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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 01/08/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2079/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Prima Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente relatore ed estensore dott.ssa Luisa Bettio Giudice dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2079/2024 con ricorso depositato il 24.04.2024 da ato a Bordighera (IM) l'11.10.1968 con l'avv. Ernesto Chirico Parte_1 ricorrente nei confronti di
nata a [...] l'[...] con l'avv. Roberta Amati CP_1 resistente
e con l'intervento del P.M.
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni delle parti:
Per il ricorrente:
“1) accertato che il Sig. non è in grado di condurre una vita dignitosa e, al Parte_1 contempo, versare la somma di euro 753,78 mensili per il mantenimento dei figli e Per_1
, a fronte di quanto esposto in narrativa, tenuto conto anche della situazione di Per_2 agiatezza in cui vive il nucleo familiare composto dalla convenuta , i figli della CP_1 stessa ed il compagno , modificare la relativa condizione indicata al punto 2 Persona_3
pagina 1 di 9 della sentenza di divorzio 2991/2014 e, per l'effetto, disporre che il sig. si Parte_1 impegna a corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di Euro 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) da pagare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT del costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Tribunale di Padova.
2) accertato che il Sig. non è in grado di condurre una vita dignitosa e, al Parte_1 contempo, versare la somma di euro 753,78 mensili per il mantenimento dei figli e Per_1
, a fronte di quanto esposto in narrativa, tenuto conto anche della situazione di Per_2 agiatezza in cui vive il nucleo familiare composto dalla convenuta , i figli della CP_1 stessa ed il compagno , accertare e dichiarare nei confronti della convenuta il Persona_3 diritto del signor di percepire il 50% dell'assegno unico universale così come Parte_1 per legge.
Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Per la resistente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta:
In via principale:
- rigettare le domande del ricorrente in quanto inammissibili, nonchè infondate in fatto e diritto e per l'effetto confermare l'importo dell'assegno di mantenimento in favore dei figli
e , nella misura di euro 753,78 al mese da corrispondersi entro il giorno 5 e Per_1 Per_2 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT del costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Padova;
- confermarsi l'attribuzione dell'assegno unico alla sig.ra , in quanto destinataria dei CP_1 contributi statali erogati in precedenza (ANF) e sul presupposto che la differenza tra l'assegno familiare e l'assegno universale unico risulta minimo in rapporto all'assetto economico;
In subordine: Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, rideterminarsi l'assegno di mantenimento in favore dei figli e Per_1 Per_2 nella misura che sarà ritenuta di giustizia, e comunque per un importo superiore ai 300,00 euro (150,00 per ogni figlio) in considerazione ai bisogni primari (interamente sostenuti dal genitore collocatario), ed alle attuali esigenze scolastiche, sportive e sociali.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.04.2024 parte ricorrente esponeva: Parte_1
pagina 2 di 9 - di aver contratto matrimonio con in data 01.10.2005 e che dall'unione erano CP_1 nati i figli (nata il [...]) e (nato il [...]); Per_1 Per_2
- che con sentenza n. 2991/2014 il Tribunale di Padova dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: affido condiviso dei figli e loro residenza prevalente presso la madre;
facoltà del padre di vederli e tenerli con sé ogni settimana nella giornata di sabato dalle ore 9,30 alle ore 21, per 7 giorni durante le vacanze natalizie, per 3 giorni durante quelle pasquali, per 2 settimane durante le vacanze estive;
contributo paterno di mantenimento per i figli pari ad euro 633,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutati annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che egli nel 2019 iniziava una convivenza con l'attuale compagna Persona_4 convivendo in un appartamento in locazione sito in Cartura (Padova);
- che al tempo del divorzio lavorava come istruttore e personal trainer nelle palestre percependo uno stipendio mensile di euro 2.000,00 circa;
- che, a seguito del Covid, negli anni 2019/2020 era costretto a lasciare il lavoro di istruttore e personal trainer, subendo una netta diminuzione dei propri redditi;
- che nel 2022 iniziava a lavorare per come autista Controparte_2 soccorritore e successivamente in data 02.04.2023 veniva assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dell' Controparte_3
(doc. 3) con qualifica di autista soccorritore livello C1;
[...]
