Articolo 49 della Legge 3 aprile 1958, n. 460
Articolo 48Articolo 50
Versione
23 maggio 1958
Art. 49.
Il sottufficiale della riserva puo', in tempo di pace, essere richiamato in servizio temporaneo per speciali esigenze.
In tempo di guerra, il sottufficiale della riserva e' costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.
Entrata in vigore il 23 maggio 1958