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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11255 anno 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11255 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA
Il OR , rappresentato e difeso, come da documentazione in atti, dall' Avv. Parte_1
Vincenzo Maria Fargione, presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma Viale Carso 63
parte attrice
E
in persona Controparte_1 del suo procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, nel cui Studio in Roma alla Via Carlo Poma nr. 4 è elettivamente domiciliata
Parte convenuta
E
Controparte_2
Parte convenuta – contumace
Oggetto: risarcimento lesioni personali e danni materiali
Conclusioni come da verbale del 22 maggio 2024
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio
[...] in persona del suo Controparte_3 procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore e per ivi sentir Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “…Voglia l'Ill.mo Giudice, determinare, …l'entità dei danni tutti subiti dal sig. nel sinistro per cui è causa, nelle componenti di danno Parte_1 biologico, danno morale, danno patrimoniale conseguente ad invalidità specifica e/o generica , danno esistenziale, danno per c.d. " cenestesi lavorativa" , relativamente alla maggiore usura derivata dalle lesioni, danno estetico ovvero comunque in tutte le componenti di danno patrimoniale e non patrimoniale, danno per spese sanitarie, il tutto nella somma come indicata in premessa ovvero, maggiore o minore, comunque stimata equa e di giustizia , determinando le voci di danno e correlative somme da porsi a carico dei convenuti . Con vittoria di spese, competenze ed onorari, ovvero compenso, rivalsa IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte attrice ha dedotto che “ il giorno 12/1/2018 in Roma, via Goffredo Mameli, intersezione con via Tittoni, verso le ore 18,30 il sig. procedeva a moderata andatura alla guida del Parte_1 motoveicolo Honda tg. ED 17485; Improvvisamente, alla intersezione con via Tittoni, il motociclo veniva travolto dalla autovettura Fiat 500 tg. ED692GB, di e condotta da , la Controparte_2 Persona_1 quale, proveniente da sinistra dall'opposto senso di marcia, omettendo di dare la precedenza, effettuava manovra di svolta improvvisa e non segnalata, così tagliando la strada al motociclo;
il sig. veniva trasportato in ambulanza presso l'Ospedale S. Camillo Forlanini con diagnosi Pt_1 iniziale di ferite l.c. del volto, frattura scafoide carpale sn, frattura peduncolo dx D 12 e prognosi di giorni 30 s.c… ha corrisposto € 1.150,00 per il danno al motociclo;
ha inoltrato CP_1 CP_1 offerta di € 16.700,00 per il danno da lesioni, accettata solo in acconto sul maggior danno…”
Si è costituta Controparte_1 in persona del suo procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore chiedendo di
“…accertare e dichiarare la congruità dell'importo già liquidato in via stragiudiziale dalla odierna concludente a parte attrice stante la concorrente responsabilità del Sig. nella Pt_1 determinazione del sinistro di cui è causa;
in via subordinata, si chiede quantificarsi in percentuale il concorso di colpa ascrivibile ad ognuno dei conducenti dei veicoli coinvolti e per l'effetto limitare la misura della deprecata condanna della alla sola quota di responsabilità CP_1 ascrivibile al conducente della vettura assicurata dalla odierna scrivente e comunque nei limiti delle sole voci di danno di cui si ritiene sia stata fornita rigorosa prova anche con riferimento al nesso causale detraendo dalla misura della deprecata condanna l'importo già corrisposto in sede stragiudiziale pari ad € 16.700,00. Con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali, IVA e CPA”.
Nessuno costituito per Controparte_2
Il giudizio veniva istruito con la produzione dei documenti, interrogatorio formale di parte convenuta - , escussione testimoniale e l'espletamento della CTU medico-legale. Controparte_2
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 22 maggio 2024, sulle conclusioni delle parti, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Motivi della decisione
In sede di interrogatorio formale nulla poteva dichiarare parte convenuta - in Controparte_2 quanto giunta sul posto successivamente al verificarsi del sinistro.
Il teste dichiara: “ Io ero sul marciapiede di fronte davanti l'attività del mio Testimone_1 socio e ci eravamo appena salutati perché era fermo con noi anche lui. Lui ripartiva da un parcheggio a velocità moderata…dopo essere ripartito, dopo pochi metri nella strada a doppio senso è giunta auto di controparte che girava a sinistra e non ricordo se ha azionato indicatore di direzione e ha urtato il motociclo. L'urto è avvenuto non a manovra completa di svolta dell'auto. L'auto ha invaso la corsia opposta, ma non posso dire se la svolta fosse consentita…”
Fatte queste premesse si può passare ad esaminare il fatti del presente giudizio.
Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che entrambe le condotte possono considerarsi causa dell'evento.
La domanda va dunque parzialmente accolta in quanto esiste un concorso di colpa nella verificazione dell'evento.
Ambito della responsabilità e del risarcimento
Al fine di accertare il grado di responsabilità di ciascun conducente è necessario muovere dall'art. 2054 2° comma c.c., secondo cui, nel caso di scontro fra veicoli, “si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. La costante giurisprudenza della Suprema Corte chiarisce la portata di questa norma precisando che “l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente”. La previsione del codice civile, in buona sostanza, rende indispensabile la prova liberatoria per esonerare una delle parti coinvolte dal sinistro dalla sua percentuale di responsabilità al 50%. Se tale prova manca, invece, ognuno risarcirà l'altro per la metà.
In ogni caso, come chiarito anche dalla giurisprudenza, l'articolo 2054 c.c. non grava il conducente di una responsabilità oggettiva, ma solo di una responsabilità presunta della quale egli può liberarsi non tanto dimostrando l'impossibilità di evitare il danno o la diligenza massima, quanto provando di aver osservato un comportamento che, nei limiti della normale diligenza, sia esente da colpa e conforme alle norme del codice della strada (cfr. Cass. n. 10031/2006). La presunzione di pari responsabilità stabilita dal comma 2 dell'art. 2054 c.c. ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni (Cassazione civile sez. III,
04/04/2019, n.9353). In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto. (Cassazione civile sez. III,
30/11/2018, n.31009).
Per quanto riguarda poi la valutazione delle quote di responsabilità attribuibili ai diversi soggetti coinvolti in un incidente stradale, in caso di concorso di colpa, non è agevole né predeterminata. La determinazione del grado di responsabilità, infatti, è strettamente connessa al caso concreto e non può prescindere da una puntuale e attenta disamina della ricostruzione dei fatti e di quanto il comportamento dei diversi conducenti abbia effettivamente inciso nella causazione del sinistro.
Nel nostro caso entrambe le condotte dei conducenti quindi, si ribadisce hanno contribuito alla causazione dell'evento.
L'articolo 145 del Codice della Strada, occupandosi di precedenza, stabilisce, come introduzione che, i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. In tutti i casi infatti, la norma del Codice della strada inizia specificando che, i conducenti che stanno per impegnare un incrocio, che abbiano o meno il diritto di precedenza, devono usare sempre la massima prudenza per evitare di causare incidenti. Come ribadito dalla
Corte di Cassazione, nella sentenza n.33984 del 2021, il conducente di un veicolo, anche se ha la precedenza in un incrocio è comunque tenuto a moderare la velocità in misura tale da poter tempestivamente fermare il veicolo qualora un'altra macchina non rispetti la precedenza, oppure nel caso in cui un pedone attraversi la carreggiata in un punto non consentito. La Suprema Corte ha specificato che non si deve abusare del diritto di precedenza, in quanto esso non consente al conducente che ne usufruisce di adottare una condotta di guida pericolosa per gli altri utenti della strada, anche se questi sono in colpa.
Secondo i dettati normativi, la regola generale di dare, in una intersezione, precedenza a destra viene meglio specificata, ad esempio, in alcuni casi
• quando l'incrocio è già stato occupato sicché non ci si può immettere senza creare un pericolo alla circolazione con conseguente rischio di tamponamento. Chi viene da destra, quindi, se si accorge che l'auto proveniente da sinistra ha già impegnato la strada o sta per farlo, deve fare di tutto per evitare lo scontro e, quindi, lasciarla passare. Si tratta della regola della cosiddetta precedenza di fatto. In tali ipotesi, il giudice potrà valutare anche la sussistenza di un concorso di colpa;
• quando chi viene da destra si accorge che, dalla strada alla sua sinistra, sta provenendo un'altra auto ad una velocità talmente elevata da non consentirle di frenare dolcemente. Sicché, l'eventuale immissione al centro dell'incrocio potrebbe agevolare un incidente.
Alla luce delle precedenti considerazioni, esaminata la documentazione in atti e le testimonianze rese si ribadisce che, nel nostro caso, entrambe le condotte dei conducenti, hanno contribuito alla causazione dell'evento.
Danni subiti – lesioni
La consulenza tecnica di ufficio
La consulenza tecnica di ufficio, medico-legale, espletata in giudizio, dal Dott. ha Controparte_4 consentito di accertare l'idoneità causale del sinistro in oggetto con le lesioni riportate e conseguentemente si è appurato che in occasione del sinistro per cui è causa, la persona ha subito un danno di tipo biologico, il quale non incide sulla attività lavorativa dell'attore.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio è risultato quanto segue:
- Inabilità temporanea assoluta - giorni 30 - €
3.842,10
- Inabilità temporanea parziale 75% - giorni 30 – €
2.881,58
- Inabilità temporanea parziale 50% - giorni 15 €
960,53
- Inabilità permanente – 11% (undici per cento)- €
24.222,22
- Spese mediche documentate € 1.782,36
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate, prive di vizi logici, coerenti e compatibili con la documentazione prodotta in atti, sono pienamente condivise da questo Giudice
Tra i possibili criteri di liquidazione utilizzati in giurisprudenza, si ritiene di applicare quello risultante dalle tabelle del Tribunale di Roma di più recente pubblicazione, basato sulla attribuzione di un importo predeterminato per ogni punto di invalidità permanente. Per determinare il valore da attribuire a ciascun punto di invalidità, si è tenuto conto, contemporaneamente, della percentuale di invalidità riconosciuta e dell'età del danneggiato al momento del sinistro. La scienza medica, infatti, ha messo in evidenza che l'entità concreta delle limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità dì un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, cresce in misura più che proporzionale rispetto al crescere della misura dell'invalidità permanente. Va, poi, considerato che l'organismo di un individuo giovane se, da un lato, ha maggiori capacità di sviluppare attitudini in grado di compensare le funzioni perse o mortificate, dall'altro, deve sopportare per un periodo più lungo di tempo le conseguenze permanenti delle lesioni subite, arco di tempo nel quale, oltretutto, è compresa la parte della vita che, di solito, è la più ricca e dinamica.
Per quanto attiene al danno morale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26792/2008, hanno stabilito che il ristoro del danno morale (o ulteriore danno non patrimoniale) compete:
a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, potendo, in questo caso, essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale;
b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno, limitatamente si soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto;
e) quando il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati, dovendo, volta a volta, essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr., anche, ad esempio: Cass. sez. III, 25 settembre 2009 n. 20684). Sotto questo aspetto, si è ben consci del fatto che, secondo la Suprema Corte, nella quantificazione del danno morale, la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto (che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190), si deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute (cfr. Cass., sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770).
Di conseguenza, il meccanismo individuato non determina l'attribuzione di un risarcimento proporzionale al danno alla salute, ma si è, comunque, ritenuto di dover individuare un parametro di riferimento generale al fine di consentire un adeguato esercizio del potere equitativo di determinazione dell'importo.
Non vi è dubbio, infatti, che il risarcimento non è collegato al Giudice, ma alla situazione concreta sussistente, di guisa che è interesse della giustizia determinare le condizioni affinché, da un lato, ciascun danneggiato si veda liquidare il danno sulla base di parametri omogenei rispetto agli altri danneggiati, dall'altro sia possibile ricostruire l'iter logico valutativo in base al quale il giudice di fronte ad una determinata situazione — spesso assai simile nel caso di valutazione del danno non patrimoniale sulla base di presunzione — ha attribuito un determinato risarcimento.
