CASS
Sentenza 28 dicembre 2023
Sentenza 28 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/12/2023, n. 51566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51566 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da D'SS CE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/01/2023 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del dott. Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
lette le conclusioni del Ministero dell'economia e delle finanze che ha chiesto il rigetto del ricorso e ha depositato nota spese. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, la Corte d'appello di Roma, quale giudice della riparazione in sede di rinvio, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, dal giorno 25/06/2014 al giorno 15/11/2016, in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74, d.P.R. 10 ottobre 1990, n. 309, per i quali era stato condannato in primo grado e successivamente assolto in appello con sentenza divenuta irrevocabile e con formula pienamente liberatoria. Penale Sent. Sez. 3 Num. 51566 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 19/10/2023 1.1. Il primo giudice della riparazione ha rigettato l'istanza ex art. 314 cod. proc. pen. sulla base di una serie di elementi ostativi all'indennizzo, raccolti nella fase delle indagini preliminari, ed in particolare, sulla base del rilievo che il ricorrente, in sede di interrogatorio di garanzia, si era avvalso della facoltà di non rispondere, omettendo di spiegare il contenuto di un'intercettazione ambientale in cui era indiscutibile il suo coinvolgimento, situazione che integrava la colpa grave ostativa al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. 1.2. La Quarta sezione di Questa corte ha annullato l'ordinanza, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, osservando che la motivazione dell'ordinanza risultava meramente apparente, in quanto priva di argomentazioni in ordine al rapporto causale tra la condotta del ricorrente e l'adozione della misura cautelare, e che la Corte d'appello non aveva fatto buon governo delle norme e dei principi elaborati in materia di cause di esclusione dell'indennizzo di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. In particolare, con riferimento all'intercettazione ambientale posta a fondamento della decisione di rigetto, l'ordinanza non spiegava come e in che misura la conversazione intervenuta fra terzi, coinvolti nel reato associativo, fondasse il nesso causale tra un atteggiamento volontario o almeno gravemente colposo e l'emissione della misura cautelare detentiva. Si trattava di elementi, in altri termini, riconducibili ad una comunicazione tra terzi alla sua presenza, avvenuta nel locale sala giochi del predetto, non riconducibile ad un comportamento proprio del ricorrente idoneo a delineare colpa grave in capo al medesimo. Né vi erano indicati altri elementi, se non genericamente, sulla base dei quali era possibile indurre un'apparenza tale da aver ingenerato la possibilità di misura cautelare. 2. Avverso l'ordinanza emessa dal giudice del rinvio ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo, quale unico motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. 2.1. In primo luogo, la difesa rileva come le argomentazioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata siano le stesse dell'ordinanza già annullata. Ad avviso della difesa, l'ordinanza oggetto di ricorso muoverebbe ancora una volta dalla intercettazione ambientale intervenuta fra terzi, dunque, come tale, non addebitale al ricorrente ed inidonea ad integrare la colpa grave ostativa, come già riconosciuto da Questa corte nel giudizio rescindente. Inoltre, la difesa censura l'ordinanza laddove indica una serie di condotte qualificate come «discutibili» senza, tuttavia, argomentare in ordine alla riconducibilità delle stesse al ricorrente e alla loro incidenza causale in ordine all'emissione della misura cautelare detentiva;
