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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXI, sentenza 08/01/2026, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 280/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 31, riunita in udienza il 16/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SS DE CE CO, Presidente
AMURA RC, RE
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice
in data 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7920/2025 depositato il 25/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nola
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 063050 15680 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14943/2025 depositato il
17/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, nato a [...] e data di nascita_1, residente in [...] alla Indirizzo_1, ha inteso proporre ricorso nei confronti di Publiservizi s.r.l., concessionaria del Comune di Nola per la riscossione coattiva delle Entrate Tributi e Patrimoniali, e del Comune di Nola (NA), avverso il preavviso di fermo amministrativo (Cod. Contribuente: 063050-15680, Identificativo:
55142500000418), notificato in data 04.04.2025 ed emesso in data 12/03/2025.
Il ricorrente ha lamentato l'omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti, la prescrizione del tributo e/o la decadenza dal potere di accertamento.
Si è costituita Publiservizi lamentando l'infondatezza del ricorso alla luce della rituale notifica degli atti prodromici.
Si è costituito il Comune di Nola lamentando l'estraneità alla fase di accertamento e riscossione, in considerazione del rapporto di concessione con Publiservizi.
Il ricorrente, con memoria aggiuntiva depositata il 10 settembre 2025, ha lamentato la nullità delle notifiche degli atti prodromici perché effettuate presso luogo diverso da quello di residenza anagrafica (come da certificato di residenza prodotto in atti).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato infondato e va, pertanto, rigettato.
La resistente Publiservizi, in occasione della costituzione in giudizio, ha prodotto copia delle relate di notifica dei 5 avvisi di accertamento esecutivi richiamati nell'atto oggetto della presente impugnativa (preavviso di fermo).
In particolare tali atti risultano essere stati ricevuti personalmente dal ricorrente ovvero da familiari o persone alle sue dipendenze.
Si segnala che la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 34895 del 13 dicembre 2023 ha chiarito che: “... gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente, con la conseguenza che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1992; con l'ulteriore effetto che, in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto...”. Lo stesso dicasi per le ipotesi oggetto di causa, in cui l'atto sia stato consegnato a soggetto qualificatosi come familiare convivente o dipendente del contribuente.
Sul punto, Cass. n. 28872/18 ha affermato che < della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del
1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato>>. Cass. n. 12083/16 ha parimenti affermato che < della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del
1973 mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse,
a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata)>>. Sempre in fattispecie di notificazione diretta della cartella mediante consegna del plico raccomandato al portiere dello stabile, ha osservato Cass.
n. 10037/19 che – non applicandosi le norme di cui alla l. 890/82 - < raccomandata informativa>>.
Decisamente tardivo appare il deposito, solo in data 10 settembre 2025, di certificato residenza storico del ricorrente da cui emergerebbe che gli atti sono stati notificati presso indirizzo diverso da quello di residenza.
A tal riguardo si rammenta che i nuovi documenti vanno depositati entro il termine perentorio di 20 giorni prima dell'udienza di trattazione;
nel caso di specie i documenti sono stati depositati il 10 settembre 2025
a fronte dell'udienza di trattazione fissata per il 16 settembre 2025, da ciò derivando l'inutilizzabilità degli stessi.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
La peculiarità della vicenda oggetto di causa (correlata al tardivo deposito di documentazione astrattamente comprovante l'irritualità della notifica, ma depositata tardivamente) giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 31, riunita in udienza il 16/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SS DE CE CO, Presidente
AMURA RC, RE
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice
in data 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7920/2025 depositato il 25/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nola
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 063050 15680 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14943/2025 depositato il
17/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, nato a [...] e data di nascita_1, residente in [...] alla Indirizzo_1, ha inteso proporre ricorso nei confronti di Publiservizi s.r.l., concessionaria del Comune di Nola per la riscossione coattiva delle Entrate Tributi e Patrimoniali, e del Comune di Nola (NA), avverso il preavviso di fermo amministrativo (Cod. Contribuente: 063050-15680, Identificativo:
55142500000418), notificato in data 04.04.2025 ed emesso in data 12/03/2025.
Il ricorrente ha lamentato l'omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti, la prescrizione del tributo e/o la decadenza dal potere di accertamento.
Si è costituita Publiservizi lamentando l'infondatezza del ricorso alla luce della rituale notifica degli atti prodromici.
Si è costituito il Comune di Nola lamentando l'estraneità alla fase di accertamento e riscossione, in considerazione del rapporto di concessione con Publiservizi.
Il ricorrente, con memoria aggiuntiva depositata il 10 settembre 2025, ha lamentato la nullità delle notifiche degli atti prodromici perché effettuate presso luogo diverso da quello di residenza anagrafica (come da certificato di residenza prodotto in atti).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato infondato e va, pertanto, rigettato.
La resistente Publiservizi, in occasione della costituzione in giudizio, ha prodotto copia delle relate di notifica dei 5 avvisi di accertamento esecutivi richiamati nell'atto oggetto della presente impugnativa (preavviso di fermo).
In particolare tali atti risultano essere stati ricevuti personalmente dal ricorrente ovvero da familiari o persone alle sue dipendenze.
Si segnala che la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 34895 del 13 dicembre 2023 ha chiarito che: “... gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente, con la conseguenza che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1992; con l'ulteriore effetto che, in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto...”. Lo stesso dicasi per le ipotesi oggetto di causa, in cui l'atto sia stato consegnato a soggetto qualificatosi come familiare convivente o dipendente del contribuente.
Sul punto, Cass. n. 28872/18 ha affermato che < della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del
1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato>>. Cass. n. 12083/16 ha parimenti affermato che < della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del
1973 mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse,
a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata)>>. Sempre in fattispecie di notificazione diretta della cartella mediante consegna del plico raccomandato al portiere dello stabile, ha osservato Cass.
n. 10037/19 che – non applicandosi le norme di cui alla l. 890/82 - < raccomandata informativa>>.
Decisamente tardivo appare il deposito, solo in data 10 settembre 2025, di certificato residenza storico del ricorrente da cui emergerebbe che gli atti sono stati notificati presso indirizzo diverso da quello di residenza.
A tal riguardo si rammenta che i nuovi documenti vanno depositati entro il termine perentorio di 20 giorni prima dell'udienza di trattazione;
nel caso di specie i documenti sono stati depositati il 10 settembre 2025
a fronte dell'udienza di trattazione fissata per il 16 settembre 2025, da ciò derivando l'inutilizzabilità degli stessi.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
La peculiarità della vicenda oggetto di causa (correlata al tardivo deposito di documentazione astrattamente comprovante l'irritualità della notifica, ma depositata tardivamente) giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.