Sentenza 16 ottobre 2017
Massime • 2
Ai fini della configurabilità del reato di interruzione di un ufficio ovvero di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 340 cod. pen.), è necessario che il turbamento della regolarità abbia comportato e causato un'apprezzabile alterazione del funzionamento dell'ufficio o del servizio, ancorché temporanea. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato nel turbamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, non eseguito secondo le modalità ordinariamente previste, benchè in parte effettuato, ma con altri veicoli e in sensibile ritardo).
Integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura dinanzi ad un fabbricato in modo tale da bloccare il passaggio, impedendo l'accesso alla persona offesa, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2017, n. 1913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1913 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2017 |
Testo completo
0 19 13-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 16/10/2017 MARIA VESSICHELLI - Presidente - Sent. n. sez. 2229/2017 AR ZAZA Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE UMBERTO LU SCOTTI N. 10608/2017 FRANCESCA MORELLI ROSA PEZZULLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LO SI nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] कि CA CO nato il [...] a [...] nato il [...] LI DO nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 26/10/2016 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LU SCOTTI udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio udito il difensore, avv. MAURO MASIELLO, anche in sostituzione per delega degli avv.ti GIANTO LILLO, GIUSEPPE GUASTELLA, GIUSEPPE LANZALONE, MARCELLO TAMBURINI, CINZIA CAVALLO, ANTONIA SS, che ha chiesto che i ricorsi presentati vengano accolti. anche in sostituzioneudito il difensore, avv. SIMONA CUOMO, dell'avv.GIAMPIERO IAIA, che ha insistito per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26/10/2016 la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del 30/9/2014 del Tribunale di Brindisi, appellata dagli imputati MO IU, BE PR, EO LU, GI AL, AL AL, ON CA, AL GL, RL ES, NI De EO, ON DE TA, IG De TA, SC Di ES, LE ER, TAntonio AC, VI RA, AN RE, LO RE, FA LI, MA AN, LU UD, EN OM, CO NS, MA IM e CO RO, condannando gli appellanti al pagamento delle spese del grado verso l'Erario e la parte civile CO s.r.l. La sentenza di primo grado aveva dichiarato: İ. MO IU, BE PR, GI AL, AL AL, ON CA, IG De TA, SC Di ES, TAntonio AC, VI RA, LO RE, FA LI, MA AN, LU UD, EN OM, CO RO, colpevoli dei reati loro ascritti as capta) [ossia il delitto di cui agli artt.81,110, 610, comma 2, in relazione all'art.339 cod.pen. per aver impedito al titolare MA RO e ai dipendenti della s.r.l. CO, appaltatrice del servizio di igiene pubblica per il Comune di Brindisi, di accedere alla Он sede sociale con violenza consistita nell'ostruire l'ingresso con le proprie persone e i propri veicoli] evc) [ossia il delitto di cui agli artt.81,110 e 340 cod.pen., per aver così cagionato l'interruzione del pubblico servizio di igiene pubblica]; fatti commess ve Pell Ziarro 2011; ii. EO LU, RL ES, AN RE, colpevoli dei reati loro ascritti capi a) e c) della rubrica, limitatamente ai fatti commessi il 1/3/2011; ON De TA, LE ER, FA LI, CO Sansà, iii. 2 MA IM, colpevoli dei predetti reati di cui ai capi a) e c) della rubrica, limitatamente ai fatti commessi il 2/3/2011; AL GL colpevole dei predetti reati di cui ai capi a) e c) della iv. rubrica, nonché del reato di cui al capo f) di cui all'art. 385 cod.pen. in relazione all'art.47 ter, comma 8, legge 354/1975, per essersi arbitrariamente allontanato dalla propria abitazione, ove si trovava ristretto in regime di detenzione domiciliare con facoltà di allontanamento solo per recarsi a lavorare presso la ditta Pulibran, in data 14/2/2011; NI De EO, colpevole dei predetti reati di cui ai capi a) e c) della V. rubrica, nonché del reato di cui al capo i), ossia la contravvenzione di cui agli artt.81, cod.pen. e 9 comma 1, legge 1423/1956 per avere violato la misura di sorveglianza speciale irrogata a suo carico dal Tribunale di Brindisi. I predetti imputati erano stati condannati a pene di giustizia nonché al risarcimento dei danni, in solido fra loro, a favore della CO s.r.l., parte civile, da liquidarsi in separata sede, oltre alle spese processuali.
2. Ha proposto ricorso nell'interesse degli imputati MO IU, BE PR, EO LU, CO RO, il difensore di fiducia, avv.MA Masiello, oy svolgendo cinque motivi. H 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 516,521 e 522 cod. proc.pen. L'assunto della Corte territoriale, sulla base del quale era stato rigettato il motivo di appello in tema di difetto di correlazione fra accusa e sentenza, secondo cui gli imputati avevano avuto piena conoscenza della condotta posta in essere e i loro difensori avevano articolato le difese proprio su tale condotta, era del tutto infondato;
la condotta per cui gli imputati erano stati condannati (ossia di aver impedito l'uscita dei veicoli della CO s.r.l. dalla sede sociale) era radicalmente diversa da quella oggetto di contestazione ex art.610 cod.pen., ossia l'aver impedito l'accesso in azienda ai dipendenti della società, circostanza questa del tutto esclusa da parte del Giudice di primo grado. Era poi del tutto irrilevante che la condotta da loro posta in essere fosse ben conosciuta dagli imputati, visto che ciò che assumeva rilievo era invece l'oggetto della contestazione loro rivolta, radicalmente difforme che il Pubblico Ministero ben avrebbe potuto correggere ex art.516 cod. proc.pen. e non aveva fatto. 3 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei reati di cui agli artt.610 e 340 cod.pen. La Corte aveva ritenuto sufficiente una lesione solamente potenziale, con ragionamento non corretto con riferimento al reato di violenza privata che richiede un evento dannoso e non si configura come reato di pericolo, concreto o astratto. Era quindi ininfluente l'intenzione dei manifestanti di impedire l'uscita dei mezzi, così come le dichiarazioni dell'PR, di sapore prettamente propagandistico. Neppure era stata presa in considerazione la deposizione resa dal teste MO IT, dalla quale constava che se l'ordine di uscire dall'azienda con i mezzi fosse stato impartito, certamente sarebbe stato eseguito con la conseguenza che i manifestanti avrebbero sicuramente levato il blocco, consentendo l'uscita. Non era quindi sufficiente un potenziale impedimento, necessitando piuttosto che il transito fosse concretamente impedito per realizzare l'elemento oggettivo del reato di violenza privata. Ciò si ripercuoteva automaticamente anche sul reato di interruzione di pubblico servizio, come del resto confermava l'invito rivolto dai manifestanti agli autisti CO a seguire la loro via gerarchica. Faceva difetto inoltre l'elemento soggettivo del reato ex art.340 cod.pen. poiché l'agitazione era puramente simbolica e mirava a reagire contro la form violazione da parte di CO degli accordi contrattuali che l'aveva portata ad assumere nuovi dipendenti a Campi Salentina e non a Brindisi, come si era impegnata a fare.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 340, comma 2, cod.pen., a carico di BE PR, ritenuto erroneamente promotore della protesta, mentre, personalmente non interessato alla protesta in quanto dirigente sindacale in pensione, si era limitato a fungere da portavoce ad un gruppo nato spontaneamente fra persone che nemmeno si sarebbero potute iscrivere al sindacato, in quanto disoccupati.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata assoluzione degli imputati ex art.530, comma 2, cod. proc.pen., e in relazione all'eccessività della pena irrogata;
il quadro probatorio era perlomeno incerto, l'PR e il LU erano completamente incensurati, i reati consentivano una pena edittale 4 minima di 15 giorni di reclusione, lo stesso Procuratore generale aveva chiesto in udienza l'assoluzione degli imputati.
