Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 25/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
81/2024 R.G.
All'udienza del 25/02/2025 alle ore 10.46, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello,
sono comparsi:
l'Avv. FALCO ANTONINO anche in sostituzione dell'Avv. Ferracane per parte attrice Parte 1
[…] il quale conclude e discute la causa riportandosi a tutti gli scritti difensivi ed insistendo nelle conclusioni rassegnate nel conferente atto introduttivo.
Il g.i.
Si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 16.00, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, il giudice ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
RE LICA ITALIANA P
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del magistrato:
dott.ssa Filippetta Signorello
ha emesso laseguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 81/2024 R.G.
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma II c.p.c.
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato all'atto introduttivo, C.F. 1
dagli Avv.ti FALCO ANTONINO e CARLO FERRACANE, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-attore-opponente
E
con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. Controparte_1
ente pubblico economico che in forza del disposto di cui 14, (codice fiscale/partita IVA n. P.IVA 1
all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre
2016, n. 225, a decorrere dal 1° luglio 2017 subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi,
anche processuali, delle società del Controparte_2 in persona del suo Procuratore Speciale Dott. [...]
CP 3 in qualità di Responsabile Contenzioso CP 4 a ciò autorizzato per procura speciale,
,
Persona 1 · Roma repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del autenticata per atto Notaio
28/04/2022, rilasciata da Controparte_1 elettivamente domiciliata in Palermo, nella via Pignatelli Aragona n.7, presso lo studio dell'avvocato Salvatore Migliorino, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione,
-convenuto-opposto
Controparte_5
(C.F.: P.IVA 2 ), con sede in CP_5 Piazzale Falcone e Borsellino n.15, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
-convenuto-opposto-contumace
Conclusioni delle parti: Attore opponente: Voglia il Tribunale Accertare e dichiarare che il debito, di cui alla: cartella di
pagamento n. 29920150004693014000 – data di notifica 12.05.2015 - € 9.423,38 – Canone di locazione
- Ente impositore IACP della provincia di CP_5 cartella di pagamento n. 29920170009864176000 -
data di notifica 05.01.2018 - € 196,32 - Tassa automobilistica Sicilia Anno: 2013 Ente impositore
-
Direzione provinciale Trapani cartella di pagamento n. Ufficio territoriale di Castelvetrano;
29920180001827242000 - data di notifica 14.05.2018 - € 192,01 - Tassa automobilistica Sicilia - Anno:
2014 Ente impositore: Controparte_6 di Castelvetrano, tutte
C.F. 1 ), nato a [...], il [...] ed ivi notificate a Parte 1 (C.F.:
residente nella via Paolo Orsini, 15, sono prescritte e, per l'effetto, annullare le citate cartelle di pagamento, oltre che tutti gli atti presupponenti e successivi agli stessi e dichiarare che nulla deve il sig.
), nato a [...], il [...] ed ivi residente nella via Parte 1 (C.F.: C.F. 1
Paolo Orsini, 15 alle parti convenuta in relazione ai debiti, di cui alle citate ed opposte cartelle di pagamento;
In subordine e per i motivi, di cui sopra, annullare parzialmente la citata cartella di pagamento,
procedendo alla decurtazione della sorte capitale e degli interessi prescritti fino alla concorrenza dell'intervenuta prescrizione;
vinte le spese.
Convenuto opposto CP_7. Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare la improcedibilità e inammissibilità
dell'opposizione proposta dal Sig. atteso che con l'odierno giudizio vengono Parte 1
formulate domande nuove, non proposte in sede di opposizione all'esecuzione; - ritenere e dichiarare il proprio difetto di competenza e di giurisdizione, in favore del Giudice Tributario e cioè della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di CP 5 per le motivazioni di cui alla superiore narrativa,
adottando ogni consequenziale provvedimento;
ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1 in relazione ai motivi di opposizione sollevati da parte ricorrente avverso la cartella di pagamento impugnata;
Nel merito: ritenere e dichiarare infondata in fatto e in diritto,
l'opposizione proposta dal Sig. per tutti i motivi esposti in parte narrativa, e per Parte 1
l'effetto rigettarla;
- ritenere e dichiarare la legittimità, la regolarità e la tempestività della procedura di oggi Controparte 1 , ed riscossione posta in essere dall'allora Controparte_8
il diritto al credito non ancora prescritto;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte 1 ha convenuto in giudizio 1 [...] Con atto di citazione notificato il 9.11.2022
epCP 1 di CP 5 introducendo il giudizio di merito relativo all'opposizione Controparte_9
all'esecuzione già proposta dal medesimo dinanzi al giudice dell'esecuzione e definita nella fase cautelare con la sospensione dell'espropriazione presso terzi promossa dall'odierna convenuta [...]
Controparte_9 e iscritta al n. 439/2022 RGE.
L'opponente ha contestato il diritto dell' Controparte_9 di agire in via esecutiva,
eccependo in particolare:
- la carenza documentale e la prescrizione del credito portato dalla cartella n. 29920150004693014000
(avente ad oggetto: canone di locazione - ente impositore IACP della provincia di CP 5 , stante la mancata notifica degli atti prodromici all'emissione della cartella di pagamento;
la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle nn. 29920170009864176000 (avente ad oggetto: Tassa
automobilistica Sicilia - Anno: 2013) e 29920180001827242000 (avente ad oggetto: Tassa automobilistica
Sicilia Anno: 2014), prescrizione maturata “ancor prima della stessa formazione del ruolo".
Sulla base di tali premesse l'opponente ha chiesto, in via principale, l'annullamento delle predette cartelle di pagamento e di "tutti gli atti presupponenti e successivi agli stessi", con la conseguente declaratoria di inesistenza dei crediti vantati dalla parte opposta;
in subordine, il parziale annullamento delle cartelle di pagamento, con parziale decurtazione della sorte capitale e degli interessi prescritti fino alla concorrenza dell'intervenuta prescrizione.
Con comparsa di risposta dell'8.5.2023 si è costituita in giudizio l' Controparte_9
eccependo in via preliminare e pregiudiziale l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'opposizione avversaria, nonché il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di CP 5 riferimento alle cartelle di pagamento con nn. 29920170009864176000 e 29920180001827242000, sottese all'atto di pignoramento impugnato, in quanto afferenti a crediti di natura tributaria;
contestando comunque nel merito l'opposizione proposta,
e rilevando che nessuna prescrizione si sarebbe perfezionata, anche in considerazione del periodo di sospensione dei termini di prescrizione, vigente durante il periodo emergenziale da COVID 19, dal
08.03.2020 fino al 31.08.2021, e della proroga fino al 31.12.2023 dei termini di prescrizione, in virtù di quanto previsto dall'articolo 68 del DL 18/2020 e dal richiamato art.12 D.Lgs.159/2015.
Ha chiesto pertanto il rigetto dell'azione in quanto infondata in fatto e diritto.
CP_5 pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio, sicché ne è stata dichiarata la L CP 11
contumacia.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, rilevato che era stata posta una questione attinente alla giurisdizione del Tribunale adito potenzialmente idonea a definire parzialmente il giudizio, il g.i.
disponeva la separazione della causa relativa alla domanda volta all'accertamento della prescrizione e al annullamento delle cartelle di pagamento nn.conseguente 29920170009864176000 e
29920180001827242000, provvedendo a pronunciare sentenza sull'eccepito difetto di giurisdizione,
disponendo contestualmente la formazione di un nuovo fascicolo in relazione alle restanti domande afferenti al credito vantato da CP 10
Il procedimento, istruito attraverso la documentazione riversata in atti, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
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L'opposizione ex art. 615 comma II c.p.c. promossa da Parte 1 è fondata e merita di essere accolta.
In punto all'inammissibilità ed improcedibilità dell'azione
L'opposta CP 7 sostiene l'inammissibilità delle domande “nuove" formulate dall'opponente solo nel presente giudizio di merito. La vicenda ha ad oggetto la cartella esattoriale afferente ai crediti vantati da CP_10 oggetto di puntuali contestazioni nella parte motiva dell'atto di opposizione, ma non menzionata nelle conclusioni dello stesso.
Ebbene, aderendo all'ormai granitico orientamento giurisprudenziale sia di merito che di legittimità, la superiore eccezione appare priva di pregio e non condivisibile.
Infatti, “il giudice ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa senza lasciarsi condizionare dalle espressioni utilizzate dalla parte. A tal fine, il giudice deve considerare non solo il tenore letterale degli atti, ma anche la natura delle vicende rappresentate dalla parte, le precisazioni fornite nel corso del giudizio e il provvedimento concreto richiesto. In sostanza, il complessivo comportamento processuale della parte. Peraltro, il giudice può ritenere implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda anche un'istanza non espressamente e formalmente proposta purchè si trovi in rapporto di connessione necessaria con il petitum e la causa petendi."
Applicando tale principio di diritto e considerato che già con il ricorso in opposizione promosso in sede pagamento esecutiva l'odierno opponente aveva sollevato questioni giuridiche anche avverso la cartella di
CP 1 tanto da procedere alla notifica del ricorso e del decreto di afferente al credito vantato dallo '
fissazione dell'udienza anche nei confronti di tale creditore, la circostanza che nella parte conclusiva dell'atto non abbia riportato le conclusioni relative a tale cartella appare superato dal complessivo esame dell'atto.
L'eccezione sollevata dall'opposta CP 7 viene pertanto rigettata.
CP 1 In punto alla prescrizione del credito vantato da
Dalla documentazione in atti emerge la fondatezza dell'eccepita prescrizione.
CP 1 Tralasciando ogni questione sulla regolarità delle notifiche eseguite da prima e dall'agente per la riscossione, poi, non risulta alcun atto interruttivo posto in essere tra la data di notifica della cartella del
12 maggio 2015 e la notifica dell'avviso del 05.07.2022.
Pur considerato il periodo di sospensione disciplinato dalla normativa resa durante il periodo di emergenza sanitaria da covid 19, il termine di prescrizione andava a scadere in data 4 novembre 2021. Né può applicarsi la disciplina dettata dall'articolo 68 del DL 18/2020 con riferimento al periodo di sospensione di dodici/ventiquattro mesi (comma 4 bis) poiché afferente ai carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, fattispecie differente rispetto a quella oggetto di controversia, tenuto conto che il carico di ruolo risulta affidato nel lontano 2015.
L'eccezione di prescrizione merita pertanto di essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 81/2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
accerta e dichiara che il debito, di cui alla: - cartella di pagamento n. 29920150004693014000 – data di
CP 1 notifica 12.05.2015 - € 9.423,38 - Canone di locazione - Ente impositore della provincia di CP_5
è prescritto e, per l'effetto, annulla la citata cartella di pagamento, oltre che tutti gli atti presupponenti e successivi agli stessi;
Parte 1 C.F. 1dichiara che nulla deve il sig. (C.F.: (), nato a [...], il
15.01.1959 ed ivi residente nella via Paolo Orsini, 15 alle parti convenute in relazione ai debiti, di cui alla citata ed opposta cartella di pagamento;
condanna l'opposta CP 7 al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 264,00 per esborsi ed € 2.000,00
per compensi professionali (tenuto conto della semplicità della controversia e dell'attività effettivamente posta in essere) oltre spese forfettarie ed oneri di legge,
Così deciso in Marsala in data 25/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.