- che, da allora, svolge la mansione di autista soccorritore con orario di lavoro di 38 ore settimanali suddiviso in turni diurni e notturni con retribuzione mensile netta pari a circa
1.300,00 (doc. 4);
- che, pur con molta difficoltà, continuava a far fronte al pagamento di euro 650 mensili per i figli, ma si vedeva costretto ad accumulare debiti con Agenzia delle Entrate-Riscossione pari ad euro 1.985,12 e con la società AK Nordic AB succursale per l'Italia, della somma di euro
6.133,30;
- che in data 08.03.2024 riceveva la notifica di un decreto ingiuntivo da parte di AK Nordic AB per l'importo complessivo di euro 7.063,87 che riusciva a rateizzare in 69 rate mensili da euro
100,00 oltre alla prima rata di euro 163,87 (doc. 8, doc. 9 e doc. 10);
- che nell'anno 2023 non riusciva a far fronte al pagamento integrale del mantenimento per i figli e versava alla madre euro 500,00 mensili da marzo a settembre 2023, euro 400 per ottobre
2023 ed euro 370,00 per novembre 2023;
pagina 3 di 9 - che in data 07.12.2023 riceveva atto di precetto per il mancato pagamento della somma dovuta a titolo di mantenimento ordinario dei figli pari ad euro 1.927,00, oltre alla somma dovuta per l'adeguamento Istat pari ad euro 1.449,31 fino a dicembre 2023 e complessivamente per un totale di euro 3.546,15 (doc. 11);
- che per far fronte al pagamento dell'importo precettato otteneva un prestito da Controparte_4 per l'importo di euro 5.000,00 oltre interessi e spese da rimborsare in 66 rate dell'importo
[...] di euro 112,00 ciascuna e il 10.01.2024 pagava alla l'importo precettato (docc. 12 e 13); CP_1
- che, sulla base dell'adeguamento Istat, l'importo mensile da versare a titolo di mantenimento dei figli ammonta ad oggi ad euro 753,78.
Quanto alla situazione economica della sig.ra precisava che la stessa percepiva CP_1 interamente l'assegno unico per i figli, lavorava come dipendente con orario part-time presso uno studio dentistico, abitava in una casa di proprietà e conviveva con il nuovo compagno di professione agente di commercio. Persona_3
Tanto evidenziato, parte ricorrente chiedeva la modifica della sentenza di Parte_1 divorzio in punto contributo per il mantenimento ordinario dei figli con una rideterminazione nella diversa somma di euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio), da versare entro il
5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova, e assegno unico al 50% come per legge.
In data 04.10.2024 si costituiva la resistente che contestava tutto quanto ex CP_1 adverso dedotto e in particolare rappresentava:
- di aver mantenuto il lavoro di assistente alla poltrona con orario part-time e stipendio mensile pari a circa 800,00;
- di essere gravata dal mutuo fondiario per la casa di residenza con rata mensile di euro 450,00
(doc. 3);
- di essere dovuta ricorrere ad un secondo lavoro (con retribuzione mensile di circa 300,00 euro e scadenza al 20.12.2024) per far fronte alle aumentate esigenze economiche dei figli, nonché alle irregolarità nel pagamento dell'assegno di mantenimento da parte del padre;
- che è iscritta al 3° anno di economia mentre frequenta la classe terza Per_1 Per_2 dell'istituto tecnico Belzoni, indirizzo geometra;
- che dal 2014 il padre non ha mai provveduto al rimborso del 50% delle spese straordinarie per i figli per un ammontare totale di euro 6.840,70 (doc. 10).
pagina 4 di 9 Quanto alla situazione economica del precisava come dall'estratto conto di gennaio Parte_1 risultava un accredito di euro 1.795,00 a titolo di stipendio, mentre le altre buste paga (ad es. febbraio 2024) sarebbero state pilotate;
- che non era credibile che avesse abbandonato la propria attività di personal trainer in quanto i turni di lavoro ben potevano conciliarsi con un secondo lavoro;
- che non erano attendibili la dichiarazione di cui al doc. 6 e quella al doc. 7 in quanto prive di data certa, mentre relativamente ai doc. 8 e 10 non vi era prova dell'effettivo e attuale pagamento in ordine agli asseriti importi.
Quanto all'assegno unico, la resistente precisava che la figlia ne aveva chiesto la Per_1 corresponsione in via diretta mentre per veniva erogato alla stessa in quanto genitore Per_2 collocatario.
Parte resistente concludeva chiedendo rigettarsi le domande di parte ricorrente in CP_1 quanto inammissibili, nonché infondate in fatto e diritto e per l'effetto confermare l'importo dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e nella misura di euro Per_1 Per_2
753,78 al mese da corrispondersi entro il giorno 5, rivalutabile annualmente in base agli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Padova, conferma dell'attribuzione dell'assegno unico alla madre;
in subordine rideterminarsi l'assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura ritenuta di giustizia e comunque per un importo superiore a 300,00 euro (150,00 per ogni figlio) in considerazione dei bisogni primari sostenuti interamente dal genitore collocatario e delle esigenze scolastiche, sportive e sociali;
con vittoria di spese e competenze.
All'udienza del 05.11.2024 le parti comparivano personalmente avanti al Giudice del. e rendevano le dichiarazioni riportate a verbale e il Giudice si riservava.
