CASS
Sentenza 26 agosto 2024
Sentenza 26 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/08/2024, n. 33096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33096 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NG AL, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 3667/2023 della Corte di appello di Napoli del 17 marzo 2023; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ET MO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 33096 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 07/02/2024 RITENUTO IN FATTO Con sentenza pronunziata in data 17 marzo 2023, la Corte dì appello di Napoli ha integralmente confermato la precedente sentenza, pronunziata in data 27 settembre 2019, con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito immediato, aveva dichiarato AN AL responsabile dei reati a lui contestati - si trattava della violazione dell'art. 4, commi 1 e 1-bis, della legge n. 401 del 1989 per avere lo stesso, in assenza di licenza rilasciata ai sensi dell'art. 88 del TULPS, esercitato attività di raccolta di scommesse su eventi sportivi in tempi diversi ed in luoghi diversi, rivestendo, in un'occasione, la qualità di titolare di una sala giuochi ubicata in Castellammare di Stabia denominata Coffee point e, in altra occasione, avendo la qualità di socio unico della Srls OSGi ed operando in altro esercizio commerciale, sempre ubicato in Castellammare di Stabia - e lo aveva condannato, ritenuta la continuazione fra í reati commessi, alla pena di mesi 7 di reclusione oltre accessori. Avverso la sentenza emessa in sede di gravame ha interposto ricorso per cassazione il AN, articolando 2 motivi di doglianza;
il primo riguardante la ritenuta violazione di legge ed il vizio di motivazione per avere la Corte di appello di Napoli, nel rigettare il gravame presentato dalla difesa dell'imputato, motivato il rigetto dell'appello richiamando la sentenza di primo grado, senza in tale modo dare conto delle autonome ragioni che l'avevano indotta a respingere l'impugnazione presentata avverso la sentenza del Tribunale oplontino. Il secondo motivo di doglianza ha ad oggetto, sempre in relazione al vizio di motivazione ed alla violazione di legge, la determinazione della pena inflitta, la quantificazione dell'aumento legato alla ritenuta continuazione fra i reati contestati e, infine, il diniego del beneficio delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto, risultato fondato solo per quanto di ragione, deve essere, pertanto, entro i limiti che saranno infra precisati, accolto, con il derivante parziale annullamento della sentenza impugnata. Chiaramente inammissibile è, infatti, il primo motivo di impugnazione. Ritiene, infatti, il ricorrente che la sentenza impugnata non abbia dato adeguato conto, essendo stata la stessa motivata attraverso il richiamo alla 2 sentenza del giudice di primo grado, delle ragioni per la quali la impugnazione da quello presentata di fronte alla Corte territoriale - avente ad oggetto, secondo quanto segnalato nel ricorso introduttivo del presente giudizio, sia la circostanza che all'interno dei due esercizi commerciali di cui ai capi di imputazione avvenisse la raccolta di scommesse su eventi sportivi in assenza della prescritta autorizzazione di pubblica sicurezza sia la circostanza che l'imputato fosse partecipe di tale attività - fosse stata rigettata. Questa essendo la doglianza del ricorrente si rileva, in linea di principio, che la motivazione del giudice del gravame che richiami il contenuto della sentenza di primo grado non è di per sé viziata solo perché essa sia stata redatta per relationem. Invero, deve ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte, secondo il quale è affetta da nullità per difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado, si limiti a ripetere la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l'atto di appello (Così, per tutte: Corte di cassazione, Sezione II penale, 18 dicembre 2017, n. 56395, RV 27170), essendo una tale metodica redazionale della decisione di secondo grado sostanzialmente elusiva delle questioni sottoposte con la impugnazione al giudice del gravame (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 12 febbraio 2014, n. 6779, RV 259316). Questa essendo la disciplina applicabile in linea di principio, non può trascurarsi, quanto al caso di specie che, sebbene l'estensore della sentenza impugnata abbia espressamente affermato che era intenzione della Corte distrettuale fare proprie le argomentazioni che già erano state adottate dal Tribunale onde dimostrare la responsabilità pena del AN, nella successiva parte della sentenza sono state puntualmente indicate le ragioni che hanno condotto la Corte di merito a ritenere che effettivamente l'imputato gestisse un'attività di raccolta di scommesse su eventi sportivi in assenza della prescritta autorizzazione;
