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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 22/04/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2251/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ET
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2251/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. TAMBERI MARIO;
ATTRICE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. CRITELLI LUIGI;
CONVENUTA con la chiamata in causa di
IN DI ET (C.F. ) rappresentata e difesa P.IVA_3
dall'Avv. SORRENTI STEFANIA e dall'Avv. DEMASI SOPHIA;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione e agli atti esecutivi. Conclusioni: per parte attrice come da nota del Parte_1
07.02.2025, per parte convenuta , come da Controparte_1
nota del 10.02.2025, per la terza chiamata in causa Provincia di Grosseto, come da nota del 29.01.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
L'odierna attrice ha adito questo Tribunale, proponendo opposizione avverso la cartella esattoriale n. 05120230009639685000, notificata il 23.11.2023 dall' , per l'importo di 2.963,42 euro, di cui Controparte_2
2.878,64 euro per capitale e 84,78 euro per interessi, sulla base di plurimi motivi, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito dichiarare
l'inefficacia del precetto e la conseguente nullità della cartella, l'illegittimità della procedura esattoriale diretta al recupero del credito, l'eccessività della pretesa e l'inesistenza del diritto della convenuta di procedere esecutivamente per le somme indicate nella cartella”.
Si è costituita l' chiedendo preliminarmente Controparte_1
integrarsi il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore o, in subordine, autorizzarsi la sua chiamata in giudizio e, nel merito, concludendo come segue: “rigettare l'opposizione ed ogni domanda avversaria e, in ogni caso, dichiarare il difetto di legittimazione passiva e di responsabilità di Controparte_3
mandando assolta quest'ultima da ogni domanda di parte ricorrente”.
Previa chiamata in causa ad opera dell' , si è Controparte_1
costituita la Provincia di Grosseto, rassegnando le seguenti conclusioni:
““Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione,
- in rito preliminarmente al merito, dichiarare il proprio difetto di competenza per valore in favore del Giudice di Pace di Grosseto;
- nel merito, respingere la presente opposizione a cartella esattoriale perché infondata in fatto ed in diritto, con la conseguente condanna al pagamento della pretesa creditoria derivante dal titolo giudiziale valido per l'iscrizione a ruolo” Ciò posto, la parte attrice ha proposto plurimi motivi di opposizione da valutare separatamente.
Va sin da ora rilevato che la parte attrice ha contestato la perenzione del precetto richiamato dalla cartella di pagamento opposta, per decorso del termine previsto dall'art. 481 c.p.c., l'illegittimità dell'utilizzo della cartella di pagamento per la riscossione del credito azionato, non avendo questo natura tributaria, e l'eccessività del credito fatto valere dall'ente creditore.
Dunque, l'opposizione proposta da parte attrice concerne sia motivi di opposizione agli atti esecutivi (i primi due motivi), in quanto si contesta il modo in cui la creditrice sta procedendo in via esecutiva, sia un motivo di opposizione all'esecuzione, in quanto si contesta l'entità del credito azionato.
Alla luce delle considerazioni svolte, in via preliminare, va respinta l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla Provincia di Grosseto in relazione alle domande proposte da parte attrice.
Va rammentato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Poichè la norma dell'art. 10 c.p.c., comma 2, e quella dell'art. 104 c.p.c., debbono essere intese anche nel senso che è consentito per ragioni di mera connessione soggettiva lo spostamento di una domanda di competenza per valore del giudice inferiore davanti a quello superiore, allorquando detta domanda sia proposta in cumulo con una domanda di competenza per valore del giudice superiore, deve ritenersi per implicazione che analogo spostamento si possa verificare in caso di proposizione cumulativa della domanda di competenza per valore del giudice inferiore e di una domanda di competenza per materia del giudice superiore. Ne consegue che, allorchè siano proposte davanti al tribunale giudice dell'esecuzione una domanda di opposizione agli atti esecutivi (quindi soggetta alla sua competenza per materia) ed una domanda di opposizione all'esecuzione, di competenza per valore - quanto al merito - di un giudice di pace dello stesso circondario del tribunale (in modo che la competenza per territorio inderogabile del giudice di pace sia comunque compresa nell'ambito del circondario del tribunale), la competenza del tribunale sul cumulo di controversie sussiste in applicazione delle norme sopra citate” (Cass. Civ. n. 1722/2017; Cass. Civ. n. 22782/2015;
Cass. Civ. n. 17843/2014; Cass. Civ. n. 16355/2010).
