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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/07/2025, n. 2578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2578 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 11867/2024 R.G. TRA
rappresento e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Domenico Perrone;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE- N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
IN FATTO. Con ricorso depositato in data 12.11.2024 premesso che: Parte_1
1. con accordo di negoziazione assistita del 13.03.2023 era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con (da cui erano nati i figli Controparte_1
e , rispettivamente il 15.02.2009 ed il 24.10.2011) alle condizioni Persona_1 Per_2 concordate dalle parti, disponendo tra l'altro il contributo paterno al mantenimento dei figli di € 250,00 mensili per ciascuno dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
2. nelle more lui era divenuto padre della piccola nata il [...], ed era gravato da Per_3 un canone locativo di € 500,00 mensili, come documentato da contratto di locazione debitamente registrato, percependo uno stipendio di circa € 1.200,00 mensili;
chiedeva di ridurre per ciascun figlio ad € 150,00 mensili o in quell'altra somma ritenuta di giustizia il contributo paterno al mantenimento della prole. Fissata la comparizione personale delle parti, la resistente non si costituiva ed all'udienza dell'11.06.2025 ne veniva dichiarata la contumacia. Contestualmente la causa veniva riservata per la decisione, previa audizione di parte ricorrente, che dava atto che controparte incamerasse per intero l'A.U.U. Il P.M., pur reso edotto della procedura con comunicazione del 07.01.2025, non rassegnava le proprie conclusioni. IN DIRITTO
1.- Il ricorso merita accoglimento.
2.- Va osservato che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nel dato normativo che appunto ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici rispetto alla prole (per quello che qui interessa) al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. Ancora assai di recente la S. C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/2/2003 n. 2147). In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, la revoca o la modificazione dell'importo dell'assegno o del contributo in favore della prole e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863). 3.- Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto il sopravvenire di un fatto nuovo che determina di per sé l'accoglimento della sua domanda, consistente nella nascita di un'ulteriore figlia, con conseguente aggravio di spesa a suo carico, tenuto conto della sua ridotta redditualità. Circostanze comprovate e determinanti ai fini di una riduzione del contributo paterno al mantenimento dei figli di primo letto e sono quelle della nascita nell'anno 2025 Persona_1 Per_2 di una nuova figlia del (irrilevante ai fini di cui ci si occupa ed in ogni caso sfornita di Pt_1 prova appare quella dell'asserito stato di disoccupazione della sua attuale compagna) e della ridotta capacità reddituale del ricorrente, che invero ha da ultimo registrato un decremento reddituale, evincibile dalle dichiarazioni fiscali in atti (il 730/23 con un reddito complessivo lordo di € 14.990,00 ed il 730/24 con un reddito complessivo lordo di € 10.675,00). In particolare, assume rilievo ai fini del decidere quale elemento sopravvenuto, il fatto che il abbia costituito una nuova famiglia di diritto allietata dalla nascita di una minore, che Pt_1 ha aumentato i suoi doveri contributivi avendo l'ultima nata diritto ad essere mantenuta in misura quanto meno simile – anche se non identica, a causa della differenza di età - rispetto ai figli di primo letto. Questo Tribunale non ignora, ed anzi condivide, l'orientamento della Corte di Legittimità alla cui stregua la formazione di un'altra famiglia non autorizza sic et simpliciter una riduzione del contributo per il mantenimento dei figli precedentemente nati, dal momento che una decisione siffatta rappresenta espressione di una libera scelta e non di una necessità e, pertanto, lascia tendenzialmente inalterati gli obblighi nei confronti della prole di primo letto. Tale regola iuris, tuttavia, non opera quando la nuova situazione sia idonea ad immutare significativamente