a tale conclusione si è giunti sia richiamando gli atti di indagine che verso un tale approdo conducevano sia segnalando la, indiscussa, qualità di amministratore rivestita dal AN all'interno della realtà societaria che gestiva gli esercizi commerciali ove l'attività in questione era svolta. A fronte di tali stringenti argomenti, che, sebbene fosse stato in precedenza richiamato il tenore della sentenza di primo grado, autonomamente giustificavano la ritenuta colpevolezza del prevenuto, questi in sede di 3 impugnazione di legittimità si è limitato a dolersi, in termini di sostanziale genericità, del fatto che la sentenza della Corte territoriale non avesse adeguatamente dato conto delle ragioni del rigetto della sua impugnazione. Tale forma di doglianza non è accettabile, posto che sarebbe stato onere del ricorrente quello di indicare puntualmente i motivi di gravame che, a suo avviso, erano stati del tutto pretermessi dal giudice della impugnazione, essendosi questo limitato a richiamare la sentenza di primo grado. Come, infatti, questa Corte ha precisato, è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l'illegittimità della sentenza d'appello solo perché motivata per relationem alla decisione di primo grado, senza specificamente indicare i punti dell'atto di appello che non sono stati, in ipotesi, valutati dalla decisione impugnata (Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 settembre 2019, n. 37352). Ciò posto quanto al primo motivo di impugnazione, osserva, viceversa, il Collegio che, quanto meno parzialmente, fondato è il secondo motivo di ricorso, relativo, sotto diversi profili, al trattamento sanzionatorio irrogato a carico dell'imputato. A proposito osserva, il Collegio, che - mentre non vi è ragione di sanzionare la sentenza censurata né con riferimento alla dosimetria della pena base, la quale è stata determinata in primo grado in misura certamente contenuta entro il medio edittale di tal che la motivazione di essa è adeguatamente resa attraverso il riferimento alla sua congruità rispetto al fatto commesso (si veda, infatti: Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 luglio 2019, n. 29968, RV 276288), né con riferimento all'aumento legato alla ritenuta continuazione, trattandosi di appesantimento sanzionatorio estremamente contenuto (1 mesi di reclusione) tale da far escludere che vi sia stato da parte del giudicante un abuso del potere a lui conferito dall'art. 132 cod. pen.(si veda, infatti, a tale riguardo: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 22 novembre 2022, n. 44428, RV 284005) - non appagante è, invece, la motivazione con la quale è stata esclusa la possibilità di riconoscere in favore del condannato il beneficio delle circostanze attenuanti generiche. Invero, tenuto conto del fatto che, in sede di gravame, il ricorrente aveva _censurato, tacciandolo di sostanziale astrattezza, il ragionamento sulla base del quale il Tribunale oplontino aveva negato al AN la riduzione di pena 4.1u. derivante dal riconoscimento chapiwthr, si rileva che la Corte territoriale, onde attribuire concretezza alla conferma del giudizio negativo, ha fatto riferimento 4 - oltre che agli argomenti già utilizzati dal giudice di primo grado, relativi ai "preoccupanti risvolti criminali" sottesi al comportamento dell'imputato - alla "gravità e spregiudicatezza della condotta perpetrata dal AN" ritendo di potere in tale maniera valutare il suo operato essendosi questo realizzato tramite lo "svolgimento della attività di raccolta di scommesse senza la necessaria autorizzazione, in totale spregio delle regole imposte dalla normativa locale". Ora, quanto al primo profilo, pare che lo stesso sia frutto di una valutazione di tipo ipotetico, riferita all'eventualità che l'attività di quello possa "divenire il presupposto di frodi, riciclaggio di denaro et similia", comunque connessa all'operato di persone diverse rispetto all'imputato (appunto i frodatori ed i riciclatori) che non sono necessariamente legate all'imputato, di tal che non si spiega il motivo per il quale questi dovrebbe subire un pregiudizio a causa del loro comportamento, mentre, con riferimento al secondo argomento speso, questa volta autonomamente dalla Corte di merito non essendo il tema stato trattato nella sentenza di primo grado, risulta che con esso si attribuisce valenza ostapya al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in GilZ Itasemplice commissione del reato di cui alla imputazione (gli elementi che, infatti, escludono, ad avviso della Corte partenopea, il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. sono tutti riconducibili alla sussistenza degli elementi essenziale del reato in contestazione); in tale senso, osserva questo Collegio, si individua - singolarmente ed in maniera inaccettabile - una tipologia di condotte delittuose incompatibili con l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il che, ovviamente, è contra legem, essendo, anzi, opportuno ribadire come, in linea di principio, possa essere riscontrata la esistenza dell'elemento accidentale del reato di cui ora si tratta in tutte le tipologie criminose previste dal legislatore (in questo senso, senza che cio sia mai stato smentito, già: Corte di cassazione, Sezione V penale, 23 novembre 1981, n. 10493). Il ricorso deve, pertanto, essere accolto nei limiti di cui sopra, con l'annullamento in parte qua della sentenza della Corte di Napoli ed il rinvio, per una nuova valutazione in relazione alla sola ricorrenza delle circostanze attenuanti generiche ed eventualmente, ove il precedente profilo avesse un esito favorevole per il ricorrente, in merito alla determinazione della pena ad altra Sezione della medesima Corte, mentre per il resto la impugnazione presentata dal AN è inammissibile. 5 Visto l'art. 624 cod. proc. pen., l'affermazione della responsabilità del prevenuto quanto ai fatti a lui addebitati, fatta salva la valutazione ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., deve, pertanto, essere ritenuta definitiva.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ET MO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 33096 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 07/02/2024 RITENUTO IN FATTO Con sentenza pronunziata in data 17 marzo 2023, la Corte dì appello di Napoli ha integralmente confermato la precedente sentenza, pronunziata in data 27 settembre 2019, con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito immediato, aveva dichiarato AN AL responsabile dei reati a lui contestati - si trattava della violazione dell'art. 4, commi 1 e 1-bis, della legge n. 401 del 1989 per avere lo stesso, in assenza di licenza rilasciata ai sensi dell'art. 88 del TULPS, esercitato attività di raccolta di scommesse su eventi sportivi in tempi diversi ed in luoghi diversi, rivestendo, in un'occasione, la qualità di titolare di una sala giuochi ubicata in Castellammare di Stabia denominata Coffee point e, in altra occasione, avendo la qualità di socio unico della Srls OSGi ed operando in altro esercizio commerciale, sempre ubicato in Castellammare di Stabia - e lo aveva condannato, ritenuta la continuazione fra í reati commessi, alla pena di mesi 7 di reclusione oltre accessori. Avverso la sentenza emessa in sede di gravame ha interposto ricorso per cassazione il AN, articolando 2 motivi di doglianza;
il primo riguardante la ritenuta violazione di legge ed il vizio di motivazione per avere la Corte di appello di Napoli, nel rigettare il gravame presentato dalla difesa dell'imputato, motivato il rigetto dell'appello richiamando la sentenza di primo grado, senza in tale modo dare conto delle autonome ragioni che l'avevano indotta a respingere l'impugnazione presentata avverso la sentenza del Tribunale oplontino. Il secondo motivo di doglianza ha ad oggetto, sempre in relazione al vizio di motivazione ed alla violazione di legge, la determinazione della pena inflitta, la quantificazione dell'aumento legato alla ritenuta continuazione fra i reati contestati e, infine, il diniego