nonché laddove omette di confrontarsi con la sentenza di assoluzione, annoverando tra gli elementi suscettibili di integrare la colpa grave ostativa, gli stessi elementi sulla base dei quali il giudice della cognizione, in sede di appello, ha assolto l'imputato, ritenendo incerta l'attribuzione della conversazione all'imputato e meramente verosimile la ricostruzione del narrato della telefonata. Quanto all'omessa spiegazione alternativa da parte del ricorrente, la Corte d'appello cadrebbe nuovamente nell'errore, già censurato da questa Corte, di non argomentare in ordine al rapporto causale tra la spiegazione alternativa che il ricorrente avrebbe dovuto offrire e l'adozione della misura. Infine, la difesa rileva come tutti e tre i provvedimenti intervenuti nella fase di cognizione - ossia l'ordinanza di custodia cautelare, la sentenza di primo grado emessa a seguito di giudizio abbreviato e la sentenza di appello - siano stati emessi sulla base degli stessi elementi, oggetto di diversa valutazione. Pertanto, la decisione assolutoria investirebbe indirettamente anche l'ordinanza di custodia cautelare, finendo per travolgere la sussistenza ab origine della legittimità del titolo custodiale, versando, dunque, non più nell'ipotesi di ingiustizia sostanziale, ex art. 314, comma 1, cod. proc. pen., bensì nell'ipotesi di ingiustizia formale, ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen. A tale seconda ipotesi si applicano comunque le condizioni ostative del dolo e della colpa grave, come sancito da un importante arresto delle Sezioni Unite (Sez. Un., n. 32383 del 30 agosto 2010), con un limite tuttavia invalicabile, ossia l'ipotesi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale avvenga sulla base degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento della cautela. In quest'ultimo caso, dunque, è preclusa la possibilità di valutare l'incidenza della condotta dolosa o colposa dell'imputato. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In via preliminare occorre ricordare che la ratio solidaristica sottesa all'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, consolidata nella giurisprudenza costituzionale (cfr. ex multis Corte cost., n. 446 del 16 dicembre 1997) e di legittimità, trova «il suo naturale contemperamento nel dovere di responsabilità che incombe in capo a tutti i consociati, i quali evidentemente non possono invocare benefici tesi a ristorare pregiudizi da essi stessi colposamente o dolosamente cagionati» (così in motivazione Sez. 4, n. 6628 del 16/02/2009, Totaro). Le cause ostative del dolo e della colpa grave costituiscono, pertanto, l'estrinsecazione del più generale principio di autoresponsabilità, in forza del quale le Sezioni Unite D'Ambrosio hanno esteso l'ambito applicativo di tale condizione negativa, espressamente prevista per l'ipotesi di «ingiustizia sostanziale» di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., anche alla fattispecie di «ingiustizia formale» di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. In tale arresto la Corte ha precisato, tuttavia, che «tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza "ah origine" delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione» (Sez. Un., n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). 4.2. La giurisprudenza di questa Corte ha elaborato una serie di principi vòlti ad orientare il giudice della riparazione nel delicato compito di accertare la sussistenza di una condotta idonea ad integrare il dolo o la colpa grave quali cause ostative al riconoscimento dell'indennizzo. Anzitutto, occorre tenere distinta l'operazione logica propria del giudice del processo penale da quella cui è chiamato il giudice della riparazione il quale ha il compito di stabilire «non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante, anche nel concorso dell'altrui errore, alla produzione dell'evento "detenzione", ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo» (così in motivazione Sez. Un., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, pag. 8). Quanto alla nozione di «colpa grave», si è ritenuta rilevante la condotta di chi, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, abbia posto in essere una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Tucci, Rv. 242034). Più recentemente, si è statuito che «integra la colpa grave dell'indagato, ostativa all'indennizzo, il comportamento incauto che abbia avuto incidenza causale sull'evento della carcerazione preventiva, qualora valutato come uno degli elementi fondanti i gravi indizi di colpevolezza che ebbero a giustificare il provvedimento restrittivo della libertà» (Sez. 3, n. 28012 del 05/07/2022, Rv. 283411 - 01). 4 4.3. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata, lungi dal riproporre il medesimo impianto motivazionale della precedente ordinanza annullata - incentrata pressoché interamente sulla intercettata conversazione intervenuta fra terzi - ha ripercorso tutti gli elementi probatori posti a fondamento dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP, valorizzando una serie di intercettazioni in cui il ricorrente aveva preso parte, da cui emergeva in modo evidente la contiguità ovvero la condivisione di condotte discutibili da parte dell'odierno ricorrente. L'ordinanza impugnata, in particolare, dà rilievo ad una pluralità di conversazioni nelle quali è parte diretta il ricorrente: in una di queste conversazioni intercettate uno dei coimputati - per il quale verrà poi confermata la condanna in appello - dopo aver prontamente avvertito l'odierno ricorrente dell'avvenuta esecuzione di ordinanza cautelare nei confronti di altro coindagato, gli chiede di andarlo a prendere. In altra conversazione, lo stesso coimputato avvertiva il ricorrente che erano state "pizzicate" due persone fuori dalla sala giochi che avevano sottratto le "pallette" occultate e che erano state pestate, notizia a fronte della quale il ricorrente si mostrava disponibile a correre in aiuto. In una terza conversazione, il ricorrente riferiva di non avere "niente" e che fosse necessario rimandare alla settimana successiva;
in altra ancora, sollecitava altro soggetto ad effettuare una consegna. Alla luce di tali elementi probatori, la Corte d'appello ha argomentato che la frequentazione di soggetti dediti ad attività illecite, l'essere stato messo prontamente al corrente di situazioni rilevanti per lo svolgimento dell'attività illecita nonché il fatto di aver consentito che la sala giochi da lui gestita costituisse il centro dell'attività di spaccio, attività di spaccio di cui era perfettamente a conoscenza che era svolta dai coimputati in quel luogo, rappresentano condotte che rivelano una macroscopica negligenza e imprudenza da parte del ricorrente, come tali idonee ad integrare la colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. A logica e congrua motivazione è giunta la Corte d'appello nel ritenere sussistente la colpa grave in capo al ricorrente. La Corte d'appello ha fatto buon governo dei princìpi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di cause ostative alla riparazione per ingiusta detenzione. D'altra parte, il ricorrente omette di confrontarsi con tutte le rationes decidendi dell'ordinanza impugnata, incorrendo nel vizio di genericità estrinseca, idoneo a determinare l'inammissibilità del ricorso. Né a diversa conclusione può pervenirsi invocando l'applicazione dell'art. 314 comma 2 cod. proc. pen. e ciò in quanto il ricorrente versa in un'ipotesi di ingiusta detenzione di tipo «sostanziale», di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., e non di tipo «formale», di cui al comma 2 del medesimo articolo. Le due ipotesi, invero, hanno presupposti applicativi diversi: la prima trova il proprio 5 presupposto applicativo nell'accertamento ex post dell'estraneità dell'imputato ai fatti contestatigli, con una pronuncia assolutoria pienamente liberatoria;
la seconda si fonda sull'illegittimità del provvedimento che ha disposto la misura cautelare custodiale in assenza delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 cod.proc.pen. Le Sezioni Unite D'Ambrosio si sono pronunciate in ordine alla possibilità di estendere a tale seconda ipotesi le condizioni ostative del dolo e della colpa grave, espressamente menzionate solo al primo comma, e nel rispondere in senso affermativo a tale quesito hanno individuato un limite all'operatività di tali condizioni negative nel caso in cui «l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale avvenga (vuoi nel procedimento cautelare vuoi nel procedimento di merito) sulla base degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento della cautela, e in ragione esclusivamente di una loro diversa valutazione». Tale limite trova la propria ratio giustificatrice nella considerazione per cui allorquando il GIP si trovi «oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura, con ciò stesso si esclude la ravvisabilità di una coefficienza causale nella sua determinazione da parte del soggetto passivo» (così in motivazione, Sez. Un., n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, pag. 31). Tutto ciò premesso, rileva il Collegio come la questione dell'applicazione dell'art. 314 comma 2 cod. proc. pen. è stata svolta per la prima volta nel ricorso per cassazione nel quale, peraltro, il ricorrente non ha allegato gli elementi dai quali si fonderebbero, a suo giudizio, i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'art. 314 comma 2 cod. proc. pen., sicchè il motivo privo di autosufficienza risulta inammissibile. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Il ricorrente deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che liquida in complessive € 2.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 6 Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 19/10/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del dott. Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
