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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/11/2025, n. 4768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4768 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del giudice dott. ES NI, in funzione di giudice di appello, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4431/2019 r.g., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 5538/2018, depositata dal Giudice di Pace di Salerno
in data 23 ottobre 2018, in materia di risarcimento danni, vertente
TRA
CF: residente in [...] C.F._1
Pellico Silvio, n. 6, elett.te dom.to ai fini del presente atto, in Salerno al
Corso Garibaldi, n. 142/D, presso lo studio dell'Avv. IG AR IA
dalla quale è rappr.to e difeso giusta mandato a margine dell'atto di citazione di primo grado;
APPELLANTE
E
C.F. ) con sede legale in TRIESTE alla Controparte_1 P.IVA_1
via MACHIAVELLI, 4, in persona dei legali rappresentanti p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo CRESCENZO, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello;
1 APPELLATA
Nonché
nata l'[...] in [...] cf. CP_2
; C.F._2
APPELLATA-CONTUMACE
Conclusioni: come da note scritte sostitutive dell'udienza del 19.06.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato evocava Parte_1
dinanzi all'ufficio del Giudice di Pace di Salerno la nonché Controparte_1
la sig.ra assumendo che il motociclo di sua proprietà CP_2
Yamaha TMax tg. DY58850, il giorno 13.06.2015 alle ore 22.00 circa,
mentre transitava in Salerno per la Via San ON veniva impattato e danneggiato dal conducente del veicolo Fiat Cinquecento tg. DP272KP, di proprietà della sig.ra ed assicurato con CP_2 Controparte_1
1.1. Nello specifico, la conducente della Fiat nel ripartire da una posizione di sosta, non prestava la dovuta precedenza ed in modo repentino occupava la sede stradale mentre transitava il motociclo T-Max, impattandolo sulla parte laterale destra e causandone la caduta al suolo sul lato sinistro.
1.2. A seguito ed in conseguenza dell'urto il motociclo Yamaha T-Max tg.
DY58850 riportava danni da urto diretto alla parte laterale destra e danni da urto indiretto alla parte laterale sinistra.
1.3. Riferiva, altresì, che la compagnia assicurativa aveva aperto la pratica di sinistro e che il nominato perito – esaminato il motociclo – aveva quantificato in euro 1.892,09 il danno, oltre a riconoscere un giorno da fermo tecnico.
2 1.4. Tenuto conto del mancato pagamento riscontro alla richiesta risarcitoria, insisteva per la dichiarazione di esclusiva responsabilità di e per la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al CP_2
risarcimento dei danni subiti entro il limite della competenza per valore del Giudice di Pace.
2. Instauratosi il contraddittorio si costituiva la che insisteva Controparte_1
per la declaratoria di inammissibilità e infondatezza della domanda,
deducendo l'assenza di prova circa la dinamica del sinistro e la non corretta quantificazione dei danni. Evidenziava, altresì, che la conducente del veicolo, in ipotesi responsabile, risultava già avere precedenti segnalazioni da sinistro.
3. Ammessa ed espletata prova testimoniale e CTU tecnica, con sentenza n. 5538/18, resa in data 1-23.10.2018, il Giudice di Pace di Salerno
rigettava la domanda compensando le spese di lite, fatta eccezione per quelle di CTU poste a carico dell'attore.
4. Con citazione ritualmente notificata, proponeva appello Parte_1
avverso la predetta sentenza nella parte in cui, con motivazione ritenuta illogica ed insufficiente, non aveva correttamente valutato gli esiti dell'istruttoria documentale ed orale.
4.1. Nello specifico evidenziava che il teste , in modo Testimone_1
analitico e preciso, quale testimone oculare, aveva descritto i fatti di causa riscontrando la dinamica del sinistro come prospettata in citazione.
4.2. Deduceva, altresì, che del tutto erroneamente il giudice di primo grado non aveva ritenuto di valorizzare gli esiti della CTU tecnica che aveva quantificato i danni del motociclo.