3. Ha proposto ricorso nell'interesse dell'imputato AL AL, il difensore di fiducia, avv.Giampiero Iaia, svolgendo due motivi.
3.1. Con il primo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. c), ricorrente denuncia inosservanza di norma processuale sanzionata con la nullità in riferimento all'art. 522 cod. proc.pen. poiché la condotta contestata (blocco degli ingressi in azienda) era radicalmente diversa da quella accertata e sanzionata (impedimento agli autoveicoli ad uscire dall'azienda); l'interrogatorio del AL e quello dei coimputati era del tutto irrilevante;
la diversità del fatto accertato in giudizio rispetto a quello contestato violava i principi dell'immutabilità dell'accusa e del contraddittorio e ingenerava nullità della sentenza.
3.2. Con il secondo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. c), il ricorrente denuncia inosservanza di norma processuale sanzionata con la nullità in riferimento all'art.522 cod. proc.pen., nonché violazione degli artt.81,110 e 340 cod.pen., 192 cod. proc.pen., in relazione all'art. 125 cod.proc.pen. e 111 Cost., nonché illogicità della motivazione. Il difetto di correlazione fra accusa e sentenza si ripercuoteva anche sul reato di cui al capo c), plasmato sulla condotta descritta al capo a); il reato di cui all'art. 340 cod.pen. richiede un evento e un pregiudizio effettivo, mentre क nessuno aveva conferito ai dipendenti l'ordine di uscire dall'azienda.
4. Ha proposto ricorso nell'interesse degli imputati GI AL, CO NS e MA IM, il difensore di fiducia, avv. Gianvito Lillo, svolgendo tre motivi.
4.1. Con il primo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. il ricorrente denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al reato di violenza privata di cui all'art.610 cod.pen.; il semplice fatto che il GI AL, il IM e il NS fossero presenti sul luogo non bastava a integrare i reati contestati, in difetto di individuazione delle singole condotte loro attribuibili;
la Corte territoriale non aveva risposto allo specifico motivo di appello ed era così incorsa in difetto di motivazione sul punto.
4.2. Con il secondo motivo proposto ex art.606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. il ricorrente denuncia vizio motivazionale e travisamento della prova in ordine al reato di cui all'art.340 cod.pen. perché la Corte non aveva considerato che CO svolgeva anche attività collegate alla raccolta dei rifiuti 5 solidi e urbani e del servizio di igiene pubblica, che non erano state impedite;
inoltre la raccolta dei rifiuti era sta comunque posta in essere nelle date del 1 e 2/3/2011; gli uffici interni, poi, avevano lavorato regolarmente.
4.3. Con il terzo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., il ricorrente denuncia difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con grado di prevalenza o equivalenza sulla contestata recidiva, essendo stato omessa qualsiasi considerazione sugli elementi concreti utili a fondare un giudizio negativo sulla personalità degli imputati.
5. Ha proposto ricorso nell'interesse dell'imputato AL GL, il difensore di fiducia, avv. Simona Cuomo, svolgendo tre motivi.
5.1. Con il primo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. il ricorrente denuncia violazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Vi era assoluta identità fra la condotta contestata al capo a) e quella contestata al capo c) per due distinte fattispecie legate fra loro da relazione di sussidiarietà; l'esistenza del dolo specifico del reato di cui all'art.340 cod.pen., ulteriormente caratterizzante inglobava ed escludeva il reato di violenza privata. Non vi era stata, poi, altro che una lieve alterazione del profilo psicologico delle persone offese, non trasformata in vis absoluta o compulsiva imitatrice della completa autodeterminazione del soggetto;
al contrario erano proprio i dipendenti CO a fornire appoggio e benestare ai manifestanti. Il presidio praticato non era violento e minaccioso. Il reato comunque doveva essere escluso, essendo assolutamente carente l'elemento oggettivo della vis absoluta o compulsiva, ovvero di una costrizione talmente invalicabile in grado di coartare la libera determinazione del soggetto passivo. Lo stesso titolare dell'azienda, ossia RO, aveva riferito che i mezzi della ditta non erano usciti per ragioni di opportunità, non essendo state impartire direttive di giornata in proposito dai dirigenti 5.2. Con il secondo motivo il ricorrente contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art.340 cod.pen., che presuppone l'intento di cagionare un danno ingiusto all'efficienza della pubblica amministrazione, mentre il GL si era recato alla manifestazione solo con l'intento di incontrare il cognato.
5.3. Con il terzo motivo il ricorrente, con riferimento al delitto di evasione, insiste sul fatto che egli era autorizzato a uscire per ragioni di lavoro, che per sua caratteristica lo portava a spostarsi sul territorio per portare prodotti in varie 6 zone, circostanza inspiegabilmente negletta come irrilevante da parte della Corte.
6. Ha proposto ricorso nell'interesse dell'imputato NI De EO, difensore di fiducia, avv. Giuseppe Guastella, svolgendo tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. il ricorrente denuncia violazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art.610 cod.pen. Faceva difetto la prova che il De EO avesse impedito con violenza o minaccia l'ingresso in azienda ai dipendenti della CO o al suo titolare;
era mancata qualsiasi condotta violenta, esclusa anche dall'ispettore di polizia Cucurachi.
6.2. Con il secondo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. il ricorrente denuncia violazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art.340 cod.pen., di cui non era provata la sussistenza dell'elemento oggettivo, che richiedeva al funzionamento complessivo dell'ufficio o del servizio e non di una sua singola prestazione, mentre erano da ritenersi irrilevanti piccole disfunzioni che non avevano pregiudicato la funzionalità complessiva. Il servizio di igiene pubblica nella Città di Brindisi nelle due giornate indicate non era stato interrotto e la raccolta dei rifiuti era stata eseguita utilizzando altri mezzi diversi da quelli parcheggiati all'interno della sede CO.
6.3. Con il terzo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. il ricorrente denuncia violazione della legge processuale in tema di correlazione fra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc.pen.) poiché la condanna era stata inflitta per una condotta diversa (impedimento all'uscita degli automezzi dalla sede CO) rispetto a quella contestata (impedimento dell'ingresso in azienda dei dipendenti CO).
7. Ha proposto ricorso nell'interesse dell'imputato LE ER, il difensore di fiducia, avv.Marcello Tamburini, svolgendo tre motivi.
