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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/02/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 13717/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02.12.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Roberta Capuano presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Elisa Giuseppina Caccavari presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 19.09.1998
(atto iscritto al n. 776, anno 1998, parte II, serie A, R. 04)
Divorziati con sentenza n. 1955/2017 del Tribunale di Milano pubblicata il 16.02.2017
con i seguenti figli:
, nata il [...] Per_1 , nata il [...] Per_2
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto la modifica della sentenza n. 1955/2017 del Tribunale di Milano pubblicata il 16.02.2017.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“tenuto conto della raggiunta indipendenza economica delle figlie maggiorenni e Per_1
, disporre la revoca dell'obbligo a carico del sig. di Persona_3 Parte_2 versare a titolo di mantenimento delle figlie l'assegno mensile di €. 800,00 (ottocento/00) (€. 400,00 per ciascuna figlia) nonché all'obbligo di rimborso delle spese per le medesime
Con compensazione delle spese di procedura tra le Parti.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, avendo le parti raggiunto un accordo in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 1955/2017 del Tribunale di
Milano pubblicata il 16.02.2017, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 29.01.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02.12.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Roberta Capuano presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Elisa Giuseppina Caccavari presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 19.09.1998
(atto iscritto al n. 776, anno 1998, parte II, serie A, R. 04)
Divorziati con sentenza n. 1955/2017 del Tribunale di Milano pubblicata il 16.02.2017
con i seguenti figli:
, nata il [...] Per_1 , nata il [...] Per_2
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto la modifica della sentenza n. 1955/2017 del Tribunale di Milano pubblicata il 16.02.2017.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“tenuto conto della raggiunta indipendenza economica delle figlie maggiorenni e Per_1
, disporre la revoca dell'obbligo a carico del sig. di Persona_3 Parte_2 versare a titolo di mantenimento delle figlie l'assegno mensile di €. 800,00 (ottocento/00) (€. 400,00 per ciascuna figlia) nonché all'obbligo di rimborso delle spese per le medesime
Con compensazione delle spese di procedura tra le Parti.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, avendo le parti raggiunto un accordo in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 1955/2017 del Tribunale di
Milano pubblicata il 16.02.2017, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 29.01.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato