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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/07/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4075/2025 promossa da:
, C.F. , Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. ATZORI MARIA RITA
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 5 Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“ gli odierni ricorrenti, sopra compiutamente identificati, erano uniti da relazione sentimentale.
Detta relazione è sfociata in una convivenza more uxorio presso l'immobile sito in Assemini, Via G.
Garibaldi 19, di proprietà della SI.ra ; Parte_1
dal rapporto tra le parti, in data 22.01.2023 a SE (CA), è nato il piccolo Persona_1
riconosciuto alla nascita da entrambi i genitori (All. n. 2);
la SI.ra ha svolto attività lavorativa fino al 2023 e successivamente ha percepito Parte_1
l'indennità di disoccupazione. Attualmente è priva di occupazione e di reddito. Il SI. , Parte_2
invece, svolge attività lavorativa in loc. Assemini-Macchiareddu, presso il birrificio Ichnusa e percepisce uno stipendio mensile pari ad euro 1.300,00 circa (All. n. 5);
avendo deciso di porre fine alla propria relazione sentimentale, le parti intendono accordarsi per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del comune figlio affinché Persona_1
ad entrambi i genitori sia garantito di partecipare attivamente alla crescita dello stesso,
privilegiando le sue eSIenze, compatibilmente con quelle di entrambi i genitori.
****
Tutto ciò premesso, i suddetti e ut supra rappresentati e difesi, Parte_1 Parte_2
RICORRONO
all'Ill.mo Tribunale di Cagliari affinché Voglia regolamentare l'affidamento e il mantenimento del di loro minore figlio nato a [...] il [...] (C.F. Persona_2
) come segue: C.F._3
1. il minore nato a [...] il [...] (C.F. Persona_2
) resterà affidato ad entrambi i genitori, dando atto che avrà lo stesso C.F._3
domicilio e residenza anagrafica della madre. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale
Pag. 2 a 5 disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione, la eserciteranno, invece,
congiuntamente per quelle di straordinaria amministrazione ed adotteranno consensualmente le decisioni di maggior interesse per il bambino in relazione all'istruzione, educazione e alla salute dello stesso, rispettando le inclinazioni e le eSIenze del minore.
Quanto ai tempi da trascorrere presso ciascun genitore, salvo diverse intese, le parti si accordano affinché il minore stia con il padre nei seguenti giorni ed orari: a settimane alterne, il martedì e il giovedì dalle 17,00 alle 20,00 e dalle 10,30 del sabato fino alle 20,00 della domenica;
la settimana successiva il minore starà con il padre il lunedì il mercoledì e il venerdì dalle 17,00 alle 20,00. I
tempi di permanenza del minore con i genitori durante le vacanze natalizie e pasquali si baseranno sul criterio dell'alternanza. Le parti si accordano affinché ciascun genitore possa trascorrere con il bambino il giorno del proprio compleanno. Per quanto riguarda il compleanno del minore, le parti si impegnano affinché, ove possibile, venga festeggiato congiuntamente. In difetto, i genitori trascorreranno con il figlio il giorno del compleanno di quest'ultimo un anno ciascuno. Durante il periodo estivo, ciascun genitore, compatibilmente con le preminenti eSIenze del bambino e le proprie eSIenze personali e lavorative, lo terrà in via esclusiva per due settimane, anche in due diverse soluzioni non consecutive, in concomitanza con le rispettive ferie. Tali periodi dovranno essere concordati con congruo anticipo per evitare sovrapposizioni;
2. la casa familiare, sita in Assemini (CA) Via G. Garibaldi 19, di proprietà della SI.ra , Parte_1
verrà assegnata alla predetta, ove la medesima vivrà unitamente al piccolo e agli Persona_1
altri tre figli avuti da una precedente relazione. Il SI. si trasferirà a vivere presso un altro Per_2
immobile;
3. il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Per_2 Pt_1
un assegno mensile par ad euro € 200,00. L'Assegno Unico, per accordi tra le parti, Persona_1
verrà percepito in via esclusiva dalla SI.ra . Le detrazione fiscali per il figlio a carico Parte_1
saranno operate in ragione del 50% da ciascuno dei genitori;
Pag. 3 a 5 4. l'assegno di mantenimento per il minore verrà corrisposto alla SI.ra a mezzo Parte_1
bonifico entro il giorno 15 di ogni mese e dovrà essere annualmente adeguato in base alle variazioni degli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla pronuncia della sentenza;
5. le spese straordinarie per il minore saranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno e verranno disciplinate dalle linee guida stabilite dal protocollo del ConSIlio Nazionale Forense in vigore, attualmente quelle del 19/11/2017, che le parti dichiarano di conoscere e si impegnano ad osservare
*****
Tutto ciò premesso, i ricorrenti e come sopra rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
CHIEDONO
1. All'Ill.mo Tribunale in intestazione di Voler recepire l'accordo per l'affidamento e il mantenimento del comune figlio minore nato a [...] il Persona_2
22.01.2023 (C.F. ) come sopra esposto, rinunciando reciprocamente al C.F._3
deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.12 III comma, lett b) e c) c.p.c., con riserva di fornirla, qualora richiesto dal Tribunale.”
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati non essendo in Parte_1 Parte_2
contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi.
Pag. 4 a 5 Cagliari, 26.06.2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Pag. 5 a 5