Poiché nel presente giudizio sono state cumulate domande di opposizione agli atti esecutivi, di competenza per materia di questo Tribunale, e di opposizione all'esecuzione di competenza per valore del Giudice di Pace, attesa l'entità del credito oggetto della cartella opposta, è possibile affermare la competenza di questo Tribunale su tutte le domande proposte dall'attrice, alla luce del principio di diritto sopra richiamato.
Ancora, va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' rispetto alla propria posizione in questo Controparte_1
giudizio.
La recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Nelle cause di opposizione alla riscossione coattiva di crediti non tributari (nella specie per il recupero di contributi regionali poi revocati) non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e l'agente della riscossione, spettando piuttosto a quest'ultimo la possibilità di chiamare in causa l'ente interessato secondo lo schema dell'art. 106 c.p.c., atteso che, in difetto di disposizioni specifiche per entrate diverse da quelle erariali, previdenziali o per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, va applicato l'art. 39 del d.lgs. 112 del
1999, stante la portata generale di tale norma processuale e la maggiore aderenza al principio generale della necessaria identificazione, quale immediato contraddittore, del soggetto contro il cui atto si rivolge in via immediata la pretesa o la contestazione” (Cass:
Civ. n. 30777/2023; Cass: Civ. n. 3879/2024 che afferma peraltro la legittimazione passiva nelle opposizioni esecutive non recuperatorie del solo agente della riscossione;
Cass. Civ. n. 25272/2024; Cass. Civ. n. 3955/2020).
Pertanto, va affermata la legittimazione passiva dell' Controparte_1
nell'odierno giudizio, venendo in rilievo un'opposizione esecutiva
[...]
avverso un credito non erariale, né di natura previdenziale, concernendo lo stesso il recupero di spese processuali liquidate a mezzo di provvedimento giudiziale.
Venendo al merito dei motivi di opposizione proposti dall'attrice, innanzi tutto, la stessa afferma che la cartella di pagamento è volta al recupero delle spese processuali liquidate in favore della Provincia di Grosseto con decreto n.
113/2016 di questo Tribunale che era stato notificato, unitamente al precetto, in data 21.02.2023, sicché, alla data di notificazione della cartella di pagamento opposta, il precetto suddetto era perento, per decorso del termine previsto dall'art. 481 c.p.c., sicché non è possibile avviare per il suddetto credito alcuna procedura esecutiva nei confronti dell'attrice.
Il motivo è infondato.
Va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nelle esecuzioni a mezzo di ruolo, “la notificazione della cartella di pagamento costituisce atto preliminare indefettibile per l'effettuazione di un pignoramento da parte dell'agente della riscossione, atteso che la cartella di pagamento, a mente dell'art. 25 del d.P.R. citato, assolve
"uno actu" le funzioni svolte, ex art. 479 cod. proc. civ., dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nella espropriazione forzata codicistica” (Cass. Civ. n.
5637/2024; Cass. Civ. n. 31560/2022; Cass. Civ. n. 36649/2021; Cass. Civ. n.
2553/2019: “la formazione del ruolo e la notificazione della cartella di pagamento non devono essere precedute dalla notifica dei provvedimenti giurisdizionali da cui sorge il credito, posto che la notificazione della detta cartella, nella quale siano riportati gli elementi minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito, costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo”).
Dunque, nella riscossione a mezzo ruolo, la notificazione della cartella di pagamento cumula le funzioni che, nella procedura esecutiva codicistica, sono assolte dalla notificazione del titolo e del precetto. Ne consegue, nel caso di specie, che non assume alcuna rilevanza la notificazione del pregresso precetto richiamato dall'attrice, né la scadenza del termine previsto dall'art. 481 c.p.c. in relazione al suddetto precetto, posto che la notificazione della cartella opposta ha costituito un omologo della notificazione di un nuovo precetto, aprendo la strada all'esecuzione forzata per il recupero del credito in esso indicato.
Pertanto, la doglianza di parte attrice è infondata.
In secondo luogo, la parte attrice ha contestato l'uso illegittimo della procedura di riscossione a mezzo ruolo, la quale può essere utilizzata solo per il recupero di crediti tributari, non anche per il recupero di crediti di altra natura, come quello oggetto di questo giudizio.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D. Lgs. n 46/1999, “Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Secondo l'art. 21 del D. Lgs. n. 46/1999, “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”.
Come ha evidenziato la giurisprudenza di legittimità, in difetto di una specificazione del concetto di “entrata” nell'art. 21 richiamato, deve ritenersi che lo stesso consenta all'ente comunale di riscuotere a mezzo ruolo ogni tipologia di credito dell'ente, nel rispetto dei presupposti posti dal suddetto articolo, tra cui possono individuarsi anche i crediti scaturenti da titoli esecutivi giudiziali (cfr. Cass. Civ. n. 13634/2024, la quale con valutazioni di chiara portata generale ha sancito che “La riscossione mediante ruolo è consentita, quale strumento alternativo all'esecuzione forzata ordinaria, anche per le entrate patrimoniali degli enti locali, dovendo ricondursi al concetto di "entrata" i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura che l'ente ha il diritto di riscuotere, tra i quali vanno ricompresi anche quelli da restituzione di somme indebitamente versate, emergenti da un titolo giudiziale”; in ordine ancora all'operatività dell'art. 21 del D. Lgs. n. 46/1999 per le entrate non pubblicistiche: Cass. Civ. n. 7188/2022; Cass. Civ. n.
5439/2017).
Ciò chiarito, nel caso di specie, il credito azionato dalla Provincia di Grosseto attiene alle spese processuali liquidate in favore della Provincia di Grosseto e a carico della con ordinanza, resa ai sensi dell'art. Parte_1
669bis e ss. c.p.c., da questo Tribunale a definizione del procedimento possessorio instaurato dall'attrice nei confronti della Provincia di Grosseto e della Regione Toscana (cfr. all. 8 fasc. terza chiamata).
Dunque, fondandosi il credito azionato su un titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., essendo la condanna alle spese, contenuta nell'ordinanza di rigetto del ricorso possessorio, immediatamente esecutiva
(art. 669-septies, ultimo comma c.p.c.), deve ritenersi sussistente il diritto della
Provincia di Grosseto a procedere alla riscossione a mezzo ruolo del credito in esame, ai sensi degli artt. 17 e 21 del D. Lgs. n. 46/1999, per i principi di diritto sopra richiamati.
Infine, la società attrice lamenta l'eccessività del credito azionato dalla
Provincia di Grosseto, dovendosi ritenere corretta la somma di 2.659,98 euro, alla luce del provvedimento giudiziale azionato, nulla spettando alla creditrice per le spese ed i compensi del precetto scaduto e che gli interessi, dovuti al tasso legale, ammontano a circa 162,61 euro.
Sul punto, va osservato l'ordinanza del Tribunale di Grosseto n. 113/2016 ha liquidato in favore della Provincia di Grosseto l'importo di 1.823,00 euro a titolo di compensi, oltre spese generali, c.p.a. e I.v.a. Correttamente la parte attrice ha computato il credito risultante dalla pronuncia suddetta in 2.659,98 euro, accessori inclusi, ritenendo non dovute le spese per il precetto pregresso e ritenendo gli interessi dovuti pari a 162,61 euro.
Nella cartella di pagamento si intima il pagamento dell'importo di 2.878,64 euro a titolo di importi dovuti in base al titolo giudiziale azionato e dell'importo di 84,78 euro a titolo di interessi legali (cfr. all. 1 fasc. attrice).
