CASS
Sentenza 7 febbraio 2024
Sentenza 7 febbraio 2024
Massime • 1
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la genericità della richiesta non è causa ostativa alla concessione del beneficio da parte del giudice di appello, essendo lo stesso concedibile d'ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/02/2024, n. 15129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15129 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da nato a [...] 196/03 in quai-do. [J disposto d'ufficio Li a richiesta di parte lfrnposto dalla legge avverso la sentenza resa il 15 maggio 2023 dalla Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale DI IO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni dell'avv. Enrico D'Ambrosio che ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.Con la pronunzia impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza rese il 2 Febbraio 2021 dal Tribunale di Ancona che aveva dichiarato la responsabilità di C. L. in ordine ai reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione consumata e continuata in danno della anziana madre convivente. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 Violazione degli articoli 192 comma 3, 493 comma 3, 500 comma 7 e 512 cod.proc.pen. in relazione agli articoli 24 e 111 della Costituzione e 6 della Cedu e carenza assoluta di motivazione, poiché la Corte ha sostanzialmente riproposto la motivazione già adottata dal Tribunale, secondo cui le dichiarazioni rese dalla persona offesa in fase di indagini sarebbero da ritenere attendibili in quanto la stessa CE avrebbe narrato in maniera uniforme e coerente la vicenda, mentre quelle rese in sede dibattimentale, nel pieno contraddittorio delle parti, palesano l'evidente tentativo della Penale Sent. Sez. 2 Num. 15129 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 07/02/2024 teste di minimizzare le condotte che aveva denunciato, al fine di evitare una nuova condanna al figlio. La motivazione adottata dalla Corte finisce per sovvertire il criterio di valutazione delle prove secondo cui quelle formatesi nel contraddittorio assumono un valore maggiore di quelle formatesi unilateralmente prima del dibattimento che anzi, seppur legittimamente acquisite, non possono costituire base esclusiva o significativa dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, secondo quanto affermato sia dalle Sezioni unite con sentenza n. 27918/2010, sia dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo. 2.2 Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle accuse rese dalla persona offesa in fase di indagini poiché la Corte ha omesso di pronunziarsi in ordine alla contraddittorietà delle dichiarazioni rilasciate dalla donna rispetto a quelle rese appena 5 giorni dopo la denunzia querela e in particolare alle sommarie informazioni del 16 gennaio 2016, quando la donna escludeva di essere stata percossa. In conclusione la persona offesa nel corso delle indagini non ha reso un racconto lineare e coerente, formulando dichiarazioni di segno contrario rispetto al quadro accusatorio, come confermato dallo stesso Dipartimento di Salute Mentale che ha evidenziato il contesto familiare patologico nelle modalità comunicative, centrate sull'ambiguità, sulla impulsività e su giochi di potere. 2.3 Violazione di legge in relazione al principio del ne bis in idem sostanziale e vizio di motivazione in ordine all'inquadramento giuridico dei fatti poiché la Corte ha escluso l'assorbimento del reato di maltrattamenti in famiglia in quello di estorsione, invocato con il terzo motivo di appello, valorizzando il fatto che il bene giuridico tutelato è completamente diverso, ma nel caso in esame ricorre la piena sovrapponibilità tra le due imputazioni poiché i maltrattamenti si risolverebbero esclusivamente nelle ripetute minacce per costringere la donna a consegnare denaro e quindi i fatti contestati integrano esclusivamente l'estorsione consumata. 2.4 Violazione dell'art. 122 cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta carenza di procura speciale a sostegno della richiesta di conversione della pena detentiva in pena sostitutiva. La Corte ha respinto la richiesta di sostituzione della pena detentiva per asserita carente allegazione della dovuta procura speciale che invece era stata debitamente allegata ai nuovi motivi di appello sicché la richiesta era pienamente ammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo. Dalla lettura della sentenza impugnata, e in particolare dalla esposizione dei motivi di appello, si evince che il ricorso ha pedissequamente reiterato molte delle censure già sollevate con l'atto di appello, alle quali la Corte ha fornito ampia ed esaustiva risposta;
dette censure sono destinate a non superare il vaglio di ammissibilità poiché non si 2 confrontano con la motivazione resa dal collegio di merito, mentre il motivo di ricorso deve contenere una valutazione critica delle risposte ricevute;
inoltre risultano manifestamente infondate per le medesime ragioni già esposte ampiamente ed esaustivamente dalla Corte di appello, che appaiono condivisibili sia in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e alla preferenza accordata a quelle rese in occasione della denunzia, acquisite con il consenso della difesa, sia in ordine all'invocato assorbimento del reato di maltrattamenti in quello di estorsione. Dette censure oltre che reiterative non sono consentite poiché invocano una diversa valutazione del compendio probatorio che è stato oggetto di adeguata verifica e di articolata motivazione da parte dei giudici di merito , le cui pronunzie versando in ipotesi di doppia conforme si integrano reciprocamente, senza incorrere in manifeste illogicità o in violazioni di legge. In particolare non ricorre alcuna violazione dei criteri stabiliti dalla Corte Edu in quanto la teste non si è sottratta al contraddittorio ma le sue precedenti dichiarazioni, pienamente utilizzabili in quanto acquisite con il consenso delle parti, sono state ritenute motivatamente più veritiere e logicamente coerenti di quelle rese nel contraddittorio , alla stregua di criteri non sindacabili in questa sede. 2.11 terzo motivo non è stato dedotto con l'appello ma solo con i motivi nuovi che secondo esplicito dettato normativo e consolidata giurisprudenza non possono ampliare il thema decidendum delimitato dall'impugnazione. La Corte ha nel rispetto dei principi ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità ribadito l'astratta compatibilità delle due fattispecie, e in assenza di specifico appello sulla contestuale ricorrenza nel caso specifico degli elementi di fatto integranti entrambe le concorrenti fattispecie , non può essere devoluto per la prima volta in questa sede trattandosi di questione di fatto che presuppone una valutazione di emrito del compendio probatorio e delle vicende emerse. 3. Il quarto motivo è fondato. Con i motivi nuovi il difensore aveva avanzato richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive ai sensi del nuovo art. 20 bis , entrato in vigore per effetto della novella del 2020 e delle successive proroghe, dopo la scadenza dei termini per proporre appello;
tale richiesta era rilevante poiché è stata avanzata con il primo atto utile dopo l'entrata in vigore della norma;
il difensore aveva anche allegato la procura speciale rilasciata dal suo assistito. La Corte ha, invece, respinto la richiesta sostenendo che la stessa fosse generica e che il difensore non fosse munito di procura speciale. Entrambe le motivazioni non sono corrette. L'applicazione della sanzione sostitutiva rientra nei poteri ufficiosi del giudice e la richiesta difensiva di prima istanza risulta essere una mera sollecitazione di detto potere, sicchè non può considerarsi inammissibile anche se generica, alla stregua di altri benefici concedibili d'ufficio come la sospensione condizionale della pena, che secondo la più autorevole giurisprudenza di legittimità risulta idonea a determinare l'effetto devolutivo 3 anche se formulata in sede di discussione. La procura speciale, inoltre, risulta essere stata trasmessa unitamente ai motivi nuovi. In forza di queste considerazioni si impone l'annullamento della sentenza nella parte in cui ha respinto la richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive per le suindicate motivazioni, con rinvio degli atti alla Corte di appello di Perugia che valuterà se nel caso in esame ricorrono i presupposti per l'applicazione delle sanzioni sostitutive ritualmente invocate dalla difesa. La natura del reato oggetto del presente giudizio impone l'oscuramento della sentenza
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni sostitutive con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e definitivo il giudizio di responsabilità. Roma 7 febbraio 2024 Il consigliere estensore La Presidente AR D'an Borsellino GI Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 200).( T . n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale DI IO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni dell'avv. Enrico D'Ambrosio che ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.Con la pronunzia impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza rese il 2 Febbraio 2021 dal Tribunale di Ancona che aveva dichiarato la responsabilità di C. L. in ordine ai reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione consumata e continuata in danno della anziana madre convivente. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 Violazione degli articoli 192 comma 3, 493 comma 3, 500 comma 7 e 512 cod.proc.pen. in relazione agli articoli 24 e 111 della Costituzione e 6 della Cedu e carenza assoluta di motivazione, poiché la Corte ha sostanzialmente riproposto la motivazione già adottata dal Tribunale, secondo cui le dichiarazioni rese dalla persona offesa in fase di indagini sarebbero da ritenere attendibili in quanto la stessa CE avrebbe narrato in maniera uniforme e coerente la vicenda, mentre quelle rese in sede dibattimentale, nel pieno contraddittorio delle parti, palesano l'evidente tentativo della Penale Sent. Sez. 2 Num. 15129 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 07/02/2024 teste di minimizzare le condotte che aveva denunciato, al fine di evitare una nuova condanna al figlio. La motivazione adottata dalla Corte finisce per sovvertire il criterio di valutazione delle prove secondo cui quelle formatesi nel contraddittorio assumono un valore maggiore di quelle formatesi unilateralmente prima del dibattimento che anzi, seppur legittimamente acquisite, non possono costituire base esclusiva o significativa dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, secondo quanto affermato sia dalle Sezioni unite con sentenza n. 27918/2010, sia dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo. 2.2 Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle accuse rese dalla persona offesa in fase di indagini poiché la Corte ha omesso di pronunziarsi in ordine alla contraddittorietà delle dichiarazioni rilasciate dalla donna rispetto a quelle rese appena 5 giorni dopo la denunzia querela e in particolare alle sommarie informazioni del 16 gennaio 2016, quando la donna escludeva di essere stata percossa. In conclusione la persona offesa nel corso delle indagini non ha reso un racconto lineare e coerente, formulando dichiarazioni di segno contrario rispetto al quadro accusatorio, come confermato dallo stesso Dipartimento di Salute Mentale che ha evidenziato il contesto familiare patologico nelle modalità comunicative, centrate sull'ambiguità, sulla impulsività e su giochi di potere. 2.3 Violazione di legge in relazione al principio del ne bis in idem sostanziale e vizio di motivazione in ordine all'inquadramento giuridico dei fatti poiché la Corte ha escluso l'assorbimento del reato di maltrattamenti in famiglia in quello di estorsione, invocato con il terzo motivo di appello, valorizzando il fatto che il bene giuridico tutelato è completamente diverso, ma nel caso in esame ricorre la piena sovrapponibilità tra le due imputazioni poiché i maltrattamenti si risolverebbero esclusivamente nelle ripetute minacce per costringere la donna a consegnare denaro e quindi i fatti contestati integrano esclusivamente l'estorsione consumata. 2.4 Violazione dell'art. 122 cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta carenza di procura speciale a sostegno della richiesta di conversione della pena detentiva in pena sostitutiva. La Corte ha respinto la richiesta di sostituzione della pena detentiva per asserita carente allegazione della dovuta procura speciale che invece era stata debitamente allegata ai nuovi motivi di appello sicché la richiesta era pienamente ammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo. Dalla lettura della sentenza impugnata, e in particolare dalla esposizione dei motivi di appello, si evince che il ricorso ha pedissequamente reiterato molte delle censure già sollevate con l'atto di appello, alle quali la Corte ha fornito ampia ed esaustiva risposta;
dette censure sono destinate a non superare il vaglio di ammissibilità poiché non si 2 confrontano con la motivazione resa dal collegio di merito, mentre il motivo di ricorso deve contenere una valutazione critica delle risposte ricevute;
inoltre risultano manifestamente infondate per le medesime ragioni già esposte ampiamente ed esaustivamente dalla Corte di appello, che appaiono condivisibili sia in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e alla preferenza accordata a quelle rese in occasione della denunzia, acquisite con il consenso della difesa, sia in ordine all'invocato assorbimento del reato di maltrattamenti in quello di estorsione. Dette censure oltre che reiterative non sono consentite poiché invocano una diversa valutazione del compendio probatorio che è stato oggetto di adeguata verifica e di articolata motivazione da parte dei giudici di merito , le cui pronunzie versando in ipotesi di doppia conforme si integrano reciprocamente, senza incorrere in manifeste illogicità o in violazioni di legge. In particolare non ricorre alcuna violazione dei criteri stabiliti dalla Corte Edu in quanto la teste non si è sottratta al contraddittorio ma le sue precedenti dichiarazioni, pienamente utilizzabili in quanto acquisite con il consenso delle parti, sono state ritenute motivatamente più veritiere e logicamente coerenti di quelle rese nel contraddittorio , alla stregua di criteri non sindacabili in questa sede. 2.11 terzo motivo non è stato dedotto con l'appello ma solo con i motivi nuovi che secondo esplicito dettato normativo e consolidata giurisprudenza non possono ampliare il thema decidendum delimitato dall'impugnazione. La Corte ha nel rispetto dei principi ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità ribadito l'astratta compatibilità delle due fattispecie, e in assenza di specifico appello sulla contestuale ricorrenza nel caso specifico degli elementi di fatto integranti entrambe le concorrenti fattispecie , non può essere devoluto per la prima volta in questa sede trattandosi di questione di fatto che presuppone una valutazione di emrito del compendio probatorio e delle vicende emerse. 3. Il quarto motivo è fondato. Con i motivi nuovi il difensore aveva avanzato richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive ai sensi del nuovo art. 20 bis , entrato in vigore per effetto della novella del 2020 e delle successive proroghe, dopo la scadenza dei termini per proporre appello;
tale richiesta era rilevante poiché è stata avanzata con il primo atto utile dopo l'entrata in vigore della norma;
il difensore aveva anche allegato la procura speciale rilasciata dal suo assistito. La Corte ha, invece, respinto la richiesta sostenendo che la stessa fosse generica e che il difensore non fosse munito di procura speciale. Entrambe le motivazioni non sono corrette. L'applicazione della sanzione sostitutiva rientra nei poteri ufficiosi del giudice e la richiesta difensiva di prima istanza risulta essere una mera sollecitazione di detto potere, sicchè non può considerarsi inammissibile anche se generica, alla stregua di altri benefici concedibili d'ufficio come la sospensione condizionale della pena, che secondo la più autorevole giurisprudenza di legittimità risulta idonea a determinare l'effetto devolutivo 3 anche se formulata in sede di discussione. La procura speciale, inoltre, risulta essere stata trasmessa unitamente ai motivi nuovi. In forza di queste considerazioni si impone l'annullamento della sentenza nella parte in cui ha respinto la richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive per le suindicate motivazioni, con rinvio degli atti alla Corte di appello di Perugia che valuterà se nel caso in esame ricorrono i presupposti per l'applicazione delle sanzioni sostitutive ritualmente invocate dalla difesa. La natura del reato oggetto del presente giudizio impone l'oscuramento della sentenza
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni sostitutive con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e definitivo il giudizio di responsabilità. Roma 7 febbraio 2024 Il consigliere estensore La Presidente AR D'an Borsellino GI Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 200).( T . n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.