3 4.3. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi
esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza
impugnata, accogliere la domanda e condannare la convenuta, al
pagamento a favore dell'appellante della somma di € 3.022,00 a titolo
risarcitorio per le lesioni subite così come quantificata dal CTU, oltre
rivalutazione ed interessi dal fatto o di quella somma maggiore o minore
che il giudice riterrà di giustizia col favore della rivalutazione e degli
interessi dal dì del fatto al soddisfo. Condannare essa appellata alle spese
(comprese quelle corrisposte al CTU) e competenze del doppio grado di
giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al
procuratore antistatario”.
5. Con comparsa di risposta si costituiva la eccependo, Controparte_1
preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c.
per assenza di ragionevole probabilità di essere accolto e per genericità dei motivi.
5.1. Nel merito, concludeva per la conferma dell'impugnata sentenza avendo il giudice di primo grado correttamente valutato gli esiti dell'istruttoria.
6. Pur ritualmente evocata in giudizio non si costituiva CP_2
restando contumace.
7. Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita mediante deposito di note ex art. 4 ***
1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'impugnazione in ragione della specificità dei motivi di appello.
1.1. Risultano indicate le parti del provvedimento che ha Parte_1
inteso appellare e la manifestazione volitiva dell'appellante trova ampio supporto argomentativo, certamente idoneo a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, con specifico riferimento all'errata valutazione delle risultanze istruttorie e delle condizioni di applicabilità dell'art. 2697
c.c..
2. Venendo al merito, l'appello è fondato e va accolto nei termini di seguito precisati.
3. L'istruttoria documentale ed orale espletata in primo grado consente di ricostruire la dinamica del sinistro in termini conformi alla prospettazione di parte attrice.
3.1. Può ritenersi accertato che, nella tarda serata del 13.06.2015, Parte_1
si trovava a bordo del suo motociclo in Salerno lungo Via San
[...]
ON allorquando veniva urtato del veicolo Fiat Cinquecento tg.
DP272KP, di proprietà e condotto da assicurato con CP_2
che nel ripartire da una posizione di sosta non dava la Controparte_1
dovuta precedenza.
3.2. Si rimanda, in primo luogo, alla deposizione testimoniale resa da
, indifferente, sulla genuinità delle cui dichiarazioni non vi Testimone_1
è motivo di dubitare.
Il teste ha ricostruito l'accaduto per conoscenza diretta in quanto si trovava in moto, immediatamente dietro rispetto al motociclo condotto dall'attore.
5 Si riporta stralcio della deposizione resa dinanzi al G.D.P. all'udienza dell'8.11.2016:
“Era il 13 giugno dell'anno 2015 verso le ore 22.00, mi trovavo a bordo
del mio motorino e percorrevo in Salerno la strada che porta all'spedale
San ON e quindi in direzione Ospedale. Seguivo ad una distanza di
circa una decina di metri una moto T-Max condotta da un uomo. In detta
circostanza ho visto che nel mentre la moto percorreva la Via San Pt_2
ON veniva urtato da una autovettura Fiat 500 di colore bianco e
condotta da una donna, che da una posizione di sosta, senza azionare
l'indicatore di direzione, si immetteva repentinamente sulla strada. La
macchina urtava con la parte anteriore sinistra la parte destra della moto
la quale a seguito dell'urto rovinava al suolo sul lato sinistro e giro su
stessa per svariati metri per cui riportò danni un po' dappertutto sia a
causa dell'urto diretto sia per la caduta. Dopo l'incidente mi sono
avvicinato e il conducente la moto mi riferiva che a parte qualche graffio
e lievi escoriazioni non aveva riportato lesioni. Nell'occorso anche la
signora alla guida dell'auto scese e si preoccupò di soccorrere il centauro.
In detta occasione la signora di scuso per l'accaduto e rilascio le proprie
generalità. Dopo di che mi sono allontanato. Preciso che l'auto riportò
danni alla parte anteriore sinistra. Preciso ce l'incidente si è verificato
sotto il ponte che conduce verso il San ON, poiché l'auto era ferma
proprio lì…” (cft. verbale di udienza del giudizio di primo grado).
3.3. Il teste ha dunque descritto con precisione l'accaduto, individuando i luoghi di verificazione del sinistro e ben delineando i punti d'urto.