Sotto questo aspetto, l'indicazione, come valore di riferimento, di un importo che, ordinariamente, va dal 5% al 60% di quanto liquidato a titolo di danno biologico, serve solo a stabilire un primo parametro omogeneo, destinato ad essere ulteriormente affinato sulla base delle circostanze del caso concreto, tenuto conto che detto parametro è destinato a trovare applicazione nel contenzioso in cui sia presente una lesione della integrità psicofisica, non trovando certamente applicazione negli altri casi - quale il pregiudizio all'onore - in cui, non essendovi un danno biologico, non è neppure astrattamente ipotizzabile tale parametro.
Sulla base di queste considerazioni viene liquidata la somma di € 3.167,00 riferito al danno morale e pari al 13,075 % - tabelle di Roma 2023- valore medio -, di quanto liquidato a titolo di danno biologico.
Danni a cose
Null'altro è dovuto oltre quanto corrisposto in sede stragiudiziale dalla Compagnia assicuratrice per il danno al motociclo, pari ad € 1.150,00.
Questo Tribunale sulla base delle argomentazioni svolte non ritiene quindi, che il sinistro per cui
è causa si sia verificato per esclusiva colpa di una sola delle parti in causa, ma ritiene dover riconoscere un concorso di colpa tra la condotta di parte attrice e quella di parte convenuta nella misura rispettivamente del 50%.
L'acconto di € 16.700,00 va detratto.
Sull'importo liquidato decorrono invece gli interessi legali dalla data del deposito della sentenza sino al saldo.
Il notevole divario fra petitum e decisum giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite, fatta eccezione per le spese di c.t.u., che pone definitivamente e solidalmente a carico delle parti del processo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa :
1. accoglie parzialmente la domanda del sig. e per l' effetto Parte_1 condanna i convenuti in solido al risarcimento in favore di parte attrice della somma di € 1.728,00, (già detratto acconto di € 16.700,00), oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
2. compensa le spese di lite tra le parti
3. Pone definitivamente e solidalmente a carico delle parti le spese di ctu .
Ai sensi del T.U. – Imposte di Registro – artt. 59 e 60 D.P.R. 131/86, la sentenza è a debito.
Così deciso in Roma in data 5 gennaio 2025
Il Giudice Dott.ssa Rosa D'Urso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11255 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA
Il OR , rappresentato e difeso, come da documentazione in atti, dall' Avv. Parte_1
Vincenzo Maria Fargione, presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma Viale Carso 63
parte attrice
E
in persona Controparte_1 del suo procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, nel cui Studio in Roma alla Via Carlo Poma nr. 4 è elettivamente domiciliata
Parte convenuta
E
Controparte_2
Parte convenuta – contumace
Oggetto: risarcimento lesioni personali e danni materiali
Conclusioni come da verbale del 22 maggio 2024
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio
[...] in persona del suo Controparte_3 procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore e per ivi sentir Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “…Voglia l'Ill.mo Giudice, determinare, …l'entità dei danni tutti subiti dal sig. nel sinistro per cui è causa, nelle componenti di danno Parte_1 biologico, danno morale, danno patrimoniale conseguente ad invalidità specifica e/o generica , danno esistenziale, danno per c.d. " cenestesi lavorativa" , relativamente alla maggiore usura derivata dalle lesioni, danno estetico ovvero comunque in tutte le componenti di danno patrimoniale e non patrimoniale, danno per spese sanitarie, il tutto nella somma come indicata in premessa ovvero, maggiore o minore, comunque stimata equa e di giustizia , determinando le voci di danno e correlative somme da porsi a carico dei convenuti . Con vittoria di spese, competenze ed onorari, ovvero compenso, rivalsa IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte attrice ha dedotto che “ il giorno 12/1/2018 in Roma, via Goffredo Mameli, intersezione con via Tittoni, verso le ore 18,30 il sig. procedeva a moderata andatura alla guida del Parte_1 motoveicolo Honda tg. ED 17485; Improvvisamente, alla intersezione con via Tittoni, il motociclo veniva travolto dalla autovettura Fiat 500 tg. ED692GB, di e condotta da , la Controparte_2 Persona_1 quale, proveniente da sinistra dall'opposto senso di marcia, omettendo di dare la precedenza, effettuava manovra di svolta improvvisa e non segnalata, così tagliando la strada al motociclo;
il sig. veniva trasportato in ambulanza presso l'Ospedale S. Camillo Forlanini con diagnosi Pt_1 iniziale di ferite l.c. del volto, frattura scafoide carpale sn, frattura peduncolo dx D 12 e prognosi di giorni 30 s.c… ha corrisposto € 1.150,00 per il danno al motociclo;
ha inoltrato CP_1 CP_1 offerta di € 16.700,00 per il danno da lesioni, accettata solo in acconto sul maggior danno…”
Si è costituta Controparte_1 in persona del suo procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore chiedendo di
“…accertare e dichiarare la congruità dell'importo già liquidato in via stragiudiziale dalla odierna concludente a parte attrice stante la concorrente responsabilità del Sig. nella Pt_1 determinazione del sinistro di cui è causa;
in via subordinata, si chiede quantificarsi in percentuale il concorso di colpa ascrivibile ad ognuno dei conducenti dei veicoli coinvolti e per l'effetto limitare la misura della deprecata condanna della alla sola quota di responsabilità CP_1 ascrivibile al conducente della vettura assicurata dalla odierna scrivente e comunque nei limiti delle sole voci di danno di cui si ritiene sia stata fornita rigorosa prova anche con riferimento al nesso causale detraendo dalla misura della deprecata condanna l'importo già corrisposto in sede stragiudiziale pari ad € 16.700,00. Con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali, IVA e CPA”.
Nessuno costituito per Controparte_2
Il giudizio veniva istruito con la produzione dei documenti, interrogatorio formale di parte convenuta - , escussione testimoniale e l'espletamento della CTU medico-legale. Controparte_2
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 22 maggio 2024, sulle conclusioni delle parti, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Motivi della decisione
In sede di interrogatorio formale nulla poteva dichiarare parte convenuta - in Controparte_2 quanto giunta sul posto successivamente al verificarsi del sinistro.
Il teste dichiara: “ Io ero sul marciapiede di fronte davanti l'attività del mio Testimone_1 socio e ci eravamo appena salutati perché era fermo con noi anche lui. Lui ripartiva da un parcheggio a velocità moderata…dopo essere ripartito, dopo pochi metri nella strada a doppio senso è giunta auto di controparte che girava a sinistra e non ricordo se ha azionato indicatore di direzione e ha urtato il motociclo. L'urto è avvenuto non a manovra completa di svolta dell'auto. L'auto ha invaso la corsia opposta, ma non posso dire se la svolta fosse consentita…”
Fatte queste premesse si può passare ad esaminare il fatti del presente giudizio.
Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che entrambe le condotte possono considerarsi causa dell'evento.
La domanda va dunque parzialmente accolta in quanto esiste un concorso di colpa nella verificazione dell'evento.
Ambito della responsabilità e del risarcimento
Al fine di accertare il grado di responsabilità di ciascun conducente è necessario muovere dall'art. 2054 2° comma c.c., secondo cui, nel caso di scontro fra veicoli, “si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. La costante giurisprudenza della Suprema Corte chiarisce la portata di questa norma precisando che “l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente”. La previsione del codice civile, in buona sostanza, rende indispensabile la prova liberatoria per esonerare una delle parti coinvolte dal sinistro dalla sua percentuale di responsabilità al 50%. Se tale prova manca, invece, ognuno risarcirà l'altro per la metà.
In ogni caso, come chiarito anche dalla giurisprudenza, l'articolo 2054 c.c. non grava il conducente di una responsabilità oggettiva, ma solo di una responsabilità presunta della quale egli può liberarsi non tanto dimostrando l'impossibilità di evitare il danno o la diligenza massima, quanto provando di aver osservato un comportamento che, nei limiti della normale diligenza, sia esente da colpa e conforme alle norme del codice della strada (cfr. Cass. n. 10031/2006). La presunzione di pari responsabilità stabilita dal comma 2 dell'art. 2054 c.c. ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni (Cassazione civile sez. III,
04/04/2019, n.9353). In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto. (Cassazione civile sez. III,
30/11/2018, n.31009).
Per quanto riguarda poi la valutazione delle quote di responsabilità attribuibili ai diversi soggetti coinvolti in un incidente stradale, in caso di concorso di colpa, non è agevole né predeterminata. La determinazione del grado di responsabilità, infatti, è strettamente connessa al caso concreto e non può prescindere da una puntuale e attenta disamina della ricostruzione dei fatti e di quanto il comportamento dei diversi conducenti abbia effettivamente inciso nella causazione del sinistro.
Nel nostro caso entrambe le condotte dei conducenti quindi, si ribadisce hanno contribuito alla causazione dell'evento.
L'articolo 145 del Codice della Strada, occupandosi di precedenza, stabilisce, come introduzione che, i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. In tutti i casi infatti, la norma del Codice della strada inizia specificando che, i conducenti che stanno per impegnare un incrocio, che abbiano o meno il diritto di precedenza, devono usare sempre la massima prudenza per evitare di causare incidenti. Come ribadito dalla
Corte di Cassazione, nella sentenza n.33984 del 2021, il conducente di un veicolo, anche se ha la precedenza in un incrocio è comunque tenuto a moderare la velocità in misura tale da poter tempestivamente fermare il veicolo qualora un'altra macchina non rispetti la precedenza, oppure nel caso in cui un pedone attraversi la carreggiata in un punto non consentito. La Suprema Corte ha specificato che non si deve abusare del diritto di precedenza, in quanto esso non consente al conducente che ne usufruisce di adottare una condotta di guida pericolosa per gli altri utenti della strada, anche se questi sono in colpa.
Secondo i dettati normativi, la regola generale di dare, in una intersezione, precedenza a destra viene meglio specificata, ad esempio, in alcuni casi
• quando l'incrocio è già stato occupato sicché non ci si può immettere senza creare un pericolo alla circolazione con conseguente rischio di tamponamento. Chi viene da destra, quindi, se si accorge che l'auto proveniente da sinistra ha già impegnato la strada o sta per farlo, deve fare di tutto per evitare lo scontro e, quindi, lasciarla passare. Si tratta della regola della cosiddetta precedenza di fatto. In tali ipotesi, il giudice potrà valutare anche la sussistenza di un concorso di colpa;
• quando chi viene da destra si accorge che, dalla strada alla sua sinistra, sta provenendo un'altra auto ad una velocità talmente elevata da non consentirle di frenare dolcemente. Sicché, l'eventuale immissione al centro dell'incrocio potrebbe agevolare un incidente.
Alla luce delle precedenti considerazioni, esaminata la documentazione in atti e le testimonianze rese si ribadisce che, nel nostro caso, entrambe le condotte dei conducenti, hanno contribuito alla causazione dell'evento.
Danni subiti – lesioni
La consulenza tecnica di ufficio
La consulenza tecnica di ufficio, medico-legale, espletata in giudizio, dal Dott. ha Controparte_4 consentito di accertare l'idoneità causale del sinistro in oggetto con le lesioni riportate e conseguentemente si è appurato che in occasione del sinistro per cui è causa, la persona ha subito un danno di tipo biologico, il quale non incide sulla attività lavorativa dell'attore.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio è risultato quanto segue:
- Inabilità temporanea assoluta - giorni 30 - €
3.842,10
- Inabilità temporanea parziale 75% - giorni 30 – €
2.881,58
- Inabilità temporanea parziale 50% - giorni 15 €
960,53
- Inabilità permanente – 11% (undici per cento)- €
24.222,22
- Spese mediche documentate € 1.782,36
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate, prive di vizi logici, coerenti e compatibili con la documentazione prodotta in atti, sono pienamente condivise da questo Giudice
Tra i possibili criteri di liquidazione utilizzati in giurisprudenza, si ritiene di applicare quello risultante dalle tabelle del Tribunale di Roma di più recente pubblicazione, basato sulla attribuzione di un importo predeterminato per ogni punto di invalidità permanente. Per determinare il valore da attribuire a ciascun punto di invalidità, si è tenuto conto, contemporaneamente, della percentuale di invalidità riconosciuta e dell'età del danneggiato al momento del sinistro. La scienza medica, infatti, ha messo in evidenza che l'entità concreta delle limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità dì un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, cresce in misura più che proporzionale rispetto al crescere della misura dell'invalidità permanente. Va, poi, considerato che l'organismo di un individuo giovane se, da un lato, ha maggiori capacità di sviluppare attitudini in grado di compensare le funzioni perse o mortificate, dall'altro, deve sopportare per un periodo più lungo di tempo le conseguenze permanenti delle lesioni subite, arco di tempo nel quale, oltretutto, è compresa la parte della vita che, di solito, è la più ricca e dinamica.