Con ordinanza depositata in data 06.12.2024 il Giudice dava termine a parte ricorrente entro il
30.01.2025 per il deposito della documentazione di cui all'art. 473bis.12 co.3 c.p.c. e rinviava all'udienza del 15.4.2025 per la remissione della causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
All'udienza del 15.04.2025 le parti comparivano mediante note scritte e il Giudice rimetteva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
***
Deve in via preliminare essere precisato che ai fini della decisione si terrà conto dei documenti prodotti sino alla udienza di precisazione delle conclusioni, essendo questo il termine ultimo pagina 5 di 9 entro cui provvedere ed essendo i documenti prodotti da parte resistente in quella sede sopravvenuti rispetto alle preclusioni istruttorie maturate.
Tanto evidenziato, occorre premettere che l'art. 473bis.29 c.p.c. prevede che “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
Può richiamarsi, in materia, la giurisprudenza di legittimità relativa all'art. 9, comma 1, L. Div.
(oggi abrogato e sostituito dalla norma sopra richiamata), secondo cui i giustificati motivi a fondamento della revisione delle disposizioni contenute nella sentenza di divorzio devono essere comunemente intesi come fatti nuovi sopravvenuti che, incidendo sulla situazione preesistente, determinano la necessità di prevedere un nuovo e diverso regime degli effetti del divorzio e tale principio si applica anche alle disposizioni inerenti alla posizione dei figli (cfr.
Cass. Civ. n.4768/2018).
Nel caso in esame parte ricorrente, nel chiedere la diminuzione del contributo di mantenimento per i figli e ha evidenziato che: Per_1 Per_2
l. egli aveva cessato di lavorare come istruttore e personal trainer nelle palestre, venendo assunto come autista soccorritore con contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell' di con una netta Controparte_3 CP_3 diminuzione di reddito;
2. era gravato da un debito con la compagna per un prestito ricevuto di euro 5.000,00 per l'acquisto dell'auto, per il quale aveva un'uscita di euro 50,00 al mese;
corrispondeva euro
250,00 alla compagna per l'affitto dell'appartamento in cui vivono aveva accumulato debiti con
Agenzia delle Entrate-Riscossione per euro 1.985,12 e con la società AK Nordic AB succursale per l'Italia per euro 6.133,30;
4. quanto a riceveva in data 08.03.2024 la notifica di un decreto ingiuntivo per CP_5
l'importo complessivo di euro 7.063,87 che riusciva a rateizzare in 69 rate mensili da euro
100,00 oltre alla prima rata di euro 163,87 (doc. 8, doc. 9 e doc. 10);
5. in data 07.12.2023 riceveva atto di precetto per il mancato pagamento della somma dovuta a titolo di mantenimento ordinario dei figli per euro 1.927,00, oltre alla somma dovuta per l'adeguamento Istat pari ad euro 1.449,31 fino a dicembre 2023 e complessivamente per un totale di euro 3.546,15 (doc. 11); per far fronte al pagamento dell'importo precettato otteneva un prestito da per l'importo di euro 5.000,00 oltre interessi e spese da Controparte_4
pagina 6 di 9 rimborsare in 66 rate dell'importo di euro 112,00 ciascuna e il 10.01.2024 pagava alla RI
l'importo precettato (docc. 12 e 13).
Parte resistente ha chiesto il rigetto delle domande di parte ricorrente adducendo:
- che negli anni il padre non si era mai interessato dei figli e che le esigenze e i bisogni economici di questi gravavano per la totalità del tempo sulla madre collocataria;
- che dal 2014 il padre non ha mai rimborsato le spese straordinarie;
- che lo stipendio medio del ricorrente era di importo maggior rispetto a quanto dallo stesso sostenuto;
- che la situazione debitoria rappresentata dal ricorrente era riconducibile esclusivamente a incapacità di gestione delle proprie risorse economiche.
***
Tanto premesso, la domanda deve essere solo parzialmente accolta per i motivi di seguito esposti.
Parte ricorrente ha dichiarato di avere subito una diminuzione reddituale in ragione del cambio di lavoro e della contrazione di alcuni debiti.
Quanto al primo aspetto va rilevato che è provato che il ricorrente ha cambiato attività lavorativa passando dall'attività di personal trainer al lavoro di autista soccorritore alle dipendenze dapprima della Italyemergenza e successivamente della CP_3
Dalla documentazione depositata in atti risulta in particolare che il ricorrente, nell'ultimo periodo, ha percepito i seguenti redditi da lavoro dipendente:
CUD 2022 per l'anno 2021 (rilasciata da Italyemergenza) redditi lordi da lavoro dipendente €.
2.274,83 (doc. 19).
CUD 2023 per l'anno 2022 (rilasciata da Italyemergenza) redditi lordi da lavoro dipendente: €.