7.1. Con il primo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc.pen. il ricorrente denuncia violazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'art. 610 cod.pen. La condotta dell'imputato non era stata valutata e non vi era prova che fossero stati posti in essere i reati contestati;
l'unico elemento considerato era la fotografia che ritraeva l'imputato sul luogo dei fatti. In ogni caso la mera sosta 7 dinanzi al cancello non realizzava affatto un atto intimidatorio atto a realizzare la coartazione della volontà altrui.
7.2. Con il secondo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. il ricorrente denuncia violazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'art.340 cod.pen. Il servizio pubblico non era stato interrotto e l'attività di nettezza urbana il giorno 2/3/2011 era stata posta in essere, utilizzando automezzi provenienti da Campi Salentina, come riferito dalla stessa persona offesa MA RO nell'esame del 21/2/2014. Per il resto, come riferito dai dipendenti della CO l'attività lavorativa all'interno degli uffici della ditta si era svolta regolarmente e nessuno aveva avuto difficoltà a fare ingresso nella sede.
7.3. Con il terzo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc.pen. il ricorrente denuncia violazione della legge penale e processuale in relazione all'art.131 bis cod.pen.; a tal proposito sussistevano tutte le condizioni per l'applicazione dell'istituto.
8. Ha proposto ricorso nell'interesse degli imputati VI RA, AN RE e LO RE, il difensore di fiducia, avv.Cinzia Cavallo, svolgendo tre motivi.
8.1. Con il primo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. b),c),e) cod.proc.pen. il ricorrente denuncia violazione della legge penale ed altre norme giuridiche, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento agli artt.81,110,610 comma 2, in relazione all'art.339 cod.pen., nonché violazione dell'art.521 cod.proc.pen., e con riferimento agli artt. 110 e 340 cod.pen. Innanzitutto vi era stata lesione del diritto di difesa perché la condotta ritenuta in sentenza era radicalmente diversa da quella oggetto di contestazione, che riguardava infatti l'impedimento dell'ingresso in azienda dei dipendenti (positivamente esclusa) e non la fuoriuscita dei veicoli dalla sede. Di conseguenza non sussisteva neppure il delitto di cui all'art.340 cod.pen. poichè l'interruzione del servizio di nettezza urbana era dipesa da una libera scelta dei dirigenti e degli operatori del servizio.
8.2. Con il secondo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. b),c),e) cod. proc.pen. il ricorrente denuncia violazione della legge penale ed altre norme giuridiche, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'art. 192 cod. proc.pen. e alla inidoneità degli elementi di prova utilizzati. 800 I veicoli aziendali non avevano tentato di uscire dall'azienda senza riuscirvi a causa dello schieramento di uomini e veicoli dinanzi agli ingressi;
non vi era quindi alcuna certezza che se fosse stato fatto un tentativo di uscire i manifestanti avrebbero opposto resistenza e tantomeno che la loro intenzione fosse quella di bloccare le attività di CO s.r.l. I manifestanti non avevano usato violenza in senso proprio, ma neppure in senso improprio, perché l'idoneità dell'azione a realizzare pressione sulla libera determinazione altrui va valutata in relazione alle condizioni fisiche e psichiche del soggetto passivo, che nella specie si era orientato sulla base di ragioni di opportunità a evitare l'uscita dei mezzi meccanici dai cancelli.
8.3. Con il terzo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. b), c),e) cod.proc.pen. il ricorrente denuncia violazione della legge penale ed altre norme giuridiche, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'art.62 bis cod.pen. Sussistevano le condizioni per concedere le attenuanti generiche a LO RE e VI RA, come era stato fatto, anche con carattere di prevalenza rispetto all'aggravante di cui all'art.610, comma 2, cod.pen., per gli imputati incensurati. Sussistevano infatti ragioni giustificatrici sia in considerazione del corretto e collaborativo comportamento processuale, sia dei motivi della protesta pacifica, originata da un grave disagio sociale ed economico, tanto più serio per i soggetti censurati maggiormente in difficoltà nel reperimento di occasioni di lavoro.
9. Ha proposto ricorso nell'interesse degli imputati FA LI, IG De TA, ON De TA e LU UD il difensore di fiducia, avv. Giuseppe Lanzalone, svolgendo un motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. per denunciare violazione della legge penale in relazione agli artt. 610 e 340 cod.pen. Non vi era stato uso di violenza (non ravvisabile nella sola formazione di una barriera umana» da parte dei manifestanti) né di minaccia;
l'interruzione del pubblico servizio era stata solo temporanea e configurava, semmai, solo un mero turbamento mentre la legge richiede un pregiudizio effettivo al servizio pubblico e non un mero ritardo o il suo svolgimento con altri mezzi. 10. Ha proposto ricorso nell'interesse dell'imputato TAntonio AC, il difensore di fiducia, avv.Danilo Di Serio, svolgendo tre motivi. 10.1. Con il primo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. il ricorrente denuncia violazione della legge penale nonché 9 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'art. 610 cod.pen. Faceva difetto la prova dell'elemento oggettivo del reato, ossia della violenza o minaccia posta in essere dall'imputato, non ravvisabile secondo la giurisprudenza di legittimità nel mero parcheggio di veicoli in modo da ostacolare le manovre di altri mezzi 10.2. Con il secondo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. il ricorrente denuncia violazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento al reato di evento di cui all'art.340 cod.pen. del quale faceva difetto l'elemento oggettivo, non ravvisabile nell'interruzione di una singola prestazione e necessariamente riferibile all'intero funzionamento dell'ufficio o del servizio pubblico;
risultava infatti che il servizi di igiene pubblica e nettezza urbana nella città di Brindisi non fossero affatto stati interrotti nei giorni 1 e 2/372011, essendo invece stati erogati con utilizzo di altri veicoli diversi rispetto a quelli allocati nella sede CO. 10.3. Con il terzo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. il ricorrente denuncia violazione della legge processuale in relazione all'art.521 cod.pen. per la mancata correlazione fra accusa e sentenza poiché gli imputati erano stati condannati per una condotta diversa (impedimento all'uscita dei veicoli dall'azienda) da quella contestata (che riguardava l'ostacolo all'ingresso in azienda dei dipendenti;
il giudice avrebbe dovuto prender atto di tale situazione ostativa del potere di decidere correttamente nel merito e ordinare la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. 11. Ha proposto ricorso nell'interesse dell'imputato EN OM, il difensore di fiducia, avv.Antonia Ingrosso, svolgendo un motivo proposto ex art.606, comma 1, lett. b) cod. proc.pen. per denunciare violazione della legge penale in relazione agli artt. 610 e 340 cod.pen., mancava l'elemento oggettivo del reato in difetto di minaccia o di violenza, non ravvisabile nel caso della barriera umana» non riconducibile secondo la coscienza sociale all'aggressione fisica. Né vi era stata interruzione del servizio, ma semmai mero turbamento della sua regolarità, poiché il servizio pubblico era stato svolto il 1/3/2011 con veicoli provenienti da altra sede e il 2/3/2011 ritardato di qualche ora. CONSIDERATO IN DIRITTO 10 1. Ragioni di economia e organicità della trattazione suggeriscono l'esame congiunto dei motivi, pur separatamente presentati, che attengono alla stessa doglianza, proposta solo con modeste variazioni e lievi sfumature che non incidono sulla sostanza delle censure. In ogni caso, ai sensi dell'art. 587, comma 1, cod. proc.pen., nel caso di concorso di più persone nel reato, l'impugnazione proposta da uno degli imputati giova anche agli altri imputati concorrenti, purché non sia fondata su motivi esclusivamente personali: poiché le censure così raggruppate in tre filoni argomentativi non sono basate su ragioni personali al singolo ricorrente l'eventuale fondatezza di una di esse, pur se basata sulla specifica argomentazione sviluppata in un singolo ricorso, gioverebbe ai concorrenti.
