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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/10/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N.RG. 5148/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IA Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5148 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'Avv. ANDREA OCCHIONE , Parte_1
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso da proprio funzionario LUISA
TANZILLO
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.09.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
13.09.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza, ex art. 13 L. 118/71, a decorrere dal mese di gennaio 2022, con conseguente condanna dell'ente convenuto alla corresponsione, in proprio favore, dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge: ciò in forza della sentenza n. 1323/23 emessa in data
14.9.2023 nel procedimento di opposizione ad ATP iscritto al n.r.g. 485/23, notificata all' in data 21.9.2023 e seguita dalla trasmissione, in data CP_1
15.4.2024, del modello AP70 con indicazione dei requisiti socio - economici ai fini della erogazione della prestazione.
Con memoria del 4.09.2025 si è costituito in giudizio l' , rappresentando di CP_1 aver “provveduto alla liquidazione dei ratei (vedasi Te08, e cedola di pagamento allegato), relativi alle prestazioni in oggetto. Dai calcoli effettuati, si evincono arretrati calcolati, ammontanti ad euro 13.707,77. Tale importo è stato corrisposto con data valuta 22/04/2024”; ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione – totale, o, in subordine, parziale, delle spese di lite.
Previa concessione di un rinvio per la verifica del pagamento della prestazione, la causa è stata discussa all'odierna udienza del 23.10.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, il procuratore della ricorrente, nel confermare l'intervenuto pagamento della prestazione richiesta, ha aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio.
Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti (modello Te08 del 3.04.2025 e cedola di pagamento del 22.04.2025), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico dell' , che ha provveduto alla liquidazione della CP_1 prestazione successivamente al deposito ed alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da;
Parte_1
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 23/10/2025
Il Giudice
IA Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IA Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5148 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'Avv. ANDREA OCCHIONE , Parte_1
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso da proprio funzionario LUISA
TANZILLO
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.09.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
13.09.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza, ex art. 13 L. 118/71, a decorrere dal mese di gennaio 2022, con conseguente condanna dell'ente convenuto alla corresponsione, in proprio favore, dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge: ciò in forza della sentenza n. 1323/23 emessa in data
14.9.2023 nel procedimento di opposizione ad ATP iscritto al n.r.g. 485/23, notificata all' in data 21.9.2023 e seguita dalla trasmissione, in data CP_1
15.4.2024, del modello AP70 con indicazione dei requisiti socio - economici ai fini della erogazione della prestazione.
Con memoria del 4.09.2025 si è costituito in giudizio l' , rappresentando di CP_1 aver “provveduto alla liquidazione dei ratei (vedasi Te08, e cedola di pagamento allegato), relativi alle prestazioni in oggetto. Dai calcoli effettuati, si evincono arretrati calcolati, ammontanti ad euro 13.707,77. Tale importo è stato corrisposto con data valuta 22/04/2024”; ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione – totale, o, in subordine, parziale, delle spese di lite.
Previa concessione di un rinvio per la verifica del pagamento della prestazione, la causa è stata discussa all'odierna udienza del 23.10.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, il procuratore della ricorrente, nel confermare l'intervenuto pagamento della prestazione richiesta, ha aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio.
Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti (modello Te08 del 3.04.2025 e cedola di pagamento del 22.04.2025), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico dell' , che ha provveduto alla liquidazione della CP_1 prestazione successivamente al deposito ed alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da;
Parte_1
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 23/10/2025
Il Giudice
IA Busoli