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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 4992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4992 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa IA TI, nella causa civile iscritta al n° 11488/2023 R.G.L. promossa
D A
- CF - rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
TO MA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in
Palermo, E. Amari n. 57, giusta procura in atti.
- opponente -
C O N T R O
l' Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore – rappresentato e difeso
[...]
dall'avv. Paolo Leopardi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via
Giuseppe Pisanelli n. 2, giusta procura in atti.
E in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore - rappresentata e difesa dall'avv. Laura ROMANO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Claudio Monteverdi n. 20, giusta procura in atti.
- opposti -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate sostitutive dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 17 ottobre 2025 ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O 1 Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, in accoglimento del ricorso:
❖ Annulla l'intimazione di pagamento n. 29620239019704761/000.
❖ Dichiara prescritto il credito contributivo richiesto con le cartelle esattoriali nn.
296200330076628116000, 29620060091928274000, 29620080038153519000 e
29620100033738308000.
❖ Dichiara il diritto di alla restituzione della contribuzione Parte_1
versata dal 1975 al 31.12.2003 e condanna l'ente previdenziale a versare l'importo che risulterà dovuto (con la decurtazione prevista all'art 24 del Regolamento
ENPAF) oltre interessi.
❖ Condanna gli enti convenuti in solido tra loro a rimborsare alla le spese di Pt_1
lite che liquida complessivamente in euro 2.540,00 oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.9.2023, la ricorrente, come in epigrafe indicata, oppose l'intimazione di pagamento n. 29620239019704761000 notificata in data 4.9.2023,
e le cartelle esattoriali ad essa sottese (nn. 296200330076628116000,
29620060091928274000, 29620080038153519000 e 29620100033738308000) eccependo l'illegittimità della richiesta creditoria afferente a presunte omissioni contributive nel periodo al 2003 al 2006.
A sostegno del ricorso deduceva:
- l'omessa notifica delle suddette cartelle;
- l'intervenuta prescrizione quinquennale;
- in ogni caso, il proprio diritto alla restituzione delle somme versate dalla data di iscrizione (1975) al 2003 (in quanto, avendo lavorato sempre saltuariamente e, pur avendo versato all' i contributi dal 1975, nel 2009 essendo venuta a CP_1
conoscenza della modifica al "REGOLAMENTO DI PREVIDENZA ED
ASSISTENZA" dell'ente, consistente nell'introduzione dell'art 8 ultimo comma - che precludeva agli iscritti che non potevano dimostrare la continuità dell'attività professionale la possibilità di ottenere la pensione, qualora essi non avessero compiuto l'età di anni 45 alla data del 31.12.1994 - chiedeva la cancellazione dall'albo professionale alla . Controparte_3 2 Conveniva, pertanto, in giudizio l' per ivi sentire accogliere le seguenti CP_1
domande : “a) ritenere e dichiarare che la ricorrente nulla deve all'
[...] per contributi previdenziali dovuti e non Controparte_1
pagati, essendo ogni eventuale credito prescritto, al pari di ogni eventuale altro importo iscritto a ruolo e non citato nella predetta intimazione;
b) ritenere e dichiarare, altresì, che la stessa ricorrente ha diritto alla restituzione dei contributi versati dal 1975 al 2003 in favore del medesimo ente previdenziale, così come specificati nell'elenco allegato nonché in quello fornito dall'ente che si produce, ammontanti complessivamente a € 17.898,05. c) condannare l'ente medesimo a pagare alla ricorrente l'importo dei predetti contributi versati dal 1975 al 2003 per complessivi € 17.898,05-, decurtati dell'aliquota percentuale prevista dall'art. 24 del Regolamento dell' (attualmente pari al 12%) e CP_1 maggiorati degli interessi legali al tasso tempo per tempo vigente”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che CP_1 contestava la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto:
- da un lato eccependo la tardività dell'opposizione, essendo state le cartelle ritualmente notificate con conseguente cristallizzazione del credito contributivo;
- dall'altro, contestando la richiesta restitutoria, essendo tenuta la al versamento Pt_1
di tutti i contributi, sia quelli già versati sia quelli richiesti con le cartelle in questione, essendosi cancellata dall'albo solo nel 2009 e non sussistendo nell'ordinamento giuridico un principio generale di restituzione dei contributi legittimamente versati.