6 3.4. Particolarmente genuina è la parte della testimonianza in cui il teste riferisce dell'assenza di lesioni visibili e del comportamento tenuto dalla conducente dell'autoveicolo che, subito dopo l'urto, non ha esitato a prestare soccorso e a scusarsi, ammettendo quindi la propria responsabilità.
3.5. Non da ultimo, si rimanda alla documentazione fotografica della moto e alla verifica effettuata dal CTU che, con riferimento al profilo del nesso causale, vista la dinamica e considerata l'ubicazione e la natura delle avarie
riportate dal motociclo attoreo, seppur visionato in foto, ha ritenuto plausibile che i danni riportati fossero verosimilmente riconducibili al sinistro per cui è causa (cft. pag.7 della CTU a firma perito ass.vo Per_1
).
[...]
4. In ordine alla responsabilità del sinistro, è noto che il conducente che compia manovra di immissione nel flusso della circolazione ha l'obbligo di dare la precedenza agli altri veicoli, di assicurarsi che la manovra sia possibile e di effettuare le prescritte segnalazioni, oltre che di tenere una condotta particolarmente accorta.
4.1. Nella specie è emerso che la conducente dell'autovettura si immetteva dal parcheggio sulla strada principale senza prestare la dovuta attenzione ai veicoli in transito e senza azionare l'indicatore.
4.2. Non sono emersi comportamenti imprudenti o anomali dell'attore, sì
da poter inferire una percentuale di corresponsabilità nella verificazione del sinistro, a maggior ragione ove si consideri che la manovra posta in essere da è stata del tutto repentina e non segnalata. CP_2
7 4.3. Può solo aggiungersi che la circostanza per cui quest'ultima risulta avere già dato causa a precedenti sinistri – da sola considerata – è
irrilevante rispetto alla domanda proposta nel presente giudizio da non essendo del resto emerso alcun rapporto tra le predette Parte_1
parti.
5. In ordine al danno, può innanzitutto ritenersi provato che a seguito dell'urto il motociclo condotto dall' abbia subito danni. Pt_1
5.1. Si rimanda alla deposizione resa sul punto dal teste, sopra ritrascritta,
nonché alla documentazione fotografica acquisita agli atti, esaminata dal
CTU, con la precisazione che il Tribunale aderisce alla giurisprudenza di legittimità secondo cui la locuzione “perdita subita” include anche la sola obbligazione di effettuare l'esborso “…in quanto il vinculum iuris, nel
quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva
del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti
giuridici con diretta rilevanza economica di cui una persona è titolare”
(ex multis, Cass. 10.11.2010 n. 2286; Cass. 10.03.2016 n.4718; Cass.
27129/2021; Cass. Sez. III, ord. n. 5159 del 17.02.2023).
6. In ordine al quantum risarcitorio, vale evidenziare che il CTU – del tutto correttamente – ha più volte ribadito di non avere avuto modo di esaminare la moto incidentata, redigendo la perizia sulla base della disamina delle fotografie sottoposte al suo esame, così quantificando il danno in complessivi euro 3.022,22 (cft. pag. 9 e 10 della CTU).
6.1. Per tale ragione il Tribunale ritiene maggiormente congrua la valutazione fatta nell'immediatezza ed a seguito della effettiva ispezione della moto, in sede stragiudiziale, dal perito Persona_2
8 perizie BSDG Associati, chiamato ad una valutazione dalla stessa compagnia di assicurazione, con data incarico 10.07.2015 (allegata al fascicolo di primo grado della convenuta).
6.2. Del resto, sul punto, l'allegazione fatta nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado, relativa all'effettuazione di tale perizia stragiudiziale non è stata specificamente contestata ed è anzi corroborata dalla documentazione agli atti (cft. tenore della citazione dinanzi al G.D.P.
e prodizione di parte convenuta/appellata).
6.3. Risulta pertanto congrua una liquidazione complessiva dei danni pari ad euro 1.892,09, somma che, rivalutata dal 13.06.2015 all'attualità, è pari ad euro 2.293,21.
6.4. Segue, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna di CP_1
e di in solido tra loro, al pagamento della somma di
[...] CP_2
euro 2.293,21; su tale somma decorrono gli interessi legali dalla presente sentenza fino al saldo.
