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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/11/2024, n. 41807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41807 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da VE RG, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 16/05/2024 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL IL, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 41807 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 24/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, a seguito di gravame interposto dal Pubblico Ministero avverso la ordinanza emessa in data 20 marzo 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli con la quale era stata rigettata la richiesta di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di RG AR in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, così riqualificata la originaria provvisoria contestazione, in riforma della decisione, ha applicato al predetto indagato la misura degli arresti domiciliari. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di RG AR che con atto di ricorso deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo inosservanza dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla qualificazione del fatto, trattandosi di vicende connotate da un dato ponderale compatibile con una attività di piccolo spaccio destinato a un numero limitato di clienti e di natura occasionale, isolata e sporadica alla quale conseguiva una disponibilità economica per il ricorrente di somme di denaro di piccoli importi. 2.2. Con il secondo motivo inosservanza degli artt. 274 lett. c) e 275, comma 3, cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta attualità delle esigenze cautelari e non essendo stato considerato il tempo trascorso dall'ultima condotta ad oggi né la incensuratezza del ricorrente. Inoltre, la esclusiva adeguatezza della misura autocustodiale è illogicamente giustificata e disancorata dalle esigenze cautelari, non essendo stato rispettato il principio di proporzionalità e adeguatezza della misura. 3. Alla trattazione del ricorso si è proceduto in forma cartolare, essendo tardiva la istanza difensiva del 10/09/2024 di trattazione orale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La ordinanza ha accolto l'appello del Pubblico Ministero avverso la ordinanza reiettiva del primo Giudice che aveva negato la misura sul duplice rilievo della qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e dell'assenza di esigenze cautelari. 2 Il Tribunale - in assenza di contestazioni sul punto - ha posto a base della misura la già ritenuta qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato in ragione delle modalità e circostanze dei fatti (v. pg.3) inseriti in una attività di spaccio sistematica e seppur rudimentalmente organizzata e tenuto conto della personalità dell'indagato desunta dall'utilizzo da parte sua - e del suo complice - di un meccanismo di cancellazione automatica e a tempo dei messaggi ricevuti sul cellulare e della sua pervicacia nel delinquere anche dopo l'arresto del complice. Quanto, poi, alla attualità delle esigenze, la ordinanza rileva la commissione dei reati fino ai primi mesi del 2023. Esclusa la incidenza sulle esigenze ritenute della incensuratezza, il Tribunale giustifica l'adeguatezza della misura autocustodiale sul rilievo della sua necessità rispetto alla recisione dei rapporti con fornitori e clienti, tenuto conto della sua proporzione con l'entità dei fatti e della pena che si ritiene possa essere irrogata. 3. Ritiene questa Corte che, in relazione alla qualificazione del fatto, il primo motivo, che insiste sulla già riconosciuta qualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, è del tutto genericamente proposto. 4. Il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che proposto per inaccessibili ragioni in fatto, rispetto al corretto giudizio, sopra richiamato, espresso dal Tribunale sulla ricorrenza delle esigenze cautelari in ordine al pericolo di recidiva al quale il ricorrente oppone genericamente il lasso temporale decorso dai fatti, pervero assai recenti essendone accertati fino al marzo 2023 e desunta non illogicamente la commissione fino almeno al settembre dello stesso anno dalle dichiarazioni degli acquirenti, e la incensuratezza dell'imputato, recessiva rispetto alla capacità a delinquere desunta dalla pervicacia nelle condotte anche insensibile all'arresto del suo complice. Quanto alla adeguatezza della misura, generica è la censura della sua mancanza di proporzione rispetto alla giustificata necessità di recidere efficacemente i rapporti e i contatti che hanno consentito la condotta criminosa (v. pg. 5 della ordinanza). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dispone gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 24/09/2024.
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL IL, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 41807 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 24/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, a seguito di gravame interposto dal Pubblico Ministero avverso la ordinanza emessa in data 20 marzo 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli con la quale era stata rigettata la richiesta di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di RG AR in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, così riqualificata la originaria provvisoria contestazione, in riforma della decisione, ha applicato al predetto indagato la misura degli arresti domiciliari. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di RG AR che con atto di ricorso deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo inosservanza dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla qualificazione del fatto, trattandosi di vicende connotate da un dato ponderale compatibile con una attività di piccolo spaccio destinato a un numero limitato di clienti e di natura occasionale, isolata e sporadica alla quale conseguiva una disponibilità economica per il ricorrente di somme di denaro di piccoli importi. 2.2. Con il secondo motivo inosservanza degli artt. 274 lett. c) e 275, comma 3, cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta attualità delle esigenze cautelari e non essendo stato considerato il tempo trascorso dall'ultima condotta ad oggi né la incensuratezza del ricorrente. Inoltre, la esclusiva adeguatezza della misura autocustodiale è illogicamente giustificata e disancorata dalle esigenze cautelari, non essendo stato rispettato il principio di proporzionalità e adeguatezza della misura. 3. Alla trattazione del ricorso si è proceduto in forma cartolare, essendo tardiva la istanza difensiva del 10/09/2024 di trattazione orale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La ordinanza ha accolto l'appello del Pubblico Ministero avverso la ordinanza reiettiva del primo Giudice che aveva negato la misura sul duplice rilievo della qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e dell'assenza di esigenze cautelari. 2 Il Tribunale - in assenza di contestazioni sul punto - ha posto a base della misura la già ritenuta qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato in ragione delle modalità e circostanze dei fatti (v. pg.3) inseriti in una attività di spaccio sistematica e seppur rudimentalmente organizzata e tenuto conto della personalità dell'indagato desunta dall'utilizzo da parte sua - e del suo complice - di un meccanismo di cancellazione automatica e a tempo dei messaggi ricevuti sul cellulare e della sua pervicacia nel delinquere anche dopo l'arresto del complice. Quanto, poi, alla attualità delle esigenze, la ordinanza rileva la commissione dei reati fino ai primi mesi del 2023. Esclusa la incidenza sulle esigenze ritenute della incensuratezza, il Tribunale giustifica l'adeguatezza della misura autocustodiale sul rilievo della sua necessità rispetto alla recisione dei rapporti con fornitori e clienti, tenuto conto della sua proporzione con l'entità dei fatti e della pena che si ritiene possa essere irrogata. 3. Ritiene questa Corte che, in relazione alla qualificazione del fatto, il primo motivo, che insiste sulla già riconosciuta qualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, è del tutto genericamente proposto. 4. Il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che proposto per inaccessibili ragioni in fatto, rispetto al corretto giudizio, sopra richiamato, espresso dal Tribunale sulla ricorrenza delle esigenze cautelari in ordine al pericolo di recidiva al quale il ricorrente oppone genericamente il lasso temporale decorso dai fatti, pervero assai recenti essendone accertati fino al marzo 2023 e desunta non illogicamente la commissione fino almeno al settembre dello stesso anno dalle dichiarazioni degli acquirenti, e la incensuratezza dell'imputato, recessiva rispetto alla capacità a delinquere desunta dalla pervicacia nelle condotte anche insensibile all'arresto del suo complice. Quanto alla adeguatezza della misura, generica è la censura della sua mancanza di proporzione rispetto alla giustificata necessità di recidere efficacemente i rapporti e i contatti che hanno consentito la condotta criminosa (v. pg. 5 della ordinanza). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dispone gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 24/09/2024.