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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/12/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. 441/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie composta dai magistrati: dr. Maura Stassano Presidente dr. Lia Di Benedetto Consigliere dr. Arturo Pizzella Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello all'esito della discussione orale all'udienza del 17 ottobre
2025 la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 424/2021 del ruolo generale appelli lavoro e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentate p.t., e Pt_1 Controparte_1
parti rappresentate e difese come in atti dall'Avv. Tommaso Parisi ed elettivamente
[...] domiciliata in Salerno, al Salerno Corso Garibaldi n. 38, presso la sede dell'Avvocatura
Distrettuale dell'Ente;
PARTE APPELLANTE PRINCIPALE
E
, in persona del legale rappresentate p.t, parte Controparte_2 rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Giuseppina de Pascale ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pagani alla Piazza B. D'Arezzo n. 11;
PARTE APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
; CP_3
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 185/2021 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in funzione di g.l. RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. 185/2021, pubblicata in data 18.2.2021, il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di G.L., accoglieva l'opposizione proposta da con ricorso depositato in CP_3 data 15.12.2016 nei confronti dell' e con riferimento ad Pt_1 Controparte_2 un estratto di ruolo rilasciatogli dal competente ufficio dell'ente di riscossione, pronunziando, con riferimento ai titoli richiamati nel predetto estratto, la cessazione della materia del contendere per quelli individuati al capo b) del dispositivo e dichiarando altresì la prescrizione dei crediti relativi al titoli di cui al successivo capo c), il tutto con declaratoria della carenza di legittimazione passiva dell' e compensazione delle spese in ordine al relativo rapporto CP_2 processuale e con condanna dell' al pagamento di metà delle spese processuali in favore CP_4 dell'istante con compensazione della residua quota.
Con atto di appello depositato in data 16.7.2021, l' impugnava la suddetta sentenza, Pt_1 eccependo la regolare notifica dei titoli indicati nell'atto introduttivo e richiamati nell'estratto di ruolo ed in ogni caso la carenza in capo all'istante di un interesse ad agire giuridicamente rilevante, circostanza da cui scaturiva l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal CP_3 nella precedente fase processuale. Concludeva chiedendo che la Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, disattendesse l'opposizione proposta dall'originario ricorrente, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, rimaneva contumace anche all'esito della rituale CP_3 attuazione da parte dell'Istituto del provvedimento ex art. 291 c.p.c. disposto in data 23.6.2025, precisamente con notifica del 4.7.2025 per l'udienza del 12.8.2025 al procuratore dell'appellato nella precedente fase processuale.
Si costituiva invece con memoria depositata il 15.9.2022, Controparte_5 condividendo le ragioni esposte nell'atto di impugnazione dell' e chiedendo, in riforma Pt_1 della sopracitata sentenza, che la Corte, in accoglimento dell'appello dell' , dichiarasse Pt_1
l'inammissibilità dell'opposizione proposta con il ricorso introduttivo di primo grado, con vittoria di spese.
Alla data odierna, all'esito della discussione della controversia con modalità ordinarie, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
L'appello dell' è fondato e deve dunque essere dichiarata l'inammissibilità Pt_1 dell'opposizione proposta da , atteso che, in ossequio a recente e persuasiva CP_3 giurisprudenza in tema di opposizione ad estratto di ruolo, l'istante non risultava avere, sin dal momento della proposizione da parte sua dell'atto di opposizione da cui è derivato il presente giudizio, un effettivo e concreto interesse ad agire giuridicamente rilevante ex art. 100 c.p.c., e tanto per le ragioni che vanno ad esporsi.
Come noto, la S.C. ha risolto la controversa questione relativa alla ammissibilità o meno della opposizione a ruolo esattoriale non notificato (v. Cass. Sezioni Unite n. 19704/2015).
In particolare, i Giudici di legittimità hanno precisato che:
-il “ruolo” è un atto che deve essere notificato, e la cui notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento;
è quindi un atto impugnabile, con decorrenza del relativo termine dalla data di notificazione della cartella di pagamento;
entro il suddetto termine pertanto il debitore può impugnare entrambi gli atti (“ruolo” e “cartella di pagamento”) contemporaneamente ovvero anche solo uno dei due che ritenga viziato, con il corollario che la nullità di un atto non comporta quella degli atti precedenti né di quelli successivi che ne sono indipendenti, e quindi che la nullità della cartella di pagamento non comporta necessariamente quella del ruolo mentre la nullità del ruolo determina necessariamente la nullità anche della cartella, questa essendo giuridicamente fondata su quel ruolo e, pertanto, “dipendente” dallo stesso;
-l'“estratto di ruolo” rilasciato dal concessionario, invece, non è specificamente previsto da nessuna disposizione di legge;
esso viene formato (quindi consegnato) solo su richiesta del debitore, ed è un mero “elaborato informatico formato dall'esattore (…) sostanzialmente contenente gli elementi della cartella”, quindi anche gli elementi del ruolo afferente quella cartella (v. Consiglio di Stato, IV, n. 4209 del 2014); l'estratto di ruolo pertanto non contiene
(né, per sua natura, può contenere) nessuna pretesa impositiva, diretta o indiretta, e non è dunque autonomamente impugnabile per difetto di interesse del debitore ad agire per ottenerne l'annullamento. La stessa S.C. ha poi chiarito che può eventualmente ravvisarsi l'interesse del debitore ad impugnare gli atti che nell' “estratto di ruolo” sono indicati e riportati (cioè: iscrizione del richiedente in uno specifico “ruolo” di un determinato ente impositore per un preciso “credito” di quest'ultimo; relativa cartella di pagamento fondata su detta iscrizione;
notificazione della medesima -e del ruolo- al richiedente nella data indicata nell'estratto di ruolo ricevuto), ma occorre tuttavia operare una distinzione:
-se l'opponente non ha ricevuto la notifica della cartella di pagamento indicata nell'estratto di ruolo e viene a conoscenza dell'atto impositivo solo a seguito del rilascio dell'estratto di ruolo, allora può impugnare l'estratto stesso al fine di eccepire la mancanza o l'invalidità della notifica della cartella;
-se, invece, il debitore ha ricevuto la regolare notifica della cartella riportata nell'estratto di ruolo, non può più contestare, con l'opposizione avverso l'estratto, la fondatezza della pretesa creditoria, che avrebbe dovuto porre in discussione esclusivamente mediante la tempestiva impugnazione della cartella di pagamento e/o dell'avviso di addebito nei modi e nei termini di legge.