7. Alla soccombenza segue, altresì, la condanna di e di Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento in favore della parte attrice CP_2
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa (nei limiti del quantum di accoglimento),
dei parametri prossimi ai minimi, stante l'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto e l'istruttoria non complessa espletata, secondo le tariffe vigenti;
quanto agli esborsi si terrà conto delle sole spese esenti per le quali vi è prova in atti di effettivo versamento. Parimenti, anche le spese di c.t.u.,
separatamente liquidate in primo grado, devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti/appellati.
9 Va disposta, infine, la distrazione delle predette spese di lite in favore del difensore di parte attrice/appellante dichiaratosi antistatario per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 5538/2018, depositata Parte_1
dal Giudice di Pace di Salerno in data 23 ottobre 2018, disattesa ogni diversa e/o ulteriore istanza così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, accerta la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro;
CP_2
2. condanna in persona del legale rapp.te p.t., e Controparte_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento a titolo risarcitorio della somma CP_2
di euro € 2.293,21 in favore di , oltre interessi legali dalla Parte_1
presente sentenza al soddisfo;
3. condanna in persona del legale rapp.te p.t., e Controparte_1 [...]
in solido tra loro, al rimborso in favore dell'appellante CP_2 Parte_1
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, complessivamente
[...]
liquidate: A) quanto al giudizio di primo grado, in euro 125,00 per spese esenti ed euro 800,00 per onorari, oltre rimborso spese generali al 15%,
oltre agli ulteriori accessori di legge;
B) quanto al presente giudizio in euro
1.400,00 per soli onorari, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre agli ulteriori accessori di legge;
pone le spese di c.t.u., come liquidate nel giudizio di primo grado, definitivamente e per intero a carico dei convenuti/appellati in solido tra loro;
10 4. dispone la distrazione di tutte le predette spese di lite in favore dell'Avv.
AR IA IG, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Salerno il 25.11.2025
Il giudice
ES NI
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle rassegnate conclusioni con i termini ex art. 190 c.p.c..
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del giudice dott. ES NI, in funzione di giudice di appello, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4431/2019 r.g., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 5538/2018, depositata dal Giudice di Pace di Salerno
in data 23 ottobre 2018, in materia di risarcimento danni, vertente
TRA
CF: residente in [...] C.F._1
Pellico Silvio, n. 6, elett.te dom.to ai fini del presente atto, in Salerno al
Corso Garibaldi, n. 142/D, presso lo studio dell'Avv. IG AR IA
dalla quale è rappr.to e difeso giusta mandato a margine dell'atto di citazione di primo grado;
APPELLANTE
E
C.F. ) con sede legale in TRIESTE alla Controparte_1 P.IVA_1
via MACHIAVELLI, 4, in persona dei legali rappresentanti p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo CRESCENZO, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello;
1 APPELLATA
Nonché
nata l'[...] in [...] cf. CP_2
; C.F._2
APPELLATA-CONTUMACE
Conclusioni: come da note scritte sostitutive dell'udienza del 19.06.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato evocava Parte_1
dinanzi all'ufficio del Giudice di Pace di Salerno la nonché Controparte_1
la sig.ra assumendo che il motociclo di sua proprietà CP_2
Yamaha TMax tg. DY58850, il giorno 13.06.2015 alle ore 22.00 circa,
mentre transitava in Salerno per la Via San ON veniva impattato e danneggiato dal conducente del veicolo Fiat Cinquecento tg. DP272KP, di proprietà della sig.ra ed assicurato con CP_2 Controparte_1
1.1. Nello specifico, la conducente della Fiat nel ripartire da una posizione di sosta, non prestava la dovuta precedenza ed in modo repentino occupava la sede stradale mentre transitava il motociclo T-Max, impattandolo sulla parte laterale destra e causandone la caduta al suolo sul lato sinistro.
1.2. A seguito ed in conseguenza dell'urto il motociclo Yamaha T-Max tg.
DY58850 riportava danni da urto diretto alla parte laterale destra e danni da urto indiretto alla parte laterale sinistra.
