Art. 14.
I monti frumentari sono amministrati da Commissioni composte di cinque commissari quando la popolazione del Comune supera i 1200 abitanti; per popolazione inferiore le Commissioni sono composte di tre commissari.
Un commissario e' nominato dal ministro di agricoltura, industria e commercio o per delegazione dal prefetto; due commissari od uno quando le Commissioni sono di tre membri, sono eletti dai contribuenti del Comune per imposta fondiaria e tassa bestiame; l'altro o gli altri due sono nominati dal Consiglio comunale. Essi sceglieranno il presidente.
Qualora la convocazione dei contribuenti rimanga deserta per due volte, il Consiglio comunale provvedera' alla nomina dei due commissari.
I commissari durano in ufficio due anni, e non possono rimanervi oltre due bienni consecutivi.
Non possono essere membri della Commissione il sindaco e gli assessori del Comune.
L'amministrazione del Monte registrera' in un libro in carta libera, ma tenuto con le guarentigie di cui agli articoli 23 e 25 del Codice di commercio, l'elenco dei prestiti e delle restituzioni; e ognuno avra' facolta' di prenderne visione e copia.
I monti frumentari sono amministrati da Commissioni composte di cinque commissari quando la popolazione del Comune supera i 1200 abitanti; per popolazione inferiore le Commissioni sono composte di tre commissari.
Un commissario e' nominato dal ministro di agricoltura, industria e commercio o per delegazione dal prefetto; due commissari od uno quando le Commissioni sono di tre membri, sono eletti dai contribuenti del Comune per imposta fondiaria e tassa bestiame; l'altro o gli altri due sono nominati dal Consiglio comunale. Essi sceglieranno il presidente.
Qualora la convocazione dei contribuenti rimanga deserta per due volte, il Consiglio comunale provvedera' alla nomina dei due commissari.
I commissari durano in ufficio due anni, e non possono rimanervi oltre due bienni consecutivi.
Non possono essere membri della Commissione il sindaco e gli assessori del Comune.
L'amministrazione del Monte registrera' in un libro in carta libera, ma tenuto con le guarentigie di cui agli articoli 23 e 25 del Codice di commercio, l'elenco dei prestiti e delle restituzioni; e ognuno avra' facolta' di prenderne visione e copia.