La medesima ricostruzione ermeneutica esposta dalle Sezioni Unite nella sentenza n.
19704/2015 è stata poi confermata anche dalla sentenza n. 22946/2016 della Corte di
Cassazione, Sezione Lavoro. In detta pronunzia i Giudici di legittimità hanno peraltro opportunamente precisato che “è esclusa la autonoma impugnabilità da parte del debitore dell'estratto di ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante” (v. anche Cass. n. 20618/2016), osservando che “al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo (la cartella esattoriale ancora iscritta a ruolo, costituente titolo esecutivo nei suoi confronti) la cui riscossione a suo avviso non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito dell'amministrazione, il debitore sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela del credito dell'amministrazione ormai prescritto”, e non apparendo dunque necessario, in difetto di attività esecutiva da parte del creditore, instaurare l'azione giudiziaria di accertamento negativo del credito.
Con riferimento, dunque, all'estratto di ruolo, la natura di atto interno, meramente certificatorio e quindi privo di manifestazione di volontà impositiva, e privo anche di valenza di intimazione, ovverosia di minaccia di esecuzione, esclude che il contribuente, in assenza di azioni coercitive od esecutive volte al recupero dei crediti in questione, possa far valere giudizialmente ed in via di azione principale l'evento estintivo, ovverosia la prescrizione, tipica eccezione in senso stretto ex art. 2938 cod. civ. validamente opponibile a pretesa incombente.
In termini analoghi si sono espresse, anche in epoca più recente, la Suprema Corte nonché attenta giurisprudenza di merito.
Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6034, in particolare (cfr. relativa motivazione), nel richiamare espressamente “le sentenze nn. 20618 del 13 ottobre 2016 e 22946 del 10 novembre
2016” ha ribadito come sia comunque a disposizione del debitore “lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa da rivolgere direttamente all'amministrazione e, divenuta attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa, l'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. civ.”. A sua volta Corte di appello di Reggio Calabria, sez. lav., 12/11/2021, n. 478 ha precisato in motivazione, in linea con l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato e con riferimento all'ipotesi di un estratto di ruolo rilasciato, su richiesta del contribuente, dal concessionario della riscossione, come ”l'interesse a veder definito negativamente l'accertamento sulla sussistenza del credito insorge quando il contribuente abbia esperito inutilmente la procedura di sgravio in sede amministrativa” atteso che “L'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza
l'intervento chiarificatore del giudice”, sicché al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo (la cartella esattoriale ancora iscritta a ruolo, costituente titolo esecutivo nei confronti del contribuente) la cui esecuzione non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito, il soggetto debitore “sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela del credito dell'amministrazione ormai prescritto”, e, dunque, “Non era necessario percorrere, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione, la strada dell'azione di accertamento negativo del credito. Avrebbe potuto legittimamente essere oggetto di impugnazione soltanto il provvedimento dell'amministrazione che avesse negato lo sgravio”.
Venendo dunque ad applicare i principi di cui sopra al caso di specie, e tanto ai fini della disamina delle censure specificamente sollevate dall' appellante, deve osservarsi che la CP_4 stessa parte originaria ricorrente non ha specificamente dedotto nell'atto introduttivo l'esistenza, all'attualità, di richieste di pagamento inoltrate nei suoi confronti da parte dell'ente impositore, e tantomeno l'esistenza di procedure esecutive azionate a suo carico al fine di recuperare gli importi di cui alle cartelle in questione.
L'istante, peraltro, non ha neppure dedotto in ricorso l'esistenza di specifiche rituali richieste di sgravio indirizzate all'agente di riscossione ed all'ente creditore e tantomeno di provvedimenti di contenuto negativo da parte del creditore in risposta ad eventuali istanze in tal senso del contribuente, tali da determinare una situazione di incertezza giuridica sulla sorte dei crediti vantati cui porre utilmente rimedio in questa sede con un'azione di accertamento negativo dei predetti crediti.
Le conclusioni di cui sopra, con riferimento in particolare all'insussistenza di un concreto e diretto interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'opponente, possono essere tenute ferme anche all'esito della recentissima pronuncia delle Sezioni Unite n. 26283 del 6.9.2022, secondo cui, in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del
1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), nel selezionare specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale e nel plasmare in tal modo l'interesse ad agire configurandolo quale condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione incidendo in tal modo sulla pronuncia della sentenza, si applica anche nei processi pendenti, nell'ambito dei quali lo specifico interesse ad agire va comunque dimostrato dall'interessato.
Nel caso di specie l'originaria parte opponente non ha neppure dedotto nei propri scritti difensivi l'esistenza nel caso di specie di alcuna delle ipotesi previste dal legislatore della riforma, il quale, come noto, ha disposto che "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Per completezza di esposizione va altresì dato atto in tale sede che è intervenuta nelle more del presente procedimento la pronuncia della Corte Costituzionale, n. 190 del 17/10/2023, la quale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in base al quale, come visto, è consentita la diretta impugnazione della cartella che si assume invalidamente notificata, e di cui si sia venuti a conoscenza tramite la consultazione dell'estratto di ruolo, solo con riferimento alle richiamate - specifiche - fattispecie attinenti a rapporti con la pubblica amministrazione.
La predetta pronuncia, nel richiamare in motivazione la sussistenza di un preoccupante contenzioso seriale generato dalla vulnerabilità del sistema, nell'ambito del quale spesso l'agente della riscossione non è in grado di fornire la prova della regolare notifica, ha anche chiarito come il rimedio a tale situazione coinvolga profili rimessi - quanto alle forme e alle modalità - alla discrezionalità del legislatore e non spetti, almeno in prima battuta, al Giudice di legge, potendo il legislatore in prospettiva intervenire in più direzioni, ovvero sia estendendo, con i criteri ritenuti opportuni, la possibilità di una tutela “anticipata” a fattispecie ulteriori rispetto a quelle previste dalla norma oggetto di censura, sia, dall'altro, agendo in radice sulle patologie che ancora persistono nel sistema italiano della riscossione, tanto al fine di strutturare il predetto sistema “[…] in modo che tale fenomeno non si ripeta, evitando, in particolare, il danno di gravi falle nell'adempimento del dovere tributario, «preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi»
(sentenza n. 288 del 2019)”. Va in ogni caso rimarcato che la stessa Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. II, 07/03/2002, n.
3330), non ha mancato di precisare come l'assenza di interesse ad agire, richiesto per qualsiasi domanda dall'art. 100 c.p.c., sia rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento in quanto costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda, sicché la sua sussistenza va sempre accertata dal giudice, tanto persino nell'eventuale ipotesi di assenza di contrasto tra le parti sul punto, peraltro neppure sussistente nel caso di specie atteso, in particolare, il contenuto dell'atto di impugnazione dell' Pt_1
Va infine precisato che la predetta declaratoria di inammissibilità prevale in ogni caso anche rispetto ad eventuali ipotesi di cessazione della materia del contendere e sopravvenuta mancanza d'interesse da parte del ricorrente per intervenuta sopravvenienza di previsioni normative di definizione dei carichi di ruolo (cfr. per l'espressione del principio generale Cassazione civile sez. lav., 26/07/1983, n. 5137).
Tanto esposto, può ora procedersi ad esaminare l'appello incidentale proposto da CP_6
Deve evidenziarsi, infatti, a riguardo, che nel costituirsi in giudizio, l' Controparte_2
non si è limitata a resistere all'avverso gravame, ma ha aderito all'appello dell'
[...] Pt_1 con deduzioni che possono qualificarsi sostanzialmente come appello incidentale, in quanto tese alla riforma della decisione adottata dal primo giudice.
L'appello incidentale promosso dalla stessa, dunque, deve essere dichiarato improcedibile, non avendo provveduto l' alla notifica dello stesso né personalmente al né al CP_2 CP_3 procuratore dello stesso nella precedente fase processuale.
Come recentemente ribadito dalla S.C. di Cassazione, nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., comma 2 - al giudice di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c..
Nello stesso senso si muove la giurisprudenza più recente (cfr. a titolo esemplificativo, Cass.
26/11/2020, n. 27079; Cass. 14/03/2018, n. 6159; Cass. 7/07/2018, n. 14839).
Il principio peraltro è stato esteso all'appello incidentale (Cass. 3/04/2017, n. 8595; Cass.
19/01/2016, n. 837), in considerazione del fatto che la costituzione dell'appellato si perfeziona, al pari di quella dell'appellante, con il solo deposito del fascicolo contenente la memoria difensiva ex art. 436 c.p.c., ma per una valida proposizione dell'appello incidentale è necessario che: a) esso sia contenuto nella memoria difensiva;
b) la memoria sia depositata, a pena di decadenza, nei dieci giorni precedenti l'udienza di discussione;
c) entro tale termine la memoria contenente l'impugnazione incidentale sia notificata all'appellante.
Il predetto termine di dieci giorni, fissato dall'art. 436 c.p.c., comma 3, ha carattere perentorio, sia per assicurare il diritto di difesa dell'appellante principale sia per l'inequivocabile dato letterale della norma;
e benché si affermi che la fase della notifica sia estranea all'edictio actionis (Cass. 3/08/2005, n. 16236), il che è esatto afferendo la notificazione alla c.d. vocatio in ius, che richiede il coinvolgimento della controparte convenuta, nondimeno, proprio al fine di armonizzare il sistema con i principi espressi dalle Sezioni unite su richiamate, è necessario che nel predetto termine l'attività notificatoria sia stata quanto meno avviata. Ciò, del resto, è conforme al tenore testuale della disposizione in esame, in cui l'espressione "almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo precedente" è riferita non solo al deposito dell'atto ma anche alla sua notificazione.
Pur non avendo il codice di rito stabilito un termine entro cui l'appellato deve depositare la documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta notificazione della memoria difensiva, indispensabile per verificare la corretta instaurazione del contraddittorio sulla sua impugnazione, si ritiene, sin da Cass. Sez. Un., 16/12/1986, n. 7533, che ciò possa avvenire al più tardi all'udienza di discussione, in cui l'appellante incidentale ha l'onere di dimostrare di aver notificato alla controparte l'impugnazione, salva la necessità di un ulteriore termine per la sua rinnovazione nell'ipotesi in cui la notificazione sia affetta da vizi che consentano l'applicazione dell'art. 291 c.p.c.: ipotesi, quest'ultima, non ricorrente nel caso di specie.
In consapevole dissenso rispetto alla pronuncia delle Sezioni Unite del 1986, si era posta una parte della giurisprudenza di legittimità (Cass. 4/10/1996, n. 8707, Cass. 4/08/2004, n. 14952;
Cass. 3/08/2005, n. 16236; Cass. 22/05/2007, n. 11888), ritenendo che la sanzione della decadenza dall'appello incidentale dovesse intendersi comminata dall'art. 436 c.p.c., comma 3, nella sola ipotesi di mancato deposito in cancelleria della memoria difensiva dell'appellato, contenente l'appello stesso, entro il termine fissato dalla legge, e non anche nel caso di omissione dell'adempimento, parimenti previsto dalla legge, della notificazione della memoria nello stesso termine. Si è dunque sostenuto che, in caso di mancata notificazione entro detto termine della memoria contenente l'appello incidentale, così come in caso di notificazione invalida, il giudice deve concedere all'appellante incidentale nuovo termine, perentorio, per la notificazione, sempre che la controparte presente all'udienza non vi rinunci, accettando il contraddittorio o limitandosi a chiedere un congruo rinvio (il quale va disposto anche nel caso di notificazione tardiva). L'intervento delle Sezioni Unite n. 20604/2008, con la tesi restrittiva propugnata, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma 2) e nel rispetto della
"ragionevole durata" del processo, non sconfessato dalla giurisprudenza successiva, ha di fatto superato quest'orientamento, imponendo la necessità di parificare la posizione dell'appellante incidentale a quella dell'appellante principale. L'argomento, con cui si vorrebbe che il principio della ragionevole durata del processo facesse aggio su quelli della tutela del diritto di difesa, del contraddittorio e di risulta sul diritto ad avere un giudizio, è fallace: l'adempimento della notificazione dell'atto contenente l'appello incidentale non è gravoso e, dunque, non può ledere il diritto di difesa, serve proprio a garantire il contraddittorio ed a garantirlo nella logica dell'assicurazione della ragionevole durata del processo, posto che un ordine ex art. 291 c.p.c., comporterebbe il rinvio dell'attività di trattazione;
infine, e conclusivamente, proprio l'elementarità dell'onere esclude che si mortifichi il principio dell'effettività del diritto al giudizio.
Deve dunque ribadirsi che ove il giudice dell'appello non possa verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio sulla impugnazione incidentale, per la mancata produzione della memoria contenente l'impugnazione incidentale notificata da parte dell'appellato e in difetto di una situazione di legittimo impedimento all'adempimento di detto onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito dichiarativa della improcedibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 348
c.p.c., comma 1. (Cass. sez. III, 17/05/2022, n.15726).
Il principio espresso dalle Sezioni Unite della S.C. di Cassazione nel 2008, cui va dato continuità, risulta ribadito anche di recente da Cass. n. 6159 del 2018, oltre che da Cass. n.
13162 del 2018, che ha ricordato come attraverso il rigoroso rispetto del principio in parola imposto all'appellante, si tuteli la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso (così, in termini, Cass. S.U. n. 5700 del 2014). Corollario di tale consolidato principio non può che essere la regola secondo cui la disciplina contenuta nell'art. 348 cod. proc. civ., che presuppone la regolare vocatio in ius delle parti, non possa concretamente operare laddove il giudice debba pronunciare, d'ufficio, l'improcedibilità dell'appello non essendo tale improcedibilità disponibile dalle parti. (Cass. civile sez. lav.,
03/07/2018, n. 17368).
Le spese del doppio grado di giudizio relative al rapporto processuale tra e Pt_1 CP_3 seguono la soccombenza così come determinata all'esito della definizione del presente giudizio di impugnazione e vengono liquidate, in favore dell' appellante e tenuto conto del valore CP_4 della controversia, nella misura indicata in dispositivo.
Con riferimento al rapporto processuale tra e , infine, si ritiene di poter CP_6 CP_3 disporre la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio, tenuto conto delle rispettive posizioni di complessiva soccombenza delle suddette parti in relazione all'esito del presente giudizio di impugnazione.
Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 in relazione all'appello incidentale proposto da
. Controparte_5
P.Q.M.
definitivamente pronunziando all'esito della trattazione del giudizio in forma ordinaria, nel procedimento di appello n. 424/2021 instaurato in data 16.7.2021 da in persona del legale Pt_1 rappresentante p.t., nei confronti di ed in CP_3 Controparte_5 persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n.
185/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: in accoglimento dell'appello principale dell' ed in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara Pt_1
l'inammissibilità della domanda proposta da con il ricorso introduttivo del CP_3 giudizio di primo grado;
dichiara improcedibile l'appello incidentale di;
Controparte_5 condanna al pagamento in favore di delle spese del doppio grado di CP_3 Pt_1 giudizio, liquidate per il giudizio di primo grado in € 2.697,00 per competenze, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge, e per il giudizio di secondo grado in € 1.984,00 per competenze, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
compensa le spese del presente grado di giudizio in relazione alla posizione di
[...]
; Controparte_5 dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 con riferimento all'appello incidentale di . Controparte_5
Salerno, 17.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. (Dr. Arturo Pizzella)
IL PRESIDENTE (Dr. Maura Stassano)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie composta dai magistrati: dr. Maura Stassano Presidente dr. Lia Di Benedetto Consigliere dr. Arturo Pizzella Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello all'esito della discussione orale all'udienza del 17 ottobre
2025 la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 424/2021 del ruolo generale appelli lavoro e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentate p.t., e Pt_1 Controparte_1
parti rappresentate e difese come in atti dall'Avv. Tommaso Parisi ed elettivamente
[...] domiciliata in Salerno, al Salerno Corso Garibaldi n. 38, presso la sede dell'Avvocatura
Distrettuale dell'Ente;
PARTE APPELLANTE PRINCIPALE
E
, in persona del legale rappresentate p.t, parte Controparte_2 rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Giuseppina de Pascale ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pagani alla Piazza B. D'Arezzo n. 11;
PARTE APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
; CP_3
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 185/2021 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in funzione di g.l. RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. 185/2021, pubblicata in data 18.2.2021, il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di G.L., accoglieva l'opposizione proposta da con ricorso depositato in CP_3 data 15.12.2016 nei confronti dell' e con riferimento ad Pt_1 Controparte_2 un estratto di ruolo rilasciatogli dal competente ufficio dell'ente di riscossione, pronunziando, con riferimento ai titoli richiamati nel predetto estratto, la cessazione della materia del contendere per quelli individuati al capo b) del dispositivo e dichiarando altresì la prescrizione dei crediti relativi al titoli di cui al successivo capo c), il tutto con declaratoria della carenza di legittimazione passiva dell' e compensazione delle spese in ordine al relativo rapporto CP_2 processuale e con condanna dell' al pagamento di metà delle spese processuali in favore CP_4 dell'istante con compensazione della residua quota.
Con atto di appello depositato in data 16.7.2021, l' impugnava la suddetta sentenza, Pt_1 eccependo la regolare notifica dei titoli indicati nell'atto introduttivo e richiamati nell'estratto di ruolo ed in ogni caso la carenza in capo all'istante di un interesse ad agire giuridicamente rilevante, circostanza da cui scaturiva l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal CP_3 nella precedente fase processuale. Concludeva chiedendo che la Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, disattendesse l'opposizione proposta dall'originario ricorrente, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, rimaneva contumace anche all'esito della rituale CP_3 attuazione da parte dell'Istituto del provvedimento ex art. 291 c.p.c. disposto in data 23.6.2025, precisamente con notifica del 4.7.2025 per l'udienza del 12.8.2025 al procuratore dell'appellato nella precedente fase processuale.
Si costituiva invece con memoria depositata il 15.9.2022, Controparte_5 condividendo le ragioni esposte nell'atto di impugnazione dell' e chiedendo, in riforma Pt_1 della sopracitata sentenza, che la Corte, in accoglimento dell'appello dell' , dichiarasse Pt_1
l'inammissibilità dell'opposizione proposta con il ricorso introduttivo di primo grado, con vittoria di spese.
Alla data odierna, all'esito della discussione della controversia con modalità ordinarie, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
L'appello dell' è fondato e deve dunque essere dichiarata l'inammissibilità Pt_1 dell'opposizione proposta da , atteso che, in ossequio a recente e persuasiva CP_3 giurisprudenza in tema di opposizione ad estratto di ruolo, l'istante non risultava avere, sin dal momento della proposizione da parte sua dell'atto di opposizione da cui è derivato il presente giudizio, un effettivo e concreto interesse ad agire giuridicamente rilevante ex art. 100 c.p.c., e tanto per le ragioni che vanno ad esporsi.
Come noto, la S.C. ha risolto la controversa questione relativa alla ammissibilità o meno della opposizione a ruolo esattoriale non notificato (v. Cass. Sezioni Unite n. 19704/2015).
In particolare, i Giudici di legittimità hanno precisato che:
-il “ruolo” è un atto che deve essere notificato, e la cui notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento;
è quindi un atto impugnabile, con decorrenza del relativo termine dalla data di notificazione della cartella di pagamento;
entro il suddetto termine pertanto il debitore può impugnare entrambi gli atti (“ruolo” e “cartella di pagamento”) contemporaneamente ovvero anche solo uno dei due che ritenga viziato, con il corollario che la nullità di un atto non comporta quella degli atti precedenti né di quelli successivi che ne sono indipendenti, e quindi che la nullità della cartella di pagamento non comporta necessariamente quella del ruolo mentre la nullità del ruolo determina necessariamente la nullità anche della cartella, questa essendo giuridicamente fondata su quel ruolo e, pertanto, “dipendente” dallo stesso;
-l'“estratto di ruolo” rilasciato dal concessionario, invece, non è specificamente previsto da nessuna disposizione di legge;
esso viene formato (quindi consegnato) solo su richiesta del debitore, ed è un mero “elaborato informatico formato dall'esattore (…) sostanzialmente contenente gli elementi della cartella”, quindi anche gli elementi del ruolo afferente quella cartella (v. Consiglio di Stato, IV, n. 4209 del 2014); l'estratto di ruolo pertanto non contiene
(né, per sua natura, può contenere) nessuna pretesa impositiva, diretta o indiretta, e non è dunque autonomamente impugnabile per difetto di interesse del debitore ad agire per ottenerne l'annullamento. La stessa S.C. ha poi chiarito che può eventualmente ravvisarsi l'interesse del debitore ad impugnare gli atti che nell' “estratto di ruolo” sono indicati e riportati (cioè: iscrizione del richiedente in uno specifico “ruolo” di un determinato ente impositore per un preciso “credito” di quest'ultimo; relativa cartella di pagamento fondata su detta iscrizione;
notificazione della medesima -e del ruolo- al richiedente nella data indicata nell'estratto di ruolo ricevuto), ma occorre tuttavia operare una distinzione:
-se l'opponente non ha ricevuto la notifica della cartella di pagamento indicata nell'estratto di ruolo e viene a conoscenza dell'atto impositivo solo a seguito del rilascio dell'estratto di ruolo, allora può impugnare l'estratto stesso al fine di eccepire la mancanza o l'invalidità della notifica della cartella;
-se, invece, il debitore ha ricevuto la regolare notifica della cartella riportata nell'estratto di ruolo, non può più contestare, con l'opposizione avverso l'estratto, la fondatezza della pretesa creditoria, che avrebbe dovuto porre in discussione esclusivamente mediante la tempestiva impugnazione della cartella di pagamento e/o dell'avviso di addebito nei modi e nei termini di legge.
La medesima ricostruzione ermeneutica esposta dalle Sezioni Unite nella sentenza n.
19704/2015 è stata poi confermata anche dalla sentenza n. 22946/2016 della Corte di
Cassazione, Sezione Lavoro. In detta pronunzia i Giudici di legittimità hanno peraltro opportunamente precisato che “è esclusa la autonoma impugnabilità da parte del debitore dell'estratto di ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante” (v. anche Cass. n. 20618/2016), osservando che “al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo (la cartella esattoriale ancora iscritta a ruolo, costituente titolo esecutivo nei suoi confronti) la cui riscossione a suo avviso non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito dell'amministrazione, il debitore sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela del credito dell'amministrazione ormai prescritto”, e non apparendo dunque necessario, in difetto di attività esecutiva da parte del creditore, instaurare l'azione giudiziaria di accertamento negativo del credito.
Con riferimento, dunque, all'estratto di ruolo, la natura di atto interno, meramente certificatorio e quindi privo di manifestazione di volontà impositiva, e privo anche di valenza di intimazione, ovverosia di minaccia di esecuzione, esclude che il contribuente, in assenza di azioni coercitive od esecutive volte al recupero dei crediti in questione, possa far valere giudizialmente ed in via di azione principale l'evento estintivo, ovverosia la prescrizione, tipica eccezione in senso stretto ex art. 2938 cod. civ. validamente opponibile a pretesa incombente.
In termini analoghi si sono espresse, anche in epoca più recente, la Suprema Corte nonché attenta giurisprudenza di merito.
Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6034, in particolare (cfr. relativa motivazione), nel richiamare espressamente “le sentenze nn. 20618 del 13 ottobre 2016 e 22946 del 10 novembre
2016” ha ribadito come sia comunque a disposizione del debitore “lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa da rivolgere direttamente all'amministrazione e, divenuta attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa, l'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. civ.”. A sua volta Corte di appello di Reggio Calabria, sez. lav., 12/11/2021, n. 478 ha precisato in motivazione, in linea con l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato e con riferimento all'ipotesi di un estratto di ruolo rilasciato, su richiesta del contribuente, dal concessionario della riscossione, come ”l'interesse a veder definito negativamente l'accertamento sulla sussistenza del credito insorge quando il contribuente abbia esperito inutilmente la procedura di sgravio in sede amministrativa” atteso che “L'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza
l'intervento chiarificatore del giudice”, sicché al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo (la cartella esattoriale ancora iscritta a ruolo, costituente titolo esecutivo nei confronti del contribuente) la cui esecuzione non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito, il soggetto debitore “sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela del credito dell'amministrazione ormai prescritto”, e, dunque, “Non era necessario percorrere, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione, la strada dell'azione di accertamento negativo del credito. Avrebbe potuto legittimamente essere oggetto di impugnazione soltanto il provvedimento dell'amministrazione che avesse negato lo sgravio”.
Venendo dunque ad applicare i principi di cui sopra al caso di specie, e tanto ai fini della disamina delle censure specificamente sollevate dall' appellante, deve osservarsi che la CP_4 stessa parte originaria ricorrente non ha specificamente dedotto nell'atto introduttivo l'esistenza, all'attualità, di richieste di pagamento inoltrate nei suoi confronti da parte dell'ente impositore, e tantomeno l'esistenza di procedure esecutive azionate a suo carico al fine di recuperare gli importi di cui alle cartelle in questione.
L'istante, peraltro, non ha neppure dedotto in ricorso l'esistenza di specifiche rituali richieste di sgravio indirizzate all'agente di riscossione ed all'ente creditore e tantomeno di provvedimenti di contenuto negativo da parte del creditore in risposta ad eventuali istanze in tal senso del contribuente, tali da determinare una situazione di incertezza giuridica sulla sorte dei crediti vantati cui porre utilmente rimedio in questa sede con un'azione di accertamento negativo dei predetti crediti.
Le conclusioni di cui sopra, con riferimento in particolare all'insussistenza di un concreto e diretto interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'opponente, possono essere tenute ferme anche all'esito della recentissima pronuncia delle Sezioni Unite n. 26283 del 6.9.2022, secondo cui, in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del
1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), nel selezionare specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale e nel plasmare in tal modo l'interesse ad agire configurandolo quale condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione incidendo in tal modo sulla pronuncia della sentenza, si applica anche nei processi pendenti, nell'ambito dei quali lo specifico interesse ad agire va comunque dimostrato dall'interessato.
Nel caso di specie l'originaria parte opponente non ha neppure dedotto nei propri scritti difensivi l'esistenza nel caso di specie di alcuna delle ipotesi previste dal legislatore della riforma, il quale, come noto, ha disposto che "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Per completezza di esposizione va altresì dato atto in tale sede che è intervenuta nelle more del presente procedimento la pronuncia della Corte Costituzionale, n. 190 del 17/10/2023, la quale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in base al quale, come visto, è consentita la diretta impugnazione della cartella che si assume invalidamente notificata, e di cui si sia venuti a conoscenza tramite la consultazione dell'estratto di ruolo, solo con riferimento alle richiamate - specifiche - fattispecie attinenti a rapporti con la pubblica amministrazione.
La predetta pronuncia, nel richiamare in motivazione la sussistenza di un preoccupante contenzioso seriale generato dalla vulnerabilità del sistema, nell'ambito del quale spesso l'agente della riscossione non è in grado di fornire la prova della regolare notifica, ha anche chiarito come il rimedio a tale situazione coinvolga profili rimessi - quanto alle forme e alle modalità - alla discrezionalità del legislatore e non spetti, almeno in prima battuta, al Giudice di legge, potendo il legislatore in prospettiva intervenire in più direzioni, ovvero sia estendendo, con i criteri ritenuti opportuni, la possibilità di una tutela “anticipata” a fattispecie ulteriori rispetto a quelle previste dalla norma oggetto di censura, sia, dall'altro, agendo in radice sulle patologie che ancora persistono nel sistema italiano della riscossione, tanto al fine di strutturare il predetto sistema “[…] in modo che tale fenomeno non si ripeta, evitando, in particolare, il danno di gravi falle nell'adempimento del dovere tributario, «preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi»
(sentenza n. 288 del 2019)”. Va in ogni caso rimarcato che la stessa Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. II, 07/03/2002, n.
3330), non ha mancato di precisare come l'assenza di interesse ad agire, richiesto per qualsiasi domanda dall'art. 100 c.p.c., sia rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento in quanto costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda, sicché la sua sussistenza va sempre accertata dal giudice, tanto persino nell'eventuale ipotesi di assenza di contrasto tra le parti sul punto, peraltro neppure sussistente nel caso di specie atteso, in particolare, il contenuto dell'atto di impugnazione dell' Pt_1
Va infine precisato che la predetta declaratoria di inammissibilità prevale in ogni caso anche rispetto ad eventuali ipotesi di cessazione della materia del contendere e sopravvenuta mancanza d'interesse da parte del ricorrente per intervenuta sopravvenienza di previsioni normative di definizione dei carichi di ruolo (cfr. per l'espressione del principio generale Cassazione civile sez. lav., 26/07/1983, n. 5137).
Tanto esposto, può ora procedersi ad esaminare l'appello incidentale proposto da CP_6
Deve evidenziarsi, infatti, a riguardo, che nel costituirsi in giudizio, l' Controparte_2
non si è limitata a resistere all'avverso gravame, ma ha aderito all'appello dell'
[...] Pt_1 con deduzioni che possono qualificarsi sostanzialmente come appello incidentale, in quanto tese alla riforma della decisione adottata dal primo giudice.
L'appello incidentale promosso dalla stessa, dunque, deve essere dichiarato improcedibile, non avendo provveduto l' alla notifica dello stesso né personalmente al né al CP_2 CP_3 procuratore dello stesso nella precedente fase processuale.
Come recentemente ribadito dalla S.C. di Cassazione, nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., comma 2 - al giudice di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c..
Nello stesso senso si muove la giurisprudenza più recente (cfr. a titolo esemplificativo, Cass.
26/11/2020, n. 27079; Cass. 14/03/2018, n. 6159; Cass. 7/07/2018, n. 14839).
Il principio peraltro è stato esteso all'appello incidentale (Cass. 3/04/2017, n. 8595; Cass.
19/01/2016, n. 837), in considerazione del fatto che la costituzione dell'appellato si perfeziona, al pari di quella dell'appellante, con il solo deposito del fascicolo contenente la memoria difensiva ex art. 436 c.p.c., ma per una valida proposizione dell'appello incidentale è necessario che: a) esso sia contenuto nella memoria difensiva;
b) la memoria sia depositata, a pena di decadenza, nei dieci giorni precedenti l'udienza di discussione;
c) entro tale termine la memoria contenente l'impugnazione incidentale sia notificata all'appellante.
Il predetto termine di dieci giorni, fissato dall'art. 436 c.p.c., comma 3, ha carattere perentorio, sia per assicurare il diritto di difesa dell'appellante principale sia per l'inequivocabile dato letterale della norma;
e benché si affermi che la fase della notifica sia estranea all'edictio actionis (Cass. 3/08/2005, n. 16236), il che è esatto afferendo la notificazione alla c.d. vocatio in ius, che richiede il coinvolgimento della controparte convenuta, nondimeno, proprio al fine di armonizzare il sistema con i principi espressi dalle Sezioni unite su richiamate, è necessario che nel predetto termine l'attività notificatoria sia stata quanto meno avviata. Ciò, del resto, è conforme al tenore testuale della disposizione in esame, in cui l'espressione "almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo precedente" è riferita non solo al deposito dell'atto ma anche alla sua notificazione.
Pur non avendo il codice di rito stabilito un termine entro cui l'appellato deve depositare la documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta notificazione della memoria difensiva, indispensabile per verificare la corretta instaurazione del contraddittorio sulla sua impugnazione, si ritiene, sin da Cass. Sez. Un., 16/12/1986, n. 7533, che ciò possa avvenire al più tardi all'udienza di discussione, in cui l'appellante incidentale ha l'onere di dimostrare di aver notificato alla controparte l'impugnazione, salva la necessità di un ulteriore termine per la sua rinnovazione nell'ipotesi in cui la notificazione sia affetta da vizi che consentano l'applicazione dell'art. 291 c.p.c.: ipotesi, quest'ultima, non ricorrente nel caso di specie.
