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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 258/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
ROMANO EMANUELA, Giudice
SCALERA ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 791/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Campania E Calabria-Um-Sot Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 0030616.06-11- 2023-U PR.E.U. 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 113/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Calabria - Sezione Operativa Territoriale di Catanzaro per l'annullamento dell'Avviso di accertamento prot. n. 30616 del 06.11.2023, riguardante il EU (Prelievo unico erariale), riferito all'anno di imposta 2018. Ha eccepito la nullità dell'avviso impugnato in quanto infondato in fatto e in diritto.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Si costituiva l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei
Monopoli per la Calabria - Sezione Operativa Territoriale di Catanzaro che dichiarava di aver proceduto all'annullamento dell'atto impugnato. Chiedeva la cessata materia del contendere. Con memoria successiva, parte ricorrente aderiva alla richiesta dell'ufficio di cessata materia del contendere ma ha insistito per la condanna alle spese, in quanto lo sgravio è avvenuto dopo l'iscrizione a ruolo della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che detta situazione sopravvenuta elimina la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l'interesse ad agire e contraddire, integrando la fattispecie legislativa della cessazione della materia del contendere e, quindi, dell'interesse delle parti alla pronuncia del giudice.
In ordine richiesta di condanna alle spese, la Corte osserva.
Per il principio della causalità rispetto al giudizio, parte resistente va condannata a rifondere le spese a favore del ricorrente, in quanto con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario l'accertamento giudiziale. Cass. Ord. 5842/2015. Ne ha provveduto a comunicare lo sgravio dell'atto impugnato entro i trenta (30) giorni dalla notifica del ricorso, quindi prima dell'iscrizione sul ruolo.
Ne consegue, per effetto della sentenza n° 274 del 2005 della Corte Costituzionale che nelle ipotesi, come nella specie, di cessazione della materia del contendere per casi diversi da quelli di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, (per le quali opera la compensazione ope legis) la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio di soccombenza virtuale. Per tali ragioni vanno riconosciute alla ricorrente le spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro cosi provvede: dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del giudizio ex art. 46 del D.lgs. 546/92. Condanna l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Calabria - Sezione Operativa Territoriale di
Catanzaro, al pagamento in favore del ricorrente in complessivi euro millecinquecento (1.000,00 )da distrarsi a favore del procuratore costituiti ex art. 93 c.p.c. oltre accessori nonché le spese del contributo unificato se versato. Cosi deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 26.01.2026 Il Presidente est.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
ROMANO EMANUELA, Giudice
SCALERA ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 791/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Campania E Calabria-Um-Sot Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 0030616.06-11- 2023-U PR.E.U. 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 113/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Calabria - Sezione Operativa Territoriale di Catanzaro per l'annullamento dell'Avviso di accertamento prot. n. 30616 del 06.11.2023, riguardante il EU (Prelievo unico erariale), riferito all'anno di imposta 2018. Ha eccepito la nullità dell'avviso impugnato in quanto infondato in fatto e in diritto.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Si costituiva l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei
Monopoli per la Calabria - Sezione Operativa Territoriale di Catanzaro che dichiarava di aver proceduto all'annullamento dell'atto impugnato. Chiedeva la cessata materia del contendere. Con memoria successiva, parte ricorrente aderiva alla richiesta dell'ufficio di cessata materia del contendere ma ha insistito per la condanna alle spese, in quanto lo sgravio è avvenuto dopo l'iscrizione a ruolo della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che detta situazione sopravvenuta elimina la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l'interesse ad agire e contraddire, integrando la fattispecie legislativa della cessazione della materia del contendere e, quindi, dell'interesse delle parti alla pronuncia del giudice.
In ordine richiesta di condanna alle spese, la Corte osserva.
Per il principio della causalità rispetto al giudizio, parte resistente va condannata a rifondere le spese a favore del ricorrente, in quanto con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario l'accertamento giudiziale. Cass. Ord. 5842/2015. Ne ha provveduto a comunicare lo sgravio dell'atto impugnato entro i trenta (30) giorni dalla notifica del ricorso, quindi prima dell'iscrizione sul ruolo.
Ne consegue, per effetto della sentenza n° 274 del 2005 della Corte Costituzionale che nelle ipotesi, come nella specie, di cessazione della materia del contendere per casi diversi da quelli di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, (per le quali opera la compensazione ope legis) la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio di soccombenza virtuale. Per tali ragioni vanno riconosciute alla ricorrente le spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro cosi provvede: dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del giudizio ex art. 46 del D.lgs. 546/92. Condanna l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Calabria - Sezione Operativa Territoriale di
Catanzaro, al pagamento in favore del ricorrente in complessivi euro millecinquecento (1.000,00 )da distrarsi a favore del procuratore costituiti ex art. 93 c.p.c. oltre accessori nonché le spese del contributo unificato se versato. Cosi deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 26.01.2026 Il Presidente est.