lette le conclusioni del Ministero dell'economia e delle finanze che ha chiesto il rigetto del ricorso e ha depositato nota spese. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, la Corte d'appello di Roma, quale giudice della riparazione in sede di rinvio, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, dal giorno 25/06/2014 al giorno 15/11/2016, in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74, d.P.R. 10 ottobre 1990, n. 309, per i quali era stato condannato in primo grado e successivamente assolto in appello con sentenza divenuta irrevocabile e con formula pienamente liberatoria. Penale Sent. Sez. 3 Num. 51566 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 19/10/2023 1.1. Il primo giudice della riparazione ha rigettato l'istanza ex art. 314 cod. proc. pen. sulla base di una serie di elementi ostativi all'indennizzo, raccolti nella fase delle indagini preliminari, ed in particolare, sulla base del rilievo che il ricorrente, in sede di interrogatorio di garanzia, si era avvalso della facoltà di non rispondere, omettendo di spiegare il contenuto di un'intercettazione ambientale in cui era indiscutibile il suo coinvolgimento, situazione che integrava la colpa grave ostativa al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. 1.2. La Quarta sezione di Questa corte ha annullato l'ordinanza, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, osservando che la motivazione dell'ordinanza risultava meramente apparente, in quanto priva di argomentazioni in ordine al rapporto causale tra la condotta del ricorrente e l'adozione della misura cautelare, e che la Corte d'appello non aveva fatto buon governo delle norme e dei principi elaborati in materia di cause di esclusione dell'indennizzo di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. In particolare, con riferimento all'intercettazione ambientale posta a fondamento della decisione di rigetto, l'ordinanza non spiegava come e in che misura la conversazione intervenuta fra terzi, coinvolti nel reato associativo, fondasse il nesso causale tra un atteggiamento volontario o almeno gravemente colposo e l'emissione della misura cautelare detentiva. Si trattava di elementi, in altri termini, riconducibili ad una comunicazione tra terzi alla sua presenza, avvenuta nel locale sala giochi del predetto, non riconducibile ad un comportamento proprio del ricorrente idoneo a delineare colpa grave in capo al medesimo. Né vi erano indicati altri elementi, se non genericamente, sulla base dei quali era possibile indurre un'apparenza tale da aver ingenerato la possibilità di misura cautelare. 2. Avverso l'ordinanza emessa dal giudice del rinvio ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo, quale unico motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. 2.1. In primo luogo, la difesa rileva come le argomentazioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata siano le stesse dell'ordinanza già annullata. Ad avviso della difesa, l'ordinanza oggetto di ricorso muoverebbe ancora una volta dalla intercettazione ambientale intervenuta fra terzi, dunque, come tale, non addebitale al ricorrente ed inidonea ad integrare la colpa grave ostativa, come già riconosciuto da Questa corte nel giudizio rescindente. Inoltre, la difesa censura l'ordinanza laddove indica una serie di condotte qualificate come «discutibili» senza, tuttavia, argomentare in ordine alla riconducibilità delle stesse al ricorrente e alla loro incidenza causale in ordine all'emissione della misura cautelare detentiva;
nonché laddove omette di confrontarsi con la sentenza di assoluzione, annoverando tra gli elementi suscettibili di integrare la colpa grave ostativa, gli stessi elementi sulla base dei quali il giudice della cognizione, in sede di appello, ha assolto l'imputato, ritenendo incerta l'attribuzione della conversazione all'imputato e meramente verosimile la ricostruzione del narrato della telefonata. Quanto all'omessa spiegazione alternativa da parte del ricorrente, la Corte d'appello cadrebbe nuovamente nell'errore, già censurato da questa Corte, di non argomentare in ordine al rapporto causale tra la spiegazione alternativa che il ricorrente avrebbe dovuto offrire e l'adozione della misura. Infine, la difesa rileva come tutti e tre i provvedimenti