Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 22/01/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00249/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01731/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1731 del 2022, proposto da IN Mastroieni, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Trimarchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’ASP – Azienda sanitaria provinciale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Febo Battaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per il risarcimento,
secondo quanto previsto dall’art. 30 cpa, del danno subìto dal ricorrente in conseguenza della condotta illegittima tenuta dall’Amministrazione sanitaria, accertata con la sentenza CGARS 31 maggio 2022, n. 658, per non essere stata effettuata la contrattualizzazione delle prestazioni sanitarie.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ASP di Messina;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2024 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- parte ricorrente ricorre per il risarcimento in epigrafe, sul presupposto che sarebbe stata accertata, con la sentenza CGARS 31 maggio 2022, n. 658, la condotta illegittima tenuta dall’Amministrazione sanitaria intimata, per non essere stata effettuata la contrattualizzazione delle prestazioni sanitarie, nonostante la struttura fosse stata accreditata;
- chiede conseguentemente «…1) condannare l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire al ricorrente il danno patrimoniale subito in conseguenza dell’illegittima condotta dell’Ente accertata con sentenza n. 658/2022 del C.G.A.R.S., assumendo come parametro di quantificazione un budget annuo di € 32.000,00, da computare per ciascun anno (o frazione d’anno) nel periodo 21/04/2017-31/05/2022, liquidabile nella misura pari all’utile che sarebbe stato percepito sulla somma complessiva riferibile al suddetto periodo, ovvero in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi (determinati in via equitativa assumendo come parametro il tasso di interesse legale) calcolati sulla somma periodicamente rivalutata sino al soddisfo, ed oltre interessi legali sulla somma complessiva dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo; 2) disporre, ove occorra, verificazione o consulenza tecnica d’ufficio per quantificare il suddetto danno patrimoniale…» (ricorso, pagg. 20-21);
- precisa, ai fini della quantificazione del danno, che «…Nel caso di specie si può però validamente sostenere da un lato che la P.A. si è sostanzialmente autovincolata nel riconoscere, da tempo (dal D.A. n. 922/2015, e quindi nei successivi annuali decreti assessoriali di determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato), un budget di ingresso minimo alle nuove strutture sanitarie convenzionate pari ad € 32.000,00 annui (sicché deve escludersi che all’odierno ricorrente, chiamato a negoziare il budget sanitario, avrebbe potuto destinarsi una somma inferiore) […] Si può concludere – con certezza, ovvero con un elevato grado di probabilità – che: - ove l’Amministrazione sanitaria, invece di rigettare l’istanza presentata dall’odierno ricorrente, avesse convocato quest’ultimo, lo stesso sarebbe stato assegnatario di un budget minimo pari ad € 32.000,00 annui; […] - questi avrebbe quindi percepito un maggiore profitto, sia quanto all’anno 2017 che per gli anni a seguire, parametrabile sulla base del predetto budget di € 32.000,00 annui. Nel caso di specie dunque può essere riconosciuto all’odierno ricorrente un danno corrispondente ovvero parametrabile, anche in via equitativa, al profitto perduto, in ragione dell’illegittimità dell’esercizio del potere amministrativo esercitato dall’A.S.P. di Messina e della mancata acquisizione di clientela nel mercato delle prestazioni sanitarie in regime di convenzione con il s.s.r., sino ad un budget di € 32.000,00 annui. Posto il suddetto budget minimo annuale, andrà computato lo stesso anno per anno (o frazioni d’anno), a decorrere dal 21/04/2017 e sino alla data del 31/05/2022, data di pubblicazione della sentenza n. 658/2022 del C.G.A.R.S.…» (ricorso, pagg. 18, 19 e 20);