2. Un primo gruppo di motivi, raggruppabili fra loro, attiene alla violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza, scaturente dall'avvenuta condanna dei manifestanti per il reato di violenza privata in concorso per aver impedito, attraverso l'ostacolo praticato al cancello di ingresso della CO s.r.l., non già l'accesso di uomini e mezzi, come era stato contestato in rubrica e positivamente escluso già dalla sentenza di primo grado, ma piuttosto l'uscita dei veicoli dell'azienda destinati all'espletamento del servizio pubblico di nettezza urbana. Si tratta dei motivi in precedenza catalogati come 2.1. dell'avv. Masiello, 3.1. e consequenziale 3.2. dell'avv.Iaia, 6.3. dell'avv. Guastella, 8.1. dell'avv.Cavallo, 10.3. dell'avv.Di Serio.
2.2. Tali censure che invocano il principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, ritenuto violato, appaiono infondate. La condotta materiale contestata ai manifestanti è rimasta immutata. Si verte sempre in tema di blocco con persone e veicoli del cancello di ingresso dello stabilimento della CO, poiché la violenza addebitata consisteva nell'essersi posti con la propria persona e i propri veicoli dinnanzi all'ingresso della sede della ditta;
se è pur vero che la preordinazione della condotta e l'evento conseguito sono lievemente differenti (impedimento all'uscita e non all'entrata), non pare tuttavia che la diversità del fatto, comprensivo dell'evento lesivo conseguito, come emerso ed accertato in giudizio, possa aver arrecato un significativo disorientamento delle difese degli imputati. La Corte non ritiene, cioè, che il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria, capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell'imputato. 11 L'impedimento all'uscita dei veicoli è stato realizzato attraverso la stessa condotta descritta come diretta a concretare impedimento all'entrata e vi era stata l'ulteriore contestazione di interruzione del pubblico servizio di nettezza urbana (capo c), il che contribuiva a delineare ulteriormente il tema accusatorio, su cui peraltro imputati e difensori avevano ampiamente interloquito (sentenza impugnata, 10° pagina, primo capoverso). Secondo la giurisprudenza di questa Corte per «fatto nuovo» si intende un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo thema decidendum, trattandosi di un accadimento naturalisticamente e giuridicamente autonomo;
per «fatto diverso», invece, deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013, Tonietti, Rv. 256861). Sussiste pertanto violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell'imputato (Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012,2013, Domizi e altri, Rv. 254888); occorre quindi una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
l'indagine volta ad accertare la violazione del principio non si esaurisce nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione, come si è verificato nella presente fattispecie processuale (Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010,Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996 Di SC Rv. 205619). Il rigetto della censura, dovuto alle esposte considerazioni, travolge automaticamente anche le ulteriori argomentazioni svolte da alcuni dei ricorrenti, che miravano ad inficiare, in via consequenziale, il rispetto del principio di correlazione anche con riferimento all'imputazione di cui al capo c) relativa al reato di interruzione di pubblico servizio, asseritamente contaminata dalla permutazione dell'accusa relativa al reato sub a). 12 3. Un secondo gruppo di motivi contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di violenza privata, in assenza di una condotta idonea all'effettiva e concreta coartazione della volontà del soggetto passivo, poiché i veicoli CO non avevano neppure tentato l'uscita dai cancelli, che non era stata ordinata dai vertici aziendali in conseguenza di una valutazione di opportunità. Secondo i ricorrenti non vi era quindi alcuna certezza che, se i veicoli CO avessero tentato di uscire dai cancelli, i manifestanti avrebbero opposto resistenza e tantomeno che la loro intenzione fosse quella di bloccare le attività di CO s.r.l. I manifestanti non avrebbero usato violenza in senso proprio o in senso improprio, perché l'idoneità dell'azione a realizzare pressione sulla libera determinazione altrui deve essere valutata in relazione alle condizioni fisiche psichiche del soggetto passivo che nella specie si era orientato sulla base di ragioni di opportunità a evitare l'uscita dei mezzi meccanici dai cancelli. I ricorrenti ricordano inoltre che il delitto di violenza privata non configura un reato di pericolo ma richiede quale elemento consumativo l'evento dell'effettiva perturbazione della libera determinazione dell'altrui volontà. Si tratta dei motivi in precedenza catalogati come 2.2. dell'avv. Masiello, 4.1. dell'avv.Lillo, 5.2 dell'avv.Cuomo, 6.1. dell'avv. Guastella, 7.2. dell'avv.Tamburini, 8.2. dell'avv. Cavallo, 9 dell'avv.Anzalone, 10.2. dell'avv.Di Serio, 11 dell'avv.Ingrosso.
3.1. Le censure ricondotte al predetto secondo gruppo di motivi in ordine agli elementi costitutivi e in particolare all'elemento oggettivo del reato di cui all'art.610 cod.pen. appaiono infondate alla luce degli orientamenti consolidati di questa Corte da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi. E' certamente vero che i mezzi della CO non hanno neppure tentato di uscire, perché risulta che l'azienda abbia deciso, per valutazioni di opportunità, di non farlo (facendo svolgere le prestazioni urgenti del servizio di nettezza urbana il 1/3/2011 ad altri veicoli richiamati dall'esterno e cioè dalla sede di Campi Salentina). E' tuttavia evidente che il processo di libera determinazione della volontà dei responsabili dell'azienda è stato significativamente influenzato, inducendoli ad un comportamento diverso da quello che altrimenti avrebbero tenuto (e presumibilmente più oneroso), sulla base di una valutazione dell'opportunità mirante ad evitare l'esasperazione del conflitto.
3.2. Questa Corte ha ripetutamente affermato che integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura dinanzi 13 a un fabbricato in modo tale da bloccare il passaggio impedendo l'accesso alla parte lesa, o comunque il movimento, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione (Sez. 5, n. 8425 del 20/11/2013 - dep. 2014, Iovino, Rv. 259052; Sez. 5, n. 21779 del 17/05/2006, P.G. in proc. Brugger, Rv. 234712; Sez. 5, n. 40983 del 18/10/2005, Siracusa, Rv. 232459; Sez. 5, n. 603 del 18/11/2011, dep. 2012, Lombardo, Rv. 252668).
3.3. Non può essere condiviso, per contro, il richiamo compiuto da molti ricorrenti alla pronuncia di questa Sez. 5, n. 11875 del 30/09/1998, Carletti, Rv. 211927, secondo la quale per integrare il delitto di violenza privata ex art. 610 cod. pen. non è sufficiente una condotta che abbia determinato una situazione di costrizione ma é necessario che tale condotta sia stata posta in essere con violenza o minaccia. Tale pronuncia, resa in una fattispecie molto particolare, non concreta neppure un precedente difforme, poiché dalla lettura del testo della sentenza risulta che il veicolo della parte lesa era stato bloccato dal trattore dell'imputato su di una strada privata sulla quale la parte lesa non aveva diritto di transito (ossia, in buona sostanza, l'imputato non aveva permesso a un veicolo altrui di uscire da un sito ove non aveva diritto di trovarsi).