20.573,73 (doc. 18)
CUD 2024 per l'anno 2023 (rilasciata dall'Ass. Volontaria di P.A. : redditi lordi CP_3 da lavoro dipendente euro 16.884 (doc. 4)
Relativamente al doc. 18 va precisato che il CUD rilasciato si riferisce ad un arco temporale di soli 45 gg. essendo stato il assunto dalla struttura in data 17.11.2021 e relativamente Parte_1 al doc. 4 che l'arco temporale di riferimento è pari a 274 giorni, essendo il assunto Parte_1 presso la Croce dal 02.04.2023. CP_3
Dalla documentazione bancaria depositata (doc. 24 del ricorrente) dalla parte ricorrente risulta la percezione di uno stipendio medio mensile pari a €.
1.646 per l'anno 2024 e pari a €. 1650 per l'anno 2023. pagina 7 di 9 A fronte di tale dato egli ha allegato che lo stipendio percepito all'epoca del divorzio fosse maggiore (pari a €.
2.000 circa) e gli avesse consentito di impegnarsi, in sede di condizioni concordate di divorzio, al pagamento di una somma mensile pari a euro 633 (doc. 1).
La parte resistente non ha contestato il dato circa la percezione all'epoca del divorzio di uno stipendio di circa 2000 euro, ma ha contestato il reale ammontare delle attuali entrate del ricorrente .
Può dunque dirsi provata la flessione dello stipendio del rispetto all'epoca della Parte_1 pronuncia di divorzio, seppure in misura inferiore a quella allegata dalla parte ricorrente.
Quanto alla sopravvenienza di poste debitorie, va ricordato sul punto che secondo la Corte di legittimità non costituiscono validi presupposti per la revisione dell'assegno circostanze e situazioni economico-patrimoniali preesistenti all'accordo adottato in sede di divorzio, anche se manifestatesi successivamente (come ad esempio nel caso di un pignoramento derivante da un debito anteriore alla pronuncia di divorzio), e che il giudice della revisione deve verificare con particolare rigore l'effettività dei mutamenti dedotti e l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi, non potendo considerare circostanze preesistenti all'accordo divorzile ancorché manifestatesi successivamente nei loro effetti patrimoniali ( cfr. Cass, sez. 1, ord. n. 23091 del 26.8.2024).
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la sussistenza di debiti con l' Controparte_6
e con AK Nordic AB.
[...]
Quanto al primo debito dalla documentazione depositata e in particolare dal doc. 8 di parte ricorrente risulta che il debito è costituito da tasse automobilistiche non pagate risalenti alle annualità 2011-2012-2013-2014-2015, sicché solo in minima parte tale posta passiva è collocabile in un momento successivo alla pronuncia di divorzio e dunque rilevante nel presente procedimento.
Anche con riguardo al debito contratto con AK Nordic AB va rilevato come dal documento prodotto sub 9 (documento peraltro prodotto privo degli allegati) risulta che il debito in questione è stato oggetto di cessione da a AK Nordic AB in data 29.6.2015 per il CP_7 valore cristallizzato al 31.12.2014 e che pertanto si riferisce a un contratto di finanziamento che già al 31.12.2014 era in sofferenza. Da tale circostanza può desumersi come tale debito sia stato contratto dal ricorrente in epoca antecedente alla pronuncia di divorzio e dunque non costituisca fatto sopravvenuto.
Quanto poi alla contrazione di ulteriori finanziamenti per far fronte all'atto di precetto relativo al mancato pagamento del mantenimento dei figli, tale posta non può essere valorizzata in pagina 8 di 9 questa sede poiché il ricorrente era tenuto a tale pagamento e non può far valere come motivo sopravvenuto incidente in manera negativa sul reddito il proprio inadempimento all'obbligo di mantenimento della prole.
Parimenti non possono essere ritenuti rilevanti le scritture private prodotte sub 6 e 7 in quanto prive di data certa. Tuttavia, a fronte del dato incontestato della convivenza del ricorrente con la sig.ra , appare dato probabile che egli contribuisca alle spese dell'alloggio con Per_4 ella condiviso.
Tanto evidenziato, rilevato che il ricorrente ha fornito una prova solo parziale del peggioramento della propria condizione reddituale, ritiene il Collegio congruo disporre la riduzione del contributo di mantenimento per i figli a euro 600 mensili oltre il rimborso del
50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova.
Quanto alla richiesta formulata da parte ricorrente in punto assegno unico, la stessa deve essere rigettata confermandosi la percezione dell'assegno in capo alla ricorrente in quanto collocataria dei figli (che risultano avere invece azzerato i tempi di permanenza presso il padre)
Le spese di lite, in ragione dell'andamento dell'istruttoria e della reciproca soccombenza, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, in parziale riforma della sent. del Tribunale di Padova n.
7868/2014, così provvede:
1.dispone che contribuisca al mantenimento dei figli e Parte_1 Per_1 Per_2 mediante il versamento in favore di , entro il giorno 5 di ogni mese, di una somma CP_1 mensile pari a euro 600, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova di data
17.1.2017;
2. spese di lite compensate
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 10.06.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Prima Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente relatore ed estensore dott.ssa Luisa Bettio Giudice dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2079/2024 con ricorso depositato il 24.04.2024 da ato a Bordighera (IM) l'11.10.1968 con l'avv. Ernesto Chirico Parte_1 ricorrente nei confronti di
nata a [...] l'[...] con l'avv. Roberta Amati CP_1 resistente
e con l'intervento del P.M.
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni delle parti:
Per il ricorrente:
“1) accertato che il Sig. non è in grado di condurre una vita dignitosa e, al Parte_1 contempo, versare la somma di euro 753,78 mensili per il mantenimento dei figli e Per_1
, a fronte di quanto esposto in narrativa, tenuto conto anche della situazione di Per_2 agiatezza in cui vive il nucleo familiare composto dalla convenuta , i figli della CP_1 stessa ed il compagno , modificare la relativa condizione indicata al punto 2 Persona_3
pagina 1 di 9 della sentenza di divorzio 2991/2014 e, per l'effetto, disporre che il sig. si Parte_1 impegna a corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di Euro 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) da pagare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT del costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Tribunale di Padova.
2) accertato che il Sig. non è in grado di condurre una vita dignitosa e, al Parte_1 contempo, versare la somma di euro 753,78 mensili per il mantenimento dei figli e Per_1
, a fronte di quanto esposto in narrativa, tenuto conto anche della situazione di Per_2 agiatezza in cui vive il nucleo familiare composto dalla convenuta , i figli della CP_1 stessa ed il compagno , accertare e dichiarare nei confronti della convenuta il Persona_3 diritto del signor di percepire il 50% dell'assegno unico universale così come Parte_1 per legge.
Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Per la resistente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta:
In via principale:
- rigettare le domande del ricorrente in quanto inammissibili, nonchè infondate in fatto e diritto e per l'effetto confermare l'importo dell'assegno di mantenimento in favore dei figli
e , nella misura di euro 753,78 al mese da corrispondersi entro il giorno 5 e Per_1 Per_2 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT del costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Padova;
- confermarsi l'attribuzione dell'assegno unico alla sig.ra , in quanto destinataria dei CP_1 contributi statali erogati in precedenza (ANF) e sul presupposto che la differenza tra l'assegno familiare e l'assegno universale unico risulta minimo in rapporto all'assetto economico;
In subordine: Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, rideterminarsi l'assegno di mantenimento in favore dei figli e Per_1 Per_2 nella misura che sarà ritenuta di giustizia, e comunque per un importo superiore ai 300,00 euro (150,00 per ogni figlio) in considerazione ai bisogni primari (interamente sostenuti dal genitore collocatario), ed alle attuali esigenze scolastiche, sportive e sociali.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.04.2024 parte ricorrente esponeva: Parte_1
pagina 2 di 9 - di aver contratto matrimonio con in data 01.10.2005 e che dall'unione erano CP_1 nati i figli (nata il [...]) e (nato il [...]); Per_1 Per_2
- che con sentenza n. 2991/2014 il Tribunale di Padova dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: affido condiviso dei figli e loro residenza prevalente presso la madre;
facoltà del padre di vederli e tenerli con sé ogni settimana nella giornata di sabato dalle ore 9,30 alle ore 21, per 7 giorni durante le vacanze natalizie, per 3 giorni durante quelle pasquali, per 2 settimane durante le vacanze estive;
contributo paterno di mantenimento per i figli pari ad euro 633,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutati annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che egli nel 2019 iniziava una convivenza con l'attuale compagna Persona_4 convivendo in un appartamento in locazione sito in Cartura (Padova);
- che al tempo del divorzio lavorava come istruttore e personal trainer nelle palestre percependo uno stipendio mensile di euro 2.000,00 circa;
- che, a seguito del Covid, negli anni 2019/2020 era costretto a lasciare il lavoro di istruttore e personal trainer, subendo una netta diminuzione dei propri redditi;
- che nel 2022 iniziava a lavorare per come autista Controparte_2 soccorritore e successivamente in data 02.04.2023 veniva assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dell' Controparte_3
(doc. 3) con qualifica di autista soccorritore livello C1;
[...]
- che, da allora, svolge la mansione di autista soccorritore con orario di lavoro di 38 ore settimanali suddiviso in turni diurni e notturni con retribuzione mensile netta pari a circa
1.300,00 (doc. 4);
- che, pur con molta difficoltà, continuava a far fronte al pagamento di euro 650 mensili per i figli, ma si vedeva costretto ad accumulare debiti con Agenzia delle Entrate-Riscossione pari ad euro 1.985,12 e con la società AK Nordic AB succursale per l'Italia, della somma di euro
6.133,30;
- che in data 08.03.2024 riceveva la notifica di un decreto ingiuntivo da parte di AK Nordic AB per l'importo complessivo di euro 7.063,87 che riusciva a rateizzare in 69 rate mensili da euro
100,00 oltre alla prima rata di euro 163,87 (doc. 8, doc. 9 e doc. 10);
- che nell'anno 2023 non riusciva a far fronte al pagamento integrale del mantenimento per i figli e versava alla madre euro 500,00 mensili da marzo a settembre 2023, euro 400 per ottobre
2023 ed euro 370,00 per novembre 2023;
pagina 3 di 9 - che in data 07.12.2023 riceveva atto di precetto per il mancato pagamento della somma dovuta a titolo di mantenimento ordinario dei figli pari ad euro 1.927,00, oltre alla somma dovuta per l'adeguamento Istat pari ad euro 1.449,31 fino a dicembre 2023 e complessivamente per un totale di euro 3.546,15 (doc. 11);
- che per far fronte al pagamento dell'importo precettato otteneva un prestito da Controparte_4 per l'importo di euro 5.000,00 oltre interessi e spese da rimborsare in 66 rate dell'importo
[...] di euro 112,00 ciascuna e il 10.01.2024 pagava alla l'importo precettato (docc. 12 e 13); CP_1
- che, sulla base dell'adeguamento Istat, l'importo mensile da versare a titolo di mantenimento dei figli ammonta ad oggi ad euro 753,78.
Quanto alla situazione economica della sig.ra precisava che la stessa percepiva CP_1 interamente l'assegno unico per i figli, lavorava come dipendente con orario part-time presso uno studio dentistico, abitava in una casa di proprietà e conviveva con il nuovo compagno di professione agente di commercio. Persona_3
Tanto evidenziato, parte ricorrente chiedeva la modifica della sentenza di Parte_1 divorzio in punto contributo per il mantenimento ordinario dei figli con una rideterminazione nella diversa somma di euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio), da versare entro il
5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova, e assegno unico al 50% come per legge.
In data 04.10.2024 si costituiva la resistente che contestava tutto quanto ex CP_1 adverso dedotto e in particolare rappresentava:
- di aver mantenuto il lavoro di assistente alla poltrona con orario part-time e stipendio mensile pari a circa 800,00;
- di essere gravata dal mutuo fondiario per la casa di residenza con rata mensile di euro 450,00
(doc. 3);
- di essere dovuta ricorrere ad un secondo lavoro (con retribuzione mensile di circa 300,00 euro e scadenza al 20.12.2024) per far fronte alle aumentate esigenze economiche dei figli, nonché alle irregolarità nel pagamento dell'assegno di mantenimento da parte del padre;
- che è iscritta al 3° anno di economia mentre frequenta la classe terza Per_1 Per_2 dell'istituto tecnico Belzoni, indirizzo geometra;
- che dal 2014 il padre non ha mai provveduto al rimborso del 50% delle spese straordinarie per i figli per un ammontare totale di euro 6.840,70 (doc. 10).
pagina 4 di 9 Quanto alla situazione economica del precisava come dall'estratto conto di gennaio Parte_1 risultava un accredito di euro 1.795,00 a titolo di stipendio, mentre le altre buste paga (ad es. febbraio 2024) sarebbero state pilotate;
- che non era credibile che avesse abbandonato la propria attività di personal trainer in quanto i turni di lavoro ben potevano conciliarsi con un secondo lavoro;
- che non erano attendibili la dichiarazione di cui al doc. 6 e quella al doc. 7 in quanto prive di data certa, mentre relativamente ai doc. 8 e 10 non vi era prova dell'effettivo e attuale pagamento in ordine agli asseriti importi.
Quanto all'assegno unico, la resistente precisava che la figlia ne aveva chiesto la Per_1 corresponsione in via diretta mentre per veniva erogato alla stessa in quanto genitore Per_2 collocatario.
Parte resistente concludeva chiedendo rigettarsi le domande di parte ricorrente in CP_1 quanto inammissibili, nonché infondate in fatto e diritto e per l'effetto confermare l'importo dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e nella misura di euro Per_1 Per_2
753,78 al mese da corrispondersi entro il giorno 5, rivalutabile annualmente in base agli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Padova, conferma dell'attribuzione dell'assegno unico alla madre;
in subordine rideterminarsi l'assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura ritenuta di giustizia e comunque per un importo superiore a 300,00 euro (150,00 per ogni figlio) in considerazione dei bisogni primari sostenuti interamente dal genitore collocatario e delle esigenze scolastiche, sportive e sociali;
con vittoria di spese e competenze.
All'udienza del 05.11.2024 le parti comparivano personalmente avanti al Giudice del. e rendevano le dichiarazioni riportate a verbale e il Giudice si riservava.
