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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/05/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 3769/2023 vertente tra:
CP_1
opponente
e
Controparte_2
[...]
opposte
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3769/2023 R.G., vertente tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco D'Alonzo e Lucio Lorenzo Maria CP_1
Rossi, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Caserta, Corso Trieste n. 633, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avv. Anna Lo Presti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli,
Via San Pietro n. 73, in virtù di procura allegata agli atti;
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Antonio Petrarolo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Santa Maria Capua
Vetere, Via Dei Sanniti n. 4, in virtù di procura allegata agli atti;
opposte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
2 Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'istante spiegava opposizione avverso la cartella di pagamento n. 028 2023 00014596 33 000, notificata in data 15.3.2023 dall' Controparte_2
, recante la somma pari ad € 155.850,00, di cui al ruolo n. 2023/698 – ente creditore
[...]
Consap Gestione Recupero Fondi.
A supporto di essa, adduceva le seguenti ragioni: 1. la nullità della cartella esattoriale per mancanza di un valido titolo esecutivo;
2. la nullità della cartella per l'illegittima iscrizione a ruolo del credito;
3. l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Si costituivano in giudizio le parti convenute che, contestando l'avverso dedotto, concludevano per il rigetto della opposizione.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., la scrivente provvedeva nel senso di seguito indicato: “… avuto riguardo della documentazione depositata dalla parte opponente sub doc. 6 e 7 in allegato all'atto di citazione, afferente l'istanza di reiscrizione a ruolo - di dover sollecitare il contraddittorio sulla seguente questione rilevabile d'Ufficio: a fronte della notificazione dell'atto introduttivo in data
4.4.2023 (le cui ricevute di accettazione ed avvenuta consegna sono state allegate in formato pdf e non, come prescritto dall'art. 19bis del Provv. Resp. DGSIA 16 aprile 2014 (Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c.1, D.M. 44/2011) in formato eml), l'iscrizione a ruolo del presente procedimento è avvenuta in data 15.5.2023 …”, invitando le parti a trattare nelle memorie integrative la questione.
Il procedimento è stato, da ultimo, rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il Tribunale reputa vada dichiarata l'improcedibilità della domanda in ragione della tardiva costituzione dell'opponente, avvenuta oltre il termine di dieci giorni dalla notifica dell'opposizione, in violazione del disposto di cui all'art. 165 c.p.c..
In sede di prima udienza la parte opponente, riportandosi alla istanza di reiscrizione a ruolo del procedimento allegata all'atto della iscrizione a ruolo della procedura, chiedeva termine per ridepositare la documentazione prodotta in formato pdf (all. 7); la scrivente – stante l'irrilevanza ai fini probatori della copia scansionata delle ricevute di accettazione ed avvenuta consegna - accordava il chiesto rinvio (cfr. verbale udienza del 5.12.2023).
All'esito della udienza figurata del 20.2.2024, fissata in prosieguo, la scrivente così provvedeva: “… preso atto del deposito del 8.2.2024 ad opera della parte opponente, avente ad oggetto n. 3 files in formato eml e, segnatamente, n. 2 “NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53- ” promanante CP_1 dall'indirizzo ed indirizzata a Email_1 Email_2
3 t, nonché la sola ricevuta di accettazione;
considerato, Email_3
dunque, che contrariamente a quanto dedotto in sede di istanza di reiscrizione a ruolo allegata all'atto introduttivo, non vi è riscontro della ricevuta di avvenuta consegna (“… in data 4.4.2023 alle ore 17:51 il sistema ha rilasciato la formale “ricevuta di avvenuta consegna” …”); evidenziato che, in mancanza della ricevuta di avvenuta consegna, neppure è dato verificare l'effettiva riconducibilità del file alla iscrizione a ruolo del presente procedimento …”.
Alla luce di quanto innanzi detto, la domanda va dichiarata improcedibile, dal momento che la parte istante provvedeva alla iscrizione a ruolo della causa in data 15.5.2023 e, dunque, ben oltre il termine di 10 giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo.
La sollevata questione preliminare in rito assume carattere dirimente ed esime il Tribunale dalla disamina nel merito delle argomentazioni svolte.
Il Tribunale reputa che la domanda avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da parte dell'opposta ebba essere rigettata. CP_2
La Suprema Corte ha, difatti, chiarito che “Ai fini della condanna alle spese per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., il carattere temerario della lite - che costituisce presupposto necessario per la condanna al risarcimento dei danni, accanto alla totale soccombenza e all'esistenza del danno stesso
- va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere.” (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. III, n. 9060 del 6.6.2003).
Inoltre, la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. postula la prova, incombente sulla parte istante, sia dell' “an”, sia del “quantum debeatur” o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass. civ., Sez. III, 08/06/2007,
n.13395). Nella specie, di tali elementi non vi è specifica traccia.
Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati ex D.M. 147/2022 ed applicata la riduzione ex art. 4, comma primo del
D.M.55/2014, come successivamente modificato, nella misura del 50%, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sulla opposizione proposta, così provvede:
• dichiara l'opposizione improcedibile;
• condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti di quelle opposte che liquida (al netto della riduzione ex art. 4 D.M. 55/14 nella misura indicata in parte motiva)
4 in € 2.906,00 per ciascuna parte, di cui € 851,00 per fase di studio, € 602,00 per fase introduttiva ed € 1.453,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 6.5.2025
Il giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
5
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 3769/2023 vertente tra:
CP_1
opponente
e
Controparte_2
[...]
opposte
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3769/2023 R.G., vertente tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco D'Alonzo e Lucio Lorenzo Maria CP_1
Rossi, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Caserta, Corso Trieste n. 633, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avv. Anna Lo Presti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli,
Via San Pietro n. 73, in virtù di procura allegata agli atti;
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Antonio Petrarolo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Santa Maria Capua
Vetere, Via Dei Sanniti n. 4, in virtù di procura allegata agli atti;
opposte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
2 Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'istante spiegava opposizione avverso la cartella di pagamento n. 028 2023 00014596 33 000, notificata in data 15.3.2023 dall' Controparte_2
, recante la somma pari ad € 155.850,00, di cui al ruolo n. 2023/698 – ente creditore
[...]
Consap Gestione Recupero Fondi.
A supporto di essa, adduceva le seguenti ragioni: 1. la nullità della cartella esattoriale per mancanza di un valido titolo esecutivo;
2. la nullità della cartella per l'illegittima iscrizione a ruolo del credito;
3. l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Si costituivano in giudizio le parti convenute che, contestando l'avverso dedotto, concludevano per il rigetto della opposizione.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., la scrivente provvedeva nel senso di seguito indicato: “… avuto riguardo della documentazione depositata dalla parte opponente sub doc. 6 e 7 in allegato all'atto di citazione, afferente l'istanza di reiscrizione a ruolo - di dover sollecitare il contraddittorio sulla seguente questione rilevabile d'Ufficio: a fronte della notificazione dell'atto introduttivo in data
4.4.2023 (le cui ricevute di accettazione ed avvenuta consegna sono state allegate in formato pdf e non, come prescritto dall'art. 19bis del Provv. Resp. DGSIA 16 aprile 2014 (Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c.1, D.M. 44/2011) in formato eml), l'iscrizione a ruolo del presente procedimento è avvenuta in data 15.5.2023 …”, invitando le parti a trattare nelle memorie integrative la questione.
Il procedimento è stato, da ultimo, rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il Tribunale reputa vada dichiarata l'improcedibilità della domanda in ragione della tardiva costituzione dell'opponente, avvenuta oltre il termine di dieci giorni dalla notifica dell'opposizione, in violazione del disposto di cui all'art. 165 c.p.c..
In sede di prima udienza la parte opponente, riportandosi alla istanza di reiscrizione a ruolo del procedimento allegata all'atto della iscrizione a ruolo della procedura, chiedeva termine per ridepositare la documentazione prodotta in formato pdf (all. 7); la scrivente – stante l'irrilevanza ai fini probatori della copia scansionata delle ricevute di accettazione ed avvenuta consegna - accordava il chiesto rinvio (cfr. verbale udienza del 5.12.2023).
All'esito della udienza figurata del 20.2.2024, fissata in prosieguo, la scrivente così provvedeva: “… preso atto del deposito del 8.2.2024 ad opera della parte opponente, avente ad oggetto n. 3 files in formato eml e, segnatamente, n. 2 “NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53- ” promanante CP_1 dall'indirizzo ed indirizzata a Email_1 Email_2
3 t, nonché la sola ricevuta di accettazione;
considerato, Email_3
dunque, che contrariamente a quanto dedotto in sede di istanza di reiscrizione a ruolo allegata all'atto introduttivo, non vi è riscontro della ricevuta di avvenuta consegna (“… in data 4.4.2023 alle ore 17:51 il sistema ha rilasciato la formale “ricevuta di avvenuta consegna” …”); evidenziato che, in mancanza della ricevuta di avvenuta consegna, neppure è dato verificare l'effettiva riconducibilità del file alla iscrizione a ruolo del presente procedimento …”.
Alla luce di quanto innanzi detto, la domanda va dichiarata improcedibile, dal momento che la parte istante provvedeva alla iscrizione a ruolo della causa in data 15.5.2023 e, dunque, ben oltre il termine di 10 giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo.
La sollevata questione preliminare in rito assume carattere dirimente ed esime il Tribunale dalla disamina nel merito delle argomentazioni svolte.
Il Tribunale reputa che la domanda avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da parte dell'opposta ebba essere rigettata. CP_2
La Suprema Corte ha, difatti, chiarito che “Ai fini della condanna alle spese per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., il carattere temerario della lite - che costituisce presupposto necessario per la condanna al risarcimento dei danni, accanto alla totale soccombenza e all'esistenza del danno stesso
- va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere.” (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. III, n. 9060 del 6.6.2003).
Inoltre, la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. postula la prova, incombente sulla parte istante, sia dell' “an”, sia del “quantum debeatur” o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass. civ., Sez. III, 08/06/2007,
n.13395). Nella specie, di tali elementi non vi è specifica traccia.
Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati ex D.M. 147/2022 ed applicata la riduzione ex art. 4, comma primo del
D.M.55/2014, come successivamente modificato, nella misura del 50%, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sulla opposizione proposta, così provvede:
• dichiara l'opposizione improcedibile;
• condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti di quelle opposte che liquida (al netto della riduzione ex art. 4 D.M. 55/14 nella misura indicata in parte motiva)
4 in € 2.906,00 per ciascuna parte, di cui € 851,00 per fase di studio, € 602,00 per fase introduttiva ed € 1.453,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 6.5.2025
Il giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
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