3.4. Non assume rilievo, infine, la parziale depenalizzazione del reato di cui all'art. 1 D.L. 22/1/1948, n. 66, disposta dal D.lgs. 30/12/1999 n. 507 (che ha trasformato in illecito amministrativo alcune ipotesi di «blocco stradale»), che comunque non era ritenuto configurabile nella condotta di colui il quale non si limitava alla semplice allocazione di un oggetto sulla sede stradale, al fine di ostruirla od ingombrarla, ma accompagnava detta azione con comportamenti intimidatori nei confronti della persona offesa (Sez. 5, n. 21228 del 07/02/2001, Moschella L. ed altri, Rv. 219028). L'elemento materiale di tale delitto, ormai depenalizzato, preordinato a tutelare, in generale, la percorribilità delle strade pubbliche, consisteva anche nel solo ingombro della sede viaria con qualsiasi ostacolo oggettivo (anche assembramento di più persone), purché idoneo a rendere la circolazione apprezzabilmente più difficile;
l'elemento soggettivo consisteva nella coscienza e volontà di porre in essere una condotta idonea a rendere la circolazione apprezzabilmente più difficile rispetto alle condizioni normali del suo svolgimento, con lo scopo di impedirla od anche, soltanto, di creare difficoltà od impaccio al libero traffico nella sede stradale (Sez. 1, n. 3567 del 31/10/1986 - dep. 1987, Rv. 174851); il delitto di violenza privata, nella specifica variante indotta dal blocco apposto al recesso o all'accesso ad un luogo, che qui viene in 14 considerazione, mira invece a proteggere la libertà personale di determinazione e circolazione di specifici e ben individuati soggetti passivi.
4. Un terzo gruppo di motivi mira a contestare la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del delitto di interruzione di pubblico servizio, poiché il servizio di nettezza urbana nella città di Brindisi non era stato interrotto ma aveva subito solo una lieve perturbazione, limitatamente al prelievo dei rifiuti, comunque eseguito con altri veicoli in data 1/3/2011 e lievemente ritardato il 2/3/2011. Si tratta dei motivi catalogati in precedenza come 2.3. dell'avv.Masiello, 3.2. dell'avv.Iaia, 4.2. dell'avv. Lillo, 5.2. dell'avv.Cuomo, 6.2. dell'avv.Guastella, 7.2. dell'avv.Tamburini, 9 dell'avv. Lanzalone, 10.2. dell'avv.Di Serio, 11 dell'avv.Ingrosso.
4.1. La decisione della Corte territoriale è corretta anche se il servizio di pubblica utilità (raccolta della nettezza urbana) il giorno 1/3/2011 è stato comunque, almeno in parte, effettuato (con altri veicoli richiamati dall'esterno dalla sede di Campi Salentina) e il 2/3/2011 è cominciato con qualche ora di ritardo, poiché per la configurazione dell'elemento oggettivo del reato è sufficiente anche un significativo perturbamento della sua regolarità. Questa Corte ha escluso la configurabilità del reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità solo quando l'interruzione o il x turbamento della regolarità riguardi un singolo atto e il comportamento non ha E inciso in modo apprezzabile sulla funzionalità complessiva dell'ufficio. Si è detto, quindi, che non assumono rilievo eventuali interferenze esterne che, per gli effetti minimali che producono, rientrano nella ordinaria sfera di maleducazione, sgarbo o petulanza, ovvero nella fisiologica prevedibilità delle tensioni umane connesse alle forme, ai tempi e alle modalità dell'intervento posto in essere da un pubblico ufficiale, tanto da essere agevolmente controllabili o superabili attraverso i normali meccanismi di difesa di cui l'ufficio o il servizio dispone, proprio nella prospettiva di assicurarne la costante continuità di funzionamento (Sez. 6, n. 36404 del 28/05/2014, Pippia, Rv. 259901). E' perciò necessario che il turbamento della regolarità abbia comportato e causato un'alterazione del funzionamento dell'ufficio o del servizio, ancorché temporanea, ma apprezzata nel suo complesso ed espressa con modalità tali da incidere sulla concreta operatività dell'attività in questione (Sez. 6, n. 19676 del 16/04/2014, Musolino, Rv. 259768; Sez. 6, n. 46461 del 30/10/2013, Giannotti, Rv. 257452). Non rileva, però, che l'interruzione sia definitiva o il turbamento totale, essendo sufficiente, a tal fine, anche un'interruzione momentanea, purché di 15 durata non irrilevante, o un turbamento relativo, purché non insignificante (Sez. 5, n. 15388 del 06/03/2014, Sanna, Rv. 260217; Sez. 6, n. 36253 del 22/09/2011, P.G. in proc. Caputo, Rv. 250810, in tema di ritardo di due ore nella prestazione del servizio pubblico;
Sez. 6, n. 35071 del 14/03/2007, IT, Rv. 238025, in fattispecie relativa all'interruzione per oltre due ore del servizio di pubblico trasporto stradale, a seguito di una manifestazione di protesta organizzata nel centro urbano di una città).
4.2. Correttamente, quindi, la Corte leccese ha ritenuto che la norma dell'art.340 cod.pen. concernesse anche il regolare e ordinato svolgimento del servizio pubblico e ha ravvisato in concreto una rilevante turbativa poiché il giorno 1/3/2011 il servizio di raccolta dei rifiuti urbani non era stato espletato in via ordinaria e la CO aveva supplito, per la parte più urgente, facendo intervenire altri veicoli dalla propria sede di Campi Salentina, e in data 2/3/2011 era iniziato solo alle 10.00, in luogo delle 6.00. E' ovviamente del tutto ininfluente che le altre attività amministrative, non operative, della CO siano proseguite all'interno degli uffici, regolarmente anche nelle due date del 1 e del 2 marzo 2011, venendo in rilievo il servizio pubblico di nettezza urbana e con esso la regolare raccolta dei rifiuti depositati dai cittadini per il loro prelievo.