1.3. Riferiva, altresì, che la compagnia assicurativa aveva aperto la pratica di sinistro e che il nominato perito – esaminato il motociclo – aveva quantificato in euro 1.892,09 il danno, oltre a riconoscere un giorno da fermo tecnico.
2 1.4. Tenuto conto del mancato pagamento riscontro alla richiesta risarcitoria, insisteva per la dichiarazione di esclusiva responsabilità di e per la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al CP_2
risarcimento dei danni subiti entro il limite della competenza per valore del Giudice di Pace.
2. Instauratosi il contraddittorio si costituiva la che insisteva Controparte_1
per la declaratoria di inammissibilità e infondatezza della domanda,
deducendo l'assenza di prova circa la dinamica del sinistro e la non corretta quantificazione dei danni. Evidenziava, altresì, che la conducente del veicolo, in ipotesi responsabile, risultava già avere precedenti segnalazioni da sinistro.
3. Ammessa ed espletata prova testimoniale e CTU tecnica, con sentenza n. 5538/18, resa in data 1-23.10.2018, il Giudice di Pace di Salerno
rigettava la domanda compensando le spese di lite, fatta eccezione per quelle di CTU poste a carico dell'attore.
4. Con citazione ritualmente notificata, proponeva appello Parte_1
avverso la predetta sentenza nella parte in cui, con motivazione ritenuta illogica ed insufficiente, non aveva correttamente valutato gli esiti dell'istruttoria documentale ed orale.
4.1. Nello specifico evidenziava che il teste , in modo Testimone_1
analitico e preciso, quale testimone oculare, aveva descritto i fatti di causa riscontrando la dinamica del sinistro come prospettata in citazione.
4.2. Deduceva, altresì, che del tutto erroneamente il giudice di primo grado non aveva ritenuto di valorizzare gli esiti della CTU tecnica che aveva quantificato i danni del motociclo.
3 4.3. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi
esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza
impugnata, accogliere la domanda e condannare la convenuta, al
pagamento a favore dell'appellante della somma di € 3.022,00 a titolo
risarcitorio per le lesioni subite così come quantificata dal CTU, oltre
rivalutazione ed interessi dal fatto o di quella somma maggiore o minore
che il giudice riterrà di giustizia col favore della rivalutazione e degli
interessi dal dì del fatto al soddisfo. Condannare essa appellata alle spese
(comprese quelle corrisposte al CTU) e competenze del doppio grado di
giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al
procuratore antistatario”.
5. Con comparsa di risposta si costituiva la eccependo, Controparte_1
preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c.
per assenza di ragionevole probabilità di essere accolto e per genericità dei motivi.
5.1. Nel merito, concludeva per la conferma dell'impugnata sentenza avendo il giudice di primo grado correttamente valutato gli esiti dell'istruttoria.
6. Pur ritualmente evocata in giudizio non si costituiva CP_2
restando contumace.
7. Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita mediante deposito di note ex art. 4 ***
1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'impugnazione in ragione della specificità dei motivi di appello.
1.1. Risultano indicate le parti del provvedimento che ha Parte_1
inteso appellare e la manifestazione volitiva dell'appellante trova ampio supporto argomentativo, certamente idoneo a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, con specifico riferimento all'errata valutazione delle risultanze istruttorie e delle condizioni di applicabilità dell'art. 2697
c.c..
2. Venendo al merito, l'appello è fondato e va accolto nei termini di seguito precisati.
3. L'istruttoria documentale ed orale espletata in primo grado consente di ricostruire la dinamica del sinistro in termini conformi alla prospettazione di parte attrice.
3.1. Può ritenersi accertato che, nella tarda serata del 13.06.2015, Parte_1
si trovava a bordo del suo motociclo in Salerno lungo Via San
[...]
ON allorquando veniva urtato del veicolo Fiat Cinquecento tg.
DP272KP, di proprietà e condotto da assicurato con CP_2
che nel ripartire da una posizione di sosta non dava la Controparte_1
dovuta precedenza.
3.2. Si rimanda, in primo luogo, alla deposizione testimoniale resa da
, indifferente, sulla genuinità delle cui dichiarazioni non vi Testimone_1
è motivo di dubitare.
