Art. 7.
I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
Alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo assiste il collegio dei revisori.
Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 5 , 6 , 8 , 9 , 10 dell'articolo 4 della legge 19 marzo 1942, n. 365 .
I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Il personale addetto ai teatri gestiti dall'ETI continua ad essere disciplinato dalla contrattazione collettiva di diritto privato ed e' escluso dalla normativa della legge 20 marzo 1975, n. 70 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411 .
I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
Alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo assiste il collegio dei revisori.
Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 5 , 6 , 8 , 9 , 10 dell'articolo 4 della legge 19 marzo 1942, n. 365 .
I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Il personale addetto ai teatri gestiti dall'ETI continua ad essere disciplinato dalla contrattazione collettiva di diritto privato ed e' escluso dalla normativa della legge 20 marzo 1975, n. 70 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411 .