Art. 6.
L' articolo 7 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - Sono organi dell'Istituto:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il comitato esecutivo;
d) il collegio dei sindaci;
e) il direttore generale".
L' articolo 7 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - Sono organi dell'Istituto:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il comitato esecutivo;
d) il collegio dei sindaci;
e) il direttore generale".