Nel corso del giudizio, veniva disposta l'integrazione del contradditorio con l CP_2
Anche l'ente riscossore si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso;
in particolare contestava l'eccezione di prescrizione avendo provveduto non solo a notificare le cartelle esattoriali de quibus ma anche a notificare successivi atti interruttivi anteriormente alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta e precisamente:
1. il Preavviso di Fermo amministrativo n. 29620080002137043000, del 13.10.2008 relativamente alle cartelle nn. 29620030076628116000 e 29620060091928874000;
2. l'Intimazione di pagamento n. 29620179044608049000, del 25.01.2018 relativamente alle cartelle esattoriali nn. 29620030076628116000, 29620060091928874000 e
29620080038153519000;
3. l'Intimazione di pagamento n. 29620189006188722000, del 21.02.2019 relativamente alla cartella esattoriale n. 29620100033738308000. 3 All'udienza del 17 ottobre 2025 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale, mediante deposito nel fascicolo telematico.
La questione in esame coinvolge due distinte questioni che andranno esaminate:
1. la prescrizione del credito contributivo richiesto con le cartelle opposte,
2. la legittimità o meno della richiesta restitutoria.
Con riferimento alla prima questione va preliminarmente disattesa l'eccezione di tardività sollevata dall' in quanto, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente CP_1
delle cartelle opposte, tale circostanza di fatto non determina di per sé l'inammissibilità dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99, in quanto ove il contribuente voglia contestare, seppur in via subordinata, la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo l'omessa notifica o fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre nelle forme ordinarie.
Pertanto, l'odierna opposizione, con funzione recuperatoria, proposta dinanzi al
Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt.
409 e ss. c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici previdenziali oggetto di una cartella esattoriale/avviso di addebito non opposti, è pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.
E il diritto di credito azionato dagli enti convenuti mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, in ragione della sopravvenuta inopponibilità dell'atto prodromico anche ove risulti ritualmente notificato (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. V, Ordinanza del 19/06/2024, n. 16893) giacché, sebbene il titolo esecutivo stragiudiziale diventi intangibile dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato (non potendosi estendere ad esso la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di actio iudicati) al regime prescrizionale speciale proprio della sua natura ovvero, ove applicabile ratione temporis, il regime prescrizionale introdotto dalla L. 335/1995.
In particolare l'art. 3 della suddetta legge, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che: «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza 4 sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo
1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. …».
Ciò premesso, era onere degli enti convenuti provare di aver ritualmente notificato le cartelle in questione o, in ogni caso, atti interruttivi della prescrizione.
Orbene emerge per tabulas che tutte e quattro le cartelle oggetto di ricorso sono state notificate dal messo notificatore a mani del portiere rispettivamente il 24/7/2003 (n.
296200330076628116000), l'8.11.2006 (n. 29620060091928274000), il 4.8.2008 (n.
29620080038153519000) e il 21.7.2010 (n. 29620100033738308000).
Tuttavia, dette notifiche non risultano regolari non essendo stata fornita prova dell'invio della raccomandata informativa.
Sul punto è pacifico in giurisprudenza (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. V, Sent. dell'11/05/2020, n. 8700; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 30-01-2020, n. 2229; Cass. civ.
Sez. Unite Ord. del 31/07/2017, n. 18992; Cass. civ. Sez. lavoro Sent. del 21/08/2013, n.
19366; Cass. civ. Sez. V, Ord. del 25/01/2010, n. 1366 Cass. civ. Sez. II Sent. del
30/03/2009, n. 7667; Cass. civ. Sez. II Sent del 30/06/2008, n. 17915) che “nella notificazione eseguita ex art. 139, terzo comma, cod. proc. civ. l'omessa spedizione della raccomandata prescritta dal quarto comma della medesima disposizione non costituisce una mera irregolarità, ma un vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell'atto dal notificante all'ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario”.
