo CCNL.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.4.2025 , in passato infermiere Parte_1
alle dipendenze dell' in servizio presso il Controparte_1
presidio ospedaliero di Roccadaspide in quiescenza dal 31.1.2020, dolendosi del fatto che non avrebbe mai ricevuto le differenze di retribuzione per effetto degli aumenti stipendiali disposti dal nuovo CCNL di categoria, il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro Relativo al Personale del Comparto Sanità -
Triennio 2019 - 2021, sottoscritto il 2.11.2022, concernente il periodo 1°
gennaio 2019 - 31 dicembre 2021, quindi soltanto per l'ultimo anno di lavoro
(dall'1.1.2019 al 30.1.2020), chiedeva la condanna dell' Controparte_1
al pagamento in suo favore della predette differenze per il
[...]
predetto breve periodo. Sul presupposto dell'incidenza di dette differenze anche sulla pensione, chiedeva altresì la rideterminazione della rata di pensione.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l
[...]
eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione Controparte_1
rientrando la pensione dei dipendenti pubblici nella giurisdizione piuttosto della Corte dei Conti e, in ogni caso, la competenza dell'INPS non convenuta in giudizio in ordine alla determinazione della rata di pensione. Chiedeva, quindi,
che fosse dichiarata la giurisdizione del giudice contabile o che, in ogni caso,
il ricorso fosse rigettato.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è soltanto parzialmente fondato e va, pertanto, Pt_1
accolto soltanto nei limiti che si vengono a indicare.
Recita l'art. 1, comma 1, del CCNL invocato che “Il presente contratto si applica
a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo
determinato dipendente da tutte le Aziende ed Enti del comparto”. Non v'è
ragione per escludere, quindi, dall'applicazione di detto CCNL il ricorrente - ex
infermiere all'ospedale di Roccadaspide - ovviamente soltanto per il periodo cui esso si riferisce (dall'1.1.2019) e soltanto fino alla cessazione del rapporto di lavoro (avvenuta il 31.1.2020). Al Madaio spettano, allora, gli incrementi stipendiali scaturenti dall'applicazione del nuovo CCNL di categoria per tale breve periodo. Nè, in effetti, l' resistente evidenzia una qualsivoglia circostanza atta a paralizzare la pretesa attorea con riguardo a tali differenze retributive.
Questa accentra la sua difesa sulla determinazione della rata di pensione
(difetto di giurisdizione e correttezza di quanto di sua competenza) ma sulle differenze retributive parimenti invocate nulla deduce.
Non spetta, invece, a questo Giudicante stabilire se dette differenze retributive portino o meno poi a un incremento della pensione.
E invero, come noto, la giurisdizione della Corte dei Conti in tema di pensioni ha carattere esclusivo in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, pertanto la stessa è competente in relazione a tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca l'elemento identificativo del petitum sostanziale, quali quelle riguardanti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti.
La soccombenza reciproca determinata dall'accoglimento soltanto in parte del ricorso comporta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2440 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso da nei confronti dell' , Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: 1) accoglie soltanto in parte il ricorso e, per l'effetto, condanna l'
[...]
al pagamento in favore del degli incrementi Controparte_1 Pt_1
stipendiali previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al
Personale del Comparto Sanità - Triennio 2019-2021 per il periodo dall'1.1.2019 al 30.1.2020, oltre accessori di legge dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
2) dichiara inammissibile per il resto il ricorso;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 25.9.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro