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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/12/2025, n. 1788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1788 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3051/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 2 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3051/2024 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
, nata ad [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Brunella Ariganello
(C.F. ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ), con Sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno E. Pontecorvo (C.F. giusta C.F._3 procura generale alle liti a rogito Notaio di Fiumicino del 22 marzo 2024, Persona_1 repertorio n. 37875 e raccolta n. 7313;
- Resistente –
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso ex art 445 bis co 6 cpc depositato il 23/5/2024, chiedeva Parte_1 all'intestato Tribunale di: “-accertare e dichiarare che la Sig.ra dalla data della Parte_1 domanda amministrativa o da una data diversa accertata attraverso CTU ha i requisiti medico sanitari per il riconoscimento dell'Assegno mensile per invalidità civile ex art. 13 L.
118/71, presentando una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% per tutti
i motivi esposti;
- per l'effetto riconoscere mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio e nel presente ricorso, condannando – ove ritenuto- l' al CP_1 pagamento dell'assegno mensile per invalidità civile ex art. 13 L. 118/71 dalla data della domanda amministrativa o da una data diversa accertata attraverso CTU” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 10/12/2024 per chiedere di: “in via CP_1 preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per i motivi esposti in narrativa;
in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni, respingere comunque il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi ex D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i., ovvero con statuizione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. laddove ne ricorrano i presupposti”, per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 16/1/2025; seguiva ordinanza istruttoria del 20/1/2025 con cui veniva disposta la rinnovazione della CTU medico-legale e a tal uopo veniva nominato CTU il dott. ; seguiva l'udienza Persona_2 del 29/4/2025 in cui non comparivano le parti con rinvio ex art 309 cpc all'udienza dell'8/5/2025; a tale udienza prestava giuramento il dott , il quale depositava la Per_2 relazione peritale nei termini in data 22/8/2025; seguiva l'udienza del 2/12/2025 e a tale udienza, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
2 4.L'istruttoria si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti, nella CTU medico-legale, espletata dal dott. nel procedimento per ATPO n. 1441/2023 Persona_3
RG, nonché nella CTU medico-legale espletata nella fase di merito, relativa all'odierno procedimento, dal dott. . Persona_2
2. In fatto e in diritto.
5. In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
6. Nel procedimento per ATPO iscritto al n. 1441/2023 il CTU dott. non Persona_3 riconosceva nei confronti della ricorrente i requisiti medico-legali relativi all'assegno mensile di assistenza concludendo nei seguenti termini: “la Sig.ra , per la patologie di Parte_1 cui è affetta, a parere dello scrivente NON presenta le condizioni cliniche per il riconoscimento dell'ASSEGNO MENSILE PER INVALIDITA' CIVILE: art. 13 L. 118/71.” (v.
CTU dott. doc. 2 allegato al ricorso). Per_3
7. In seno al presente giudizio il decidente disponeva la rinnovazione della CTU con conferimento dell'incarico al dott. il quale formulava nei confronti della Persona_2 ricorrente la seguente diagnosi: “Esiti di duplice intervento chirurgico pe OC (2019-
2022).
Depressione Maggiore endoreattiva media.
Ipertensione arteriosa in terapia.
Esiti di isterectomia ed annessiectomia (2017).
Incontinenza urinaria e fecale (da urgenza).
Intolleranza glucidica in terapia orale.
Fibromialgia.
Trombofilia in mutazione MTHFR in omozigosi.
Artrosi polidistrettuale” (v. relazione peritale CTU dott. pag. 4-5). Per_2
3 8. Il CTU dott. esplicitava le seguenti argomentazioni medico-legali: “Sulla base Per_2 della documentazione sanitaria in atti, posso avanzare le seguenti considerazioni in ordine al quesito rivoltomi dal Magistrato in merito al possesso o meno da parte della perizianda, all'epoca della visita di Revisione ovvero in epoca di Consulenza Tecnica d'Ufficio del
16.02.24, dei requisiti per il riconoscimento della invalidità lavorativa in ambito civile art. 13
L. 118/71.
In data 22.09.2022 la sig.ra , già portatrice d'invalidità nella misura dell'80%, Parte_1 veniva sottoposta visita di revisione da parte della Commissione medica che la CP_1 riconosceva invalida in percentuale del 67%. Successivamente, su ricorso alla Magistratura del Lavoro, il CTU nominato la riconosceva invalida nella misura del 71% con diagnosi di:
“Esiti di duplice intervento chirurgico pe OC (2019-2022) in follow-up. Disturbo ansioso-depressivo, in trattamento. Ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico.
Carcinoma endometriode dell'utero trattato con istero-annessiectomia bilaterale (2017), in assenza di segni di ripresa di malattia. Intolleranza glucidica in trattamento. Trombofilia in mutazione MTHFR in omozigosi. Fibromialgia. Incontinenza urinaria”.
Il CTU riconosceva la perizianda “applicando il calcolo riduzionistico sopra illustrato si ottiene un valore del 71%”.
Orbene, sulla base della documentazione sanitaria in atti e la visita peritale svolta si ritiene che il quadro morboso descritto al precedente CTU si può considerare corretto, anche se mancante della patologia osteoartrosica agli arti ed alla colonna vertebrale.
Ad ogni modo, la minima discrepanza che non ha consentito alla perizianda di raggiungere il
74%, a detta del precedente CTU, è da riferire ad una ridotta valutazione dello stato depressivo della stessa e, tale riguardo, risulta ampiamento documentato, invece, che la patologia è tuttora presente e che necessita di terapia farmacologica e psicoterapeutica.
Da rilevare, altresì, che nel precedente giudizio Tecnico, la incontinenza veniva riferita solamente a quella urinaria;
mentre veniva misconosciuta quella fecale.
IN conclusione, evitando la ripetizione di ogni calcolo percentualistico per ciascuna patologia, a nostro avviso, risulta sufficiente che l'incontinenza fecale (adeguatamente documentata) e la poliartrosi (rachide e grandi articolazioni) possano, secondo il calcolo riduzionistico” raggiungere una valutazione percentualistica pari al 76% (settantasei per cento)” (v. relazione peritale CTU dott. pag. 5-6). Per_2
4 9. Il CTU dott. ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “SI', si trova nelle Per_2 condizioni di “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 (art. 2 e 13 Legge 118/1) pari al 76% (SETTANTASEI per cento) a decorrere dalla visita di revisione del 22.09.2022” (v. relazione peritale CTU dott. pag. 6). Per_2
10. Si precisa che la CTU espletata a firma del è stata condotta secondo criteri Persona_4 tecnico-scientifici corretti ed è scevra da vizi logici, ne consegue che le conclusioni del CTU nominato sono fatte proprie in questa sede dal decidente.
11. Alla luce degli esiti della CTU medico-legale disposta in seno all'odierno procedimento, il
Tribunale:
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art 13 L 118/1971 con decorrenza dalla visita di revisione del 22/9/2022.
3. Le spese di lite.
12. Stante la soccombenza dell' , condanna quest'ultimo al pagamento delle spese di CP_1 lite in favore della ricorrente, che liquida in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal
DM n. 147/2022) per la fase di merito e della tabella n. 9 per la fase di ATPO;
ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione liquida dunque come segue:
per la fase di ATPO:
1) fase di studio € 992,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a €
496,00
2) fase introduttiva € 788,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a €
394,00
3) fase istruttoria € 1276,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a €
638,00 per un totale di 1528,00 €
per la fase di merito:
5 4) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
5) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
6) fase istruttoria: 1664,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
832,00 €
7) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 €
per un totale di 2695,50 €
13. Condanna, dunque, l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1 liquidate in € 21,50 per spese, in € 4223,50 (= 1528,00+2695,50) per onorari per le due fasi del giudizio, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Pone definitivamente a carico dell' le spese delle due CTU espletate, liquidate con separati decreti, salvo il vincolo di CP_1 solidarietà in favore dei CCTTUU a carico delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art 13 L 118/1971 con decorrenza dalla visita di revisione del 22/9/2022;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in CP_1
€ 21,50 per spese, in € 4223,50 (= 1528,00+2695,50) per onorari per le due fasi del giudizio, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Pone definitivamente a carico dell' le spese delle due CTU espletate, liquidate con separati decreti, CP_1 salvo il vincolo di solidarietà in favore dei CCTTUU a carico delle parti.
Così deciso in Velletri, il 2 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
6 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 2 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3051/2024 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
, nata ad [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Brunella Ariganello
(C.F. ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ), con Sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno E. Pontecorvo (C.F. giusta C.F._3 procura generale alle liti a rogito Notaio di Fiumicino del 22 marzo 2024, Persona_1 repertorio n. 37875 e raccolta n. 7313;
- Resistente –
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso ex art 445 bis co 6 cpc depositato il 23/5/2024, chiedeva Parte_1 all'intestato Tribunale di: “-accertare e dichiarare che la Sig.ra dalla data della Parte_1 domanda amministrativa o da una data diversa accertata attraverso CTU ha i requisiti medico sanitari per il riconoscimento dell'Assegno mensile per invalidità civile ex art. 13 L.
118/71, presentando una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% per tutti
i motivi esposti;
- per l'effetto riconoscere mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio e nel presente ricorso, condannando – ove ritenuto- l' al CP_1 pagamento dell'assegno mensile per invalidità civile ex art. 13 L. 118/71 dalla data della domanda amministrativa o da una data diversa accertata attraverso CTU” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 10/12/2024 per chiedere di: “in via CP_1 preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per i motivi esposti in narrativa;
in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni, respingere comunque il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi ex D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i., ovvero con statuizione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. laddove ne ricorrano i presupposti”, per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 16/1/2025; seguiva ordinanza istruttoria del 20/1/2025 con cui veniva disposta la rinnovazione della CTU medico-legale e a tal uopo veniva nominato CTU il dott. ; seguiva l'udienza Persona_2 del 29/4/2025 in cui non comparivano le parti con rinvio ex art 309 cpc all'udienza dell'8/5/2025; a tale udienza prestava giuramento il dott , il quale depositava la Per_2 relazione peritale nei termini in data 22/8/2025; seguiva l'udienza del 2/12/2025 e a tale udienza, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
2 4.L'istruttoria si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti, nella CTU medico-legale, espletata dal dott. nel procedimento per ATPO n. 1441/2023 Persona_3
RG, nonché nella CTU medico-legale espletata nella fase di merito, relativa all'odierno procedimento, dal dott. . Persona_2
2. In fatto e in diritto.
5. In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
6. Nel procedimento per ATPO iscritto al n. 1441/2023 il CTU dott. non Persona_3 riconosceva nei confronti della ricorrente i requisiti medico-legali relativi all'assegno mensile di assistenza concludendo nei seguenti termini: “la Sig.ra , per la patologie di Parte_1 cui è affetta, a parere dello scrivente NON presenta le condizioni cliniche per il riconoscimento dell'ASSEGNO MENSILE PER INVALIDITA' CIVILE: art. 13 L. 118/71.” (v.
CTU dott. doc. 2 allegato al ricorso). Per_3
7. In seno al presente giudizio il decidente disponeva la rinnovazione della CTU con conferimento dell'incarico al dott. il quale formulava nei confronti della Persona_2 ricorrente la seguente diagnosi: “Esiti di duplice intervento chirurgico pe OC (2019-
2022).
Depressione Maggiore endoreattiva media.
Ipertensione arteriosa in terapia.
Esiti di isterectomia ed annessiectomia (2017).
Incontinenza urinaria e fecale (da urgenza).
Intolleranza glucidica in terapia orale.
Fibromialgia.
Trombofilia in mutazione MTHFR in omozigosi.
Artrosi polidistrettuale” (v. relazione peritale CTU dott. pag. 4-5). Per_2
3 8. Il CTU dott. esplicitava le seguenti argomentazioni medico-legali: “Sulla base Per_2 della documentazione sanitaria in atti, posso avanzare le seguenti considerazioni in ordine al quesito rivoltomi dal Magistrato in merito al possesso o meno da parte della perizianda, all'epoca della visita di Revisione ovvero in epoca di Consulenza Tecnica d'Ufficio del
16.02.24, dei requisiti per il riconoscimento della invalidità lavorativa in ambito civile art. 13
L. 118/71.
In data 22.09.2022 la sig.ra , già portatrice d'invalidità nella misura dell'80%, Parte_1 veniva sottoposta visita di revisione da parte della Commissione medica che la CP_1 riconosceva invalida in percentuale del 67%. Successivamente, su ricorso alla Magistratura del Lavoro, il CTU nominato la riconosceva invalida nella misura del 71% con diagnosi di:
“Esiti di duplice intervento chirurgico pe OC (2019-2022) in follow-up. Disturbo ansioso-depressivo, in trattamento. Ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico.
Carcinoma endometriode dell'utero trattato con istero-annessiectomia bilaterale (2017), in assenza di segni di ripresa di malattia. Intolleranza glucidica in trattamento. Trombofilia in mutazione MTHFR in omozigosi. Fibromialgia. Incontinenza urinaria”.
Il CTU riconosceva la perizianda “applicando il calcolo riduzionistico sopra illustrato si ottiene un valore del 71%”.
Orbene, sulla base della documentazione sanitaria in atti e la visita peritale svolta si ritiene che il quadro morboso descritto al precedente CTU si può considerare corretto, anche se mancante della patologia osteoartrosica agli arti ed alla colonna vertebrale.
Ad ogni modo, la minima discrepanza che non ha consentito alla perizianda di raggiungere il
74%, a detta del precedente CTU, è da riferire ad una ridotta valutazione dello stato depressivo della stessa e, tale riguardo, risulta ampiamento documentato, invece, che la patologia è tuttora presente e che necessita di terapia farmacologica e psicoterapeutica.
Da rilevare, altresì, che nel precedente giudizio Tecnico, la incontinenza veniva riferita solamente a quella urinaria;
mentre veniva misconosciuta quella fecale.
IN conclusione, evitando la ripetizione di ogni calcolo percentualistico per ciascuna patologia, a nostro avviso, risulta sufficiente che l'incontinenza fecale (adeguatamente documentata) e la poliartrosi (rachide e grandi articolazioni) possano, secondo il calcolo riduzionistico” raggiungere una valutazione percentualistica pari al 76% (settantasei per cento)” (v. relazione peritale CTU dott. pag. 5-6). Per_2
4 9. Il CTU dott. ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “SI', si trova nelle Per_2 condizioni di “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 (art. 2 e 13 Legge 118/1) pari al 76% (SETTANTASEI per cento) a decorrere dalla visita di revisione del 22.09.2022” (v. relazione peritale CTU dott. pag. 6). Per_2
10. Si precisa che la CTU espletata a firma del è stata condotta secondo criteri Persona_4 tecnico-scientifici corretti ed è scevra da vizi logici, ne consegue che le conclusioni del CTU nominato sono fatte proprie in questa sede dal decidente.
11. Alla luce degli esiti della CTU medico-legale disposta in seno all'odierno procedimento, il
Tribunale:
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art 13 L 118/1971 con decorrenza dalla visita di revisione del 22/9/2022.
3. Le spese di lite.
12. Stante la soccombenza dell' , condanna quest'ultimo al pagamento delle spese di CP_1 lite in favore della ricorrente, che liquida in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal
DM n. 147/2022) per la fase di merito e della tabella n. 9 per la fase di ATPO;
ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione liquida dunque come segue:
per la fase di ATPO:
1) fase di studio € 992,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a €
496,00
2) fase introduttiva € 788,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a €
394,00
3) fase istruttoria € 1276,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a €
638,00 per un totale di 1528,00 €
per la fase di merito:
5 4) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
5) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
6) fase istruttoria: 1664,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
832,00 €
7) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 €
per un totale di 2695,50 €
13. Condanna, dunque, l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1 liquidate in € 21,50 per spese, in € 4223,50 (= 1528,00+2695,50) per onorari per le due fasi del giudizio, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Pone definitivamente a carico dell' le spese delle due CTU espletate, liquidate con separati decreti, salvo il vincolo di CP_1 solidarietà in favore dei CCTTUU a carico delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art 13 L 118/1971 con decorrenza dalla visita di revisione del 22/9/2022;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in CP_1
€ 21,50 per spese, in € 4223,50 (= 1528,00+2695,50) per onorari per le due fasi del giudizio, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Pone definitivamente a carico dell' le spese delle due CTU espletate, liquidate con separati decreti, CP_1 salvo il vincolo di solidarietà in favore dei CCTTUU a carico delle parti.
Così deciso in Velletri, il 2 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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