La Provincia di Grosseto nella comparsa di costituzione ha riconosciuto la non debenza delle spese per il pregresso precetto, che in quest'ultimo erano indicate in 142,00 euro, dando atto, al contempo, di avere proceduto in data
13.02.2024 allo sgravio della posizione debitoria dell'attrice, sottraendo all'importo richiesto in cartella di pagamento quello di 291,57 euro, pari alle spese di precetto (cfr. all.ti 6 e 7 fasc. attrice), e dichiarandosi quindi creditrice dell'importo di 2.587,07 euro, oltre interessi legali per 84,78 euro come da cartella di pagamento opposta, per un importo complessivo di 2.671,85 euro, in coerenza con il prospetto del contribuente depositato dall'ente locale.
Ciò chiarito, deve osservarsi che le contestazioni operate dall'attrice conducono all'affermazione di un credito in favore della Provincia di
Grosseto più elevato (2.822,59 euro) rispetto a quello che, all'esito dello sgravio operato dalla creditrice, la stessa afferma di vantare (2.671,85 euro), sicché non appare sussistere un effettivo e concreto interesse dell'attrice alla decisione della doglianza affermata in questo giudizio avverso l'entità del credito azionato, come evidenziato dalla terza chiamata in causa nella comparsa di costituzione e risposta.
Inoltre, va osservato che l'attrice, a fronte della puntuale ricostruzione del credito operata dalla Provincia di Grosseto in comparsa di costituzione, in cui si è dato atto dello sgravio delle spese di precetto, non ha formulato alcuna contestazione specifica con la prima memoria integrativa, sicché l'entità del credito allegata dalla creditrice può ritenersi pacifica tra le parti.
Alla luce delle considerazioni svolte, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dall'attrice, il credito oggetto della cartella di pagamento va ridotto all'importo di 2.671,85 euro.
Sul punto va evidenziato infatti che “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass.
Civ. n. 27032/2014).
Pertanto, la parziale non debenza dell'importo intimato dall'ente creditore importa la mera riduzione del credito oggetto della cartella di pagamento opposta.
In conclusione, va dichiarata la parziale nullità della cartella di pagamento opposta entro i limiti dell'importo di 291,57 euro, restando valida ed efficace la stessa per l'importo residuo di 2.671,85 euro.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, e in particolare dell'assenza di espletamento di istruttoria, e del valore della controversia, da desumersi dal valore del credito contestato.
Va osservato che devono porsi a carico dell'attrice anche le spese processuali della terza chiamata in causa.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr. Cass. Civ. n. 20498/2024 intervenuta in materia di chiamata in causa del terzo in garanzia).
Nel caso di specie, la convenuta ha Controparte_1
proceduto alla chiamata in causa dell'ente creditore, avvalendosi della facoltà riconosciuta all'agente della riscossione dall'art. 39 del D. Lgs. n. 112/1999 in conformità ai principi della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, sicché la chiamata in causa richiesta dalla parte convenuta risulta legittima, sicché le spese sostenute dalla terza chiamata in causa vanno poste a carico dell'attrice che ha promosso il giudizio.
Poiché lo sgravio della posizione debitoria dell'attrice, che ha comportato la riduzione del credito all'entità riconosciuta con la presente sentenza, è avvenuto a seguito della notificazione della citazione (avvenuta il 13.12.2023),
è ragionevole procedere alla compensazione delle spese processuali da liquidare alla convenuta e alla terza chiamata entro i limiti di un terzo, rilevandosi l'infondatezza degli altri due motivi di opposizione proposti dall'attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 2251/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede: 1) dichiara la parziale nullità della cartella di pagamento opposta nel presente giudizio entro i limiti dell'importo di 291,57 euro, restando valida ed efficace la stessa per l'importo residuo di 2.671,85 euro;
2) previa compensazione delle spese processuali nei limiti di un terzo, condanna la parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta che si liquidano nella Controparte_1
somma di 1.418,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%,
CPA e IVA se dovuti, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario;
3) previa compensazione delle spese processuali nei limiti di un terzo, condanna la parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore della terza chiamata in causa Provincia di Grosseto che si liquidano nella somma di
1.418,00 a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 22.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ET
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2251/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. TAMBERI MARIO;
ATTRICE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. CRITELLI LUIGI;
CONVENUTA con la chiamata in causa di
IN DI ET (C.F. ) rappresentata e difesa P.IVA_3
dall'Avv. SORRENTI STEFANIA e dall'Avv. DEMASI SOPHIA;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione e agli atti esecutivi. Conclusioni: per parte attrice come da nota del Parte_1
07.02.2025, per parte convenuta , come da Controparte_1
nota del 10.02.2025, per la terza chiamata in causa Provincia di Grosseto, come da nota del 29.01.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
L'odierna attrice ha adito questo Tribunale, proponendo opposizione avverso la cartella esattoriale n. 05120230009639685000, notificata il 23.11.2023 dall' , per l'importo di 2.963,42 euro, di cui Controparte_2
2.878,64 euro per capitale e 84,78 euro per interessi, sulla base di plurimi motivi, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito dichiarare
l'inefficacia del precetto e la conseguente nullità della cartella, l'illegittimità della procedura esattoriale diretta al recupero del credito, l'eccessività della pretesa e l'inesistenza del diritto della convenuta di procedere esecutivamente per le somme indicate nella cartella”.
Si è costituita l' chiedendo preliminarmente Controparte_1
integrarsi il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore o, in subordine, autorizzarsi la sua chiamata in giudizio e, nel merito, concludendo come segue: “rigettare l'opposizione ed ogni domanda avversaria e, in ogni caso, dichiarare il difetto di legittimazione passiva e di responsabilità di Controparte_3
mandando assolta quest'ultima da ogni domanda di parte ricorrente”.
Previa chiamata in causa ad opera dell' , si è Controparte_1
costituita la Provincia di Grosseto, rassegnando le seguenti conclusioni:
““Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione,
- in rito preliminarmente al merito, dichiarare il proprio difetto di competenza per valore in favore del Giudice di Pace di Grosseto;
- nel merito, respingere la presente opposizione a cartella esattoriale perché infondata in fatto ed in diritto, con la conseguente condanna al pagamento della pretesa creditoria derivante dal titolo giudiziale valido per l'iscrizione a ruolo” Ciò posto, la parte attrice ha proposto plurimi motivi di opposizione da valutare separatamente.
Va sin da ora rilevato che la parte attrice ha contestato la perenzione del precetto richiamato dalla cartella di pagamento opposta, per decorso del termine previsto dall'art. 481 c.p.c., l'illegittimità dell'utilizzo della cartella di pagamento per la riscossione del credito azionato, non avendo questo natura tributaria, e l'eccessività del credito fatto valere dall'ente creditore.
Dunque, l'opposizione proposta da parte attrice concerne sia motivi di opposizione agli atti esecutivi (i primi due motivi), in quanto si contesta il modo in cui la creditrice sta procedendo in via esecutiva, sia un motivo di opposizione all'esecuzione, in quanto si contesta l'entità del credito azionato.
Alla luce delle considerazioni svolte, in via preliminare, va respinta l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla Provincia di Grosseto in relazione alle domande proposte da parte attrice.
Va rammentato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Poichè la norma dell'art. 10 c.p.c., comma 2, e quella dell'art. 104 c.p.c., debbono essere intese anche nel senso che è consentito per ragioni di mera connessione soggettiva lo spostamento di una domanda di competenza per valore del giudice inferiore davanti a quello superiore, allorquando detta domanda sia proposta in cumulo con una domanda di competenza per valore del giudice superiore, deve ritenersi per implicazione che analogo spostamento si possa verificare in caso di proposizione cumulativa della domanda di competenza per valore del giudice inferiore e di una domanda di competenza per materia del giudice superiore. Ne consegue che, allorchè siano proposte davanti al tribunale giudice dell'esecuzione una domanda di opposizione agli atti esecutivi (quindi soggetta alla sua competenza per materia) ed una domanda di opposizione all'esecuzione, di competenza per valore - quanto al merito - di un giudice di pace dello stesso circondario del tribunale (in modo che la competenza per territorio inderogabile del giudice di pace sia comunque compresa nell'ambito del circondario del tribunale), la competenza del tribunale sul cumulo di controversie sussiste in applicazione delle norme sopra citate” (Cass. Civ. n. 1722/2017; Cass. Civ. n. 22782/2015;
Cass. Civ. n. 17843/2014; Cass. Civ. n. 16355/2010).
Poiché nel presente giudizio sono state cumulate domande di opposizione agli atti esecutivi, di competenza per materia di questo Tribunale, e di opposizione all'esecuzione di competenza per valore del Giudice di Pace, attesa l'entità del credito oggetto della cartella opposta, è possibile affermare la competenza di questo Tribunale su tutte le domande proposte dall'attrice, alla luce del principio di diritto sopra richiamato.
Ancora, va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' rispetto alla propria posizione in questo Controparte_1
giudizio.
La recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Nelle cause di opposizione alla riscossione coattiva di crediti non tributari (nella specie per il recupero di contributi regionali poi revocati) non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e l'agente della riscossione, spettando piuttosto a quest'ultimo la possibilità di chiamare in causa l'ente interessato secondo lo schema dell'art. 106 c.p.c., atteso che, in difetto di disposizioni specifiche per entrate diverse da quelle erariali, previdenziali o per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, va applicato l'art. 39 del d.lgs. 112 del
1999, stante la portata generale di tale norma processuale e la maggiore aderenza al principio generale della necessaria identificazione, quale immediato contraddittore, del soggetto contro il cui atto si rivolge in via immediata la pretesa o la contestazione” (Cass:
Civ. n. 30777/2023; Cass: Civ. n. 3879/2024 che afferma peraltro la legittimazione passiva nelle opposizioni esecutive non recuperatorie del solo agente della riscossione;
Cass. Civ. n. 25272/2024; Cass. Civ. n. 3955/2020).
Pertanto, va affermata la legittimazione passiva dell' Controparte_1
nell'odierno giudizio, venendo in rilievo un'opposizione esecutiva
[...]
avverso un credito non erariale, né di natura previdenziale, concernendo lo stesso il recupero di spese processuali liquidate a mezzo di provvedimento giudiziale.
Venendo al merito dei motivi di opposizione proposti dall'attrice, innanzi tutto, la stessa afferma che la cartella di pagamento è volta al recupero delle spese processuali liquidate in favore della Provincia di Grosseto con decreto n.
113/2016 di questo Tribunale che era stato notificato, unitamente al precetto, in data 21.02.2023, sicché, alla data di notificazione della cartella di pagamento opposta, il precetto suddetto era perento, per decorso del termine previsto dall'art. 481 c.p.c., sicché non è possibile avviare per il suddetto credito alcuna procedura esecutiva nei confronti dell'attrice.
Il motivo è infondato.
Va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nelle esecuzioni a mezzo di ruolo, “la notificazione della cartella di pagamento costituisce atto preliminare indefettibile per l'effettuazione di un pignoramento da parte dell'agente della riscossione, atteso che la cartella di pagamento, a mente dell'art. 25 del d.P.R. citato, assolve
"uno actu" le funzioni svolte, ex art. 479 cod. proc. civ., dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nella espropriazione forzata codicistica” (Cass. Civ. n.
5637/2024; Cass. Civ. n. 31560/2022; Cass. Civ. n. 36649/2021; Cass. Civ. n.
2553/2019: “la formazione del ruolo e la notificazione della cartella di pagamento non devono essere precedute dalla notifica dei provvedimenti giurisdizionali da cui sorge il credito, posto che la notificazione della detta cartella, nella quale siano riportati gli elementi minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito, costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo”).
Dunque, nella riscossione a mezzo ruolo, la notificazione della cartella di pagamento cumula le funzioni che, nella procedura esecutiva codicistica, sono assolte dalla notificazione del titolo e del precetto. Ne consegue, nel caso di specie, che non assume alcuna rilevanza la notificazione del pregresso precetto richiamato dall'attrice, né la scadenza del termine previsto dall'art. 481 c.p.c. in relazione al suddetto precetto, posto che la notificazione della cartella opposta ha costituito un omologo della notificazione di un nuovo precetto, aprendo la strada all'esecuzione forzata per il recupero del credito in esso indicato.