4.3. La Corte territoriale ha osservato che l'elemento psicologico del reato бол di cui all'art.340 cod.pen. consiste nella consapevolezza che il comportamento posto in essere possa determinare l'apprezzabile turbamento nell'espletamento del pubblico servizio, con accettazione ed assunzione del relativo rischio a titolo di dolo eventuale. La Corte salentina, ha fatto così applicazione del costante insegnamento di questa Corte, secondo cui ai fini della configurabilità dell'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 340 cod. pen., non è necessario il dolo intenzionale, ma è sufficiente che il soggetto attivo sia consapevole che il proprio comportamento possa determinare l'interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio, accettando ed assumendone il relativo rischio (Sez. 6, n. 39219 del 09/04/2013, Trippitelli, Rv. 257081; Sez. 6, n. 8996 del 11/02/2010, Notarpietro, Rv. 246411; Sez. 6, n. 22422 del 02/05/2005, Buscaglia, Rv. 231863; Sez. 6, n. 36354 del 26/05/2003, Manna, Rv. 227032). Non rileva quindi che l'obiettivo dei manifestanti fosse quello di protestare vibratamente contro la violazione da parte dell'azienda CO di un accordo con la quale si era impegnata all'assunzione di disoccupati brindisini, visto che ponendo in essere la condotta contestata gli imputati si sono rappresentati, quantomeno, l'evento dell'interruzione o del turbamento del pubblico servizio, accettando ed assumendone il relativo rischio. 16 E tuttavia nella fattispecie l'atteggiamento psicologico dei manifestanti era connotato anche da un quid pluris, poiché lo scopo dichiarato della manifestazione era proprio quello di bloccare l'uscita dei mezzi della CO (ritenuta responsabile della violazione di un accordo intercorso anche con la municipalità brindisina, secondo il quale una parte del personale di nuova assunzione avrebbe dovuto essere reclutato fra i disoccupati di Brindisi) con la conseguenza, del tutto ovvia e scontata, di paralizzare la raccolta dei rifiuti solidi urbani nella città. Ricorso nell'interesse degli imputati MO IU, BE PR, EO LU, CO RO.
5. Quanto al primo motivo del ricorso, proposto dall'avv. Masiello nell'interesse degli imputati MO IU, BE PR, EO LU, CO RO, valgono le considerazioni espresse nel § 2. 5.2. Quanto al secondo motivo del ricorso dell'avv. Masiello valgono le considerazioni sopra esposte al § 3. 5.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 340, comma 2, cod.pen., a carico di BE PR, ritenuto erroneamente promotore della manifestazione, mentre costui, che personalmente non era interessato alla protesta in quanto dirigente sindacale in pensione, si era limitato a fungere da portavoce di un gruppo nato spontaneamente fra persone che nemmeno si sarebbero potute iscrivere al sindacato, in quanto disoccupati. La censura così articolata richiede inammissibilmente alla Corte una rivalutazione del fatto, così come motivatamente ricostruito a pagina 12 della sentenza impugnata, criticando la decisione, senza confutare la motivazione addotta, dimostrandone i vizi logici di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità oil suo ineludibile contrasto con ben individuate evidenze probatorie. Al contrario, la Corte di appello di Lecce ha chiaramente indicato una pluralità di elementi probatori seri, precisi e convergenti che sorreggevano l'attribuzione a BE PR della veste di organizzatore: dichiarazioni da lui effettuate nel comunicato di indizione della conferenza stampa, intervista e preannuncio di iniziative clamorose, sua localizzazione in prima fila a impartire direttive e a serrare le file dei manifestanti, capacità di gestione e leadership del gruppo, dimostrata nella trattativa con le Forze dell'ordine e nell'induzione dei manifestanti alla cessazione delle attività prima dell'intervento della Polizia (non considerata mera attività di «paciere» ma estrinsecazione per tabulas del ruolo di leader). 17 5.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata assoluzione degli imputati ex art.530, comma 2, cod. proc.pen., e in relazione all'eccessività della pena irrogata;
il quadro probatorio era perlomeno incerto, l'PR e il LU erano completamente incensurati, i reati consentivano una pena edittale minima di 15 giorni di reclusione, lo stesso Procuratore generale aveva chiesto in udienza l'assoluzione degli imputati.
5.4.1. La prima parte del motivo è manifestamente inammissibile per l'assenza di una reale censura critica.
5.4.2. La seconda parte del motivo attiene al trattamento sanzionatorio e lo critica in modo generico, così come generico era stato ritenuto pure il corrispondente motivo di appello. Il dosaggio della pena è stato adeguatamente motivato sia nella sentenza di primo grado, sia nella sentenza di appello. Le pene irrogate sono sensibilmente inferiori alla media edittale e decisamente più prossime al minimo edittale che alla pena media. La giurisprudenza di questa Corte, partendo dalla premessa che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, ha spesso affermato che questi assolve il suo compito anche valutando globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente dalla sola parte destinata alla quantificazione della pena;
è stata comunque ritenuta superflua una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice si attesta sul minimo o comunque risulta contenuta in una fascia medio-bassa rispetto alla pena edittale, ossia al di sotto della media edittale (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278; Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese e altro, Rv. 267949; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 Scaramozzino, Rv. 265283). Le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute a tutti i soggetti che risultavano incensurati, con carattere di prevalenza sulla contestata aggravante e con carattere di equivalenza per il solo PR, in considerazione del suo specifico ruolo organizzativo. Ricorso nell'interesse dell'imputato AL AL.
6. Ha proposto ricorso nell'interesse dell'imputato AL AL, il difensore di fiducia, avv.Giampiero Iaia, svolgendo due motivi.
6.1. Quanto al primo motivo valgono le considerazioni esposte nel precedente § 2. 18 6.2. Quanto al secondo motivo, valgono parimenti le considerazioni esposte nel precedente § 2, quanto alla pretesa ripercussione sulla configurabilità del reato di cui all'art.340 cod.pen. Quanto alla proclamata rilevanza del mancato ordine ai dipendenti di uscire dall'azienda con i veicoli, formulato per vero con riferimento all'art.340 cod.pen., valgono le considerazioni più appropriatamente esposte nel § 3. Ricorso nell'interesse degli imputati GI AL, CO NS e MA IM.
7. Con il ricorso nell'interesse degli imputati GI AL, CO NS e MA IM, il difensore di fiducia, avv.Gianvito Lillo, ha svolto tre motivi.
7.1. Quanto al primo motivo valgono le considerazioni esposte nel § 3. 7.2. Quanto al secondo motivo valgono le considerazioni sopra esposte nel § 3. Il ricorrente sostiene inoltre che il semplice fatto che il GI AL, il IM e il NS fossero presenti sul luogo non bastava a integrare i reati contestati, in difetto di individuazione delle singole condotte loro attribuibili (censura già svolta con motivo di appello e asseritamente non valutata dalla Corte territoriale). La censura è infondata: la Corte ha ritenuto che tutti i manifestanti, e quindi anche i tre ricorrenti, parcheggiando alcune autovettura e ponendosi essi stessi, quale scudo umano, dinanzi agli ingressi della sede della CO, avessero posto in essere la condotta contestata, impedendo ai veicoli della CO di uscire dai ricoveri per intraprendere il servizio di raccolta rifiuti e nettezza urbana. E' poi finanche ovvio che ciascuno dei manifestanti fosse consapevole delle azioni dei propri compagni di protesta, nel contesto di una manifestazione unitaria, precedentemente proclamata proprio con l'intento di bloccare il servizio, e dell'effetto complessivo dell'azione collettivamente esercitata, anche in un'ottica di rafforzamento morale reciproco. Del resto, la sentenza di primo grado, puntualmente conforme alla sentenza di appello con cui pertanto si integra, alle pagine 28 e 29, dà puntualmente e più specificamente conto delle ragioni che avevano portato all'identificazione dei singoli imputati (identificazione diretta da parte della polizia, visione dei filmati, oltre all'ammissione da parte di numerosi imputati in sede di interrogatorio).