del beneficio delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto, risultato fondato solo per quanto di ragione, deve essere, pertanto, entro i limiti che saranno infra precisati, accolto, con il derivante parziale annullamento della sentenza impugnata. Chiaramente inammissibile è, infatti, il primo motivo di impugnazione. Ritiene, infatti, il ricorrente che la sentenza impugnata non abbia dato adeguato conto, essendo stata la stessa motivata attraverso il richiamo alla 2 sentenza del giudice di primo grado, delle ragioni per la quali la impugnazione da quello presentata di fronte alla Corte territoriale - avente ad oggetto, secondo quanto segnalato nel ricorso introduttivo del presente giudizio, sia la circostanza che all'interno dei due esercizi commerciali di cui ai capi di imputazione avvenisse la raccolta di scommesse su eventi sportivi in assenza della prescritta autorizzazione di pubblica sicurezza sia la circostanza che l'imputato fosse partecipe di tale attività - fosse stata rigettata. Questa essendo la doglianza del ricorrente si rileva, in linea di principio, che la motivazione del giudice del gravame che richiami il contenuto della sentenza di primo grado non è di per sé viziata solo perché essa sia stata redatta per relationem. Invero, deve ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte, secondo il quale è affetta da nullità per difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado, si limiti a ripetere la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l'atto di appello (Così, per tutte: Corte di cassazione, Sezione II penale, 18 dicembre 2017, n. 56395, RV 27170), essendo una tale metodica redazionale della decisione di secondo grado sostanzialmente elusiva delle questioni sottoposte con la impugnazione al giudice del gravame (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 12 febbraio 2014, n. 6779, RV 259316). Questa essendo la disciplina applicabile in linea di principio, non può trascurarsi, quanto al caso di specie che, sebbene l'estensore della sentenza impugnata abbia espressamente affermato che era intenzione della Corte distrettuale fare proprie le argomentazioni che già erano state adottate dal Tribunale onde dimostrare la responsabilità pena del AN, nella successiva parte della sentenza sono state puntualmente indicate le ragioni che hanno condotto la Corte di merito a ritenere che effettivamente l'imputato gestisse un'attività di raccolta di scommesse su eventi sportivi in assenza della prescritta autorizzazione;
a tale conclusione si è giunti sia richiamando gli atti di indagine che verso un tale approdo conducevano sia segnalando la, indiscussa, qualità di amministratore rivestita dal AN all'interno della realtà societaria che gestiva gli esercizi commerciali ove l'attività in questione era svolta. A fronte di tali stringenti argomenti, che, sebbene fosse stato in precedenza richiamato il tenore della sentenza di primo grado, autonomamente giustificavano la ritenuta colpevolezza del prevenuto, questi in sede di 3 impugnazione di legittimità si è limitato a dolersi, in termini di sostanziale genericità, del fatto che la sentenza della Corte territoriale non avesse adeguatamente dato conto delle ragioni del rigetto della sua impugnazione. Tale forma di doglianza non è accettabile, posto che sarebbe stato onere del ricorrente quello di indicare puntualmente i motivi di gravame che, a suo avviso, erano stati del tutto pretermessi dal giudice della impugnazione, essendosi questo limitato a richiamare la sentenza di primo grado. Come, infatti, questa Corte ha precisato, è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l'illegittimità della sentenza d'appello solo perché motivata per relationem alla decisione di primo grado, senza specificamente indicare i punti dell'atto di appello che non sono stati, in ipotesi, valutati dalla decisione impugnata (Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 settembre 2019, n. 37352). Ciò posto quanto al primo motivo di impugnazione, osserva, viceversa, il Collegio che, quanto meno parzialmente, fondato è il secondo motivo di ricorso, relativo, sotto diversi profili, al trattamento sanzionatorio irrogato a carico dell'imputato. A proposito osserva, il Collegio, che - mentre non vi è ragione di sanzionare la sentenza