Pertanto, la doglianza di parte attrice è infondata.
In secondo luogo, la parte attrice ha contestato l'uso illegittimo della procedura di riscossione a mezzo ruolo, la quale può essere utilizzata solo per il recupero di crediti tributari, non anche per il recupero di crediti di altra natura, come quello oggetto di questo giudizio.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D. Lgs. n 46/1999, “Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Secondo l'art. 21 del D. Lgs. n. 46/1999, “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”.
Come ha evidenziato la giurisprudenza di legittimità, in difetto di una specificazione del concetto di “entrata” nell'art. 21 richiamato, deve ritenersi che lo stesso consenta all'ente comunale di riscuotere a mezzo ruolo ogni tipologia di credito dell'ente, nel rispetto dei presupposti posti dal suddetto articolo, tra cui possono individuarsi anche i crediti scaturenti da titoli esecutivi giudiziali (cfr. Cass. Civ. n. 13634/2024, la quale con valutazioni di chiara portata generale ha sancito che “La riscossione mediante ruolo è consentita, quale strumento alternativo all'esecuzione forzata ordinaria, anche per le entrate patrimoniali degli enti locali, dovendo ricondursi al concetto di "entrata" i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura che l'ente ha il diritto di riscuotere, tra i quali vanno ricompresi anche quelli da restituzione di somme indebitamente versate, emergenti da un titolo giudiziale”; in ordine ancora all'operatività dell'art. 21 del D. Lgs. n. 46/1999 per le entrate non pubblicistiche: Cass. Civ. n. 7188/2022; Cass. Civ. n.
5439/2017).
Ciò chiarito, nel caso di specie, il credito azionato dalla Provincia di Grosseto attiene alle spese processuali liquidate in favore della Provincia di Grosseto e a carico della con ordinanza, resa ai sensi dell'art. Parte_1
669bis e ss. c.p.c., da questo Tribunale a definizione del procedimento possessorio instaurato dall'attrice nei confronti della Provincia di Grosseto e della Regione Toscana (cfr. all. 8 fasc. terza chiamata).
Dunque, fondandosi il credito azionato su un titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., essendo la condanna alle spese, contenuta nell'ordinanza di rigetto del ricorso possessorio, immediatamente esecutiva
(art. 669-septies, ultimo comma c.p.c.), deve ritenersi sussistente il diritto della
Provincia di Grosseto a procedere alla riscossione a mezzo ruolo del credito in esame, ai sensi degli artt. 17 e 21 del D. Lgs. n. 46/1999, per i principi di diritto sopra richiamati.
Infine, la società attrice lamenta l'eccessività del credito azionato dalla
Provincia di Grosseto, dovendosi ritenere corretta la somma di 2.659,98 euro, alla luce del provvedimento giudiziale azionato, nulla spettando alla creditrice per le spese ed i compensi del precetto scaduto e che gli interessi, dovuti al tasso legale, ammontano a circa 162,61 euro.
Sul punto, va osservato l'ordinanza del Tribunale di Grosseto n. 113/2016 ha liquidato in favore della Provincia di Grosseto l'importo di 1.823,00 euro a titolo di compensi, oltre spese generali, c.p.a. e I.v.a. Correttamente la parte attrice ha computato il credito risultante dalla pronuncia suddetta in 2.659,98 euro, accessori inclusi, ritenendo non dovute le spese per il precetto pregresso e ritenendo gli interessi dovuti pari a 162,61 euro.
Nella cartella di pagamento si intima il pagamento dell'importo di 2.878,64 euro a titolo di importi dovuti in base al titolo giudiziale azionato e dell'importo di 84,78 euro a titolo di interessi legali (cfr. all. 1 fasc. attrice).