l'assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti che ne impone il riequilibrio (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29/8/98 n. 8654). Nel caso di specie tale significativo mutamento può essere ragionevolmente riconosciuto in ragione del maggior carico contributivo che grava sul ricorrente verso la figlia ultima nata: il suo obbligo di mantenimento in favore di e , pertanto, va rideterminato in minus. Persona_1 Per_2 Tale conclusione trova il conforto della giurisprudenza di legittimità che, superando il precedente orientamento di cui alla sentenza n. 15165/2000, ha affermato che la nascita di un altro figlio giustifica il ridimensionamento dell'assegno di mantenimento (in favore del coniuge e) dei figli nati da un precedente matrimonio in ossequio al principio di uguaglianza che impone un pari trattamento economico tra questi, giacché essi hanno tutti uguali diritti con consequenziale obbligo dei genitori di provvedere al loro mantenimento (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 19/3/2014 n. 6289; cfr. anche Cass. Civ. n. 4551/2012 secondo cui il diritto alla costituzione della famiglia rientra tra quelli fondamentali anche nel contesto costituzionale e sovranazionale ex art. 12 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e art. 9 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea). 4.- In conclusione, la situazione personale rappresentata dal ricorrente esclude che il Pt_1 possa essere chiamato, almeno allo stato, a contribuire nella misura concordata in sede di convenzione divorzile perché, se è vero che la frattura tra i coniugi non deve incidere negativamente sulla famiglia di origine, ai cui membri deve essere assicurata la possibilità di continuare a godere di un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello condotto in precedenza, appare indubitabile che l'aumento (melius, il raddoppio) dei costi che la nuova situazione di dissociazione della famiglia comporta impone un contenimento delle esigenze di tutti, a meno di non voler sensibilmente pregiudicare l'analogo e paritetico diritto dell'obbligato a conservare anch'egli – unitamente alla prole di secondo letto - un tenore di vita simile (ma mai uguale) a quello condotto in precedenza. Inoltre, stante la ridotta capacità reddituale del ricorrente, che è altresì gravato dal pagamento del canone locativo di € 500,00 mensili, tenuto conto che comunque la resistente percepisce per intero l'AUU dei due figli e , non può che accogliersi la domanda di parte ricorrente Persona_1 Per_2 ma non nella misura da egli indicata (€ 150,00 mensili per ciascun figlio) sia per le maggiori esigenze dei figli adolescenti rispetto a quelle della neonata sia perché per prassi questo Tribunale individua la soglia minima del contributo al mantenimento della prole in € 170,00 mensili qualora il genitore non collocatario sia disoccupato, caso comunque non ricorrente nel caso di specie. Il Collegio stima quindi rispondente a giustizia ridurre la misura dell'obbligo paterno da complessivi
€ 500,00 ad € 360,00 mensili (€ 180,00 mensili per ciascun figlio) a decorrere da dicembre 2024 (mese successivo al deposito del ricorso, così retroagendo la modifica al momento della domanda - cfr. Cass. Civ., ordinanza del 9/4-30/7/2015 n. 16173), oltre aggiornamento annuale Istat ed al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi in virtù del vigente Protocollo del Tribunale di Bari.
5.- Alla soccombenza della resistente consegue la sua condanna al pagamento integrale delle spese processuali ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002, da liquidare in favore dell'Erario, essendo stata ammesso il ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in data 30.07.2024, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 147/22, ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 26.000,00 (che si giustifica in base all'effettivo valore della controversia da ritenersi di norma inferiore a quello delle separazioni e dei divorzi per l'assenza delle pronunce sullo status e sugli addebiti;
dello stesso avviso Cass. Civ., 968/2022) di cui alla tabella relativa ai “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale”, ivi incluse le fasi di studio, introduttiva e decisoria, tutte con riduzione del 50% stante la particolare tenuità della causa ma con esclusione delle fasi istruttoria non celebratesi.
6.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 12.11.2024 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. riduce, a decorrere dal mese di dicembre 2024, il contributo paterno al mantenimento dei figli e;
Persona_1 Per_2
2. condanna la resistente al pagamento delle spese processuali, che Controparte_1 liquida in € 1.698,50 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti e contributo forfettario sulle spese generali nella misura del 15%, da versare in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 1 luglio 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 11867/2024 R.G. TRA
rappresento e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Domenico Perrone;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE- N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
IN FATTO. Con ricorso depositato in data 12.11.2024 premesso che: Parte_1
1. con accordo di negoziazione assistita del 13.03.2023 era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con (da cui erano nati i figli Controparte_1
e , rispettivamente il 15.02.2009 ed il 24.10.2011) alle condizioni Persona_1 Per_2 concordate dalle parti, disponendo tra l'altro il contributo paterno al mantenimento dei figli di € 250,00 mensili per ciascuno dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
2. nelle more lui era divenuto padre della piccola nata il [...], ed era gravato da Per_3 un canone locativo di € 500,00 mensili, come documentato da contratto di locazione debitamente registrato, percependo uno stipendio di circa € 1.200,00 mensili;
chiedeva di ridurre per ciascun figlio ad € 150,00 mensili o in quell'altra somma ritenuta di giustizia il contributo paterno al mantenimento della prole. Fissata la comparizione personale delle parti, la resistente non si costituiva ed all'udienza dell'11.06.2025 ne veniva dichiarata la contumacia. Contestualmente la causa veniva riservata per la decisione, previa audizione di parte ricorrente, che dava atto che controparte incamerasse per intero l'A.U.U. Il P.M., pur reso edotto della procedura con comunicazione del 07.01.2025, non rassegnava le proprie conclusioni. IN DIRITTO
1.- Il ricorso merita accoglimento.
2.- Va osservato che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nel dato normativo che appunto ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici rispetto alla prole (per quello che qui interessa) al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. Ancora assai di recente la S. C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/2/2003 n. 2147). In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, la revoca o la modificazione dell'importo dell'assegno o del contributo in favore della prole e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863). 3.- Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto il sopravvenire di un fatto nuovo che determina di per sé l'accoglimento della sua domanda, consistente nella nascita di un'ulteriore figlia, con conseguente aggravio di spesa a suo carico, tenuto conto della sua ridotta redditualità. Circostanze comprovate e determinanti ai fini di una riduzione del contributo paterno al mantenimento dei figli di primo letto e sono quelle della nascita nell'anno 2025 Persona_1 Per_2 di una nuova figlia del (irrilevante ai fini di cui ci si occupa ed in ogni caso sfornita di Pt_1 prova appare quella dell'asserito stato di disoccupazione della sua attuale compagna) e della ridotta capacità reddituale del ricorrente, che invero ha da ultimo registrato un decremento reddituale, evincibile dalle dichiarazioni fiscali in atti (il 730/23 con un reddito complessivo lordo di € 14.990,00 ed il 730/24 con un reddito complessivo lordo di € 10.675,00). In particolare, assume rilievo ai fini del decidere quale elemento sopravvenuto, il fatto che il abbia costituito una nuova famiglia di diritto allietata dalla nascita di una minore, che Pt_1 ha aumentato i suoi doveri contributivi avendo l'ultima nata diritto ad essere mantenuta in misura quanto meno simile – anche se non identica, a causa della differenza di età - rispetto ai figli di primo letto. Questo Tribunale non ignora, ed anzi condivide, l'orientamento della Corte di Legittimità alla cui stregua la formazione di un'altra famiglia non autorizza sic et simpliciter una riduzione del contributo per il mantenimento dei figli precedentemente nati, dal momento che una decisione siffatta rappresenta espressione di una libera scelta e non di una necessità e, pertanto, lascia tendenzialmente inalterati gli obblighi nei confronti della prole di primo letto. Tale regola iuris, tuttavia, non opera quando la nuova situazione sia idonea ad immutare significativamente l'assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti che ne impone il riequilibrio (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29/8/98 