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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/12/2024, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2847/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2847/2024 promosso dai coniugi:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. CASARINI FRANCESCA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 9/11/2010, successivamente omologato dal
Tribunale di Modena con decreto di omologazione n. cronol. 3586/2010;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 4 separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 26.10.1996 a
Castelfranco Emilia (MO), dai signori e trascritto nei Registri dello Parte_1 Parte_2
Stavo Civile del relativo Comune al n.44 parte 2, serie A, disponendo la relativa annotazione prevista dalla legge.
2) Dare atto che i coniugi sono, allo stato, economicamente autosufficienti, disponendo ciascuno di adeguati redditi propri, e che pertanto nulla chiedono reciprocamente l'un l'altro, a titolo di assegno divorzile e/o di mantenimento.
3) Dare atto che i coniugi hanno già provveduto prima d'ora a definire ogni diverso rapporto economico/patrimoniale regolamentato in sede di separazione, avendo suddiviso i beni comuni - immobili, mobili, conti correnti ed autovetture - dando compiuta e definitiva attuazione alle obbligazioni dagli stessi ivi reciprocamente assunte.
4) Dare atto che i figli e sono entrambi maggiorenni, e che pertanto non si pongono Per_1 Per_2
questioni di affidamento e di collocazione da regolamentare: in particolare, risiede in Per_1
Germania ed è economicamente autosufficiente, mentre non è autonomo, essendo attualmente Per_2
studente universitario presso la Facoltà di Psicologia a Padova, ove ha il domicilio.
5) In ragione della non autosufficienza economica di , dare atto che i coniugi convengono di Per_2
provvedere ciascuno al mantenimento diretto di quest'ultimo - per tale dovendosi intendere tutto ciò che concerne vitto, alloggio, vestiario e altre piccole necessità quotidiane - nei periodi in cui farà rientro in città, temporaneamante e/o definitivamente, fino a quando non avrà raggiunto una sua indipendenza.
6) Dare atto e dichiarare che i genitori convengono di individuare le spese di carattere straordinario di seguito elencate e di suddividerle nella misura del 60% a carico del signor e del Parte_1
residuo 40% a carico della signora secondo lo schema e le modalità del vigente Parte_2
Protocollo del Tribunale di Modena in data 25.09.2019, che, per comodità, di seguito integralmente si riporta : Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
pagina 2 di 4 accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
Spese mediche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro genitore in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, etc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spese. E' consentito negare il consenso alla effettuazione di una specifica spesa anche per ragioni di carattere economico, laddove la stessa non comporti effetti pregiudizievoli e/o contrari agli interessi e/o alla salute del/i figlio/i.
7) Con la definizione degli accordi di cui al presente ricorso, i coniugi si danno reciprocamente atto di avere provveduto a regolare ogni rapporto economico e patrimoniale e dichiarano pertanto di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altro, salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni qui assunte e/o richiamate.
8) I coniugi chiedono che l'Ufficiale di Stato Civile competente provveda all'annotazione della sentenza dichiarativa di cessazione degli effetti civili di matrimonio sui Registri di Stato Civile”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e pagina 3 di 4 possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
CASTELFRANCO EMILIA (MO) il 26/10/1996 fra nato a [...] il Parte_1
31/07/1973 e nata a [...] il [...] Parte_2
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELFRANCO EMILIA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1996 Atto n. 44 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 19/11/ 2024.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2847/2024 promosso dai coniugi:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. CASARINI FRANCESCA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 9/11/2010, successivamente omologato dal
Tribunale di Modena con decreto di omologazione n. cronol. 3586/2010;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 4 separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 26.10.1996 a
Castelfranco Emilia (MO), dai signori e trascritto nei Registri dello Parte_1 Parte_2
Stavo Civile del relativo Comune al n.44 parte 2, serie A, disponendo la relativa annotazione prevista dalla legge.
2) Dare atto che i coniugi sono, allo stato, economicamente autosufficienti, disponendo ciascuno di adeguati redditi propri, e che pertanto nulla chiedono reciprocamente l'un l'altro, a titolo di assegno divorzile e/o di mantenimento.
3) Dare atto che i coniugi hanno già provveduto prima d'ora a definire ogni diverso rapporto economico/patrimoniale regolamentato in sede di separazione, avendo suddiviso i beni comuni - immobili, mobili, conti correnti ed autovetture - dando compiuta e definitiva attuazione alle obbligazioni dagli stessi ivi reciprocamente assunte.
4) Dare atto che i figli e sono entrambi maggiorenni, e che pertanto non si pongono Per_1 Per_2
questioni di affidamento e di collocazione da regolamentare: in particolare, risiede in Per_1
Germania ed è economicamente autosufficiente, mentre non è autonomo, essendo attualmente Per_2
studente universitario presso la Facoltà di Psicologia a Padova, ove ha il domicilio.
5) In ragione della non autosufficienza economica di , dare atto che i coniugi convengono di Per_2
provvedere ciascuno al mantenimento diretto di quest'ultimo - per tale dovendosi intendere tutto ciò che concerne vitto, alloggio, vestiario e altre piccole necessità quotidiane - nei periodi in cui farà rientro in città, temporaneamante e/o definitivamente, fino a quando non avrà raggiunto una sua indipendenza.
6) Dare atto e dichiarare che i genitori convengono di individuare le spese di carattere straordinario di seguito elencate e di suddividerle nella misura del 60% a carico del signor e del Parte_1
residuo 40% a carico della signora secondo lo schema e le modalità del vigente Parte_2
Protocollo del Tribunale di Modena in data 25.09.2019, che, per comodità, di seguito integralmente si riporta : Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
pagina 2 di 4 accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
Spese mediche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro genitore in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, etc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spese. E' consentito negare il consenso alla effettuazione di una specifica spesa anche per ragioni di carattere economico, laddove la stessa non comporti effetti pregiudizievoli e/o contrari agli interessi e/o alla salute del/i figlio/i.
7) Con la definizione degli accordi di cui al presente ricorso, i coniugi si danno reciprocamente atto di avere provveduto a regolare ogni rapporto economico e patrimoniale e dichiarano pertanto di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altro, salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni qui assunte e/o richiamate.
8) I coniugi chiedono che l'Ufficiale di Stato Civile competente provveda all'annotazione della sentenza dichiarativa di cessazione degli effetti civili di matrimonio sui Registri di Stato Civile”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e pagina 3 di 4 possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
CASTELFRANCO EMILIA (MO) il 26/10/1996 fra nato a [...] il Parte_1
31/07/1973 e nata a [...] il [...] Parte_2
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELFRANCO EMILIA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1996 Atto n. 44 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 19/11/ 2024.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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