La Provincia di Grosseto nella comparsa di costituzione ha riconosciuto la non debenza delle spese per il pregresso precetto, che in quest'ultimo erano indicate in 142,00 euro, dando atto, al contempo, di avere proceduto in data
13.02.2024 allo sgravio della posizione debitoria dell'attrice, sottraendo all'importo richiesto in cartella di pagamento quello di 291,57 euro, pari alle spese di precetto (cfr. all.ti 6 e 7 fasc. attrice), e dichiarandosi quindi creditrice dell'importo di 2.587,07 euro, oltre interessi legali per 84,78 euro come da cartella di pagamento opposta, per un importo complessivo di 2.671,85 euro, in coerenza con il prospetto del contribuente depositato dall'ente locale.
Ciò chiarito, deve osservarsi che le contestazioni operate dall'attrice conducono all'affermazione di un credito in favore della Provincia di
Grosseto più elevato (2.822,59 euro) rispetto a quello che, all'esito dello sgravio operato dalla creditrice, la stessa afferma di vantare (2.671,85 euro), sicché non appare sussistere un effettivo e concreto interesse dell'attrice alla decisione della doglianza affermata in questo giudizio avverso l'entità del credito azionato, come evidenziato dalla terza chiamata in causa nella comparsa di costituzione e risposta.
Inoltre, va osservato che l'attrice, a fronte della puntuale ricostruzione del credito operata dalla Provincia di Grosseto in comparsa di costituzione, in cui si è dato atto dello sgravio delle spese di precetto, non ha formulato alcuna contestazione specifica con la prima memoria integrativa, sicché l'entità del credito allegata dalla creditrice può ritenersi pacifica tra le parti.
Alla luce delle considerazioni svolte, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dall'attrice, il credito oggetto della cartella di pagamento va ridotto all'importo di 2.671,85 euro.
Sul punto va evidenziato infatti che “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass.
Civ. n. 27032/2014).
Pertanto, la parziale non debenza dell'importo intimato dall'ente creditore importa la mera riduzione del credito oggetto della cartella di pagamento opposta.
In conclusione, va dichiarata la parziale nullità della cartella di pagamento opposta entro i limiti dell'importo di 291,57 euro, restando valida ed efficace la stessa per l'importo residuo di 2.671,85 euro.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, e in particolare dell'assenza di espletamento di istruttoria, e del valore della controversia, da desumersi dal valore del credito contestato.
Va osservato che devono porsi a carico dell'attrice anche le spese processuali della terza chiamata in causa.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr. Cass. Civ. n. 20498/2024 intervenuta in materia di chiamata in causa del terzo in garanzia).
Nel caso di specie, la convenuta ha Controparte_1
proceduto alla chiamata in causa dell'ente creditore, avvalendosi della facoltà riconosciuta all'agente della riscossione dall'art. 39 del D. Lgs. n. 112/1999 in conformità ai principi della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, sicché la chiamata in causa richiesta dalla parte convenuta risulta legittima, sicché le spese sostenute dalla terza chiamata in causa vanno poste a carico dell'attrice che ha promosso il giudizio.
Poiché lo sgravio della posizione debitoria dell'attrice, che ha comportato la riduzione del credito all'entità riconosciuta con la presente sentenza, è avvenuto a seguito della notificazione della citazione (avvenuta il 13.12.2023),
è ragionevole procedere alla compensazione delle spese processuali da liquidare alla convenuta e alla terza chiamata entro i limiti di un terzo, rilevandosi l'infondatezza degli altri due motivi di opposizione proposti dall'attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 2251/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede: 1) dichiara la parziale nullità della cartella di pagamento opposta nel presente giudizio entro i limiti dell'importo di 291,57 euro, restando valida ed efficace la stessa per l'importo residuo di 2.671,85 euro;
2) previa compensazione delle spese processuali nei limiti di un terzo, condanna la parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta che si liquidano nella Controparte_1
somma di 1.418,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%,
CPA e IVA se dovuti, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario;
3) previa compensazione delle spese processuali nei limiti di un terzo, condanna la parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore della terza chiamata in causa Provincia di Grosseto che si liquidano nella somma di
1.418,00 a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 22.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia