Ordinanza cautelare 18 giugno 2021
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00545/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00460/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 460 del 2021, proposto da
Consorzio Promozione Studi Universitari nella Sardegna Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Maria Fois, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Sassari, piazza Fiume n. 6;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Sau, Floriana Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-della Delibera della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 53/22 del 28/10/2020 “Ripartizione del Fondo a favore delle sedi universitarie decentrate per l'anno accademico 2020/2021. Art. 9, comma 8 e 9, L.R. 11 aprile 2016 n. 5 e L.R. 12.3.2020 n. 10”, notificata il 05/11/2020, nella parte in cui ha approvato “il documento “Linee guida per la comunicazione dei dati previsionali e per la rendicontazione degli oneri dell'Università Diffusa, con i relativi modelli di documentazione”;
-di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e conseguente, ancorché allo stato incognito, ed in particolare:
-la nota R.A.S. n. 13264 del 05/11/2020, con cui si accompagnava la notifica della Delibera G.R. n. 53/22 del 28/10/2020, a firma del Direttore del Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù presso la Direzione Generale della Pubblica Istruzione dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;
-la nota R.A.S. n. 1682 del 18/02/2021, a firma del Direttore del Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù presso la Direzione Generale della Pubblica Istruzione dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa AR VA, nominata relatore in data 10.10.2025, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il gravame introduttivo del giudizio il Consorzio ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la delibera regionale più puntualmente indicata in epigrafe.
Successivamente, con memoria del 22.12.2025, ha rappresentato che l’interesse alla decisione, nelle more del giudizio, era venuto meno: ha, dunque, chiesto dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione tra le parti delle spese di lite.
La Regione Sardegna, costituita in giudizio, ha sottoscritto per adesione tale dichiarazione.
All’udienza straordinaria del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
In ragione di quanto precede il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Le spese di lite possono essere compensate, in adesione alla conferma richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026, celebratasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
AR VA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR VA | IT AR |
IL SEGRETARIO