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Ordinanza 29 marzo 2025
Ordinanza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, ordinanza 29/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento, sciogliendo la riserva ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n. 803/2024 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
) ed ivi residente in c.da Barba n. 7, elettivamente domiciliato in C.F._1
Patti, via XX Settembre n. 15 , presso lo studio dell'avv. Giuseppe Condipodero
Marchetta che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 C.F._2
) e , nato a [...] il [...]
[...] CP_2
(c.f. ), entrambi residenti in [...]di Brolo, alla C.da CodiceFiscale_3
Barba, n° 5 rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Antonio F.
Spiccia presso il cui studio sono elettivamente domiciliati
RESISTENTI avente per OGGETTO: azione a difesa del possesso.
§
1. – Con ricorso del 15 luglio 2024 conveniva in giudizio davanti a Parte_1 questo Tribunale e , chiedendo la reintegrazione nel Controparte_1 CP_2 possesso di uno spiazzo di terreno posto al margine della strada comunale della contrada Barba di Sant'Angelo di Brolo di sua proprietà (part. n. 953), ma occupato dai primi giorni di agosto 2023 dai resistenti che, parcheggiandovi stabilmente le loro autovetture, gli impedivano di utilizzarlo per lo scarico di materiale inerte nel fondo sottostante parimenti nella sua titolarità (part. n. 594).
1 Nella resistenza delle controparti, costituitesi con comparsa del 19 agosto 2024, la causa veniva istruita a mezzo di informatori ed era assunta in riserva ex art. 127 ter
c.p.c. sulle rispettive conclusioni scritte.
2. – In premessa va chiarito che l'azione esperita da è pacificamente Parte_1 volta a ottenere alla tutela del possesso e non si può qualificare – a differenza di quanto sostenuto dai resistenti – come un'azione petitoria “mascherata”.
È vero che egli si dichiara proprietario formale delle particelle n. 953 e n. 594, ma afferma espressamente di agire per il ripristino di una situazione di fatto corrispondente al diritto di proprietà e non, come pure asserito da Controparte_1
e , di una servitù di scarico di materiale inerte;
servitù che non si CP_2 potrebbe comunque configurare neppure de facto in difetto di proprietà distinte
(nemini res sua servit).
Irrilevante è poi ai fini del giudizio l'eventuale difetto di autorizzazione per il deposito di materiale inerte.
3. – Giacché il ricorrente lamenta di essere stato privato del possesso della striscia di terreno, la sua domanda va correttamente qualificata come azione di spoglio e non di manutenzione, che presuppone invero l'esistenza di mere molestie.
È pacifico che lo spoglio consiste in qualsiasi comportamento tendente a privare, parzialmente o totalmente, il possessore della disponibilità del bene oggetto di possesso, alterando lo stato di fatto in cui esso si trova ovvero togliendo o impedendo il suo esercizio (v., e.g., Cass., n. 9381/1995) a nulla rilevando se tale possesso sia illegittimo, abusivo o di malafede, purché non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto (Cass., n. 3906/2000; Cass., n. 1274/1999).
Nella specie, tuttavia, non è stata raggiunta la prova del possesso.
Infatti, per aversi possesso ai sensi dell'art. 1140 c.c., sono necessari tre requisiti e cioè a) una relazione di possesso con la cosa, b) la volontà di tenerla a propria esclusiva disposizione e c) il vantaggio che il soggetto ricava in relazione alla natura e alla destinazione economica sulla cosa stessa.
Da ciò si desume che non valgono di per sé ad integrare gli estremi del possesso neppure atti di saltuaria utilizzazione di un bene, poiché un soggetto può essere considerato possessore o compossessore di una cosa solo quando abbia in concreto la possibilità di disporre materialmente di essa senza che altri soggetti abbiano di fatto o di diritto il potere di escluderlo e, d'altra parte, la disposizione materiale della
2 cosa non rileva ai fini in esame se non corrisponde all'attività del proprietario o del titolare di un diritto reale (Cass., n. 8799/1999).
Il compendio probatorio raccolto consente solo di affermare un utilizzo saltuario nel corso degli anni della striscia di terreno oggetto di lite da parte del ricorrente e non già un potere di fatto stabile, volto cioè ad escludere gli altri o comunque coesistente con quello di altri.
Al fine di dare la giusta ponderazione alle dichiarazioni degli informatori escussi sotto il vincolo della formula di impegno, è necessario evidenziare che tra le parti, malgrado i rapporti di stretta parentela, sono emerse – tanto in sede di comparizione dinnanzi allo scrivente quanto in seno all'istruttoria – evidenti situazione di frizione
(v., e.g., la teste che così ha riferito “ADR La mamma di e di Testimone_1 CP_1 sono fratello e sorella. ADR So che le parti hanno avuto litigi tra di loro. Posso dire che Pt_1 con sua sorella NI erano molto legati. ADR Hanno iniziato a litigare tutta la Pt_1 famiglia qualche anno fa. Non so dire se per eredità o altri motivi”).
Ne consegue che le affermazioni di e di , Parte_2 Testimone_2 rispettivamente, moglie e cognato di vanno rigorosamente vagliate. Parte_1
Come pure medesimo rigore merita la valutazione della deposizione di
[...]
che, pur estraneo alla famiglia, in passato ha avuto attriti nei confronti del Tes_3 ricorrente che, commissionatigli alcuni lavori, aveva contestato i conteggi e la loro esecuzione a regola d'arte (“ADR Quando mi sono recato sui luoghi per rifare il tetto dei ricorrenti, circa 5 anni fa, eravamo io e i miei operai. ADR Abbiamo parcheggiato il mezzo davanti a casa di ADR Ricordo che in quell'occasione abbiamo avuto divergenze sui Pt_1 conteggi e sull'esecuzione a regola d'arte dei lavori”). Peraltro, sebbene la vicenda si sia risolta stra-giudizialmente (“ADR Non siamo andati in Tribunale, ma siamo andati dall'avvocato del sig. a Barcellona con il mio avvocato e abbiamo risolto la cosa, Pt_1 specificando che nessuno doveva dare alcunché all'altro. ADR Dopo i lavori del tetto non ho più lavorato per il sig. perché ci siamo allontanati e basta”) non possono escludersi Pt_1 postumi motivi di acredine che, pur non inficiando la capacità di testimoniare, impongono comunque cautela.
Invero l'unico teste che appare neutrale è la quale ha dichiarato di Testimone_1 conoscere entrambe le parti – perché loro vicina di casa – e ha riferito che “ADR
Le macchine della signora sono parcheggiate nello slargo da CP_1 almeno 10 anni ADR Le ho viste sempre là, certo che a volte non ci Per_1
3 sono. Ma di giorno, la sera e la notte quando si passa si vedono”, dimostrando altresì di conoscere gli autoveicoli nella disponibilità della famiglia e Controparte_3 della famiglia (“ADR La TO targata DC414FJ in foto la porta Persona_2
. ADR La Fiat Uno accanto alla TO ho visto che la portava . ADR La CP_1 CP_2
Seicento scura ho visto portarla a e a sua figlia, . ADR Prima di queste macchine CP_2 Per_3 avevano una Cinquecento rossa e una Ypsilon 10. ADR La moglie del ricorrente ha una golf grigia, ma non l'ho mai vista parcheggiare nello slargo. L'ho vista parcheggiare davanti al cancello di casa sua, di lato ma nella strada. ADR L'ho vista parcheggiare anche nel garage. ADR
Preciso che il garage si vedeva dalla strada, ora non si vede più perché è stato chiuso con dei mattoni da circa 3/4 mesi ADR Le case di e di non sono appiccicate, ma c'è una Pt_1 CP_1 strada sterrata da cui scendono i proprietari dei terreni sotto”).
La teste ha pure precisato di non aver mai visto il camion del ricorrente parcheggiato nello slargo oggetto di causa, né altre vetture nella sua disponibilità
(“ADR Non ho mai visto parcheggiare dei mezzi di sua proprietà nello slargo in Parte_1
CP_ alto nella foto 12 né ho visto la moglie farlo. ADR Il sig. porta il camion. Dentro Pt_1 nel corso degli anni ho visto legna, lo scavatore e anche sabbia. ADR Anni fa è venuto da me con il camion e lo scavatore per pulire il terreno. ADR Non ho mai visto il signor Pt_1 parcheggiare il camion nello slargo e scaricare materiale”).
Ciò premesso, appare evidente che le dichiarazioni degli altri informatori, seppure non possano considerarsi mendaci, vanno correttamente interpretate e ridimensionate nella loro portata.
In altre parole quando e riferiscono che Parte_2 Testimone_2
ha usato il pezzo di terreno adiacente alla strada comunale per Parte_1 scaricare il materiale nel fondo sottostante non fanno altro che confermare non il possesso della striscia di terra, ma il suo utilizzo saltuario.
Infatti, un conto è il parcheggio costante del mezzo in quel luogo, che è stato pacificamente escluso dalla moglie del ricorrente (“ADR Sia mio marito che io abbiamo parcheggiato di tanto in tanto le nostre macchine nel tratto di strada superiore raffigurato nelle foto 11 e 12 allegate al ricorso. ADR dico “di tanto in tanto” perché noi abbiamo i parcheggi sotto.”); altro è l'utilizzo per ragioni di comodità e circoscritto nel tempo.
Né potrebbe sostenersi che la teste ha affermato che l'uso si è protratto Pt_2 per trentacinque anni, giacché quando la stessa riferisce “[i]n questi 35 anni abbiamo
4 usato lo spazio adiacente alla strada comunale per scaricare materiale”, non sta affatto dicendo che l'occupazione del posto era duratura.
Nel momento in cui riferisce di singoli episodi (“[q]uando abbiamo costruito la casa, cioè nel 1993 (...) abbiamo incaricato nel corso degli anni la per la mansarda realizzata Parte_3
5 anni fa”), ella stessa fa implicitamente intendere che l'uso del terreno avveniva al bisogno. Il teste ha poi dichiarato di non sapere se il cognato-ricorrente Tes_2 parcheggiasse in quello slargo la macchina e, semplicemente, “[n]on ho fatto caso se, prima di agosto 2023, i resistenti parcheggiavano nello slargo”.
Ulteriore indizio del possesso – beninteso, già dimostrato alla luce delle precedenti considerazioni – in capo ai resistenti (e non già in capo al ricorrente) è costituito dalla foto a pag. 8 del file da questi ultimi prodotto in allegato alla comparsa di risposta ove, nel fotogramma riferito al 2021, si scorge una Fiat TO grigia.
È vero che non si legge il numero di targa, ma, siccome la strada comunale è di passaggio e lì vi è l'abitazione dei resistenti è logico inferire – anche in difetto di puntuali contestazioni ad opera dei ricorrenti sul materiale fotografico – che il mezzo in sosta appartenga ai resistenti giacché – come prima evidenziato – la teste ha affermato che la Fiat TO grigia raffigurata nelle varie foto è di Tes_1
Controparte_1
Insomma il materiale probatorio raccolto non consente di escludere che Pt_1
abbia utilizzato lo slargo per scaricare il materiale inerte dal camion, ma –
[...] per quanto in questa sede interessa – non permette neppure di ritenere che la relazione del ricorrente con la cosa oggetto di lamentato spoglio abbia la consistenza di un possesso stabile e duraturo nel tempo corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
E tale affermazione trova riscontro nelle dichiarazioni da questi rese all'udienza del
21 agosto 2024: infatti, quando egli dice che “le controparti hanno spostato una volta la macchina e l'hanno fatto scaricare” lascia intendere che – evidentemente prima della definitiva rottura dei rapporti e chiaramente quando lo slargo era occupato –
l'utilizzo dello spiazzo avveniva previa richiesta ai resistenti.
Poiché il giudizio è volto ad accertare l'esistenza di una situazione di fatto e non già il diritto di proprietà, il ricorso va rigettato e ogni altra questione ed eccezione risultano assorbite.
4. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
5 Esse, pertanto, vanno poste a carico di e liquidate, come in Parte_1 dispositivo, in base ai parametri medi previsti per i procedimenti cautelari dal D.M.
n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore fino a € 5.200, calcolato ex art. 15 c.p.c.
(reddito dominicale della particella [€ 7,90] moltiplicato per duecento).
Infatti, “ai fini della liquidazione degli onorari professionali di avvocato, il valore delle cause possessorie, stante la mancanza di criteri legali diretti a tal fine, va determinato attraverso l'applicazione analogica delle regole dettate per la valutazione delle cause relative al diritto, il cui contenuto corrisponde al potere di fatto sulla cosa di cui si controverte, potendo il giudice considerare la causa di valore indeterminabile soltanto laddove non disponga dei relativi dati
o dagli atti non emergano elementi per la stima” (v., per tutte, Cass., n. 24644/2011).
Ne va disposta la distrazione in favore dell'avv. Antonio Filippo Spiccia dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. nelle note scritte del 27 febbraio 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 1168 c.c., 669 septies e 703 c.p.c.
RIGETTA il ricorso e
CONDANNA a rifondere a controparte le spese di lite, che liquida Parte_1 in € 2.159,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge con distrazione in favore dell'avv. Antonio Filippo Spiccia dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Si comunichi.
Così deciso in Patti, lì 29/03/2025.
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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