censurata né con riferimento alla dosimetria della pena base, la quale è stata determinata in primo grado in misura certamente contenuta entro il medio edittale di tal che la motivazione di essa è adeguatamente resa attraverso il riferimento alla sua congruità rispetto al fatto commesso (si veda, infatti: Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 luglio 2019, n. 29968, RV 276288), né con riferimento all'aumento legato alla ritenuta continuazione, trattandosi di appesantimento sanzionatorio estremamente contenuto (1 mesi di reclusione) tale da far escludere che vi sia stato da parte del giudicante un abuso del potere a lui conferito dall'art. 132 cod. pen.(si veda, infatti, a tale riguardo: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 22 novembre 2022, n. 44428, RV 284005) - non appagante è, invece, la motivazione con la quale è stata esclusa la possibilità di riconoscere in favore del condannato il beneficio delle circostanze attenuanti generiche. Invero, tenuto conto del fatto che, in sede di gravame, il ricorrente aveva _censurato, tacciandolo di sostanziale astrattezza, il ragionamento sulla base del quale il Tribunale oplontino aveva negato al AN la riduzione di pena 4.1u. derivante dal riconoscimento chapiwthr, si rileva che la Corte territoriale, onde attribuire concretezza alla conferma del giudizio negativo, ha fatto riferimento 4 - oltre che agli argomenti già utilizzati dal giudice di primo grado, relativi ai "preoccupanti risvolti criminali" sottesi al comportamento dell'imputato - alla "gravità e spregiudicatezza della condotta perpetrata dal AN" ritendo di potere in tale maniera valutare il suo operato essendosi questo realizzato tramite lo "svolgimento della attività di raccolta di scommesse senza la necessaria autorizzazione, in totale spregio delle regole imposte dalla normativa locale". Ora, quanto al primo profilo, pare che lo stesso sia frutto di una valutazione di tipo ipotetico, riferita all'eventualità che l'attività di quello possa "divenire il presupposto di frodi, riciclaggio di denaro et similia", comunque connessa all'operato di persone diverse rispetto all'imputato (appunto i frodatori ed i riciclatori) che non sono necessariamente legate all'imputato, di tal che non si spiega il motivo per il quale questi dovrebbe subire un pregiudizio a causa del loro comportamento, mentre, con riferimento al secondo argomento speso, questa volta autonomamente dalla Corte di merito non essendo il tema stato trattato nella sentenza di primo grado, risulta che con esso si attribuisce valenza ostapya al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in GilZ Itasemplice commissione del reato di cui alla imputazione (gli elementi che, infatti, escludono, ad avviso della Corte partenopea, il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. sono tutti riconducibili alla sussistenza degli elementi essenziale del reato in contestazione); in tale senso, osserva questo Collegio, si individua - singolarmente ed in maniera inaccettabile - una tipologia di condotte delittuose incompatibili con l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il che, ovviamente, è contra legem, essendo, anzi, opportuno ribadire come, in linea di principio, possa essere riscontrata la esistenza dell'elemento accidentale del reato di cui ora si tratta in tutte le tipologie criminose previste dal legislatore (in questo senso, senza che cio sia mai stato smentito, già: Corte di cassazione, Sezione V penale, 23 novembre 1981, n. 10493). Il ricorso deve, pertanto, essere accolto nei limiti di cui sopra, con l'annullamento in parte qua della sentenza della Corte di Napoli ed il rinvio, per una nuova valutazione in relazione alla sola ricorrenza delle circostanze attenuanti generiche ed eventualmente, ove il precedente profilo avesse un esito favorevole per il ricorrente, in merito alla determinazione della pena ad altra Sezione della medesima Corte, mentre per il resto la impugnazione presentata dal AN è inammissibile. 5 Visto l'art. 624 cod. proc. pen., l'affermazione della responsabilità del prevenuto quanto ai fatti a lui addebitati, fatta salva la valutazione ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., deve, pertanto, essere ritenuta definitiva.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente