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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/12/2025, n. 2080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2080 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2047/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - Giudice - dott.ssa Stefania Rignanese - Giudice Relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2047 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “separazione personale dei coniugi”, promossa da
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti FRANCESCO Parte_1 C.F._1
AO GO e LU AN, elettivamente domiciliato in Foggia alla Via G.
Acquaviva n. 29, presso i difensori FRANCESCO AO GO e LU
AN
Ricorrente
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
AE RI, elettivamente domiciliata in Milano al Viale E. Caldara 26, presso il difensore AE RI
Resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza del 03.12.2025; MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.03.2023 ha chiesto la pronuncia della separazione Parte_1 dal coniuge con la quale aveva contratto matrimonio concordatario in data Controparte_1
22.07.1995 in Cerignola, precisando che dall'unione era nata la figlia (nata il Persona_1
25.09.1996) e deducendo, a fondamento della domanda, che l'affectio coniugalis tra i coniugi era venuto meno tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, oramai in atto già da sette anni;
ha quindi, chiesto la separazione dal coniuge nonché la regolazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, come meglio specificato in ricorso.
, nel costituirsi in giudizio, ha contestato le richieste della controparte e ha Controparte_1 avanzato domanda di addebito della separazione al coniuge, oltre che di assegnazione della casa coniugale e di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, come meglio specificato in comparsa.
Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il Giudice Istruttore con ordinanza emessa in data 19.06.2023 ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti ed ha disposto la prosecuzione del giudizio per il prosieguo istruttorio.
Dinnanzi al Giudice Istruttore, all'udienza del 03.12.2025 il ricorrente ha chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status nonché, all'atto della rimessione della causa sul ruolo, disporsi la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, avendo il precedente Giudice Istruttore con ordinanza del 13.5.2025 revocato l'assegno di mantenimento nei confronti della figlia maggiorenne.
Il Giudice Istruttore ritenuto di non poter calendarizzare a breve l'udienza per la decisione, ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia sullo status.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, oltre che di pregiudicare gravemente gli interessi della prole.
Invero, l'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle allegazioni delle parti e dall'elevata conflittualità riscontrata;
è pacifico, inoltre, che i coniugi hanno interrotto la convivenza e non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Si evince quindi che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta.
Pertanto, non potendo calendarizzare a breve l'udienza per la decisione, deve disporsi la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , come in Parte_1 Controparte_1 epigrafe meglio generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio in Cerignola il 22.07.1995 (atto n.
158, parte II, serie A, ufficio 1, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3. dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
4. spese al definitivo;
5. dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 05.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Stefania Rignanese dott. Antonio Buccaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - Giudice - dott.ssa Stefania Rignanese - Giudice Relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2047 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “separazione personale dei coniugi”, promossa da
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti FRANCESCO Parte_1 C.F._1
AO GO e LU AN, elettivamente domiciliato in Foggia alla Via G.
Acquaviva n. 29, presso i difensori FRANCESCO AO GO e LU
AN
Ricorrente
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
AE RI, elettivamente domiciliata in Milano al Viale E. Caldara 26, presso il difensore AE RI
Resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza del 03.12.2025; MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.03.2023 ha chiesto la pronuncia della separazione Parte_1 dal coniuge con la quale aveva contratto matrimonio concordatario in data Controparte_1
22.07.1995 in Cerignola, precisando che dall'unione era nata la figlia (nata il Persona_1
25.09.1996) e deducendo, a fondamento della domanda, che l'affectio coniugalis tra i coniugi era venuto meno tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, oramai in atto già da sette anni;
ha quindi, chiesto la separazione dal coniuge nonché la regolazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, come meglio specificato in ricorso.
, nel costituirsi in giudizio, ha contestato le richieste della controparte e ha Controparte_1 avanzato domanda di addebito della separazione al coniuge, oltre che di assegnazione della casa coniugale e di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, come meglio specificato in comparsa.
Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il Giudice Istruttore con ordinanza emessa in data 19.06.2023 ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti ed ha disposto la prosecuzione del giudizio per il prosieguo istruttorio.
Dinnanzi al Giudice Istruttore, all'udienza del 03.12.2025 il ricorrente ha chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status nonché, all'atto della rimessione della causa sul ruolo, disporsi la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, avendo il precedente Giudice Istruttore con ordinanza del 13.5.2025 revocato l'assegno di mantenimento nei confronti della figlia maggiorenne.
Il Giudice Istruttore ritenuto di non poter calendarizzare a breve l'udienza per la decisione, ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia sullo status.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, oltre che di pregiudicare gravemente gli interessi della prole.
Invero, l'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle allegazioni delle parti e dall'elevata conflittualità riscontrata;
è pacifico, inoltre, che i coniugi hanno interrotto la convivenza e non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Si evince quindi che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta.
Pertanto, non potendo calendarizzare a breve l'udienza per la decisione, deve disporsi la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , come in Parte_1 Controparte_1 epigrafe meglio generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio in Cerignola il 22.07.1995 (atto n.
158, parte II, serie A, ufficio 1, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3. dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
4. spese al definitivo;
5. dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 05.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Stefania Rignanese dott. Antonio Buccaro