7.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con grado di prevalenza o equivalenza sulla contestata recidiva, poiché era stata 19 omessa qualsiasi considerazione sugli elementi concreti utili a fondare un giudizio negativo sulla personalità degli imputati. Dalla combinazione osmotica delle sentenze di primo e secondo grado, conformi sul punto, risulta con chiarezza che agli imputati in questione le circostanze attenuanti generiche non sono state riconosciute in considerazione della loro non incensuratezza;
al contempo le particolari condizioni di disagio sociale nelle quali era maturata la protesta sono state comunque valutate dal Tribunale, e quindi implicitamente dalla Corte, come fattore significativo per l'esclusione della recidiva e ai fini del contenuto dosaggio della pena. Ricorso nell'interesse dell'imputato AL GL.
8. Ha proposto ricorso nell'interesse dell'imputato AL GL, il difensore di fiducia, avv.Simona Cuomo, svolgendo tre motivi.
8.1. Con il primo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc.pen. il ricorrente denuncia violazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
8.1.1. In generale, valgono al proposito le considerazioni esposte nel § 3. 8.1.2. Il ricorrente sostiene inoltre che vi é assoluta identità fra la condotta contestata al capo a) e quella contestata al capo c) per due distinte fattispecie legate fra loro da relazione di sussidiarietà; l'esistenza del dolo specifico del reato di cui all'art.340 cod.pen., ulteriormente caratterizzante, inglobava ed escludeva il reato di violenza privata. L'argomentazione non è condivisibile. Secondo i più recenti arresti dalle Sezioni Unite e in particolare, da ultimo, la recente pronuncia n.41588 del 22/6/2017, La Marca, l'unico criterio idoneo a dirimere i casi di concorso apparente di norme va rinvenuto nel principio di specialità ex art. 15 cod. pen. e non già ricorrendo alla teoria del bene giuridico» diverso, protetto delle fattispecie incriminatrici (Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668; Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, Di Lorenzo, Rv. 248722; Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248865; Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962; Sez. U, n. 47164 del 20/12/2005, Marino, Rv. 232302). Il principio di specialità consente alla legge speciale di derogare a quella generale, nel caso in cui le diverse disposizioni penali regolino la «stessa materia»; è norma speciale quella che contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale e che presenta uno o più requisiti propri e caratteristici, in funzione specializzante, sicché l'ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell'ambito operativo della norma generale. 20 Tale criterio deve intendersi e applicarsi in senso meramente logico- formale, verificando la sussistenza del presupposto della convergenza di norme, solo in presenza di un rapporto di continenza tra fattispecie, attraverso il confronto strutturale tra le norme incriminatrici astrattamente configurate, mediante la comparazione dei rispettivi elementi costitutivi, operazione questa in cui il riferimento all'interesse tutelato non assume immediata rilevanza. L'identità di materia é sempre ravvisabile nel caso di specialità unilaterale per specificazione, nel caso di specialità reciproca per specificazione, ovvero di specialità unilaterale per aggiunta;
è, invece, da escludere nella specialità reciproca bilaterale per aggiunta, ove ciascuna delle fattispecie presenta, rispetto all'altra, un elemento aggiuntivo eterogeneo. Nella specie, nel reato di violenza privata, che protegge la libera determinazione della volontà personale, è necessaria una condotta violenta o minacciosa, che costringa altri a fare, tollerare o omettere qualcosa e non è in alcun modo considerata una turbativa di pubblico servizio;
il reato di interruzione di pubblico servizio implica una condotta dell'agente che cagioni l'interruzione o il turbamento della regolarità di un servizio pubblico, ma tali eventi possono essere conseguiti anche con comportamenti diversi dalla violenza o minaccia applicati nei confronti di un soggetto per coartarne la volontà. Le due fattispecie sono quindi ben differenziate e comunque la loro eventuale interferenza è connotata da specialità reciproca bilaterale, che investe, per giunta, importanti elementi costituivi della struttura dei reati.
8.2. Con il secondo motivo il ricorrente contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art.340 cod.pen., che presuppone l'intento di cagionare un danno ingiusto all'efficienza della pubblica amministrazione, mentre GL si era recato alla manifestazione solo con l'intento di incontrare il cognato. Come sopra ricordato nel § 4, che va qui richiamato, l'elemento soggettivo del reato attiene alla rappresentazione e alla volizione della condotta posta in essere e della sua idoneità al rilevante turbamento del servizio pubblico, accettato per il rischio del suo verificarsi (dolo eventuale), e non richiede necessariamente l'intento di danneggiare la pubblica amministrazione (ossia il dolo diretto). L'ulteriore affermazione, relativa alle specifiche intenzioni del GL, di emblematica genericità e inverosimiglianza, richiede comunque una valutazione di fatto inammissibilmente invocata in questa sede senza il tramite della necessaria evidenziazione di vizi motivazionali.
8.3. Con il terzo motivo il ricorrente, con riferimento al delitto di evasione, insiste sul fatto che il GL era autorizzato a uscire per ragioni di lavoro, le cui 21 caratteristiche lo portavano a spostarsi sul territorio per portare prodotti in varie zone, circostanza inspiegabilmente trascurata come irrilevante da parte della Corte. Il Tribunale, alle pagine 35-36 della sentenza di primo grado, ha chiaramente spiegato le ragioni del rigetto della linea difensiva propugnata dal GL sul punto: egli aveva sostenuto che la ditta PU, alle cui dipendenze lavorava, in forza dell'ottenuta autorizzazione a uscire dal luogo di detenzione domiciliare e la cui sede si trovava in altro luogo della città, in via Dalmazia, lo aveva mandato a recarsi per ragioni di lavoro al Rione Paradiso di Brindisi;
tuttavia di tale circostanza mancava totalmente ogni riscontro (anche a prescindere dal contraddittorio assunto del ricorrente circa l'intento di incontrarsi con il cognato). La Corte ha posto l'accento sul fatto che il GL si trovava al Rione Paradiso per ragioni diverse da quelle lavorative, tant'è che aveva partecipato alla riunione dei manifestanti;
era quindi del tutto irrilevante che, astrattamente, tale zona fosse ricompresa fra quelle in cui egli, astrattamente, avrebbe potuto recarsi per lavoro a portare dei prodotti (se ciò, come non constava, gli fosse stato ordinato). Ricorso nell'interesse dell'imputato NI De EO.
9. Ha proposto ricorso nell'interesse dell'imputato NI De EO il difensore di fiducia, avv. Giuseppe Guastella, svolgendo tre motivi.
9.1. Quanto al primo motivo valgono le considerazioni esposte al § 3. 9.2. Quanto al secondo motivo valgono le considerazioni di cui al § 4. 9.3. Quanto al terzo motivo valgono le considerazioni esposte nel § 2. 9.4. Il De EO è stato condannato anche per la contravvenzione di cui al capo i), di cui agli artt.81 cod.pen. e 9, comma 1, legge 1423 del 1956 per aver violato la misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, imposta dal Tribunale di Brindisi il 23/1/2008 e applicata il 7/7/2008. Per tale reato, commesso il 2/3/2011, sarebbe decorso il termine di prescrizione dal 2/3/2016 ex art.157 e 161 cod.pen., trattandosi di contravvenzione;
quindi la prescrizione era già maturata al momento della sentenza di secondo grado del 26/10/2016. Tuttavia, con riferimento al reato di cui allo specifico capo di imputazione, il ricorrente non ha proposto impugnazione dinanzi a questa Corte, il che preclude al Collegio il rilievo d'ufficio. Secondo le Sezioni Unite (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016 - dep. 2017, Aiello e altro, Rv. 268966) nel caso (qui configurabile) di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso 22 imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. A maggior ragione, tali conclusioni valgono per i reati per cui non sia stata neppure proposta impugnazione. In precedenza le Sezioni Unite avevano chiarito che la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la res iudicata si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce. (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino A, Rv. 216239). Ricorso nell'interesse dell'imputato LE ER. 10. Ha proposto ricorso nell'interesse dell'imputato LE ER, il difensore di fiducia, avv.Marcello Tamburini, svolgendo tre motivi. 10.1. Quanto al primo motivo valgono le considerazioni esposte nel § 3. 10.2. Quanto al secondo motivo valgono le considerazioni esposte nel § 4. Inoltre, quanto alla specifica censura proposta dal ricorrente e inerente l'insufficienza della prova della sua presenza del luogo della manifestazione a integrare la condotta delittuosa, vale il puntuale richiamo alle considerazioni espresse nel § 7.2 riferite all'analoga doglianza sollevata dai ricorrenti GI AL, il IM e il NS. 10.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione della legge penale e processuale in relazione all'art. 131 bis cod.pen., poiché sussistevano tutte le condizioni per l'applicazione dell'istituto. 23 La censura è inammissibile. Innanzitutto il ricorrente neppure sostiene di aver formulato la richiesta di applicazione della particolare causa di non punibilità alla Corte di appello dopo l'entrata in vigore della norma. In secondo luogo, la pena prevista per il delitto di violenza privata aggravata ai sensi del comma 2 dell'art.610, superava i cinque anni, ossia la soglia ostativa: ai fini della relativa determinazione occorre aver riguardo alla astratta previsione normativa, e la sussistenza della circostanza aggravante era stata anche ritenuta, salvo il suo bilanciamento con la prevalenza delle attenuanti generiche nel caso del ER. In ogni caso e infine, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. non può essere dichiarata in - presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di «comportamento abituale» per la reiterazione di condotte penalmente rilevanti, ostativa al riconoscimento del beneficio, essendo il segno di una devianza «non occasionale» (Sez. 2, n. 1 del 15/11/2016 - dep. 2017, Cattaneo, Rv. 268970; Sez. 5, n. 4852 del 14/11/2016 - dep. 2017, De CO, Rv. 269092; Sez. 3, n. 43816 del 1/07/2015, Amodeo, Rv. 265084). Ricorso nell'interesse degli imputati VI RA, AN RE e LO RE. 11. Ha proposto ricorso nell'interesse degli imputati VI RA, AN RE e LO RE, il difensore di fiducia, avv.Cinzia Cavallo, svolgendo tre motivi. 11.1. Quanto al primo motivo valgono le considerazioni esposte nel § 2. 11.2. Quanto al secondo motivo valgono le considerazioni esposte nel § 3. 11.3. Con il terzo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. b), c), e) cod.proc.pen. la ricorrente denuncia violazione della legge penale ed altre norme giuridiche, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'art. 62 bis cod.pen. Secondo la ricorrente, sussistevano le condizioni per concedere le attenuanti generiche a LO RE e VI RA, come era stato fatto, anche con carattere di prevalenza rispetto all'aggravante di cui all'art.610, comma 2, cod.pen., per gli imputati incensurati. In particolare, le ragioni giustificatrici potevano essere colte nel corretto e collaborativo comportamento processuale, sia nei motivi della protesta pacifica, originata da un grave disagio sociale ed economico, tanto più serio per i soggetti censurati, che erano maggiormente in difficoltà nel reperimento di occasioni di lavoro. 2424 La decisione del Tribunale, confermata dalla Corte di appello, che ha accentuato la valutazione con la notazione della gravità dei precedenti penali in questione (pag.14), non contrasta con la legge, poiché il comma 3 dell'art.62 bis cod.pen., aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. f- bis) del D.L. 23.5.2008 n.92, convertito con modificazioni dalla legge 24/7/2008 n.125, vieta di porre a fondamento delle circostanze attenuanti generiche l'assenza di precedenti condanne, ma non esclude affatto il loro diniego, fondato, come in questo caso, sulla sussistenza di precedenti penali, per di più apprezzati come di una certa gravità. Inoltre il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anche solo con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la ricordata modifica nel 2008 dell'art. 62 bis dell'imputato. (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610). In ogni caso, i Giudici del merito hanno preso in considerazione gli elementi di fatto rappresentati dai ricorrenti, tenendo conto delle ragioni della protesta e del disagio sociale a monte di essa ai fini dell'esclusione delle recidiva e dell'adozione di una particolare clemenza nel dosaggio della pena, il tutto con foodm adeguata motivazione, priva di vizi logici e di mende censurabili in sede di legittimità. Ricorso nell'interesse degli imputati FA LI, IG De TA, ON De TA e LU UD. 12. Ha proposto ricorso nell'interesse degli imputati FA LI, IG De TA, ON De TA e LU UD il difensore di fiducia, avv. Giuseppe Lanzalone, svolgendo un motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen. per denunciare violazione della legge penale in relazione agli artt. 610 e 340 cod.pen. Non vi era stato uso di violenza (non ravvisabile nella sola formazione di una barriera umana» da parte dei manifestanti) né di minaccia;
l'interruzione del pubblico servizio era stata solo temporanea e configurava semmai solo un mero turbamento mentre la legge richiede un pregiudizio effettivo al servizio pubblico e non un mero ritardo o il suo svolgimento con altri mezzi. Valgono in proposito le considerazioni sopra esposte nei § 3 e 4. Ricorso nell'interesse dell'imputato TAntonio AC. 13. Ha proposto ricorso nell'interesse dell'imputato TAntonio AC, il difensore di fiducia, avv.Danilo Di Serio, svolgendo tre motivi. 13.1. Quanto al primo motivo valgono le osservazioni esposte nel § 3. 25 13.2. Quanto al secondo motivo valgono le considerazioni esposte nel § 4. 13.3. Quanto al terzo motivo valgono le considerazioni esposte nel § 2. Ricorso nell'interesse dell'imputato EN OM. 14. Ha proposto ricorso nell'interesse dell'imputato EN OM, il difensore di fiducia, avv.Antonia Ingrosso, svolgendo unico motivo per cui valgono le considerazioni esposte sub § 3 e 4. 15. I ricorsi debbono quindi essere rigettati e ciascun ricorrente deve essere condannato ex art.616 cod.proc.pen. al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso il 16/10/2017 ConsigliereIl Consigliere estensore Il Presidente Maria Vessichelli Umberto IG Scotti Slituel berko Depositato in Cancelleria Roma, li 17 GEN. 2018 Direttore Amministrativo Dott.ssa Odina Odia GALLIANO 26