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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/12/2025, n. 2802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2802 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N. 10020 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. TO D'IC PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 06/08/2025
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F., nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Campo Michele e Campo Mariella, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 04/05/2002 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VERONA al Num.
102 - PARTE II - SERIE A - ANNO2002 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) Prendere atto che i figli e continueranno ad abitare con la madre nella Per_1 Per_2 Parte_1 casa di proprietà della stessa sita Verona (VR), alla Via Giuseppe Corso n.12, con gli arredi e corredi in essa esistenti già divisi in sede di separazione con ogni conseguente spesa, nessuna esclusa, a suo carico.
3) Disporre che la figlia minore sia affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno la Per_1
responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare per le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute che saranno assunte di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni della medesima, precisandosi che quest'ultima sarà collocata stabilmente presso la madre, dove avrà la residenza. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione: ciascun genitore, sino al raggiungimento della maggiore età della figlia, vi provvederà durante i tempi di permanenza di con sé; eccezione fatta per questioni di ordinaria Per_1
amministrazione che riguardino la frequenza scolastica, la partecipazione ad attività ricreative, la scelta del medico di base, la sottoposizione a normale visita specialistica di controllo, per le quali comunque si prevede un obbligo di informativa e di concertazione.
4) avrà il diritto-obbligo di vedere e tenere con sé la figlia minore (un fine Parte_2 Per_1
settimana alternato all'altro e precisamente dalle ore 19 del venerdì alla domenica entro le ore 20.30).
5) avrà il diritto – obbligo di vedere e tenere con sé la figlia minore almeno due Parte_2 Per_1
giorni infrasettimanali, il tutto compatibilmente con le esigenze lavorative del padre.
6) Durate le vacanze estive, avrà il diritto – obbligo di vedere e tenere con sé la figlia Parte_2 minore per due settimane, anche non consecutive, da ripartirsi tra i mesi di giugno, luglio ed Per_1
agosto specificando non solo i tempi e luoghi (valutando assieme l'opportunità della meta) di vacanza ma anche le modalità di prelievo e accompagnamento della figlia minore . Per_1
7) Le vacanze pasquali e natalizie verranno suddivise in periodi di eguale durata tra i genitori compatibilmente con i loro impegni lavorativi, alternando di anno in anno le festività con la precisazione che se i minori trascorreranno il giorno di Natale con la madre, il padre gli avrà con sé il giorno di Santo
ST e così pure nel periodo delle vacanze pasquali se i minori trascorreranno la Santa Pasqua con un genitore, l'altro li tratterrà con sé per il lunedì dell'Angelo e viceversa l'anno successivo. In ogni caso, nel giorno del compleanno dei figli e saranno assicurati un incontro con il genitore con Per_2 Per_1
cui non si trovi o preferibilmente di festeggiare l'evento assieme.
8) I genitori si comunicheranno vicendevolmente il periodo di ferie estivo entro il 31 maggio di ogni anno, il periodo di ferie per le vacanze natalizie verrà comunicato entro l'8 dicembre di ogni anno ed il periodo di ferie per le vacanze pasquali entro il 28 febbraio di ogni anno o comunque entro tempi ragionevoli.
9) Tutto ciò compatibilmente con i rispettivi impegni di lavoro dei coniugi, aderendo questi a qualunque modifica si dovesse rendere necessaria, attesa l'importanza della bigenitorialità per i figli. 10) Nel caso in cui non possa prelevare la figlia minore nel periodo allo stesso Parte_2 Per_1
assegnato in conseguenza di malattia o altro impedimento, la minore rimarrà presso l'abitazione Per_1
della madre e avrà diritto a poterla visitare previo accordo telefonico con . Parte_2 Parte_1
11) corrisponderà a a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_2 Parte_1
e , la somma mensile di € 600,00 entro il giorno 15 di ciascun mese con bonifico bancario Per_1 Per_2
sul conto corrente IBAN [...] accesso presso la Banco BPM intestato a con decorrenza dal mese di agosto 2025 oltre oltre 50% delle spese straordinarie come Parte_1
da Protocollo vigente presso il Tribunale di Verona, di seguito riportato.
Detto assegno di contributo di mantenimento dei figli, come sopra determinato, sarà annualmente aggiornato a decorrere dal mese di settembre 2026 secondo l'indice ISTAT sul costo della vita. Periodo riferimento agosto 2025 – agosto 2026.
I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per CP_1
medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati,
e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) chi dei due ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice;
Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane il rispetto della reciproca tempestiva informazione;
Il pagamento di tutte le spese accessorie avverrà mensilmente previa esibizione della documentazione giustificativa del genitore che le ha sostenute;
Le spese mediche non coperte dal S.S.N., quali, a titolo esemplificativo, quelle numerate al capo II), rimangano escluse dalla forfettizzazione, al fine di evitare, anche potenzialmente, che detta modalità di mantenimento possa incidere negativamente sulle esigenze di cura e di salute della prole.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge. I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole.