In particolare, la Suprema Corte con l'Ordinanza n. 2229/2020 (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 30-01-2020, n. 2229;) si è occupata funditus della questione ribadendo che
«la notifica delle cartelle delle quali si discute è stata eseguita direttamente dal messo notificatore nelle mani del portiere, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 3, e a tale consegna non ha fatto seguito la spedizione della raccomandata informativa di cui al successivo 5 comma 4 o comunque non è stata raggiunta la prova di tale spedizione;
non si versa, dunque, in ipotesi in cui l'agente della riscossione provvede alla notifica diretta, a mezzo del servizio postale, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26 delle cartelle di pagamento prodromiche alle intimazioni di pagamento, nel qual caso questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente, con la conseguenza che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1992, con la conseguenza che, in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto (cfr., per tutte, Cass. n. 20527 del 2019 e i precedenti ivi richiamati); la notificazione eseguita dai messi comunali o da messi speciali autorizzati dall'ufficio (D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, comma 1, lett. a)), va eseguita nel rispetto delle norme stabilite dagli artt. 137 c.p.c. e ss., ma secondo le modifiche indicate nel medesimo art. 60 che, per quanto ci occupa, dispone, alla lettera b)-bis, aggiunta dal D.L.
n. 223 del 2006, art. 37, comma 27, lett. a): "se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata"; è lo stesso D.P.R. n.
602 del 1973, art. 26, u.c., che, nel disciplinare la notificazione della cartella di pagamento, rinvia, per quanto in esso non regolato, al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e, dunque, a quanto ivi previsto per la consegna eseguita dal messo notificatore al consegnatario, diverso dal destinatario dell'atto; il Giudice delle leggi (v. Corte Cost. n. 175 del 2018), intervenuto sulla speciale facoltà dell'agente della riscossione, in forza della funzione pubblicistica svolta, di avvalersi delle forme semplificate di notificazione a mezzo del servizio postale senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario, ha avuto modo di precisare che la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica, limitata al solo caso in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o 6 addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere, "non costituisce nella disciplina della notificazione", nonostante tale "obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24 Cost., commi 1 e 2) del destinatario dell'atto", "una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto";
l'autorevole avallo del Giudice delle leggi al consolidato orientamento di legittimità ha dunque una ben delineata cornice, limitata al solo caso in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere (c.d. notificazione semplificata); nella diversa ipotesi della consegna diretta del plico al portiere da parte del messo notificatore, agli effetti della necessaria spedizione della raccomandata prescritta dal D.P.R. n. 600 del
1973, art. 60, comma 1, lett. b)-bis, (e dall'art. 139 c.p.c., comma 3) e della necessità, in altre parole, che all'effettivo destinatario sia dato avviso dell'avvenuta consegna al portiere, vanno valorizzati i principi già affermati, sia pur in riferimento alla notificazione del ricorso per cassazione, da Cass., Sez. Un. n. 18992 del 2017 (e mutuati, in fattispecie simile a quella ora all'esame del Collegio, da Cass. n. 7892 del 2019), in considerazione della consegna dell'atto a persona non legata al destinatario della notificazione dai particolari vincoli evidenziati nell'art. 139 c.p.c., comma 2, condizione che attenua la sfera di effettiva conoscibilità del destinatario e la possibilità di prendere immediata conoscenza dell'atto rispetto alle altre fattispecie, indicate dal comma 2, per le quali è assai stretta la natura del vincolo tra consegnatario dell'atto e destinatario;
tale minor grado di conoscibilità esige, almeno, di essere colmato con quel quid pluris costituito dalla spedizione dell'ulteriore avviso, sia pure ex post».
Pertanto, in assenza di rituale notifica delle suddette cartelle afferenti a contributi del
2003 (296200330076628116000), 2004 e 2005 (n. 29620060091928274000), 2007 e 2008
(n. 29620080038153519000) e 2009 (n. 29620100033738308000), nonostante l'ente riscossore abbia dato positiva dimostrazione dell'inoltro di ulteriori atti (quali il Preavviso di Fermo amministrativo n. 29620080002137043000, del 13.10.2008 - per le cartelle nn.
29620030076628116000 e 29620060091928874000), l'Intimazione di pagamento n.
29620179044608049000 del 25.01.2018 (per le cartelle nn. 29620030076628116000,
29620060091928874000 e 29620080038153519000) e l'Intimazione di pagamento n.
29620189006188722000, del 21.02.2019 (per la cartella n. 29620100033738308000) il
7 credito risultava già prescritto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggi opposta (4.9.2023).
Ciò detto, occorre verificare la fondatezza della domanda restitutoria.
All'uopo appare opportuno sottolineare che, in linea con i principi propri del sistema previdenziale degli iscritti in albi professionali, anche per i farmacisti solamente l'iscrizione all'albo consente (sia pure solo potenzialmente) l'esercizio della relativa professione che, a sua volta, rappresenta il presupposto per l'iscrizione all'ente previdenziale di categoria.