n. 8654). Nel caso di specie tale significativo mutamento può essere ragionevolmente riconosciuto in ragione del maggior carico contributivo che grava sul ricorrente verso la figlia ultima nata: il suo obbligo di mantenimento in favore di e , pertanto, va rideterminato in minus. Persona_1 Per_2 Tale conclusione trova il conforto della giurisprudenza di legittimità che, superando il precedente orientamento di cui alla sentenza n. 15165/2000, ha affermato che la nascita di un altro figlio giustifica il ridimensionamento dell'assegno di mantenimento (in favore del coniuge e) dei figli nati da un precedente matrimonio in ossequio al principio di uguaglianza che impone un pari trattamento economico tra questi, giacché essi hanno tutti uguali diritti con consequenziale obbligo dei genitori di provvedere al loro mantenimento (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 19/3/2014 n. 6289; cfr. anche Cass. Civ. n. 4551/2012 secondo cui il diritto alla costituzione della famiglia rientra tra quelli fondamentali anche nel contesto costituzionale e sovranazionale ex art. 12 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e art. 9 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea). 4.- In conclusione, la situazione personale rappresentata dal ricorrente esclude che il Pt_1 possa essere chiamato, almeno allo stato, a contribuire nella misura concordata in sede di convenzione divorzile perché, se è vero che la frattura tra i coniugi non deve incidere negativamente sulla famiglia di origine, ai cui membri deve essere assicurata la possibilità di continuare a godere di un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello condotto in precedenza, appare indubitabile che l'aumento (melius, il raddoppio) dei costi che la nuova situazione di dissociazione della famiglia comporta impone un contenimento delle esigenze di tutti, a meno di non voler sensibilmente pregiudicare l'analogo e paritetico diritto dell'obbligato a conservare anch'egli – unitamente alla prole di secondo letto - un tenore di vita simile (ma mai uguale) a quello condotto in precedenza. Inoltre, stante la ridotta capacità reddituale del ricorrente, che è altresì gravato dal pagamento del canone locativo di € 500,00 mensili, tenuto conto che comunque la resistente percepisce per intero l'AUU dei due figli e , non può che accogliersi la domanda di parte ricorrente Persona_1 Per_2 ma non nella misura da egli indicata (€ 150,00 mensili per ciascun figlio) sia per le maggiori esigenze dei figli adolescenti rispetto a quelle della neonata sia perché per prassi questo Tribunale individua la soglia minima del contributo al mantenimento della prole in € 170,00 mensili qualora il genitore non collocatario sia disoccupato, caso comunque non ricorrente nel caso di specie. Il Collegio stima quindi rispondente a giustizia ridurre la misura dell'obbligo paterno da complessivi
€ 500,00 ad € 360,00 mensili (€ 180,00 mensili per ciascun figlio) a decorrere da dicembre 2024 (mese successivo al deposito del ricorso, così retroagendo la modifica al momento della domanda - cfr. Cass. Civ., ordinanza del 9/4-30/7/2015 n. 16173), oltre aggiornamento annuale Istat ed al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi in virtù del vigente Protocollo del Tribunale di Bari.
5.- Alla soccombenza della resistente consegue la sua condanna al pagamento integrale delle spese processuali ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002, da liquidare in favore dell'Erario, essendo stata ammesso il ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in data 30.07.2024, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 147/22, ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 26.000,00 (che si giustifica in base all'effettivo valore della controversia da ritenersi di norma inferiore a quello delle separazioni e dei divorzi per l'assenza delle pronunce sullo status e sugli addebiti;
dello stesso avviso Cass. Civ., 968/2022) di cui alla tabella relativa ai “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale”, ivi incluse le fasi di studio, introduttiva e decisoria, tutte con riduzione del 50% stante la particolare tenuità della causa ma con esclusione delle fasi istruttoria non celebratesi.
6.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 12.11.2024 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. riduce, a decorrere dal mese di dicembre 2024, il contributo paterno al mantenimento dei figli e;
Persona_1 Per_2
2. condanna la resistente al pagamento delle spese processuali, che Controparte_1 liquida in € 1.698,50 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti e contributo forfettario sulle spese generali nella misura del 15%, da versare in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 1 luglio 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato