TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/07/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 2432/2023
Udienza del 03/07/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2432/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Cavalieri
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Allegrini
- RESISTENTE -
Pagina 1 di 13 R.G. LAV. N. 2432/2023
avente ad oggetto: malattia professionale.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 24/10/2023, Parte_1 ha convenuto in giudizio l' esponendo: CP_1
- che dal 05/03/2008 al 31/10/2015 aveva lavorato alle dipendenze della Controparte_2
Catanzaro;
[...]
- che, in particolare, in data 04/03/2008, già invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 ed inferiore al 74%, nonché appartenente alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, in quanto affetto da cardiopatia ischemica con IMA inferiore trattato mediante PTCA + stenting di coronaria destra, egli sottoscriveva un contratto di lavoro a tempo determinato con la citata e veniva CP_2 inquadrato nella qualifica di commesso amministrativo, livello A, del C.C.N.L. Sanità;
- che il rapporto di lavoro veniva poi trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato (con orario di lavoro pari a 36 ore settimanali distribuite dal lunedì al venerdì con orario
8.00/14.00 e due rientri settimanali, di lunedì e mercoledì, dalle
14:30 alle 17:30);
- che, nell'anno 2011, veniva inquadrato nella qualifica di
Coadiutore Amministrativo (categoria B) e, sin dal 03/10/2011, attraverso una serie di ordini di servizio, veniva adibito a svolgere mansioni diverse e superiori rispetto alla categoria contrattuale di appartenenza;
- che, in data 15/01/2014, veniva inserito all'interno della task-force per il trasporto di sangue, istologici, citologici e derivati, dalla quale lo stesso, in data 21/03/2014, chiedeva di essere
Pagina 2 di 13 R.G. LAV. N. 2432/2023
escluso proprio per motivi di salute;
- che dal 03/03/2014 gli veniva ordinato anche di provvedere alla riscossione ed alla gestione economale delle somme raccolte dal servizio ticket;
- che dal 20/05/2014, acquisite le dovute competenze, assolveva all'incarico di Economo della , gestendo di CP_2 fatto tutte le attività riguardanti il suindicato ruolo;
- che, nel corso del mese di settembre 2015, accusava un improvviso malessere, caratterizzato da annebbiamento della vista, stato confusionale e difficoltà dell'eloquio, che lo costringeva a recarsi d'urgenza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
“Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro;
- che in data 8 ottobre 2015, nuovamente colpito da malessere generale e persistente, si recava presso il nosocomio di
Vibo Valentia, dove veniva ricoverato d'urgenza;
- che dopo diversi giorni di ricovero ospedaliero, nel corso dei quali venivano effettuati tutti gli esami clinici del caso, veniva dimesso con la seguente diagnosi: “Attacco Ischemico Transitorio con pregresso IMA;
Dislipidemia”;
- che, in data 03/11/2015, riceveva, a mezzo posta elettronica ordinaria, una nota del Commissario Liquidatore mediante la quale quest'ultimo anticipava la data di risoluzione del rapporto di lavoro a far data dal 31/10/2015;
- che, in data 04/01/2016, colpito nuovamente da improvviso malore, veniva ricoverato d'urgenza e, a seguito di accertamenti clinico-strumentali, gli veniva diagnosticata un'angina pectoris, con conseguente necessità di procedere ad esami più approfonditi;
- che una coronografia effettuata evidenziava “l'occlusione al
100% dell'arteria coronarica destra;
l'occlusione al 99% della LAD
e l'occlusione al 90% del ramo arterioso marginale”;
- che la situazione clinica diagnosticata e la criticità dello
Pagina 3 di 13 R.G. LAV. N. 2432/2023
stadio occlusivo arterioso riscontrato rendevano necessario un intervento chirurgico d'urgenza, per cui veniva effettuato un quadruplice bypass CABG (AMIS su N A e VGS su MO, CDx e ramo
PL) ed impiantato un Atricure Clip;
- che, con sentenza n. 1197/2016, passata in giudicato il
23/06/2017, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di Giudice del
Lavoro, accoglieva il ricorso da egli formulato, statuendo quanto segue: “dichiara che il ricorrente ha svolto dal 03.10.2011 al
21.04.2014 mansioni corrispondenti alla superiore categoria C - profilo “assistente amministrativo” CCNL comparto Sanità
1998/2001 …”;
- che, con sentenza n. 308/2022, il Tribunale di Catanzaro stabiliva, inoltre, che egli, a causa della nocività delle mansioni svolte e dell'ambiente lavorativo, aveva subito un danno permanente differenziale di una misura pari al 30%, così condannando il datore di lavoro alla refusione del risarcimento del danno differenziale (pari a € 87.604,20);
- che, pertanto, questo Tribunale aveva, con sentenze separate, da un lato, accertato le mansioni (superiori rispetto a quelle pattuite) da egli svolte e, dall'altro, accertato il nesso eziologico fra l'attività lavorativa e la patologia del ricorrente;
- che egli aveva, invero, già avviato l'iter amministrativo nei confronti dell'odierno resistente, al fine del riconoscimento della malattia professionale dovuta alle mansioni svolte, ma l' non CP_1 aveva mai inteso dare seguito alle sue legittime istanze;
in particolare, in data 31 maggio 2018, denunciava la seguente malattia professionale: disturbo post traumatico da stress.
Diagnosi già formulata con accuratezza dal Dipartimento di Salute
Mentale di Catanzaro con certificato del 26/09/2016 a firma del
Dott. . Parte_2
1.1. Il ricorrente sostiene, pertanto, che lo svolgimento delle
Pagina 4 di 13 R.G. LAV. N. 2432/2023
mansioni superiori (nel periodo intercorrente tra il 03/10/2011 ed il 31/10/2015) alle dipendenze della ed il conseguente CP_2 stress dovuto alla eccessiva attività lavorativa prestata nel precisato periodo, sono tutte cause della malattia denunciata ed hanno determinato un indiscutibile peggioramento della sua qualità della vita.
In particolare - ad avviso del ricorrente - lo stress lavorativo cui egli è stato sottoposto e le conseguenti gravi problematiche di salute cui aveva dovuto far fronte, avevano causato e causano tutt'ora continui stati di ansia, depressione, sconforto e paura.
Il ricorrente deduce, ancora, che non desidera uscire di casa, di aver paura di allontanarsi con l'autoveicolo per timore di avere ulteriori attacchi ischemici, di essere affetto da frequenti cambiamenti di umore e di aver interrotto la frequentazione con amici e parenti nonché la pregressa pratica sportiva a livello amatoriale.
1.2. Precisa, poi, che la domanda amministrativa veniva respinta con provvedimento del 22/10/2018 e l'opposizione veniva respinta con provvedimento del 29/05/2019.
1.3. Il ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- accertare e dichiarare che, a causa del lavoro, è derivata la malattia professionale denunciata, pari ad una menomazione del
20% o in quella maggiore o minore, comunque superiore alla soglia indennizzabile, che sarà accertata in corso di causa a mezzo
CTU;
- per l'effetto, condannare l' a corrispondere la relativa CP_1 prestazione economica per la malattia professionale denunciata ai sensi del d.P.R. n. 1124/1965.
2. Si è costituito l' che ha concluso, in via principale, per CP_1 la declaratoria di estinzione, per prescrizione, del diritto del
Pagina 5 di 13 R.G. LAV. N. 2432/2023
ricorrente e, in via subordinata, per il rigetto del ricorso siccome infondato.
3. All'udienza del 12/12/2024, questo Giudice disponeva C.T.U. medico-legale ponendo i seguenti quesiti:
«Il C.T.U., nel contraddittorio con i consulenti di parte eventualmente nominati, previo esame degli atti di causa e della documentazione medica prodotta, visitato il periziando Pt_1
ed eseguito ogni esame diagnostico-strumentale
[...] eventualmente ritenuto opportuno:
1. descriva le condizioni generali di salute del ricorrente ed indichi specificamente da quali patologie egli è affetto;
2. riferisca se le patologie da cui è affetto il ricorrente, per come esposte nel ricorso introduttivo (e, in particolare, il danno cardiaco) siano causalmente riconducibili allo stress psico-fisico derivante delle mansioni indicate in ricorso e, comunque, all'attività svolta in ambito lavorativo;
in tal caso, specifichi anche le ragioni del suo convincimento in ordine alla affermazione del nesso causale tra la/e malattia/e/patologia/e da cui è affetto il ricorrente e l'attività lavorativa da egli svolta in passato;
3. in caso di risposta affermativa al quesito che precede, riferisca se dalla malattia di natura professionale eventualmente riscontrata derivi o meno un danno biologico e indichi, altresì, la percentuale di invalidità permanente della persona che ne è conseguita;
nella determinazione del grado di menomazione (c.d. postumi invalidanti) il C.T.U. si atterrà esclusivamente alle
Tabelle di invalidità di cui al D.M. 12 luglio 2000 (recante
“Approvazione di «Tabella delle menomazioni»; «Tabella indennizzo danno biologico»; «Tabella dei coefficienti», relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali”) emanato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000, e successivi aggiornamenti, con
Pagina 6 di 13 R.G. LAV. N. 2432/2023
esclusione, pertanto, di ogni riferimento ai c.d. barèmes medico- legali (facoltativi) elaborati dalla comunità scientifica ed utilizzati ai fini civilistici per il risarcimento del danno biologico;
specifichi ed illustri, infine, nella determinazione della percentuale/grado di invalidità, l'iter logico-matematico seguito ai fini del calcolo e della sua quantificazione;
4. riferisca quant'altro ritenga utile e conducente rispetto alla presente controversia».
3.1. Veniva all'uopo nominato il Dott. Persona_1
specializzato in medicina legale.
[...]
3.2. La relazione peritale è stata depositata in data 06/03/2025.
4. Ritiene questo Giudice che il ricorso non possa trovare accoglimento, dovendosi rilevare - in via assorbente e in applicazione del principio della ragione più liquida - che il C.T.U. ha escluso che possa ravvisarsi un nesso causale tra lo stress psico-fisico derivante delle mansioni svolte dal ricorrente e la malattia da cui egli è affetto.
5. Si deve in primo luogo evidenziare che il giudicato esterno
(ex art. 2909 cod. civ.) sul nesso causale accertato dal Tribunale nella sentenza n. 308/2022 non è, evidentemente, opponibile all' atteso che l' non era stato parte in quel processo. CP_1 CP_1
6. Il Perito dell'Ufficio, nominato nella presente causa, ha però, in punto di nesso causale, esposto le seguenti considerazioni medico-legali:
« Dalla documentazione presente in atti, dall'analisi del quadro clinico e dall'esame obiettivo, è possibile affermare che il sig. Pt_1
è affetto da: Cardiopatia ischemica cronica trattata con PTCA +
STENT su coronaria dx e successivo quadruplice bypass coronarico e di un Atricure Clip, dislipidemia, ipertensione arteriosa, attacco ischemico transitorio.
Pagina 7 di 13 R.G. LAV. N. 2432/2023
Al fine della migliore comprensione del caso si precisa che la cardiopatia ischemica è una malattia del cuore che colpisce le coronarie, incapaci di apportare sangue ed ossigeno al cuore a causa di un restringimento progressivo.
Nei pazienti che ne soffrono il miocardio richiede più ossigeno di quello che le coronarie possono garantirgli, facendo entrare il cuore in uno stato di sofferenza.
Il deficit di ossigeno può essere acuto o cronico, transitorio o permanente e, in quest'ultimo caso, portare con sé gravi danni, danneggiando il cuore e riducendone la funzionalità.
L'ostruzione improvvisa delle coronarie può altresì portare all'infarto del miocardio, assieme ad un elevato rischio di arresto circolatorio e, in molti casi, al decesso.
Effettuate tali premesse è possibile entrare nel merito della dissertazione della presente CTU finalizza a valutare, come da specifico quesito dell'on Giudice, ovvero: “…se le patologie da cui è affetto il ricorrente, per come esposte nel ricorso introduttivo (e, in particolare, il danno cardiaco) siano causalmente riconducibili allo stress psico- fisico derivante delle mansioni indicate in ricorso e, comunque, all'attività svolta in ambito lavorativo…”:
È allora doveroso precisare che, in tema di rapporto di causalità materiale, la causa rappresenta l'antecedente di per sé necessario e sufficiente nel determinismo dell'evento mentre la concausa rappresenta l'antecedente di per sé necessario ma da solo non sufficiente nel determinismo dell'evento.
Applicando tali dati al caso specifico della Cardiopatia Ischemica e dell'Infarto Miocardico emerge che l'analisi dei fattori di rischio di tale patologia consente di poter affermare che abbia una genesi
Pagina 8 di 13 R.G. LAV. N. 2432/2023
multifattoriale, ciò significando che tutti i fattori di rischio modificabili e non modificabili devono ricevere attenzione per definire il rischio individuale.
In merito è opportuno precisare che i fattori di rischio 1 per una patologia sono quelle “…condizioni biologiche e abitudini di vita presenti più frequentemente in soggetti che hanno o che avranno quella patologia, rispetto alla popolazione di controllo...”
In particolare, nell'infarto miocardico i fattori di rischio non modificabili sono rappresentati, dal Sesso (rischio più alto negli uomini che nelle donne), dall'Età (rischio aumenta con l'età) e dalla positività della Storia Familiare.
Anche se sono immodificabili, la loro conoscenza è molto importante, in quanto può motivare il paziente ad intervenire su altri fattori modificabili.
I fattori di rischio modificabili sono particolarmente importanti in quanto suscettibili di intervento non farmacologico e farmacologico, e sono: Fumo di sigaretta, Aterosclerosi, Ipertensione arteriosa,
Obesità, Stress, Sedentarietà, Iperfibrinogenemia, Diabete mellito,
Iperuricemia, Iperomocisteinemia.
Applicando tali nozioni bibliografiche al caso di specie emerge che valutati i possibili fattori di rischio, modificabili e non modificabili, per l'Infarto Miocardico Acuto, il sig. ne presentasse di svariati tra Pt_1
cui l'aterosclerosi, il fumo di sigaretta, l'ipertensione arteriosa,
l'obesità, la dislipidemia, e del tutto alla data della assunzione del 1 La definizione di fattore di rischio prescinde dalla necessità di dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità tra il fattore di rischio stesso e la patologia in questione secondo i principali criteri, quali: l'intensità e la gradualità dell'associazione, la sua plausibilità biologica, la ripetibilità in studi diversi e l'esistenza di una sequenza temporale logica (l'esposizione al fattore di rischio, cioè, deve precedere l'evento). È, infatti, sufficiente solo la dimostrazione che la correzione del fattore di rischio, con interventi di tipo farmacologico o comportamentale, comporta la riduzione dell'incidenza dell'evento clinico per affermare l'esistenza di un nesso di causalità. Pagina 9 di 13 R.G. LAV. N. 2432/2023
04/03/2008 il predetto aveva già subito un infarto trattato mediante rivascolarizzazione con PTCA + stent.
Tanto è vero che il sig. veniva riconosciuto invalido Parte_1
dalla Commissione Ministero Tesoro con decorrenza 14/01/03 per cardiopatia ischemica cronica, pregresso IMA, rivascolarizzato, ipertensione arteriosa ed assunto in data 04/03/2008 presso
Controparte_2
proprio in virtù dell'invalidità riconosciuta appartenente
[...]
alle categorie protette ) con la qualifica di commesso Nume_1
amministrativo, livello A, C.C.N.L. Sanità.
Quindi è certo che il sig. presentava numerosi fattori di Pt_1
rischio non modificabili.
A ciò si aggiunga come l'esame coronarografia cui il sig. si Pt_1
è sottoposto nel 2016 da cui è scaturita l'indicazione all'intervento chirurgico di quadruplo bypass CABG (AMIS su IVA e VGS su MO,
CDx e ramo PL) ed impiantato un Atricure Clip aveva evidenziato:
“…occlusione al 100% dell'arteria coronarica destra;
l'occlusione al
99% della LAD e l'occlusione al 90% del ramo arteriosa marginale…”.
È del tutto evidente che le stenosi plurivascolari del sig. Pt_1
fossero su base aterosclerotica.
In effetti la causa principale dell'ostruzione, nel caso in esame, è stata determinata dalla presenza di placche ateromasiche (ateromi) che accumulandosi lungo le pareti delle arterie riducevano progressivamente il lume dei vasi coronarici determinandone l'ostruzione completa.
L'aterosclerosi coronarica è una malattia a carico delle pareti delle arterie del circolo coronarico, è caratterizzata dalla formazione di accumuli lipidici (placche) che determinano restringimenti e occlusioni
Pagina 10 di 13 R.G. LAV. N. 2432/2023
a carico delle arterie che portano sangue e ossigeno al cuore.
Tra i vari fattori di rischio modificabili nel caso del sig. può Pt_1
essere anche annoverato lo stress posto che è del tutto ipotizzabile che il predetto sia stato esposto a situazioni stressanti nel corso della sua attività.
Infatti, risulta dagli atti che il sig. veniva assunto a tempo Pt_1
indeterminato in data 17/11/2008 con la qualifica di commesso con declaratorie ben precise: apertura e chiusura degli uffici, il servizio telefonico e di anticamera, il prelievo e la distribuzione della corrispondenza, la riproduzione ed il trasporto di fascicoli, mantenimento ed ordine dei locali.
Nell'arco temporale di alcuni anni (2011-2015) con le disposizioni di servizio summenzionate, assumeva incarichi sempre più gravosi ed impegnativi, fino a svolgere mansioni collocabili nella categoria D con declaratorie contrattuali ben diverse con impegni e responsabilità maggiori (attività contabile, gestione dell'Ufficio Finanziario
Ragioneria ed Economato) fino ad assumere l'incarico, con disposizione di servizio del 28/05/2014: “…Tutto quanto inerente la gestione dell'economato, che farà capo al suddetto…” .
Nel periodo compreso tra la data di assunzione a tempo indeterminato (2008) e la fine del rapporto di lavoro 31/10/2015, il datore di lavoro, nonostante le fragilità conosciute (assunto perché appartenente alle categorie protette), non ha mai sottoposto a visita specialistica cardiologica il sig. per la valutazione dei rischi Pt_1
connessi all'attività lavorativa.
Le due visite del medico competente aziendale hanno preso in considerazione l'aspetto posturale ed oculare da esposizione al videoterminale, le condizioni di salute generali ed esami ematochimici.
Pagina 11 di 13 R.G. LAV. N. 2432/2023
Per quanto sinora esposto, una volta esaminata la patogenesi della
Cardiopatia Ischemica e dell'Infarto Miocardico, avente genesi multifattoriale, e rapportandolo alle condizioni cliniche preesistenti del sig. , ed al lavoro da questi svolto nel periodo marzo 2008 Pt_1
novembre 2015, si giunge alla determinazione che lo stress subito in tale ambito, per le sue caratteristiche, possa essere considerato fattore di rischio o al massimo fattore concausale marginale nel determinismo dell'aggravamento del quadro cardiaco già precedentemente ricorrente.
Di certo lo stress NON è considerabile fattore unico e diretto ovvero fattore causale nel determinismo dell'aggravamento del quadro cardiaco già precedentemente ricorrente.
RISPOSTA AI QUESITI
“1. …
Il sig. è affetto da: Cardiopatia ischemica Parte_1
cronica trattata con PTCA+ Stent su coronaria dx e successivo quadruplice bypass coronarico e di un Atricure Clip, dislipidemia, ipertensione arteriosa, attacco ischemico transitorio, obesità I°.
2. …
Le patologie da cui è affetto il sig. , con specifico Parte_1
riferimento a quelle cardiologiche, NON sono causalmente riconducibili allo stress psico-fisico derivante delle mansioni assolte dal marzo 2008 al novembre 2015.
Lo stress subito in ambito lavorativo, per le sue caratteristiche, può essere considerato fattore di rischio o al massimo fattore concausale marginale nel determinismo dell'aggravamento del quadro cardiaco già precedentemente ricorrente ma di certo NON è considerabile fattore unico e diretto ovvero fattore causale nel determinismo del
Pagina 12 di 13 R.G. LAV. N. 2432/2023
predetto aggravamento ».
7. Alla luce di tali considerazioni medico-legali, prive di contraddizioni intrinseche ed estrinseche, logicamente e congruamente motivate, il ricorso deve essere rigettato, non sussistendo - come pure eccepito dall' resistente - il nesso CP_1 causale tra l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e la malattia da cui egli è affetto, la quale, pertanto, non ha origine lavorativa/professionale.
8. Le spese di lite, considerata la natura della controversia, devono essere integralmente compensate tra le parti, ad eccezione delle spese di C.T.U. che, nei rapporti tra le parti medesime, vanno ora poste definitivamente a carico del ricorrente
(risultato totalmente soccombente), nella misura già liquidata con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti con la sola esclusione delle spese della C.T.U. che, nei rapporti tra le parti medesime, vengono poste, in via definitiva, nella misura già liquidata con separato decreto, a carico del ricorrente.
Così deciso in Catanzaro, in data 3 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 13 di 13
Udienza del 03/07/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2432/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Cavalieri
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Allegrini
- RESISTENTE -
Pagina 1 di 13 R.G. LAV. N. 2432/2023
avente ad oggetto: malattia professionale.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 24/10/2023, Parte_1 ha convenuto in giudizio l' esponendo: CP_1
- che dal 05/03/2008 al 31/10/2015 aveva lavorato alle dipendenze della Controparte_2
Catanzaro;
[...]
- che, in particolare, in data 04/03/2008, già invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 ed inferiore al 74%, nonché appartenente alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, in quanto affetto da cardiopatia ischemica con IMA inferiore trattato mediante PTCA + stenting di coronaria destra, egli sottoscriveva un contratto di lavoro a tempo determinato con la citata e veniva CP_2 inquadrato nella qualifica di commesso amministrativo, livello A, del C.C.N.L. Sanità;
- che il rapporto di lavoro veniva poi trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato (con orario di lavoro pari a 36 ore settimanali distribuite dal lunedì al venerdì con orario
8.00/14.00 e due rientri settimanali, di lunedì e mercoledì, dalle
14:30 alle 17:30);
- che, nell'anno 2011, veniva inquadrato nella qualifica di
Coadiutore Amministrativo (categoria B) e, sin dal 03/10/2011, attraverso una serie di ordini di servizio, veniva adibito a svolgere mansioni diverse e superiori rispetto alla categoria contrattuale di appartenenza;
- che, in data 15/01/2014, veniva inserito all'interno della task-force per il trasporto di sangue, istologici, citologici e derivati, dalla quale lo stesso, in data 21/03/2014, chiedeva di essere
Pagina 2 di 13 R.G. LAV. N. 2432/2023
escluso proprio per motivi di salute;
- che dal 03/03/2014 gli veniva ordinato anche di provvedere alla riscossione ed alla gestione economale delle somme raccolte dal servizio ticket;
- che dal 20/05/2014, acquisite le dovute competenze, assolveva all'incarico di Economo della , gestendo di CP_2 fatto tutte le attività riguardanti il suindicato ruolo;
- che, nel corso del mese di settembre 2015, accusava un improvviso malessere, caratterizzato da annebbiamento della vista, stato confusionale e difficoltà dell'eloquio, che lo costringeva a recarsi d'urgenza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
“Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro;
- che in data 8 ottobre 2015, nuovamente colpito da malessere generale e persistente, si recava presso il nosocomio di
Vibo Valentia, dove veniva ricoverato d'urgenza;
- che dopo diversi giorni di ricovero ospedaliero, nel corso dei quali venivano effettuati tutti gli esami clinici del caso, veniva dimesso con la seguente diagnosi: “Attacco Ischemico Transitorio con pregresso IMA;
Dislipidemia”;
- che, in data 03/11/2015, riceveva, a mezzo posta elettronica ordinaria, una nota del Commissario Liquidatore mediante la quale quest'ultimo anticipava la data di risoluzione del rapporto di lavoro a far data dal 31/10/2015;
- che, in data 04/01/2016, colpito nuovamente da improvviso malore, veniva ricoverato d'urgenza e, a seguito di accertamenti clinico-strumentali, gli veniva diagnosticata un'angina pectoris, con conseguente necessità di procedere ad esami più approfonditi;
- che una coronografia effettuata evidenziava “l'occlusione al
100% dell'arteria coronarica destra;
l'occlusione al 99% della LAD
e l'occlusione al 90% del ramo arterioso marginale”;
- che la situazione clinica diagnosticata e la criticità dello
Pagina 3 di 13 R.G. LAV. N. 2432/2023
stadio occlusivo arterioso riscontrato rendevano necessario un intervento chirurgico d'urgenza, per cui veniva effettuato un quadruplice bypass CABG (AMIS su N A e VGS su MO, CDx e ramo
PL) ed impiantato un Atricure Clip;
- che, con sentenza n. 1197/2016, passata in giudicato il
23/06/2017, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di Giudice del
Lavoro, accoglieva il ricorso da egli formulato, statuendo quanto segue: “dichiara che il ricorrente ha svolto dal 03.10.2011 al
21.04.2014 mansioni corrispondenti alla superiore categoria C - profilo “assistente amministrativo” CCNL comparto Sanità
1998/2001 …”;
- che, con sentenza n. 308/2022, il Tribunale di Catanzaro stabiliva, inoltre, che egli, a causa della nocività delle mansioni svolte e dell'ambiente lavorativo, aveva subito un danno permanente differenziale di una misura pari al 30%, così condannando il datore di lavoro alla refusione del risarcimento del danno differenziale (pari a € 87.604,20);
- che, pertanto, questo Tribunale aveva, con sentenze separate, da un lato, accertato le mansioni (superiori rispetto a quelle pattuite) da egli svolte e, dall'altro, accertato il nesso eziologico fra l'attività lavorativa e la patologia del ricorrente;
- che egli aveva, invero, già avviato l'iter amministrativo nei confronti dell'odierno resistente, al fine del riconoscimento della malattia professionale dovuta alle mansioni svolte, ma l' non CP_1 aveva mai inteso dare seguito alle sue legittime istanze;
in particolare, in data 31 maggio 2018, denunciava la seguente malattia professionale: disturbo post traumatico da stress.
Diagnosi già formulata con accuratezza dal Dipartimento di Salute
Mentale di Catanzaro con certificato del 26/09/2016 a firma del
Dott. . Parte_2
1.1. Il ricorrente sostiene, pertanto, che lo svolgimento delle
Pagina 4 di 13 R.G. LAV. N. 2432/2023
mansioni superiori (nel periodo intercorrente tra il 03/10/2011 ed il 31/10/2015) alle dipendenze della ed il conseguente CP_2 stress dovuto alla eccessiva attività lavorativa prestata nel precisato periodo, sono tutte cause della malattia denunciata ed hanno determinato un indiscutibile peggioramento della sua qualità della vita.
In particolare - ad avviso del ricorrente - lo stress lavorativo cui egli è stato sottoposto e le conseguenti gravi problematiche di salute cui aveva dovuto far fronte, avevano causato e causano tutt'ora continui stati di ansia, depressione, sconforto e paura.
Il ricorrente deduce, ancora, che non desidera uscire di casa, di aver paura di allontanarsi con l'autoveicolo per timore di avere ulteriori attacchi ischemici, di essere affetto da frequenti cambiamenti di umore e di aver interrotto la frequentazione con amici e parenti nonché la pregressa pratica sportiva a livello amatoriale.
1.2. Precisa, poi, che la domanda amministrativa veniva respinta con provvedimento del 22/10/2018 e l'opposizione veniva respinta con provvedimento del 29/05/2019.
1.3. Il ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- accertare e dichiarare che, a causa del lavoro, è derivata la malattia professionale denunciata, pari ad una menomazione del
20% o in quella maggiore o minore, comunque superiore alla soglia indennizzabile, che sarà accertata in corso di causa a mezzo
CTU;
- per l'effetto, condannare l' a corrispondere la relativa CP_1 prestazione economica per la malattia professionale denunciata ai sensi del d.P.R. n. 1124/1965.
2. Si è costituito l' che ha concluso, in via principale, per CP_1 la declaratoria di estinzione, per prescrizione, del diritto del
Pagina 5 di 13 R.G. LAV. N. 2432/2023
ricorrente e, in via subordinata, per il rigetto del ricorso siccome infondato.
3. All'udienza del 12/12/2024, questo Giudice disponeva C.T.U. medico-legale ponendo i seguenti quesiti:
«Il C.T.U., nel contraddittorio con i consulenti di parte eventualmente nominati, previo esame degli atti di causa e della documentazione medica prodotta, visitato il periziando Pt_1
ed eseguito ogni esame diagnostico-strumentale
[...] eventualmente ritenuto opportuno:
1. descriva le condizioni generali di salute del ricorrente ed indichi specificamente da quali patologie egli è affetto;
2. riferisca se le patologie da cui è affetto il ricorrente, per come esposte nel ricorso introduttivo (e, in particolare, il danno cardiaco) siano causalmente riconducibili allo stress psico-fisico derivante delle mansioni indicate in ricorso e, comunque, all'attività svolta in ambito lavorativo;
in tal caso, specifichi anche le ragioni del suo convincimento in ordine alla affermazione del nesso causale tra la/e malattia/e/patologia/e da cui è affetto il ricorrente e l'attività lavorativa da egli svolta in passato;
3. in caso di risposta affermativa al quesito che precede, riferisca se dalla malattia di natura professionale eventualmente riscontrata derivi o meno un danno biologico e indichi, altresì, la percentuale di invalidità permanente della persona che ne è conseguita;
nella determinazione del grado di menomazione (c.d. postumi invalidanti) il C.T.U. si atterrà esclusivamente alle
Tabelle di invalidità di cui al D.M. 12 luglio 2000 (recante
“Approvazione di «Tabella delle menomazioni»; «Tabella indennizzo danno biologico»; «Tabella dei coefficienti», relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali”) emanato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000, e successivi aggiornamenti, con
Pagina 6 di 13 R.G. LAV. N. 2432/2023
esclusione, pertanto, di ogni riferimento ai c.d. barèmes medico- legali (facoltativi) elaborati dalla comunità scientifica ed utilizzati ai fini civilistici per il risarcimento del danno biologico;
specifichi ed illustri, infine, nella determinazione della percentuale/grado di invalidità, l'iter logico-matematico seguito ai fini del calcolo e della sua quantificazione;
4. riferisca quant'altro ritenga utile e conducente rispetto alla presente controversia».
3.1. Veniva all'uopo nominato il Dott. Persona_1
specializzato in medicina legale.
[...]
3.2. La relazione peritale è stata depositata in data 06/03/2025.
4. Ritiene questo Giudice che il ricorso non possa trovare accoglimento, dovendosi rilevare - in via assorbente e in applicazione del principio della ragione più liquida - che il C.T.U. ha escluso che possa ravvisarsi un nesso causale tra lo stress psico-fisico derivante delle mansioni svolte dal ricorrente e la malattia da cui egli è affetto.
5. Si deve in primo luogo evidenziare che il giudicato esterno
(ex art. 2909 cod. civ.) sul nesso causale accertato dal Tribunale nella sentenza n. 308/2022 non è, evidentemente, opponibile all' atteso che l' non era stato parte in quel processo. CP_1 CP_1
6. Il Perito dell'Ufficio, nominato nella presente causa, ha però, in punto di nesso causale, esposto le seguenti considerazioni medico-legali:
« Dalla documentazione presente in atti, dall'analisi del quadro clinico e dall'esame obiettivo, è possibile affermare che il sig. Pt_1
è affetto da: Cardiopatia ischemica cronica trattata con PTCA +
STENT su coronaria dx e successivo quadruplice bypass coronarico e di un Atricure Clip, dislipidemia, ipertensione arteriosa, attacco ischemico transitorio.
Pagina 7 di 13 R.G. LAV. N. 2432/2023
Al fine della migliore comprensione del caso si precisa che la cardiopatia ischemica è una malattia del cuore che colpisce le coronarie, incapaci di apportare sangue ed ossigeno al cuore a causa di un restringimento progressivo.
Nei pazienti che ne soffrono il miocardio richiede più ossigeno di quello che le coronarie possono garantirgli, facendo entrare il cuore in uno stato di sofferenza.
Il deficit di ossigeno può essere acuto o cronico, transitorio o permanente e, in quest'ultimo caso, portare con sé gravi danni, danneggiando il cuore e riducendone la funzionalità.
L'ostruzione improvvisa delle coronarie può altresì portare all'infarto del miocardio, assieme ad un elevato rischio di arresto circolatorio e, in molti casi, al decesso.
Effettuate tali premesse è possibile entrare nel merito della dissertazione della presente CTU finalizza a valutare, come da specifico quesito dell'on Giudice, ovvero: “…se le patologie da cui è affetto il ricorrente, per come esposte nel ricorso introduttivo (e, in particolare, il danno cardiaco) siano causalmente riconducibili allo stress psico- fisico derivante delle mansioni indicate in ricorso e, comunque, all'attività svolta in ambito lavorativo…”:
È allora doveroso precisare che, in tema di rapporto di causalità materiale, la causa rappresenta l'antecedente di per sé necessario e sufficiente nel determinismo dell'evento mentre la concausa rappresenta l'antecedente di per sé necessario ma da solo non sufficiente nel determinismo dell'evento.
Applicando tali dati al caso specifico della Cardiopatia Ischemica e dell'Infarto Miocardico emerge che l'analisi dei fattori di rischio di tale patologia consente di poter affermare che abbia una genesi
Pagina 8 di 13 R.G. LAV. N. 2432/2023
multifattoriale, ciò significando che tutti i fattori di rischio modificabili e non modificabili devono ricevere attenzione per definire il rischio individuale.
In merito è opportuno precisare che i fattori di rischio 1 per una patologia sono quelle “…condizioni biologiche e abitudini di vita presenti più frequentemente in soggetti che hanno o che avranno quella patologia, rispetto alla popolazione di controllo...”
In particolare, nell'infarto miocardico i fattori di rischio non modificabili sono rappresentati, dal Sesso (rischio più alto negli uomini che nelle donne), dall'Età (rischio aumenta con l'età) e dalla positività della Storia Familiare.
Anche se sono immodificabili, la loro conoscenza è molto importante, in quanto può motivare il paziente ad intervenire su altri fattori modificabili.
I fattori di rischio modificabili sono particolarmente importanti in quanto suscettibili di intervento non farmacologico e farmacologico, e sono: Fumo di sigaretta, Aterosclerosi, Ipertensione arteriosa,
Obesità, Stress, Sedentarietà, Iperfibrinogenemia, Diabete mellito,
Iperuricemia, Iperomocisteinemia.
Applicando tali nozioni bibliografiche al caso di specie emerge che valutati i possibili fattori di rischio, modificabili e non modificabili, per l'Infarto Miocardico Acuto, il sig. ne presentasse di svariati tra Pt_1
cui l'aterosclerosi, il fumo di sigaretta, l'ipertensione arteriosa,
l'obesità, la dislipidemia, e del tutto alla data della assunzione del 1 La definizione di fattore di rischio prescinde dalla necessità di dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità tra il fattore di rischio stesso e la patologia in questione secondo i principali criteri, quali: l'intensità e la gradualità dell'associazione, la sua plausibilità biologica, la ripetibilità in studi diversi e l'esistenza di una sequenza temporale logica (l'esposizione al fattore di rischio, cioè, deve precedere l'evento). È, infatti, sufficiente solo la dimostrazione che la correzione del fattore di rischio, con interventi di tipo farmacologico o comportamentale, comporta la riduzione dell'incidenza dell'evento clinico per affermare l'esistenza di un nesso di causalità. Pagina 9 di 13 R.G. LAV. N. 2432/2023
04/03/2008 il predetto aveva già subito un infarto trattato mediante rivascolarizzazione con PTCA + stent.
Tanto è vero che il sig. veniva riconosciuto invalido Parte_1
dalla Commissione Ministero Tesoro con decorrenza 14/01/03 per cardiopatia ischemica cronica, pregresso IMA, rivascolarizzato, ipertensione arteriosa ed assunto in data 04/03/2008 presso
Controparte_2
proprio in virtù dell'invalidità riconosciuta appartenente
[...]
alle categorie protette ) con la qualifica di commesso Nume_1
amministrativo, livello A, C.C.N.L. Sanità.
Quindi è certo che il sig. presentava numerosi fattori di Pt_1
rischio non modificabili.
A ciò si aggiunga come l'esame coronarografia cui il sig. si Pt_1
è sottoposto nel 2016 da cui è scaturita l'indicazione all'intervento chirurgico di quadruplo bypass CABG (AMIS su IVA e VGS su MO,
CDx e ramo PL) ed impiantato un Atricure Clip aveva evidenziato:
“…occlusione al 100% dell'arteria coronarica destra;
l'occlusione al
99% della LAD e l'occlusione al 90% del ramo arteriosa marginale…”.
È del tutto evidente che le stenosi plurivascolari del sig. Pt_1
fossero su base aterosclerotica.
In effetti la causa principale dell'ostruzione, nel caso in esame, è stata determinata dalla presenza di placche ateromasiche (ateromi) che accumulandosi lungo le pareti delle arterie riducevano progressivamente il lume dei vasi coronarici determinandone l'ostruzione completa.
L'aterosclerosi coronarica è una malattia a carico delle pareti delle arterie del circolo coronarico, è caratterizzata dalla formazione di accumuli lipidici (placche) che determinano restringimenti e occlusioni
Pagina 10 di 13 R.G. LAV. N. 2432/2023
a carico delle arterie che portano sangue e ossigeno al cuore.
Tra i vari fattori di rischio modificabili nel caso del sig. può Pt_1
essere anche annoverato lo stress posto che è del tutto ipotizzabile che il predetto sia stato esposto a situazioni stressanti nel corso della sua attività.
Infatti, risulta dagli atti che il sig. veniva assunto a tempo Pt_1
indeterminato in data 17/11/2008 con la qualifica di commesso con declaratorie ben precise: apertura e chiusura degli uffici, il servizio telefonico e di anticamera, il prelievo e la distribuzione della corrispondenza, la riproduzione ed il trasporto di fascicoli, mantenimento ed ordine dei locali.
Nell'arco temporale di alcuni anni (2011-2015) con le disposizioni di servizio summenzionate, assumeva incarichi sempre più gravosi ed impegnativi, fino a svolgere mansioni collocabili nella categoria D con declaratorie contrattuali ben diverse con impegni e responsabilità maggiori (attività contabile, gestione dell'Ufficio Finanziario
Ragioneria ed Economato) fino ad assumere l'incarico, con disposizione di servizio del 28/05/2014: “…Tutto quanto inerente la gestione dell'economato, che farà capo al suddetto…” .
Nel periodo compreso tra la data di assunzione a tempo indeterminato (2008) e la fine del rapporto di lavoro 31/10/2015, il datore di lavoro, nonostante le fragilità conosciute (assunto perché appartenente alle categorie protette), non ha mai sottoposto a visita specialistica cardiologica il sig. per la valutazione dei rischi Pt_1
connessi all'attività lavorativa.
Le due visite del medico competente aziendale hanno preso in considerazione l'aspetto posturale ed oculare da esposizione al videoterminale, le condizioni di salute generali ed esami ematochimici.
Pagina 11 di 13 R.G. LAV. N. 2432/2023
Per quanto sinora esposto, una volta esaminata la patogenesi della
Cardiopatia Ischemica e dell'Infarto Miocardico, avente genesi multifattoriale, e rapportandolo alle condizioni cliniche preesistenti del sig. , ed al lavoro da questi svolto nel periodo marzo 2008 Pt_1
novembre 2015, si giunge alla determinazione che lo stress subito in tale ambito, per le sue caratteristiche, possa essere considerato fattore di rischio o al massimo fattore concausale marginale nel determinismo dell'aggravamento del quadro cardiaco già precedentemente ricorrente.
Di certo lo stress NON è considerabile fattore unico e diretto ovvero fattore causale nel determinismo dell'aggravamento del quadro cardiaco già precedentemente ricorrente.
RISPOSTA AI QUESITI
“1. …
Il sig. è affetto da: Cardiopatia ischemica Parte_1
cronica trattata con PTCA+ Stent su coronaria dx e successivo quadruplice bypass coronarico e di un Atricure Clip, dislipidemia, ipertensione arteriosa, attacco ischemico transitorio, obesità I°.
2. …
Le patologie da cui è affetto il sig. , con specifico Parte_1
riferimento a quelle cardiologiche, NON sono causalmente riconducibili allo stress psico-fisico derivante delle mansioni assolte dal marzo 2008 al novembre 2015.
Lo stress subito in ambito lavorativo, per le sue caratteristiche, può essere considerato fattore di rischio o al massimo fattore concausale marginale nel determinismo dell'aggravamento del quadro cardiaco già precedentemente ricorrente ma di certo NON è considerabile fattore unico e diretto ovvero fattore causale nel determinismo del
Pagina 12 di 13 R.G. LAV. N. 2432/2023
predetto aggravamento ».
7. Alla luce di tali considerazioni medico-legali, prive di contraddizioni intrinseche ed estrinseche, logicamente e congruamente motivate, il ricorso deve essere rigettato, non sussistendo - come pure eccepito dall' resistente - il nesso CP_1 causale tra l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e la malattia da cui egli è affetto, la quale, pertanto, non ha origine lavorativa/professionale.
8. Le spese di lite, considerata la natura della controversia, devono essere integralmente compensate tra le parti, ad eccezione delle spese di C.T.U. che, nei rapporti tra le parti medesime, vanno ora poste definitivamente a carico del ricorrente
(risultato totalmente soccombente), nella misura già liquidata con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti con la sola esclusione delle spese della C.T.U. che, nei rapporti tra le parti medesime, vengono poste, in via definitiva, nella misura già liquidata con separato decreto, a carico del ricorrente.
Così deciso in Catanzaro, in data 3 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 13 di 13