Ciò premesso, si richiama la Sentenza della Suprema Corte di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord. del 14-05-2019, n. 12813) che ha ben sintetizzato l'iter normativo dell' evidenziando che: «1.2.1. La disciplina della citata professione, poi, è dettata CP_1
dal D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 - Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse - ratificato con L. 17 aprile 1956, n. 561, il cui art. 21 dispone, per quanto qui di specifico interesse, che gli iscritti agli albi sono tenuti anche all'iscrizione ed al pagamento dei relativi contributi all'Ente di previdenza ed assistenza.
1.2.2. Dispone, in particolare, dello statuto CP_1
art. 3 che "sono iscritti d'ufficio all'Ente e tenuti al versamento dei relativi contributi, a norma del D. Lgs C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 21, ratificato con L. 17 aprile 1956,
n. 561, tutti gli iscritti agli albi professionali dei farmacisti.... L'iscrizione all'albo professionale o la cancellazione da esso producono effetto di decorrenza, ai fini della iscrizione o della cancellazione dall'Ente, dalla data di adozione della relativa deliberazione da parte degli organi professionali. I contributi previdenziali ed assistenziali sono dovuti per l'intera annualità, quale che sia la data dell'iscrizione o della cancellazione. La morosità nel pagamento dei contributi produce gli stessi effetti di quella relativa al pagamento dei contributi dovuti all'ordine dei farmacisti, ai sensi D. Lgs C.P.S.
13 settembre 1946, n. 233, art. 11, lett. f".
1.3. Va poi rimarcato che gli enti previdenziali dei liberi professionisti (tra cui quello odierno ricorrente), nell'esercizio della facoltà loro concessa dal D.lgs. n. 509 del 1994, art. 1 sono stati privatizzati con deliberazioni dei competenti organi, così ottenendo diversi spazi d'autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nonché normativa.
1.3.1. Peraltro, la L. 24 dicembre 1993, n. 537, contenente la delega all'emanazione del D.lgs. predetto, in materia di privatizzazione degli enti previdenziali, nel fissarne i principi e i criteri ispiratori, ebbe a disporre, all'art. 1, comma
33, che la privatizzazione degli enti medesimi dovesse avvenire nella forma 8 dell'associazione o della fondazione: "con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione
e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti". In attuazione dei principi della legge delega, dunque, il D.lgs. n. 509 del 1994, ha stabilito, per quanto di specifico rilievo in questa sede: i) all'art. 1, comma 3, che gli enti trasformati continuino "a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione"; ii) all'art. 3, gli atti normativi degli enti privatizzati da sottoporre ad approvazione ministeriale, con espressa menzione ivi dello statuto, dei regolamenti e delle delibere in materia di contributi e prestazioni.
1.3.2. Dal richiamato quadro normativo emerge, allora, che gli enti privatizzati (tra cui l' devono continuare a svolgere le CP_1
attività previdenziali ed assistenziali in essere alla data della privatizzazione e che, a parziale garanzia del loro equilibrio economico-finanziario, si è mantenuto il principio dell'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione in favore degli enti medesimi».
Analizzando, poi, il Regolamento l'art 3 prevede che : «I contributi CP_1 obbligatori debbono essere corrisposti per tutta la durata dell'iscrizione a norma dell'art. 3 dello statuto dell'Ente. E' fatta temporanea eccezione per l'iscritto colpito da infortunio o da malattia con conseguente inabilità assoluta all'esercizio professionale per la durata superiore a sei mesi e per l'iscritto disoccupato involontariamente. In tali casi l'iscritto può richiedere che il contributo da lui corrisposto per la sezione previdenza sia rimborsato dalla sezione assistenza per il periodo della malattia o della disoccupazione, in relazione alle possibilità della relativa gestione sempreché sussistano le condizioni previste dal successivo art. 37. L'Ente ha facoltà di effettuare i necessari accertamenti tramite il
Consiglio provinciale dell'Ordine dei farmacisti o a mezzo di sanitari di sua fiducia, accertamenti che potranno essere periodicamente ripetuti».
Ed ancora l'art 24 del succitato Regolamento prevede testualmente :«A partire dal 1° gennaio 1995 gli iscritti, che abbiano compiuto l'età pensionabile secondo la disciplina di cui all'art. 8 e non possano far valere i requisiti prescritti per il diritto alla pensione di vecchiaia e che si dimettano dagli Albi degli Ordini provinciali, hanno facoltà di chiedere la restituzione dei contributi versati, fino a quelli relativi all'anno di contribuzione 2003, decurtati di una aliquota percentuale corrispondente, per il periodo di iscrizione 9 all' al controvalore della copertura assicurativa dei rischi di invalidità o morte, CP_1
e definita in sede di approvazione del bilancio tecnico. La somma così determinata è maggiorata dell'interesse semplice al tasso legale tempo per tempo vigente. I contributi di solidarietà previsti dall'art. 21, commi 3 e 4, non vengono restituiti”.
Dalle succitate disposizioni, dunque, emerge che:
1. Il versamento della contribuzione all trova giustificazione in una norma di CP_1
legge (art. 21 del DlgsCPS n. 233/46, trasfuso poi nell'art. 3 dello Statuto , CP_1 in virtù della quale tutti gli iscritti all'Albo dei Farmacisti sono iscritti d'ufficio anche all'Ente previdenziale e sono tenuti alla corresponsione dei relativi contributi nella misura fissata annualmente dal Consiglio Nazionale della Parte_2
2. In linea con i principi propri del sistema previdenziale degli iscritti in albi professionali, è l'iscrizione all'albo che consente - sia pure solo potenzialmente -
l'esercizio della professione protetta e che rappresenta il presupposto per l'iscrizione all'ente previdenziale di categoria. Lo status professionale, pertanto, non si acquista con il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione, né con la domanda, né con l'accertamento giudiziale del diritto ad ottenerla, ma solo e soltanto con l'effettuazione dell'iscrizione stessa che, in tal senso, è costitutiva della nuova situazione giuridica.
3. Conseguentemente è tenuto alla contribuzione obbligatoria e non volontaria, in quanto correlata alla iscrizione obbligatoria ad una gestione previdenziale, non solo colui che esercita la professione tipica di farmacista, ma anche colui che mantiene l'iscrizione all'Ordine professionale, perché ciò fa presumere comunque lo svolgimento di attività professionale nell'ambito farmaceutico, essendo irrilevante la natura occasionale e/o saltuaria dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito.
4. I contributi previdenziali obbligatori e volontari vengono restituiti (fino a quelli versati per l'anno 2003), a domanda dell'iscritto e previa contestuale cancellazione dall'Albo professionale, qualora al raggiungimento dell'età pensionabile l'interessato non abbia conseguito i requisiti previsti per maturare la pensione di vecchiaia.
Nella fattispecie scrutinata, pertanto, emerge per tabulas che la : Pt_1
1. si è cancellata dall'Albo professionale il 22.12.2009;
2. si è cancellata all' il 31.12.2009. CP_1
10 3. con pec del 5.9.2023, già raggiunta l'età pensionabile, non avendo conseguito i requisiti previsti per maturare la pensione di vecchiaia, ha richiesto la restituzione della contribuzione versata;
4. l' con pec dell'8.9.2023 subordinava la restituzione degli importi versati dal CP_1
1975 al 2003 al versamento delle morosità contestate e oggetto delle cartelle opposte
(“L'Agenzia delle Entrate e Riscossione notificando la cartella ha emesso atti interruttivi ragion per cui gli importi sono ancora esigibili. Si segnala che la Dott.ssa potrà presentare domanda di restituzione dei contributi versati, fino a quelli di Pt_1
competenza dell'anno 2003, solo dopo aver sanato tutte le morosità in suo carico”).
In termini conclusivi, appurata la prescrizione del credito contributivo vantato dall' per gli anni dal 2003 al 2009 (data di cancellazione della dalla e CP_1 Pt_1 CP_3 dall'Albo professionale), oggetto delle cartelle opposte, legittima si appalesa la richiesta restitutoria dei contributi versati dal 1975 al 2003 e la sarà tenuta al relativo CP_3 pagamento (sulla scorta della documentazione in atti non è desumibile con certezza l'importo effettivamente dovuto) con la decurtazione prevista dall'art 24 del Regolamento della di una percentuale corrispondente al valore della copertura assicurativa (12%) CP_3 per il periodo di iscrizione all CP_1
Alla luce di quanto sopra, assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico degli enti convenuti
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, udienza a trattazione scritta del 17 ottobre 2025
IL GIUDICE
IA TI
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