- l’ASP intimata si è costituita, fra l’altro deducendo che la domanda risarcitoria non potrebbe essere accolta, poiché parte ricorrente «…nulla ha dedotto in ordine agli elementi, soggettivi ed oggettivi, costitutivi della presunta responsabilità e dell’asserito danno. Del resto, se è vero che ad un eventuale errore della P.A. da cui sia derivato un provvedimento illegittimo debba poi conseguire la declaratoria di illegittimità del provvedimento medesimo, non è vero, invece, che dalla declaratoria di tale illegittimità debba poi necessariamente discendere il diritto al risarcimento del danno…» (identica formulazione alle rispettive pagine 5 della memoria depositata il 25 gennaio 2023 e della memoria depositata il 4 ottobre 2024);
- parte ricorrente ha indicato, sempre al fine di quantificare il danno, un coefficiente di redditività della propria attività del 10%, prudenzialmente inferiore a quello del 19,52%, ricavabile dal rapporto fra ricavi ed utili come desumibile dalle dichiarazioni dei redditi depositate in data 23 settembre 2024 (memoria depositata il 4 ottobre 2024, pag. 3), da utilizzare quale criterio risarcitorio maggiormente preciso di quello del 5% del budget, individuato, in una vicenda analoga a quella odiernamente oggetto di causa, dalla sentenza di questo TAR Sicilia – TA 28 dicembre 2023, n. 4008 (memoria depositata il 17 ottobre 2024, pag. 4);
- all’udienza pubblica del 7 novembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- in via generale, in tema di risarcimento di un danno originato da un atto illegittimo della pubblica amministrazione, in coerenza con i principi generali in tema di risarcimento del danno extracontrattuale (nel cui paradigma la giurisprudenza riconduce la responsabilità della pubblica amministrazione per illegittimità provvedimentale; ex plurimis , Cons. Stato, Sez. V, 11 gennaio 2018, n.118), occorre accertare, sotto il profilo oggettivo, l’esistenza di un atto illegittimo della pubblica amministrazione, di un danno ingiusto, e del nesso di causalità che deve legarli; sotto il profilo soggettivo, l’attribuibilità psicologica a titolo di dolo o colpa della condotta che ha dato origine al danno, precisato, sotto tale ultimo aspetto, che l’illegittimità del provvedimento o l’illiceità della condotta dell’Amministrazione costituiscono indice presuntivo della colpa – salvo che in ambito di appalti, estraneo alla odierna controversia – potendo però l’Amministrazione dare prova contraria per la sussistenza di un errore scusabile ( ex plurimis , CGARS Sez. giurisdizionale, 27 ottobre 2020, n. 994);
- sempre in via generale, l’onere di quantificare il danno incombente sulla parte che richiede il risarcimento si esplica nell’onere di fornire al Giudice, oltre la prova dell’esistenza del danno, anche quanto meno i parametri attraverso cui il Giudice possa liquidarlo, non potendosi rimettere al Giudice tale individuazione (sul punto, in termini, TAR Lombardia – Milano, Sez. III, 19 gennaio 2015, n. 194);
- con riferimento al caso di specie, la citata sentenza CGARS 658/2022 ha affermato il diritto di parte ricorrente alla contrattualizzazione in via tendenziale e non automatica; vi si legge infatti: «…In definitiva, quindi, l’atto del 2017 non pregiudica l’obbligo dell’ASP di convocare il ricorrente, quale soggetto accreditato, per la negoziazione di un budget per il 2017, per la contrattualizzazione e per il riconoscimento quantomeno del budget minimo di ingresso di 32.000 €, laddove non vi ostino plausibili e giustificati impedimenti connessi all’esercizio della pianificazione regionale” (cfr. CGA, sent. n. 520/2019 e altre), o altre ragioni ostative tali da non consentire la contrattualizzazione. Fermo rimanendo l’esercizio di poteri autoritativi da parte dell’ASP, non può quindi parlarsi di “automatismo”, quanto alla spettanza, a favore del soggetto, accreditato ma non contrattualizzato, del budget minimo di ingresso. La convocazione per la contrattualizzazione” per il 2017 non implica automaticamente il riconoscimento e l’assegnazione del budget di ingresso minimo di 32.000 €. L’ASP, nelle condizioni date, non è strettamente vincolata a riconoscere, a nuove strutture convocate per la contrattualizzazione, il budget di ingresso regionale minimo di 32.000 €…» ;