Il teste ha ricostruito l'accaduto per conoscenza diretta in quanto si trovava in moto, immediatamente dietro rispetto al motociclo condotto dall'attore.
5 Si riporta stralcio della deposizione resa dinanzi al G.D.P. all'udienza dell'8.11.2016:
“Era il 13 giugno dell'anno 2015 verso le ore 22.00, mi trovavo a bordo
del mio motorino e percorrevo in Salerno la strada che porta all'spedale
San ON e quindi in direzione Ospedale. Seguivo ad una distanza di
circa una decina di metri una moto T-Max condotta da un uomo. In detta
circostanza ho visto che nel mentre la moto percorreva la Via San Pt_2
ON veniva urtato da una autovettura Fiat 500 di colore bianco e
condotta da una donna, che da una posizione di sosta, senza azionare
l'indicatore di direzione, si immetteva repentinamente sulla strada. La
macchina urtava con la parte anteriore sinistra la parte destra della moto
la quale a seguito dell'urto rovinava al suolo sul lato sinistro e giro su
stessa per svariati metri per cui riportò danni un po' dappertutto sia a
causa dell'urto diretto sia per la caduta. Dopo l'incidente mi sono
avvicinato e il conducente la moto mi riferiva che a parte qualche graffio
e lievi escoriazioni non aveva riportato lesioni. Nell'occorso anche la
signora alla guida dell'auto scese e si preoccupò di soccorrere il centauro.
In detta occasione la signora di scuso per l'accaduto e rilascio le proprie
generalità. Dopo di che mi sono allontanato. Preciso che l'auto riportò
danni alla parte anteriore sinistra. Preciso ce l'incidente si è verificato
sotto il ponte che conduce verso il San ON, poiché l'auto era ferma
proprio lì…” (cft. verbale di udienza del giudizio di primo grado).
3.3. Il teste ha dunque descritto con precisione l'accaduto, individuando i luoghi di verificazione del sinistro e ben delineando i punti d'urto.
6 3.4. Particolarmente genuina è la parte della testimonianza in cui il teste riferisce dell'assenza di lesioni visibili e del comportamento tenuto dalla conducente dell'autoveicolo che, subito dopo l'urto, non ha esitato a prestare soccorso e a scusarsi, ammettendo quindi la propria responsabilità.
3.5. Non da ultimo, si rimanda alla documentazione fotografica della moto e alla verifica effettuata dal CTU che, con riferimento al profilo del nesso causale, vista la dinamica e considerata l'ubicazione e la natura delle avarie
riportate dal motociclo attoreo, seppur visionato in foto, ha ritenuto plausibile che i danni riportati fossero verosimilmente riconducibili al sinistro per cui è causa (cft. pag.7 della CTU a firma perito ass.vo Per_1
).
[...]
4. In ordine alla responsabilità del sinistro, è noto che il conducente che compia manovra di immissione nel flusso della circolazione ha l'obbligo di dare la precedenza agli altri veicoli, di assicurarsi che la manovra sia possibile e di effettuare le prescritte segnalazioni, oltre che di tenere una condotta particolarmente accorta.
4.1. Nella specie è emerso che la conducente dell'autovettura si immetteva dal parcheggio sulla strada principale senza prestare la dovuta attenzione ai veicoli in transito e senza azionare l'indicatore.
4.2. Non sono emersi comportamenti imprudenti o anomali dell'attore, sì
da poter inferire una percentuale di corresponsabilità nella verificazione del sinistro, a maggior ragione ove si consideri che la manovra posta in essere da è stata del tutto repentina e non segnalata. CP_2
7 4.3. Può solo aggiungersi che la circostanza per cui quest'ultima risulta avere già dato causa a precedenti sinistri – da sola considerata – è
irrilevante rispetto alla domanda proposta nel presente giudizio da non essendo del resto emerso alcun rapporto tra le predette Parte_1
parti.
