Articolo 41 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 40Articolo 42
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1 gennaio 1992
Art. 41. (Rappresentanza davanti al conciliatore) 1. L' articolo 317 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 317. - (Rappresentanza davanti al conciliatore). - Davanti al conciliatore le parti possono farsi rappresentare da persone munite di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.
Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992