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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/01/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 30/01/2025, alle ore 10:22, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario chiamata la causa n° R.G. CP_1
L. 12910/2023, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_2
Resistente
È presente l'Avv. MEGNA, in sostituzione dell'Avv. Delia CERNIGLIARO per l' CP_2
Alle ore 10:22 nessuno è presente per il ricorrente.
L'Avv. Megna chiede che la causa venga posta in decisione.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 10.45 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
12910 R.G.L. 2023, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in Francesco GIALLOMBARDO, giusta procura in atti, ed forma esecutiva all'Avv.
______________________ elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, in Ficarazzi
______________________ per ___________________ (PA), Corso Umberto I, 381;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana, 59.
- Resistente-
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E
STATUS DI PERSONA CON DISABILITÀ AI SENSI
DELL'ART. 3, COMMA 3, L.104/92.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 30/01/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Dichiara quest'ultima non soggetta al pagamento delle spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_2 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 1°/02/2023, , in contraddittorio Parte_1
con l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per CP_2
la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento
dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80), dello status di persona con
disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.104/92, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (2/03/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa e insisteva per il CP_2
rigetto del ricorso.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
23/10/2023, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_2
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 30/01/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento. Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetta da “poliartrosi in esiti di pregressa artroprotesi ginocchio dx a media
[...]
incidenza funzionale, sindrome Parkinsoniana in MCV, ipertensione arteriosa e nevrosi ansiosa” e ha concluso che la ricorrente non è da considerare, per le menomazioni Parte_1
surriferite, Portatore di Handicap in situazione di gravità (Art. 3, Comma 3 L. 104/92),
inoltre le patologie sofferte non hanno determinato le condizioni per il riconoscimento del
diritto all'indennità di accompagnamento in quanto la Ricorrente è in grado di deambulare
e di svolgere gli atti quotidiani senza necessità di assistenza continua a decorrere dalla
data di presentazione dell'istanza.
Il c.t.u. ha, pertanto, escluso che parte ricorrente possegga i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.104/92.
Le suddette conclusioni, del tutto conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da va Parte_1
rigettata.
Parte ricorrente, rimasta soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese processuali, avendo formulato nelle conclusioni del ricorso la dichiarazione di cui al novellato art. 152 disp. att. c.p.c.
Conseguentemente vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle CP_2
consulenze tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_3
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 30/01/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 30/01/2025, alle ore 10:22, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario chiamata la causa n° R.G. CP_1
L. 12910/2023, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_2
Resistente
È presente l'Avv. MEGNA, in sostituzione dell'Avv. Delia CERNIGLIARO per l' CP_2
Alle ore 10:22 nessuno è presente per il ricorrente.
L'Avv. Megna chiede che la causa venga posta in decisione.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 10.45 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
12910 R.G.L. 2023, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in Francesco GIALLOMBARDO, giusta procura in atti, ed forma esecutiva all'Avv.
______________________ elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, in Ficarazzi
______________________ per ___________________ (PA), Corso Umberto I, 381;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana, 59.
- Resistente-
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E
STATUS DI PERSONA CON DISABILITÀ AI SENSI
DELL'ART. 3, COMMA 3, L.104/92.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 30/01/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Dichiara quest'ultima non soggetta al pagamento delle spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_2 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 1°/02/2023, , in contraddittorio Parte_1
con l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per CP_2
la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento
dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80), dello status di persona con
disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.104/92, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (2/03/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa e insisteva per il CP_2
rigetto del ricorso.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
23/10/2023, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_2
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 30/01/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento. Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetta da “poliartrosi in esiti di pregressa artroprotesi ginocchio dx a media
[...]
incidenza funzionale, sindrome Parkinsoniana in MCV, ipertensione arteriosa e nevrosi ansiosa” e ha concluso che la ricorrente non è da considerare, per le menomazioni Parte_1
surriferite, Portatore di Handicap in situazione di gravità (Art. 3, Comma 3 L. 104/92),
inoltre le patologie sofferte non hanno determinato le condizioni per il riconoscimento del
diritto all'indennità di accompagnamento in quanto la Ricorrente è in grado di deambulare
e di svolgere gli atti quotidiani senza necessità di assistenza continua a decorrere dalla
data di presentazione dell'istanza.
Il c.t.u. ha, pertanto, escluso che parte ricorrente possegga i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.104/92.
Le suddette conclusioni, del tutto conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da va Parte_1
rigettata.
Parte ricorrente, rimasta soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese processuali, avendo formulato nelle conclusioni del ricorso la dichiarazione di cui al novellato art. 152 disp. att. c.p.c.
Conseguentemente vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle CP_2
consulenze tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_3
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 30/01/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)