5. In ordine al danno, può innanzitutto ritenersi provato che a seguito dell'urto il motociclo condotto dall' abbia subito danni. Pt_1
5.1. Si rimanda alla deposizione resa sul punto dal teste, sopra ritrascritta,
nonché alla documentazione fotografica acquisita agli atti, esaminata dal
CTU, con la precisazione che il Tribunale aderisce alla giurisprudenza di legittimità secondo cui la locuzione “perdita subita” include anche la sola obbligazione di effettuare l'esborso “…in quanto il vinculum iuris, nel
quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva
del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti
giuridici con diretta rilevanza economica di cui una persona è titolare”
(ex multis, Cass. 10.11.2010 n. 2286; Cass. 10.03.2016 n.4718; Cass.
27129/2021; Cass. Sez. III, ord. n. 5159 del 17.02.2023).
6. In ordine al quantum risarcitorio, vale evidenziare che il CTU – del tutto correttamente – ha più volte ribadito di non avere avuto modo di esaminare la moto incidentata, redigendo la perizia sulla base della disamina delle fotografie sottoposte al suo esame, così quantificando il danno in complessivi euro 3.022,22 (cft. pag. 9 e 10 della CTU).
6.1. Per tale ragione il Tribunale ritiene maggiormente congrua la valutazione fatta nell'immediatezza ed a seguito della effettiva ispezione della moto, in sede stragiudiziale, dal perito Persona_2
8 perizie BSDG Associati, chiamato ad una valutazione dalla stessa compagnia di assicurazione, con data incarico 10.07.2015 (allegata al fascicolo di primo grado della convenuta).
6.2. Del resto, sul punto, l'allegazione fatta nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado, relativa all'effettuazione di tale perizia stragiudiziale non è stata specificamente contestata ed è anzi corroborata dalla documentazione agli atti (cft. tenore della citazione dinanzi al G.D.P.
e prodizione di parte convenuta/appellata).
6.3. Risulta pertanto congrua una liquidazione complessiva dei danni pari ad euro 1.892,09, somma che, rivalutata dal 13.06.2015 all'attualità, è pari ad euro 2.293,21.
6.4. Segue, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna di CP_1
e di in solido tra loro, al pagamento della somma di
[...] CP_2
euro 2.293,21; su tale somma decorrono gli interessi legali dalla presente sentenza fino al saldo.
7. Alla soccombenza segue, altresì, la condanna di e di Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento in favore della parte attrice CP_2
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa (nei limiti del quantum di accoglimento),
dei parametri prossimi ai minimi, stante l'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto e l'istruttoria non complessa espletata, secondo le tariffe vigenti;
quanto agli esborsi si terrà conto delle sole spese esenti per le quali vi è prova in atti di effettivo versamento. Parimenti, anche le spese di c.t.u.,
separatamente liquidate in primo grado, devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti/appellati.
9 Va disposta, infine, la distrazione delle predette spese di lite in favore del difensore di parte attrice/appellante dichiaratosi antistatario per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 5538/2018, depositata Parte_1
dal Giudice di Pace di Salerno in data 23 ottobre 2018, disattesa ogni diversa e/o ulteriore istanza così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, accerta la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro;
CP_2
2. condanna in persona del legale rapp.te p.t., e Controparte_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento a titolo risarcitorio della somma CP_2
di euro € 2.293,21 in favore di , oltre interessi legali dalla Parte_1
presente sentenza al soddisfo;
3. condanna in persona del legale rapp.te p.t., e Controparte_1 [...]
in solido tra loro, al rimborso in favore dell'appellante CP_2 Parte_1
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, complessivamente
[...]
liquidate: A) quanto al giudizio di primo grado, in euro 125,00 per spese esenti ed euro 800,00 per onorari, oltre rimborso spese generali al 15%,
oltre agli ulteriori accessori di legge;
B) quanto al presente giudizio in euro
1.400,00 per soli onorari, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre agli ulteriori accessori di legge;
pone le spese di c.t.u., come liquidate nel giudizio di primo grado, definitivamente e per intero a carico dei convenuti/appellati in solido tra loro;
10 4. dispone la distrazione di tutte le predette spese di lite in favore dell'Avv.
AR IA IG, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Salerno il 25.11.2025
Il giudice
ES NI
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle rassegnate conclusioni con i termini ex art. 190 c.p.c..