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civilidel matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 18/12/2025
Il Presidente
TO D'IC
N. 10020 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. TO D'IC PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 06/08/2025
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F., nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Campo Michele e Campo Mariella, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 04/05/2002 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VERONA al Num.
102 - PARTE II - SERIE A - ANNO2002 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) Prendere atto che i figli e continueranno ad abitare con la madre nella Per_1 Per_2 Parte_1 casa di proprietà della stessa sita Verona (VR), alla Via Giuseppe Corso n.12, con gli arredi e corredi in essa esistenti già divisi in sede di separazione con ogni conseguente spesa, nessuna esclusa, a suo carico.
3) Disporre che la figlia minore sia affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno la Per_1
responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare per le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute che saranno assunte di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni della medesima, precisandosi che quest'ultima sarà collocata stabilmente presso la madre, dove avrà la residenza. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione: ciascun genitore, sino al raggiungimento della maggiore età della figlia, vi provvederà durante i tempi di permanenza di con sé; eccezione fatta per questioni di ordinaria Per_1
amministrazione che riguardino la frequenza scolastica, la partecipazione ad attività ricreative, la scelta del medico di base, la sottoposizione a normale visita specialistica di controllo, per le quali comunque si prevede un obbligo di informativa e di concertazione.
4) avrà il diritto-obbligo di vedere e tenere con sé la figlia minore (un fine Parte_2 Per_1
settimana alternato all'altro e precisamente dalle ore 19 del venerdì alla domenica entro le ore 20.30).
5) avrà il diritto – obbligo di vedere e tenere con sé la figlia minore almeno due Parte_2 Per_1
giorni infrasettimanali, il tutto compatibilmente con le esigenze lavorative del padre.
6) Durate le vacanze estive, avrà il diritto – obbligo di vedere e tenere con sé la figlia Parte_2 minore per due settimane, anche non consecutive, da ripartirsi tra i mesi di giugno, luglio ed Per_1
agosto specificando non solo i tempi e luoghi (valutando assieme l'opportunità della meta) di vacanza ma anche le modalità di prelievo e accompagnamento della figlia minore . Per_1
7) Le vacanze pasquali e natalizie verranno suddivise in periodi di eguale durata tra i genitori compatibilmente con i loro impegni lavorativi, alternando di anno in anno le festività con la precisazione che se i minori trascorreranno il giorno di Natale con la madre, il padre gli avrà con sé il giorno di Santo
ST e così pure nel periodo delle vacanze pasquali se i minori trascorreranno la Santa Pasqua con un genitore, l'altro li tratterrà con sé per il lunedì dell'Angelo e viceversa l'anno successivo. In ogni caso, nel giorno del compleanno dei figli e saranno assicurati un incontro con il genitore con Per_2 Per_1
cui non si trovi o preferibilmente di festeggiare l'evento assieme.
8) I genitori si comunicheranno vicendevolmente il periodo di ferie estivo entro il 31 maggio di ogni anno, il periodo di ferie per le vacanze natalizie verrà comunicato entro l'8 dicembre di ogni anno ed il periodo di ferie per le vacanze pasquali entro il 28 febbraio di ogni anno o comunque entro tempi ragionevoli.
9) Tutto ciò compatibilmente con i rispettivi impegni di lavoro dei coniugi, aderendo questi a qualunque modifica si dovesse rendere necessaria, attesa l'importanza della bigenitorialità per i figli. 10) Nel caso in cui non possa prelevare la figlia minore nel periodo allo stesso Parte_2 Per_1
assegnato in conseguenza di malattia o altro impedimento, la minore rimarrà presso l'abitazione Per_1
della madre e avrà diritto a poterla visitare previo accordo telefonico con . Parte_2 Parte_1
11) corrisponderà a a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_2 Parte_1
e , la somma mensile di € 600,00 entro il giorno 15 di ciascun mese con bonifico bancario Per_1 Per_2
sul conto corrente IBAN [...] accesso presso la Banco BPM intestato a con decorrenza dal mese di agosto 2025 oltre oltre 50% delle spese straordinarie come Parte_1
da Protocollo vigente presso il Tribunale di Verona, di seguito riportato.
Detto assegno di contributo di mantenimento dei figli, come sopra determinato, sarà annualmente aggiornato a decorrere dal mese di settembre 2026 secondo l'indice ISTAT sul costo della vita. Periodo riferimento agosto 2025 – agosto 2026.
I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per CP_1
medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati,
e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) chi dei due ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice;
Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane il rispetto della reciproca tempestiva informazione;
Il pagamento di tutte le spese accessorie avverrà mensilmente previa esibizione della documentazione giustificativa del genitore che le ha sostenute;
Le spese mediche non coperte dal S.S.N., quali, a titolo esemplificativo, quelle numerate al capo II), rimangano escluse dalla forfettizzazione, al fine di evitare, anche potenzialmente, che detta modalità di mantenimento possa incidere negativamente sulle esigenze di cura e di salute della prole.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge. I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole.
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civilidel matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 18/12/2025
Il Presidente
TO D'IC