Versione
23 maggio 1958
23 maggio 1958
Art. 49.
Il sottufficiale della riserva puo', in tempo di pace, essere richiamato in servizio temporaneo per speciali esigenze.
In tempo di guerra, il sottufficiale della riserva e' costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.
Il sottufficiale della riserva puo', in tempo di pace, essere richiamato in servizio temporaneo per speciali esigenze.
In tempo di guerra, il sottufficiale della riserva e' costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.