In consapevole dissenso rispetto alla pronuncia delle Sezioni Unite del 1986, si era posta una parte della giurisprudenza di legittimità (Cass. 4/10/1996, n. 8707, Cass. 4/08/2004, n. 14952;
Cass. 3/08/2005, n. 16236; Cass. 22/05/2007, n. 11888), ritenendo che la sanzione della decadenza dall'appello incidentale dovesse intendersi comminata dall'art. 436 c.p.c., comma 3, nella sola ipotesi di mancato deposito in cancelleria della memoria difensiva dell'appellato, contenente l'appello stesso, entro il termine fissato dalla legge, e non anche nel caso di omissione dell'adempimento, parimenti previsto dalla legge, della notificazione della memoria nello stesso termine. Si è dunque sostenuto che, in caso di mancata notificazione entro detto termine della memoria contenente l'appello incidentale, così come in caso di notificazione invalida, il giudice deve concedere all'appellante incidentale nuovo termine, perentorio, per la notificazione, sempre che la controparte presente all'udienza non vi rinunci, accettando il contraddittorio o limitandosi a chiedere un congruo rinvio (il quale va disposto anche nel caso di notificazione tardiva). L'intervento delle Sezioni Unite n. 20604/2008, con la tesi restrittiva propugnata, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma 2) e nel rispetto della
"ragionevole durata" del processo, non sconfessato dalla giurisprudenza successiva, ha di fatto superato quest'orientamento, imponendo la necessità di parificare la posizione dell'appellante incidentale a quella dell'appellante principale. L'argomento, con cui si vorrebbe che il principio della ragionevole durata del processo facesse aggio su quelli della tutela del diritto di difesa, del contraddittorio e di risulta sul diritto ad avere un giudizio, è fallace: l'adempimento della notificazione dell'atto contenente l'appello incidentale non è gravoso e, dunque, non può ledere il diritto di difesa, serve proprio a garantire il contraddittorio ed a garantirlo nella logica dell'assicurazione della ragionevole durata del processo, posto che un ordine ex art. 291 c.p.c., comporterebbe il rinvio dell'attività di trattazione;
infine, e conclusivamente, proprio l'elementarità dell'onere esclude che si mortifichi il principio dell'effettività del diritto al giudizio.
Deve dunque ribadirsi che ove il giudice dell'appello non possa verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio sulla impugnazione incidentale, per la mancata produzione della memoria contenente l'impugnazione incidentale notificata da parte dell'appellato e in difetto di una situazione di legittimo impedimento all'adempimento di detto onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito dichiarativa della improcedibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 348
c.p.c., comma 1. (Cass. sez. III, 17/05/2022, n.15726).
Il principio espresso dalle Sezioni Unite della S.C. di Cassazione nel 2008, cui va dato continuità, risulta ribadito anche di recente da Cass. n. 6159 del 2018, oltre che da Cass. n.
13162 del 2018, che ha ricordato come attraverso il rigoroso rispetto del principio in parola imposto all'appellante, si tuteli la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso (così, in termini, Cass. S.U. n. 5700 del 2014). Corollario di tale consolidato principio non può che essere la regola secondo cui la disciplina contenuta nell'art. 348 cod. proc. civ., che presuppone la regolare vocatio in ius delle parti, non possa concretamente operare laddove il giudice debba pronunciare, d'ufficio, l'improcedibilità dell'appello non essendo tale improcedibilità disponibile dalle parti. (Cass. civile sez. lav.,
03/07/2018, n. 17368).
Le spese del doppio grado di giudizio relative al rapporto processuale tra e Pt_1 CP_3 seguono la soccombenza così come determinata all'esito della definizione del presente giudizio di impugnazione e vengono liquidate, in favore dell' appellante e tenuto conto del valore CP_4 della controversia, nella misura indicata in dispositivo.
Con riferimento al rapporto processuale tra e , infine, si ritiene di poter CP_6 CP_3 disporre la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio, tenuto conto delle rispettive posizioni di complessiva soccombenza delle suddette parti in relazione all'esito del presente giudizio di impugnazione.
Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 in relazione all'appello incidentale proposto da
. Controparte_5
P.Q.M.
definitivamente pronunziando all'esito della trattazione del giudizio in forma ordinaria, nel procedimento di appello n. 424/2021 instaurato in data 16.7.2021 da in persona del legale Pt_1 rappresentante p.t., nei confronti di ed in CP_3 Controparte_5 persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n.
185/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: in accoglimento dell'appello principale dell' ed in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara Pt_1
l'inammissibilità della domanda proposta da con il ricorso introduttivo del CP_3 giudizio di primo grado;
dichiara improcedibile l'appello incidentale di;
Controparte_5 condanna al pagamento in favore di delle spese del doppio grado di CP_3 Pt_1 giudizio, liquidate per il giudizio di primo grado in € 2.697,00 per competenze, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge, e per il giudizio di secondo grado in € 1.984,00 per competenze, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
compensa le spese del presente grado di giudizio in relazione alla posizione di
[...]
; Controparte_5 dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 con riferimento all'appello incidentale di . Controparte_5
Salerno, 17.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. (Dr. Arturo Pizzella)
IL PRESIDENTE (Dr. Maura Stassano)