Per quanto attiene al danno morale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26792/2008, hanno stabilito che il ristoro del danno morale (o ulteriore danno non patrimoniale) compete:
a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, potendo, in questo caso, essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale;
b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno, limitatamente si soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto;
e) quando il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati, dovendo, volta a volta, essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr., anche, ad esempio: Cass. sez. III, 25 settembre 2009 n. 20684). Sotto questo aspetto, si è ben consci del fatto che, secondo la Suprema Corte, nella quantificazione del danno morale, la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto (che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190), si deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute (cfr. Cass., sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770).
Di conseguenza, il meccanismo individuato non determina l'attribuzione di un risarcimento proporzionale al danno alla salute, ma si è, comunque, ritenuto di dover individuare un parametro di riferimento generale al fine di consentire un adeguato esercizio del potere equitativo di determinazione dell'importo.
Non vi è dubbio, infatti, che il risarcimento non è collegato al Giudice, ma alla situazione concreta sussistente, di guisa che è interesse della giustizia determinare le condizioni affinché, da un lato, ciascun danneggiato si veda liquidare il danno sulla base di parametri omogenei rispetto agli altri danneggiati, dall'altro sia possibile ricostruire l'iter logico valutativo in base al quale il giudice di fronte ad una determinata situazione — spesso assai simile nel caso di valutazione del danno non patrimoniale sulla base di presunzione — ha attribuito un determinato risarcimento.
Sotto questo aspetto, l'indicazione, come valore di riferimento, di un importo che, ordinariamente, va dal 5% al 60% di quanto liquidato a titolo di danno biologico, serve solo a stabilire un primo parametro omogeneo, destinato ad essere ulteriormente affinato sulla base delle circostanze del caso concreto, tenuto conto che detto parametro è destinato a trovare applicazione nel contenzioso in cui sia presente una lesione della integrità psicofisica, non trovando certamente applicazione negli altri casi - quale il pregiudizio all'onore - in cui, non essendovi un danno biologico, non è neppure astrattamente ipotizzabile tale parametro.
Sulla base di queste considerazioni viene liquidata la somma di € 3.167,00 riferito al danno morale e pari al 13,075 % - tabelle di Roma 2023- valore medio -, di quanto liquidato a titolo di danno biologico.
Danni a cose
Null'altro è dovuto oltre quanto corrisposto in sede stragiudiziale dalla Compagnia assicuratrice per il danno al motociclo, pari ad € 1.150,00.
Questo Tribunale sulla base delle argomentazioni svolte non ritiene quindi, che il sinistro per cui
è causa si sia verificato per esclusiva colpa di una sola delle parti in causa, ma ritiene dover riconoscere un concorso di colpa tra la condotta di parte attrice e quella di parte convenuta nella misura rispettivamente del 50%.
L'acconto di € 16.700,00 va detratto.
Sull'importo liquidato decorrono invece gli interessi legali dalla data del deposito della sentenza sino al saldo.
Il notevole divario fra petitum e decisum giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite, fatta eccezione per le spese di c.t.u., che pone definitivamente e solidalmente a carico delle parti del processo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa :
1. accoglie parzialmente la domanda del sig. e per l' effetto Parte_1 condanna i convenuti in solido al risarcimento in favore di parte attrice della somma di € 1.728,00, (già detratto acconto di € 16.700,00), oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
2. compensa le spese di lite tra le parti
3. Pone definitivamente e solidalmente a carico delle parti le spese di ctu .
Ai sensi del T.U. – Imposte di Registro – artt. 59 e 60 D.P.R. 131/86, la sentenza è a debito.
Così deciso in Roma in data 5 gennaio 2025
Il Giudice Dott.ssa Rosa D'Urso