Con ordinanza depositata in data 06.12.2024 il Giudice dava termine a parte ricorrente entro il
30.01.2025 per il deposito della documentazione di cui all'art. 473bis.12 co.3 c.p.c. e rinviava all'udienza del 15.4.2025 per la remissione della causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
All'udienza del 15.04.2025 le parti comparivano mediante note scritte e il Giudice rimetteva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
***
Deve in via preliminare essere precisato che ai fini della decisione si terrà conto dei documenti prodotti sino alla udienza di precisazione delle conclusioni, essendo questo il termine ultimo pagina 5 di 9 entro cui provvedere ed essendo i documenti prodotti da parte resistente in quella sede sopravvenuti rispetto alle preclusioni istruttorie maturate.
Tanto evidenziato, occorre premettere che l'art. 473bis.29 c.p.c. prevede che “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
Può richiamarsi, in materia, la giurisprudenza di legittimità relativa all'art. 9, comma 1, L. Div.
(oggi abrogato e sostituito dalla norma sopra richiamata), secondo cui i giustificati motivi a fondamento della revisione delle disposizioni contenute nella sentenza di divorzio devono essere comunemente intesi come fatti nuovi sopravvenuti che, incidendo sulla situazione preesistente, determinano la necessità di prevedere un nuovo e diverso regime degli effetti del divorzio e tale principio si applica anche alle disposizioni inerenti alla posizione dei figli (cfr.
Cass. Civ. n.4768/2018).
Nel caso in esame parte ricorrente, nel chiedere la diminuzione del contributo di mantenimento per i figli e ha evidenziato che: Per_1 Per_2
l. egli aveva cessato di lavorare come istruttore e personal trainer nelle palestre, venendo assunto come autista soccorritore con contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell' di con una netta Controparte_3 CP_3 diminuzione di reddito;
2. era gravato da un debito con la compagna per un prestito ricevuto di euro 5.000,00 per l'acquisto dell'auto, per il quale aveva un'uscita di euro 50,00 al mese;
corrispondeva euro
250,00 alla compagna per l'affitto dell'appartamento in cui vivono aveva accumulato debiti con
Agenzia delle Entrate-Riscossione per euro 1.985,12 e con la società AK Nordic AB succursale per l'Italia per euro 6.133,30;
4. quanto a riceveva in data 08.03.2024 la notifica di un decreto ingiuntivo per CP_5
l'importo complessivo di euro 7.063,87 che riusciva a rateizzare in 69 rate mensili da euro
100,00 oltre alla prima rata di euro 163,87 (doc. 8, doc. 9 e doc. 10);
5. in data 07.12.2023 riceveva atto di precetto per il mancato pagamento della somma dovuta a titolo di mantenimento ordinario dei figli per euro 1.927,00, oltre alla somma dovuta per l'adeguamento Istat pari ad euro 1.449,31 fino a dicembre 2023 e complessivamente per un totale di euro 3.546,15 (doc. 11); per far fronte al pagamento dell'importo precettato otteneva un prestito da per l'importo di euro 5.000,00 oltre interessi e spese da Controparte_4
pagina 6 di 9 rimborsare in 66 rate dell'importo di euro 112,00 ciascuna e il 10.01.2024 pagava alla RI
l'importo precettato (docc. 12 e 13).
Parte resistente ha chiesto il rigetto delle domande di parte ricorrente adducendo:
- che negli anni il padre non si era mai interessato dei figli e che le esigenze e i bisogni economici di questi gravavano per la totalità del tempo sulla madre collocataria;
- che dal 2014 il padre non ha mai rimborsato le spese straordinarie;
- che lo stipendio medio del ricorrente era di importo maggior rispetto a quanto dallo stesso sostenuto;
- che la situazione debitoria rappresentata dal ricorrente era riconducibile esclusivamente a incapacità di gestione delle proprie risorse economiche.
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Tanto premesso, la domanda deve essere solo parzialmente accolta per i motivi di seguito esposti.
Parte ricorrente ha dichiarato di avere subito una diminuzione reddituale in ragione del cambio di lavoro e della contrazione di alcuni debiti.
Quanto al primo aspetto va rilevato che è provato che il ricorrente ha cambiato attività lavorativa passando dall'attività di personal trainer al lavoro di autista soccorritore alle dipendenze dapprima della Italyemergenza e successivamente della CP_3
Dalla documentazione depositata in atti risulta in particolare che il ricorrente, nell'ultimo periodo, ha percepito i seguenti redditi da lavoro dipendente:
CUD 2022 per l'anno 2021 (rilasciata da Italyemergenza) redditi lordi da lavoro dipendente €.
2.274,83 (doc. 19).
CUD 2023 per l'anno 2022 (rilasciata da Italyemergenza) redditi lordi da lavoro dipendente: €.
