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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SANTINI SILVANO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 59/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scanno - Viale Degli Alpini 67038 Scanno AQ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 620 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: Preso atto della cessata materia del contendere chiede la condanna alle spese.
Resistente: Preso atto della cessata materia del contendere chiede la compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sig. Ricorrente_1, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 620 del 7.10.20204, notificato in data 29.11.2024, emesso da Andreani Tributi S.r.l. per omesso/parziale/tardivo pagamento IMU 2019 per complessivi Euro 486,00.
Con istanza in autotutela del 3.12.2024 il Sig. Ricorrente_1 ha richiesto l'annullamento del summenzionato avviso di accertamento.
Con provvedimento del 2.01.2025, notificato in data 25.01.2025 Andreani Tributi S.r.l. ha comunicato il mancato accoglimento della suddetta istanza.
Con successivo ricorso il contribuente ha impugnato il suddetto avviso, sostenendo il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, citando sentenza di merito della C.G.T. Di L'Aquila.
In diritto ha sostenuto che nel caso in esame vi è stato un errore sul presupposto dell' imposta , commesso dal Comune di di Scanno e per esso dalla Adriani Tributi S.r.l. in quanto l'imposta in questione sarebbe stata versata nell'anno 2029 dell'importo complessivo di €. 417,00 a titolo di IMU usufruendo delle stesse agevolazione previste per gli anni 2013, 2014, 2015 non contestate dall'ente che consentivano l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,46% in caso di cessione in uso gratuito a pareti in linea retta dell'abitazione in proprietà.
Nel costituirsi in giudizio l'Andreani Tributi S.r.l., con sede legale in Corridonia (MC), Via del Lavoro n. 139, in persona del suo legale rappresentante p.t. Sig. Società_2 , quale Concessionario per l'accertamento delle imposte per il Comune di Scanno (AQ), ha sostenuto, in primis che l'avviso in questione risulta correttamente motivati in ogni sua parte, e come tale, quindi, perfettamente idoneo a permette alla contribuente di comprendere l'iter logico e giuridico adottato in sede di accertamento. Inoltre ha rilevato che, in tema d'imposta comunale sugli immobili, il D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 53, conv. nella L. n. 248 del 2006, ha fatto salvo l'obbligo di denunciare le variazioni soggettive ed oggettive incidenti sulla determinazione dell'imposta degli immobili già dichiarati e comportanti riduzioni d'imposta, non conoscibili per via officiosa dal Comune, con conseguente esonero dell'ente impositore dall'onere di accertamento degli eventi che giovino al contribuente, al quale, in assenza della denuncia, non surrogabile da eventuali forme di pubblicità, non può essere riconosciuto alcun beneficio. La giurisprudenza, sulla base della sopra richiamata normativa, ha quindi affermato il principio di diritto per il quale è onere del contribuente denunciare tempestivamente le variazioni che incidono sull'ammontare dell'imposta, con conseguente legittima della previsione regolamentare che subordini la possibilità di pagare in misura ridotta l'IMU su un immobile, perchè concesso dal proprietario in uso gratuito, alla previa comunicazione di una richiesta di variazione concernente siffatta circostanza. Nel caso di specie, viene precisato, che controparte non ha presentato alcuna dichiarazione/comunicazione all'Ufficio Tributi per l'annualità in questione (2019).
Ha concluso l'Andreani Tributi S.r.l., per il rigetto del ricorso perché infondato, sia in fatto, che in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre ad IVA, CPA, oneri come per legge e successive occorrente”.
In 02.01.2026 la parte resistente ha depositato in giudizio delle memorie specificando che “ In data 23.12.2025
Andreani Tributi S.r.l. ha notificato a controparte apposito provvedimento di annullamento dell'avviso di accertamento IMU 2019 n. 620. Per tale motivo chiede che venga dichiarata l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere, a spese compensate”-
In data 07.01.2026 il ricorrente ha prodotto memorie all'adita Corte di Giustizia Tributaria chiedendo con l'annullamento da parte del Comune dell'avviso di accertamento di voler condannare, in via solidale, il
Comune di Scanno e l'Andreani Tributi S.r.l. alla rifusione delle spese di lite, da liquidarsi in via equitativa. avendo parte ricorrente sostenuto le spese per contestare l'illegittimità dell'atto e per produrre il ricorso, con successive memorie, sostenendo anche l'anticipazione del contributo unificato per il tributo contestato (€ 30).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva l'adito Giudice monocratico che nel corso del giudizio l'odierno ricorrente ha prodotto in giudizio il
“ il Provvedimento di Accertamento IMU n. 620/2019 del 07/10/2024 notificato il 29/11/2024, emesso dalla società Andreani Tributi Srl, concessionaria del Servizio di Accertamento IMU per il Comune di Scanno (AQ) che ha annullato l'Avviso di accertamento n. 620/2019, in questione.
Stante tale fatto, a seguito di annullamento del suddetto Accertamento, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materie del contendere.
Ritenuti giusti motivi , la Società Tributi Srl e il Comune di Scanno vanno condannati in via solidale al pagamento in solido delle spese di lite in favore del ricorrente, che vengono liquidate in complessivi €.
694,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, cotrariis reiectis, così decide:
-dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
-condannata in via solidale la società Andreani Tributi Srl ed il Comune di Scanno al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che vengono liquidate in complessivi €. 694,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
L'Aquila li, 27.01.2026 Il Giudice monocratico
SI NI
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SANTINI SILVANO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 59/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scanno - Viale Degli Alpini 67038 Scanno AQ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 620 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: Preso atto della cessata materia del contendere chiede la condanna alle spese.
Resistente: Preso atto della cessata materia del contendere chiede la compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sig. Ricorrente_1, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 620 del 7.10.20204, notificato in data 29.11.2024, emesso da Andreani Tributi S.r.l. per omesso/parziale/tardivo pagamento IMU 2019 per complessivi Euro 486,00.
Con istanza in autotutela del 3.12.2024 il Sig. Ricorrente_1 ha richiesto l'annullamento del summenzionato avviso di accertamento.
Con provvedimento del 2.01.2025, notificato in data 25.01.2025 Andreani Tributi S.r.l. ha comunicato il mancato accoglimento della suddetta istanza.
Con successivo ricorso il contribuente ha impugnato il suddetto avviso, sostenendo il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, citando sentenza di merito della C.G.T. Di L'Aquila.
In diritto ha sostenuto che nel caso in esame vi è stato un errore sul presupposto dell' imposta , commesso dal Comune di di Scanno e per esso dalla Adriani Tributi S.r.l. in quanto l'imposta in questione sarebbe stata versata nell'anno 2029 dell'importo complessivo di €. 417,00 a titolo di IMU usufruendo delle stesse agevolazione previste per gli anni 2013, 2014, 2015 non contestate dall'ente che consentivano l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,46% in caso di cessione in uso gratuito a pareti in linea retta dell'abitazione in proprietà.
Nel costituirsi in giudizio l'Andreani Tributi S.r.l., con sede legale in Corridonia (MC), Via del Lavoro n. 139, in persona del suo legale rappresentante p.t. Sig. Società_2 , quale Concessionario per l'accertamento delle imposte per il Comune di Scanno (AQ), ha sostenuto, in primis che l'avviso in questione risulta correttamente motivati in ogni sua parte, e come tale, quindi, perfettamente idoneo a permette alla contribuente di comprendere l'iter logico e giuridico adottato in sede di accertamento. Inoltre ha rilevato che, in tema d'imposta comunale sugli immobili, il D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 53, conv. nella L. n. 248 del 2006, ha fatto salvo l'obbligo di denunciare le variazioni soggettive ed oggettive incidenti sulla determinazione dell'imposta degli immobili già dichiarati e comportanti riduzioni d'imposta, non conoscibili per via officiosa dal Comune, con conseguente esonero dell'ente impositore dall'onere di accertamento degli eventi che giovino al contribuente, al quale, in assenza della denuncia, non surrogabile da eventuali forme di pubblicità, non può essere riconosciuto alcun beneficio. La giurisprudenza, sulla base della sopra richiamata normativa, ha quindi affermato il principio di diritto per il quale è onere del contribuente denunciare tempestivamente le variazioni che incidono sull'ammontare dell'imposta, con conseguente legittima della previsione regolamentare che subordini la possibilità di pagare in misura ridotta l'IMU su un immobile, perchè concesso dal proprietario in uso gratuito, alla previa comunicazione di una richiesta di variazione concernente siffatta circostanza. Nel caso di specie, viene precisato, che controparte non ha presentato alcuna dichiarazione/comunicazione all'Ufficio Tributi per l'annualità in questione (2019).
Ha concluso l'Andreani Tributi S.r.l., per il rigetto del ricorso perché infondato, sia in fatto, che in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre ad IVA, CPA, oneri come per legge e successive occorrente”.
In 02.01.2026 la parte resistente ha depositato in giudizio delle memorie specificando che “ In data 23.12.2025
Andreani Tributi S.r.l. ha notificato a controparte apposito provvedimento di annullamento dell'avviso di accertamento IMU 2019 n. 620. Per tale motivo chiede che venga dichiarata l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere, a spese compensate”-
In data 07.01.2026 il ricorrente ha prodotto memorie all'adita Corte di Giustizia Tributaria chiedendo con l'annullamento da parte del Comune dell'avviso di accertamento di voler condannare, in via solidale, il
Comune di Scanno e l'Andreani Tributi S.r.l. alla rifusione delle spese di lite, da liquidarsi in via equitativa. avendo parte ricorrente sostenuto le spese per contestare l'illegittimità dell'atto e per produrre il ricorso, con successive memorie, sostenendo anche l'anticipazione del contributo unificato per il tributo contestato (€ 30).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva l'adito Giudice monocratico che nel corso del giudizio l'odierno ricorrente ha prodotto in giudizio il
“ il Provvedimento di Accertamento IMU n. 620/2019 del 07/10/2024 notificato il 29/11/2024, emesso dalla società Andreani Tributi Srl, concessionaria del Servizio di Accertamento IMU per il Comune di Scanno (AQ) che ha annullato l'Avviso di accertamento n. 620/2019, in questione.
Stante tale fatto, a seguito di annullamento del suddetto Accertamento, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materie del contendere.
Ritenuti giusti motivi , la Società Tributi Srl e il Comune di Scanno vanno condannati in via solidale al pagamento in solido delle spese di lite in favore del ricorrente, che vengono liquidate in complessivi €.
694,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, cotrariis reiectis, così decide:
-dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
-condannata in via solidale la società Andreani Tributi Srl ed il Comune di Scanno al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che vengono liquidate in complessivi €. 694,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
L'Aquila li, 27.01.2026 Il Giudice monocratico
SI NI