intervenuti nella fase di cognizione - ossia l'ordinanza di custodia cautelare, la sentenza di primo grado emessa a seguito di giudizio abbreviato e la sentenza di appello - siano stati emessi sulla base degli stessi elementi, oggetto di diversa valutazione. Pertanto, la decisione assolutoria investirebbe indirettamente anche l'ordinanza di custodia cautelare, finendo per travolgere la sussistenza ab origine della legittimità del titolo custodiale, versando, dunque, non più nell'ipotesi di ingiustizia sostanziale, ex art. 314, comma 1, cod. proc. pen., bensì nell'ipotesi di ingiustizia formale, ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen. A tale seconda ipotesi si applicano comunque le condizioni ostative del dolo e della colpa grave, come sancito da un importante arresto delle Sezioni Unite (Sez. Un., n. 32383 del 30 agosto 2010), con un limite tuttavia invalicabile, ossia l'ipotesi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale avvenga sulla base degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento della cautela. In quest'ultimo caso, dunque, è preclusa la possibilità di valutare l'incidenza della condotta dolosa o colposa dell'imputato. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In via preliminare occorre ricordare che la ratio solidaristica sottesa all'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, consolidata nella giurisprudenza costituzionale (cfr. ex multis Corte cost., n. 446 del 16 dicembre 1997) e di legittimità, trova «il suo naturale contemperamento nel dovere di responsabilità che incombe in capo a tutti i consociati, i quali evidentemente non possono invocare benefici tesi a ristorare pregiudizi da essi stessi colposamente o dolosamente cagionati» (così in motivazione Sez. 4, n. 6628 del 16/02/2009, Totaro). Le cause ostative del dolo e della colpa grave costituiscono, pertanto, l'estrinsecazione del più generale principio di autoresponsabilità, in forza del quale le Sezioni Unite D'Ambrosio hanno esteso l'ambito applicativo di tale condizione negativa, espressamente prevista per l'ipotesi di «ingiustizia sostanziale» di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., anche alla fattispecie di «ingiustizia formale» di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. In tale arresto la Corte ha precisato, tuttavia, che «tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza "ah origine" delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione» (Sez. Un., n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). 4.2. La giurisprudenza di questa Corte ha elaborato una serie di principi vòlti ad orientare il giudice della riparazione nel delicato compito di accertare la sussistenza di una condotta idonea ad integrare il dolo o la colpa grave quali cause ostative al riconoscimento dell'indennizzo. Anzitutto, occorre tenere distinta l'operazione logica propria del giudice del processo penale da quella cui è chiamato il giudice della riparazione il quale ha il compito di stabilire «non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante, anche nel concorso dell'altrui errore, alla produzione dell'evento "detenzione", ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo» (così in motivazione Sez. Un., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, pag. 8). Quanto alla nozione di «colpa grave», si è ritenuta rilevante la condotta di chi, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, abbia posto in essere una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Tucci, Rv. 242034). Più recentemente, si è statuito che «integra la colpa grave dell'indagato, ostativa all'indennizzo, il comportamento incauto che abbia avuto incidenza causale sull'evento della carcerazione preventiva, qualora valutato come uno degli elementi fondanti i gravi indizi di colpevolezza che ebbero a giustificare il provvedimento restrittivo della libertà» (Sez. 3, n. 28012 del 05/07/2022, Rv. 283411 - 01). 4 4.3. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata, lungi dal riproporre il medesimo impianto motivazionale della precedente ordinanza annullata - incentrata pressoché interamente sulla intercettata conversazione intervenuta fra terzi - ha ripercorso tutti gli elementi probatori posti a fondamento dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP, valorizzando una serie di intercettazioni in cui il ricorrente aveva preso parte, da cui emergeva in modo evidente la contiguità ovvero la condivisione di condotte discutibili da parte dell'odierno ricorrente. L'ordinanza impugnata, in particolare, dà rilievo ad una pluralità di conversazioni nelle quali è parte diretta il ricorrente: in una di queste conversazioni intercettate uno dei coimputati - per il quale verrà poi confermata la condanna in appello - dopo aver prontamente avvertito l'odierno ricorrente dell'avvenuta esecuzione di ordinanza cautelare nei confronti di altro coindagato, gli chiede di andarlo a prendere. In altra conversazione, lo stesso coimputato avvertiva il ricorrente che erano state "pizzicate" due persone fuori dalla sala giochi che avevano sottratto le "pallette" occultate e che erano state pestate, notizia a fronte della quale il ricorrente si mostrava disponibile a correre in aiuto. In una terza conversazione, il ricorrente riferiva di non avere "niente" e che fosse necessario rimandare alla settimana successiva;
in altra ancora, sollecitava altro soggetto ad effettuare una consegna. Alla luce di tali elementi probatori, la Corte d'appello ha argomentato che la frequentazione di soggetti dediti ad attività illecite, l'essere stato messo prontamente al corrente di situazioni rilevanti per lo svolgimento dell'attività illecita nonché il fatto di aver consentito che la sala giochi da lui gestita costituisse il centro dell'attività di spaccio, attività di spaccio di cui era perfettamente a conoscenza che era svolta dai coimputati in quel luogo, rappresentano condotte che rivelano una macroscopica negligenza e imprudenza da parte del ricorrente, come tali idonee ad integrare la colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. A logica e congrua motivazione è giunta la Corte d'appello nel ritenere sussistente la colpa grave in capo al ricorrente. La Corte d'appello ha fatto buon governo dei princìpi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di cause ostative alla riparazione per ingiusta detenzione. D'altra parte, il ricorrente omette di confrontarsi con tutte le rationes decidendi dell'ordinanza impugnata, incorrendo nel vizio di genericità estrinseca, idoneo a determinare l'inammissibilità del ricorso. Né a diversa conclusione può pervenirsi invocando l'applicazione dell'art. 314 comma 2 cod. proc. pen. e ciò in quanto il ricorrente versa in un'ipotesi di ingiusta detenzione di tipo «sostanziale», di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., e non di tipo «formale», di cui al comma 2 del medesimo articolo. Le due ipotesi, invero, hanno presupposti applicativi diversi: la prima trova il proprio 5 presupposto applicativo nell'accertamento ex post dell'estraneità dell'imputato ai fatti contestatigli, con una pronuncia assolutoria pienamente liberatoria;
la seconda si fonda sull'illegittimità del provvedimento che ha disposto la misura cautelare custodiale in assenza delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 cod.proc.pen. Le Sezioni Unite D'Ambrosio si sono pronunciate in ordine alla possibilità di estendere a tale seconda ipotesi le condizioni ostative del dolo e della colpa grave, espressamente menzionate solo al primo comma, e nel rispondere in senso affermativo a tale quesito hanno individuato un limite all'operatività di tali condizioni negative nel caso in cui «l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale avvenga (vuoi nel procedimento cautelare vuoi nel procedimento di merito) sulla base degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento della cautela, e in ragione esclusivamente di una loro diversa valutazione». Tale limite trova la propria ratio giustificatrice nella considerazione per cui allorquando il GIP si trovi «oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura, con ciò stesso si esclude la ravvisabilità di una coefficienza causale nella sua determinazione da parte del soggetto passivo» (così in motivazione, Sez. Un., n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, pag. 31). Tutto ciò premesso, rileva il Collegio come la questione dell'applicazione dell'art. 314 comma 2 cod. proc. pen. è stata svolta per la prima volta nel ricorso per cassazione nel quale, peraltro, il ricorrente non ha allegato gli elementi dai quali si fonderebbero, a suo giudizio, i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'art. 314 comma 2 cod. proc. pen., sicchè il motivo privo di autosufficienza risulta inammissibile. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Il ricorrente deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che liquida in complessive € 2.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 6 Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 19/10/2023