20.573,73 (doc. 18)
CUD 2024 per l'anno 2023 (rilasciata dall'Ass. Volontaria di P.A. : redditi lordi CP_3 da lavoro dipendente euro 16.884 (doc. 4)
Relativamente al doc. 18 va precisato che il CUD rilasciato si riferisce ad un arco temporale di soli 45 gg. essendo stato il assunto dalla struttura in data 17.11.2021 e relativamente Parte_1 al doc. 4 che l'arco temporale di riferimento è pari a 274 giorni, essendo il assunto Parte_1 presso la Croce dal 02.04.2023. CP_3
Dalla documentazione bancaria depositata (doc. 24 del ricorrente) dalla parte ricorrente risulta la percezione di uno stipendio medio mensile pari a €.
1.646 per l'anno 2024 e pari a €. 1650 per l'anno 2023. pagina 7 di 9 A fronte di tale dato egli ha allegato che lo stipendio percepito all'epoca del divorzio fosse maggiore (pari a €.
2.000 circa) e gli avesse consentito di impegnarsi, in sede di condizioni concordate di divorzio, al pagamento di una somma mensile pari a euro 633 (doc. 1).
La parte resistente non ha contestato il dato circa la percezione all'epoca del divorzio di uno stipendio di circa 2000 euro, ma ha contestato il reale ammontare delle attuali entrate del ricorrente .
Può dunque dirsi provata la flessione dello stipendio del rispetto all'epoca della Parte_1 pronuncia di divorzio, seppure in misura inferiore a quella allegata dalla parte ricorrente.
Quanto alla sopravvenienza di poste debitorie, va ricordato sul punto che secondo la Corte di legittimità non costituiscono validi presupposti per la revisione dell'assegno circostanze e situazioni economico-patrimoniali preesistenti all'accordo adottato in sede di divorzio, anche se manifestatesi successivamente (come ad esempio nel caso di un pignoramento derivante da un debito anteriore alla pronuncia di divorzio), e che il giudice della revisione deve verificare con particolare rigore l'effettività dei mutamenti dedotti e l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi, non potendo considerare circostanze preesistenti all'accordo divorzile ancorché manifestatesi successivamente nei loro effetti patrimoniali ( cfr. Cass, sez. 1, ord. n. 23091 del 26.8.2024).
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la sussistenza di debiti con l' Controparte_6
e con AK Nordic AB.
[...]
Quanto al primo debito dalla documentazione depositata e in particolare dal doc. 8 di parte ricorrente risulta che il debito è costituito da tasse automobilistiche non pagate risalenti alle annualità 2011-2012-2013-2014-2015, sicché solo in minima parte tale posta passiva è collocabile in un momento successivo alla pronuncia di divorzio e dunque rilevante nel presente procedimento.
Anche con riguardo al debito contratto con AK Nordic AB va rilevato come dal documento prodotto sub 9 (documento peraltro prodotto privo degli allegati) risulta che il debito in questione è stato oggetto di cessione da a AK Nordic AB in data 29.6.2015 per il CP_7 valore cristallizzato al 31.12.2014 e che pertanto si riferisce a un contratto di finanziamento che già al 31.12.2014 era in sofferenza. Da tale circostanza può desumersi come tale debito sia stato contratto dal ricorrente in epoca antecedente alla pronuncia di divorzio e dunque non costituisca fatto sopravvenuto.
Quanto poi alla contrazione di ulteriori finanziamenti per far fronte all'atto di precetto relativo al mancato pagamento del mantenimento dei figli, tale posta non può essere valorizzata in pagina 8 di 9 questa sede poiché il ricorrente era tenuto a tale pagamento e non può far valere come motivo sopravvenuto incidente in manera negativa sul reddito il proprio inadempimento all'obbligo di mantenimento della prole.
Parimenti non possono essere ritenuti rilevanti le scritture private prodotte sub 6 e 7 in quanto prive di data certa. Tuttavia, a fronte del dato incontestato della convivenza del ricorrente con la sig.ra , appare dato probabile che egli contribuisca alle spese dell'alloggio con Per_4 ella condiviso.
Tanto evidenziato, rilevato che il ricorrente ha fornito una prova solo parziale del peggioramento della propria condizione reddituale, ritiene il Collegio congruo disporre la riduzione del contributo di mantenimento per i figli a euro 600 mensili oltre il rimborso del
50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova.
Quanto alla richiesta formulata da parte ricorrente in punto assegno unico, la stessa deve essere rigettata confermandosi la percezione dell'assegno in capo alla ricorrente in quanto collocataria dei figli (che risultano avere invece azzerato i tempi di permanenza presso il padre)
Le spese di lite, in ragione dell'andamento dell'istruttoria e della reciproca soccombenza, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, in parziale riforma della sent. del Tribunale di Padova n.
7868/2014, così provvede:
1.dispone che contribuisca al mantenimento dei figli e Parte_1 Per_1 Per_2 mediante il versamento in favore di , entro il giorno 5 di ogni mese, di una somma CP_1 mensile pari a euro 600, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova di data
17.1.2017;
2. spese di lite compensate
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 10.06.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
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