- sotto il profilo dell’ an , la citata sentenza 658/2022, su cui parte ricorrente fonda la propria pretesa, non sarebbe quindi, di per sé sola, utile a dimostrare con certezza l’esistenza del danno, alla luce del passo di tale sentenza appena riportato; e tuttavia, da un lato la sussistenza della spettanza del bene della vita, effettivamente conseguito per l’anno 2023 in forza del contratto stipulato in data 19 settembre 2023 (depositato in data 26 settembre 2024 sub 1), dall’altro l’assenza di un’adeguata giustificazione resa dall’amministrazione nel corso del procedimento amministrativo (e poi nel corso del giudizio) in merito a eventuali ostacoli oggettivi alla conclusione nei termini dell’avviato procedimento, in relazione alla struttura ricorrente (in tal senso, anche la citata sentenza 4008/2023), militano nel senso di ritenere provata la sussistenza del danno;
- sotto il profilo del quantum , in ordine all’onere di precisare l’utile di impresa a fini risarcitori, seppur in tema di appalti, ma essendo orientamento applicabile anche al caso di specie per uniformità di presupposti (segnatamente in ragione del criterio della c.d. vicinanza della prova, di cui si dirà a breve), si possa rinviare a TAR Lazio - Roma, Sez. III, 21 marzo 2022, n. 3243, che richiama sul punto l’AP 2/2017, e secondo cui «…spetta all'impresa danneggiata offrire la prova dell'utile che in concreto avrebbe conseguito, qualora fosse risultata aggiudicataria dell'appalto, poiché nell'azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento (ex art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.); quest'ultimo, infatti, in tanto si giustifica in quanto sussista la necessità di equilibrare l'asimmetria informativa tra amministrazione e privato la quale contraddistingue l'esercizio del pubblico potere e il correlato rimedio dell'azione di impugnazione, mentre non si riscontra in quella di risarcimento dei danni, in relazione alla quale il criterio della c.d. vicinanza della prova determina il riespandersi del predetto principio dispositivo sancito in generale dall'art. 2697, primo comma, c.c.…» , nonché a TAR Piemonte, Sez. II, 4 luglio 2022, n. 613, secondo cui «…la giurisprudenza ha da tempo chiarito che, ai fini del risarcimento del cd. interesse positivo (ossia all'esecuzione di un appalto), è necessario che venga fornita la prova rigorosa, oltre che delle poste di danno emergente, della percentuale di utile effettivo che l'impresa avrebbe potuto conseguire, dovendosi rifuggire ogni criterio di determinazione in via automatica e forfettaria del danno (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 13 dicembre 2013, n. 6000; Id., Sez. V, 31 dicembre 2014, n. 6450; Id., Sez. III, 22 luglio 2020, n. 4685)…» ;
- a tale ultimo riguardo, ritiene il Collegio che alla misura dell’utile, da utilizzare quale criterio risarcitorio percentuale rispetto al budget minimo, indicata da parte ricorrente nel 10%, sia preferibile quella indicata dalla giurisprudenza nel 5% del budget annuo minimo (citata TAR Sicilia – TA 4008/2023, anche per richiami di giurisprudenza sul punto), anche in considerazione della circostanza che si verte in tema di risarcimento da perdita di chance , che «…non va commisurato “al risultato perduto”, ma, in via equitativa, alla “possibilità perduta di realizzarlo” (Cons. Stato, sez. III, n. 2882/2018 e n. 3130/2018; Cass. civ., sez. III, n. 9063/2018; Con. Stato, sez. III n. 2308/2019)…» (citata TAR Sicilia – TA 4008/2023);
- la domanda risarcitoria va quindi accolta, ed il risarcimento va quantificato nel 5% del budget annuo come sopra individuato, da incrementare poi della rivalutazione e degli interessi legali;
- ai sensi dell’art. 34, comma 4, cpa, l’ASP resistente dovrà quindi formulare, entro centottanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa – o notifica di parte, se antecedente – della presente sentenza, un’offerta risarcitoria conforme ai criteri innanzi enucleati, ferma restando, ai sensi del citato comma 4, la possibilità di chiedere, ove le parti non giungessero ad un accordo, la determinazione giudiziale della somma dovuta;
- le spese di lite possano essere compensate, atteso l’andamento della vicenda sottesa alla controversia, anche in considerazione della complessità degli aspetti normativi e procedurali della materia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di TA (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna l’ASP resistente al risarcimento dei danni nei confronti di parte ricorrente, da liquidarsi secondo quanto in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TA nelle camere di consiglio del giorno 7 novembre 2024 e del giorno 16 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diego Spampinato | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO