Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 21/04/2026, n. 7166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7166 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07166/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01304/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1304 del 2026, proposto da
EL CO e ON CO, rappresentate e difese dall’avvocato Alessandro Di Matteo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I Roma e Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
Centro fai da te S.A.S. di CO IA e IA CO, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del silenzio serbato dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma sull’istanza di accesso agli atti, formulata dalle ricorrenti in data 24 novembre 2025 e per la conseguente declaratoria dell’obbligo della predetta Amministrazione di provvedere sull’istanza medesima, ordinandole di esibire e rilasciare copia dei documenti richiesti,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I Roma e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. GI RD NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, con istanza del 24 novembre 2025, le odierne ricorrenti, premettendo di essere eredi con beneficio di inventario di PP CO, deceduto in Roma in data 6 giugno 2024 (cfr. doc. 2 allegato al ricorso) e socio accomandante della società Centro fai da te S.A.S. di IA CO, hanno richiesto all’Agenzia delle Entrate l’accesso alla seguente documentazione “ riguardante la situazione debitoria tributaria della società sopra identificata ”: “ 1. Certificato Unico Debiti Tributari (Art. 364 del D. Lgs. n. 14/2019) per imposte dirette, IVA, imposte indirette sugli affari e altri tributi, attestante l’esistenza di contestazioni in corso e/o di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti; 2. Copia degli atti impositivi (quali Avvisi di Accertamento, Avvisi di Liquidazione, o Processi Verbali di Constatazione) che hanno generato gli attuali debiti tributari pendenti, affinché sia possibile quantificare con esattezza le imposte, sanzioni e interessi ancora dovuti ”;
rilevato che l’Agenzia delle Entrate non ha fornito riscontro alla suddetta istanza, essendosi limitata, per quanto rappresentato dalle ricorrenti (e non contestato in causa da tale amministrazione, costituitasi formalmente nel presente giudizio in data 11 febbraio 2026), in data 4 dicembre 2025, a comunicare l’avvenuta trasmissione per competenza alla Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 2 - Aurelio del sollecito medio tempore inoltrato dalle ricorrenti in data 3 dicembre 2025;
rilevato che, con ricorso notificato il 20 gennaio 2026 e depositato il 30 gennaio 2026, le ricorrenti hanno chiesto di accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Agenzia delle Entrate sull’istanza di accesso de qua e di ordinare a quest’ultima amministrazione di esibire e rilasciare copia di tutta la documentazione richiesta con l’istanza del 24 novembre 2025;
ritenuto che, anche in considerazione della mancata allegazione di deduzioni che inducano a diverso avviso, tanto ad opera dell’Agenzia delle Entrate (limitatasi, come rilevato in precedenza, a una mera costituzione formale), che della società Centro fai da te S.A.S. di IA CO e della socia accomandataria della stessa (non costituitesi nel presente giudizio, pur se attinte dalla notificazione dell’atto introduttivo del presente giudizio in data 20 gennaio 2026), il ricorso sia meritevole di accoglimento, apparendo l’accesso alla documentazione elencata nell’istanza per cui è causa preordinato alla ricostruzione del valore della quota del de cuius e dunque dell’asse ereditario (cfr. p. 5 e 6 del gravame), anche nella prospettiva della redazione dell’inventario imposta dall’art. 484 c.c.;
ritenuto, per quanto precede, che il silenzio diniego formatosi sull’istanza formulata dalle ricorrenti il 24 novembre 2025 deve essere annullato, con ordine all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., di consentire l’accesso delle ricorrenti alla documentazione elencata nella suddetta istanza, come sopra trascritta in parte qua , mediante visione ed estrazione di copia anche per via telematica, entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente decisione;
ritenuto che sussistano giustificati motivi, in ragione della peculiarità della presente vicenda, per disporre l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- annulla il silenzio diniego formatosi, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990, sull’istanza formulata dalle ricorrenti il 24 novembre 2025;
- ordina all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., di consentire l’accesso delle ricorrenti ai documenti richiesti con la medesima istanza, mediante visione ed estrazione di copia anche per via telematica, entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente decisione.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LL NG, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
GI RD NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI RD NI | LL NG |
IL SEGRETARIO